Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2514

l’impugnazione di un credito ammesso ben puo’ essere formulata pure dal creditore escluso, purche’ contemporaneamente proponga opposizione avverso la propria esclusione.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2514

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5842/2012 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Condominio “(OMISSIS)”, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MODENA, depositato il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.- La s.r.l. (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti del condominio “(OMISSIS)”, nonche’ nei confronti dalla soc. coop. a r.l. (OMISSIS) in l.c.a., muovendo quattro motivi avverso il decreto del Tribunale di Modena, del 23 gennaio 2012.

Con tale provvedimento, il Tribunale ha accolto l’impugnazione formulata L. Fall., ex articoli 209 e 98 e ss. da “(OMISSIS)” avverso l’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta di (OMISSIS) di un credito affermato da (OMISSIS), che per l’effetto e’ stata esclusa dal detto stato passivo.

Nei confronti del ricorso resiste il condominio “(OMISSIS)”, che ha depositato apposito controricorso.

Nei confronti del ricorso pure resiste, con separato controricorso, la liquidazione di (OMISSIS), che gia’ si era costituita nel precedente giudizio di impugnazione all’ammissione.

2.- I motivi di ricorso evocano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo assume, in specie, “violazione e/o errata applicazione o falsa applicazione dell’articolo 1711 c.c., comma 1, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Il secondo motivo a sua volta rileva “violazione o errata o falsa applicazione della L. Fall., articolo 98, comma 3, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c.”.

Il terzo motivo censura, altresi’, “violazione o errata o falsa applicazione della L. Fall., articolo 98, comma 3, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. in ordine all’ammissibilita’ della l.c.a. di (OMISSIS) soc. coop. a r.l.”.

Il quarto motivo adduce, inoltre, “violazione e/o errata applicazione o falsa applicazione degli articoli 2733 e 2735 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

3.- Il primo motivo rileva, in particolare, che l’assemblea del condominio “(OMISSIS)” a suo tempo conferi’ all’amministratore dello stesso unicamente un mandato per intraprendere le azioni relative al recupero del proprio credito verso la liquidazione di (OMISSIS) e non gia’ anche per muovere le azioni “incidenti sulla posizione di altri creditori”, come per l’appunto e’ stata quella di impugnare l’ammissione del credito di (OMISSIS)

Assunta questa prospettiva, il motivo viene a contestare l’idoneita’ della successiva ratifica dell’operato dell’amministratore condominiale, come posta in essere dall’assemblea in data 20 aprile 2011, a sanare tale situazione. Ad avviso del ricorrente, “se la ratifica interviene a sanare il rapporto tra il rappresentante e il rappresentato, non interviene pero’ sugli effetti nel frattempo prodotti nei confronti di terzi soggetti”.

4.- Il motivo non puo’ essere accolto.

Secondo l’orientamento accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la ratifica dell’operato dell’amministratore, che abbia agito in giudizio senza autorizzazione dell’assemblea, opera ex tunc, si’ da paralizzare ogni eventuale vizio di rappresentanza originario (Cass., 6 agosto 2010, n. 18331). Secondo quanto ha, del resto, correttamente rilevato la pronuncia del Tribunale modenese.

5.- Il secondo motivo fa leva sulla circostanza che, quando propose l’impugnazione, il condominio “(OMISSIS)” risultava non ammesso al passivo della liquidazione di (OMISSIS). Questo per assumere che l’impugnativa ex articolo 98 e’ proponibile solo dal creditore che sia stato ammesso al passivo e non gia’ da altri. Con la conseguenza di ritenere il detto condominio non legittimato all’impugnazione.

6.- Il motivo non puo’ essere accolto.

E’ invero insegnamento tradizionale che l’impugnazione di un credito ammesso ben puo’ essere formulata pure dal creditore escluso, purche’ contemporaneamente proponga opposizione avverso la propria esclusione. Che e’ quanto puntualmente avvenuto nel caso di specie, come esattamente sottolinea il decreto impugnato, che pure riscontra come “l’interesse all’esclusione dal passivo di un creditore di pari grado, in quanto tale soggetto che rispetto a se’ ha riparto proporzionale, e’ da ritenersi in re ipsa”.

Appare evidente, del resto, che negare la legittimazione all’impugnazione del creditore – si’ escluso, ma che all’esclusione viene a fare opposizione – significherebbe ridurre sostantivamente, e senza giustificazione oggettiva, senso e portata dell’opposizione che viene cosi’ proposta; ovvero, e detto in altri termini, anticipare un esito (per sua propria natura, solamente eventuale) del giudizio di opposizione.

7.- Con il terzo motivo, il ricorrente assume, in primo luogo, che, nel giudizio di impugnazione, “la curatela ovvero la liquidazione coatta… non possono assumere poteri di iniziativa processuale tesi alla modifica del predetto stato passivo”: perche’ si vengono “a trovare nella posizione di litisconsorte necessario” e “per non incorrere nel generale divieto del “venire contra factum proprium””. E pure assume, in secondo luogo, che comunque la partecipazione del commissario al giudizio di impugnazione – che venga a “convenire con la domanda del ricorrente” che impugna – e’ in contrasto con la L. Fall., articolo 98, comma 3, perche’ in tal modo si viene a consentire al commissario di “esercitare un diritto dal quale e’ irrimediabilmente decaduto non avendo egli proposto l’impugnazione… entro il prescritto termine di 30 giorni”.

8.- Il motivo non puo’ essere accolto.

Al riguardo va prima di tutto osservato che il rilievo, cosi’ svolto da (OMISSIS), non e’ in ogni caso idoneo a impattare con il fatto che, nella specie, l’impugnazione e’ stata proposta in termini da altro soggetto, come effettivamente legittimato a presentarlo (cfr. sopra, il n. 6).

A parte questo, che e’ rilevo in se’ assorbente, pure e’ da constatare che – secondo l’espressa formulazione della legge (articolo 98, comma 3, come richiamato dalla L. Fall., articolo 209, comma 2) – il commissario liquidatore e’ parte necessaria del procedimento di impugnazione. Ne’ ha evidentemente senso, in un giudizio di impugnazione promosso da un terzo, discorrere di vincolo di comportamento per la parte necessaria costituita dal commissario liquidatore.

9.- Con il quarto motivo, il ricorrente censura il passo del decreto impugnato in cui questo – nell’escludere dal passivo il credito preteso da (OMISSIS) – rileva che la stessa aveva a suo tempo, nel contesto dell’atto notarile di vendita immobiliare, “rilasciato quietanza integrale all’acquirente (OMISSIS)” di avere ricevuto il pagamento dell’intero suo credito ex pretio.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto conoscere di questa quietanza in quanto il commissario liquidatore non puo’ comunque “introdurre motivi nuovi e diversi da quelli posti a base del ricorso e cio’ nel rispetto dei piu’ elementari principi in materia di contraddittorio tra le parti”.

10.- Il motivo non puo’ essere accolto.

In proposito, basta qui riscontrare, in disparte ogni altro rilievo, che il decreto impugnato viene in termini inequivoci a indicare che la quietanza in discorso e’ stata prodotta in giudizio dal ricorrente condominio “(OMISSIS)” (cfr. il punto n. 7 del decreto).

11.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.