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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3082

il deposito della copia autentica del decreto decisorio dell’opposizione allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o della sua comunicazione L. Fall., ex articolo 99, u.c., benche’ queste ultime siano state espressamente allegate, determina l’improcedibilita’ del relativo ricorso.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3082

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4957/2012 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.a.s., nonche’ dei soci (OMISSIS) ed (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/10/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) ricorre per cassazione, con cinque mezzi, avverso il decreto del tribunale di Lecce col quale e’ stata rigettata la sua opposizione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.a.s., avente a oggetto crediti di lavoro;

il fallimento non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

il ricorso attiene a un decreto depositato il 12-12-2011, che si dice comunicato il 18-1-2012 a fronte del ricorso per cassazione spedito in notifica il 17-2-2012;

la copia autentica del decreto, prodotta dal ricorrente, non contiene l’attestazione di avvenuta comunicazione nella data sopra detta del 18-1-2012;

nel giudizio di cassazione, come piu’ volte e’ stato affermato, il deposito della copia autentica del decreto decisorio dell’opposizione allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o della sua comunicazione L. Fall., ex articolo 99, u.c., benche’ queste ultime siano state espressamente allegate, determina l’improcedibilita’ del relativo ricorso, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto una tale omissione impedisce alla Corte di verificare – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – la tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 9987-16);

a nulla vale, ovviamente, la mera indicazione delle corrispondenti date nell’epigrafe del ricorso;

l’orientamento deve essere in parte qua confermato anche in esito alla precisazione offerta dalle sezioni unite mediante il principio teso a escludere la sanzione della improcedibilita’ al ricorso contro un provvedimento notificato, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilita’ del giudice perche’ prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U n. 10648-17);

difatti nel caso di specie l’avvenuta comunicazione del decreto che ha concluso la fase dell’opposizione al passivo nella data indicata in ricorso non emerge i­n alcun modo dagli atti a disposizione della Corte, atteso che la curatela fallimentare e’ rimasta intimata; il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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