l’esistenza di una pluralita’ di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non osta alla revocabilita’ di detto pegno, ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, perche’ la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilita’ dell’atto di costituzione del pegno non puo’, d’altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per cio’ stesso privando la banca del diritto di trattenere l’oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell’ambito del passivo chirografario della procedura concorsuale. La revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensi’ all’atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa necessariamente implica l’obbligo della banca di restituire l’intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall’importo del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto”, (Sez. 1, 1745/2008); si tratta di considerazioni – riprese anche da Cass. 27830/2017 – che, cosi’ come sviluppate da questa Corte avuto riguardo al petitum restitutorio, ben possono replicarsi allorche’ l’organo concorsuale persegua il diverso risultato del ripristino della par condicio creditorum – nel caso disconoscendo la causa prelatizia che l’altera nello stato passivo – che e’ comunque il fine proprio dell’istituto revocatorio, ordinario oltre che fallimentare, essendo comune per tale parte la causa petendi, ed indipendentemente dal suo esercizio se in forma di azione o eccezione.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4507

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – rel. est. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. in a.str., in persona dei commissari liquidatori p.t.l., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente e controricorrente sul ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del direttore Direzione Rischi da delega c.d.a., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio del secondo, in (OMISSIS), come da procura speciale Notaio (OMISSIS) in Roma (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza App. Catania 26.3.2012, n. 545, R.G. 1426/2006;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

(OMISSIS) s.p.a. in a.str. ex L. n. 95 del 1979 ( (OMISSIS)), ricorre per cassazione contro la sentenza App. Catania 26.3.2012, n. 545, R.G. 1426/2006, che ha rigettato il suo appello (e quello incidentale di (OMISSIS) s.p.a.) ( (OMISSIS)) avverso la sentenza Trib. Catania 18.6.2005, n. 1929/2005 che aveva escluso la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo di garanzia ipotecaria e di pegno gia’ iscritti in favore della banca, oggetto di domanda riconvenzionale della procedura e dunque con credito riconosciuto come assistito dalle cause di prelazione, cosi’ modificandone l’ammissione al passivo della a.str., in accoglimento della opposizione spiegata dalla banca; i commissari avevano infatti ammesso il credito per 61,090 miliardi Lit circa in chirografo anziche’ in privilegio ipotecario e pignoratizio e nel complesso condizionatamente all’escussione delle fidejussioni prestate, il tribunale aveva confermato l’importo per la prelazione in 43,978 miliardi Lit circa e corretto l’ammissione complessiva di 62,018 miliardi Lit circa, espunta la condizione;

la corte ha ritenuto corretta la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di revocatoria, esercitata dai commissari ai sensi dell’articolo 2901 c.c., trattandosi di iniziativa per la quale vi era stata tempestiva deduzione dei fattori costitutivi dell’azione, potendosi da essi inferire la tempestiva allegazione dei fatti integranti ogni singolo elemento, e cosi’ ricomponendosi l’errata distinzione – introdotta dal tribunale – tra elementi strutturali (eventus damni e consilium fraudis) ed elementi di fatto, i secondi asseritamente mai dedotti;

tuttavia, quanto alla iscrizione d’ipoteca volontaria 1.3.1995 e di pegno di quote sociali 1.3.1995, collegate alla convenzione interbancaria 9.2.1995 (altresi’ confermativa di altro pegno di quote del 1993) con la quale un pool di istituti, e fra essi (OMISSIS), consolidavano in favore di tutte le societa’ del ” (OMISSIS)” le preesistenti esposizioni, contestualmente concedendo nuove aperture di credito, i presupposti dell’azione, cosi’ esercitata, non potevano dirsi integrati nella mera collocazione temporale dell’operazione rispetto alla dichiarazione dello stato d’insolvenza; la domanda riconvenzionale appariva dunque generica, non avendo la procedura introdotto “alcun elemento in ordine alla composizione dello stato passivo”, cosi’ da integrare i requisiti di cui all’articolo 2901 c.c., cioe’ la consistenza debitoria, la preesistenza dei crediti rispetto all’atto pregiudizievole e il mutamento quali – quantitativo del patrimonio del debitore; l’appello incidentale di (OMISSIS) era conseguentemente assorbito;

in cinque motivi, la procedura censura la sentenza, per: 1) violazione dell’articolo 2901 c.c., L. Fall., articoli 66-67, oltre che articoli 2697, 2727 c.c., articolo 115 c.p.c., non avendo considerato, ai fini probatori, il (OMISSIS) e la Convenzione interbancaria, da cui si sarebbero ricavati la natura pregiudizievole degli atti e la gratuita’, trattandosi di prestazioni di garanzia per debiti preesistenti anche non scaduti, posto che (OMISSIS) gravava di consistenti pesi reali l’intero patrimonio, oltre ad altre garanzie, senza che le linee di credito nuove fossero sostanzialmente tali; 2) vizio di motivazione quanto alla non compresa valenza di consolidamento del passivo procurata dalla convenzione con il pool di banche e la conseguente ipoteca; 3) violazione dell’articolo 2901 c.c., L. Fall., articolo 66, oltre che articolo 112 c.p.c. e articolo 2697 c.c., non avendo la corte considerato che il giudizio comparativo – fra elementi del patrimonio impegnato e del passivo inciso dall’atto pregiudizievole – preteso ma non rinvenuto nella difesa della procedura, non appariva necessario, alla luce della natura globale dell’atto dispositivo, assorbente ogni pregiudizio, dunque dovendosi ritenere sussistente in re ipsa l’eventus damni, essendo stato il patrimonio immobiliare residuo ridotto a zero o quasi e i commissari agendo, per effetto della declaratoria d’insolvenza, a tutela di tutti i creditori, sulla base di consistenza del passivo da presumere; 4) vizio di motivazione, quanto alla non apprezzata valenza di patto e ipoteca per integrare la prova del pregiudizio, stante la specificita’ di essi; 5) vizio della L. n. 95 del 1979, articoli 1 e segg., per come richiamanti le disposizioni sull’onere della prova, ove la corte ha statuito che la mancata allegazione dello stato passivo indurrebbe ad escludere la sussistenza di creditori, trattandosi di impresa messa in amministrazione straordinaria;

in due motivi, la banca impugna in via incidentale la sentenza in quanto avrebbe: 1) omesso di pronunciarsi sulla censura attinente al mancato rispetto, da parte della procedura, delle preclusioni che ex articolo 183 c.p.c., avrebbero dovuto imporre la deduzione entro la corrispondente udienza dei fatti integrativi della domanda, cosi’ precisata; 2) erroneamente trascurato che la genericita’ della domanda non era stata rimediata tempestivamente dalla procedura ed entro i termini perentori dettati per fissare il thema decidendum.

Considerato che:

i primi quattro motivi del ricorso principale, da trattare in via congiunta per connessione, sono fondati, con assorbimento del quinto; secondo la sentenza, e’ appartenuta al giudizio una domanda revocatoria svolta in via riconvenzionale, formulata dalla procedura – ai fini qui di interesse – ai sensi dell’articolo 2901 c.c., quale azione solo materialmente prospettata con riguardo agli elementi astrattamente anche ricompresi nelle fattispecie di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 1, nn. 3 e 4, ratione temporis applicabile; per la revocatoria ordinaria, dunque, la corte d’appello correttamente ha ritenuto sufficiente e tempestivo il richiamo iniziale da parte della difesa della procedura – agli elementi costitutivi ovvero principali dell’istituto coltivato, idoneamente esposti quali fattori integranti la revocabilita’ degli atti costitutivi d’ipoteca e di pegno per debiti almeno in parte preesistenti e non scaduti, avuto riguardo alla originaria insinuazione al passivo, come inizialmente decisa dall’organo concorsuale e oggetto di esplicita conservazione perseguita da detti commissari, cosi’ impugnanti la sentenza del tribunale al solo fine di escludere la prelazione per la revocabilita’ del relativo titolo (Cass. 26504/2013);

l’erroneita’ della pronuncia si correla invece alla sua seconda ratio decidendi assunta sul presupposto astratto di una necessaria enunciazione tripartita, che sarebbe mancata nell’iniziativa della procedura, degli elementi della descritta azione, e cioe’ la entita’ del credito concorsuale, l’anteriorita’ delle passivita’ rispetto all’atto pregiudizievole e il peggioramento patrimoniale che ne sarebbe seguito; orbene, proprio la incidenza complessiva sul patrimonio della debitrice dell’ipoteca volontaria e del doppio pegno di quote, iscritti (o rinnovati) quale riflesso di una convenzione interbancaria che conduceva a consolidare il passivo di un gruppo di societa’, costituendo circostanze in se’ non contestate (al pari della sua revoca un anno dopo) ed invero tenuto conto di una qualita’ prelatizia alfine invocata per 43,978 miliardi Lit su 62,018 di passivo totale, gia’ integrava un elemento, unitamente alla natura duplice del ruolo dei commissari esercenti l’azione (riunenti la veste di debitore e creditori), sorreggente un diverso principio, del tutto non considerato dalla corte; puo’ invero ripetersi, con Cass. 19234/2009, che “nell’azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; e’ invece rilevante ogni aggravamento della gia’ esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale” (cosi’ anche Cass. 16986/2007);

l’eventus damni – unico elemento dell’azione analizzato da parte dei giudici d’appello – appare invero idoneamente espresso nel richiamo integrale alla vicenda d’iscrizione della garanzia reale e dei pegni di quote sociali e della rispettiva contestuale deduzione entro una piu’ ampia intesa, con un pool di banche, della (OMISSIS) e di altre societa’ del (OMISSIS), secondo ingenti proporzioni di impegno (estese ad altri atti di garanzia personale), e dunque di peggioramento della composizione qualitativa e materiale del patrimonio della debitrice, che la corte non ha esaminato, sovrapponendo a tale riscontro un principio comparativo la cui razionalita’ appariva all’evidenza posposta rispetto al confronto peggiorativo per l’intero patrimonio, che andava verificato, alla luce della natura dell’operazione di garanzia impugnata;

va poi ribadito, alla stregua di principio comune ai motivi esaminati, che “l’esistenza di una pluralita’ di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non osta alla revocabilita’ di detto pegno, ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, perche’ la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilita’ dell’atto di costituzione del pegno non puo’, d’altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per cio’ stesso privando la banca del diritto di trattenere l’oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell’ambito del passivo chirografario della procedura concorsuale. La revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensi’ all’atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa necessariamente implica l’obbligo della banca di restituire l’intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall’importo del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto”, (Sez. 1, 1745/2008); si tratta di considerazioni – riprese anche da Cass. 27830/2017 – che, cosi’ come sviluppate da questa Corte avuto riguardo al petitum restitutorio, ben possono replicarsi allorche’ l’organo concorsuale persegua il diverso risultato del ripristino della par condicio creditorum – nel caso disconoscendo la causa prelatizia che l’altera nello stato passivo – che e’ comunque il fine proprio dell’istituto revocatorio, ordinario oltre che fallimentare, essendo comune per tale parte la causa petendi, ed indipendentemente dal suo esercizio se in forma di azione o eccezione;

tale premessa conduce cosi’ al rigetto anche dei due motivi del ricorso incidentale, conseguendone la cassazione della sentenza, per accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale, assorbito il quinto e con rinvio, anche per le spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale quanto ai primi quattro motivi, dichiara assorbito il quinto, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.