Il potere di rappresentanza dell’amministratore

L’art. 1131 c.c. [1]  conferisce la rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato, ad agire e a resistere in giudizio nonché a proporre impugnazione, senza alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini, il tutto però quando ciò rientri nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 c.c. [2], ovvero, quando si tratta:

1) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio;

2) di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;

3) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;

4) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

 

Al di fuori delle ipotesi contemplate dall’articolo 1130 c.c. il potere di rappresentanza dell’amministratore, di agire e di resistere in giudizio nonché di proporre impugnazione, necessita o meno dell’autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini?

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.