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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1068
l’appello, ex articolo 702 “quater” cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ex articolo 19 va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicche’ la verifica della tempestivita’ dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni – previsto dall’articolo 702 quater c.p.c., comma 1, – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16763-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 718/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 718/2017, depositata il 10 maggio 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale veniva dichiarato inammissibile, poiche’ proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 3; l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona ha replicato con controricorso;
CONSIDERATO
che:
secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex articolo 702 “quater” cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ex articolo 19 va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicche’ la verifica della tempestivita’ dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni – previsto dall’articolo 702 quater c.p.c., comma 1, – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. 15/12/2014, 26326; Cass. 26/06/2014, n. 14502; Cass. 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U. 10/02/2014, n. 2907);
tale indirizzo non e’ inciso dalle modifiche apportate al Decreto Legge n. 150 del 2011, articolo 19 dal Decreto Legge n. 142 del 2015, articolo 27 laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” e’ effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr. Cass. 11/09/2017, n. 21031; Cass. 11/09/2017, n. 21030; Cass. 13/07/2017, n. 17420);
nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato entro i trenta giorni (il 12 luglio 2016) successivi alla comunicazione dell’ordinanza (avvenuta il 13 giugno 2016) e che la citazione era stata, poi, depositata il 19 luglio 2016;
e’ da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilita’ dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’articolo 702 quater cod. proc. civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacche’ l’appello, come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso; Ritenuto che:
in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovra’ procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.