La norma, art. 1588 c.c., che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all’articolo 1218 cod. civ., importa che il conduttore, per vincere la presunzione, debba dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresi’ dell’assenza di colpa e, cioe’, del caso fortuito o della forza maggiore; al riguardo e’ stato precisato che siffatta prova deve essere piena e completa, con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non e’ sufficiente la prova di cio’, ma e’ necessario provare, piu’ ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (articolo 1177 c.c., articolo 1587 c.c., n. 1 e articolo 1590 c.c., comma 1); siffatto obbligo non e’ assorbito dall’evento naturale, in considerazione della eventuale possibilita’ che il danno conseguente a quell’evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell’obbligato.

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14736

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 325-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA in persona del procuratore speciale dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6716/2014della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VITIELLO MAURO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) SpA convenne dinanzi al Tribunale di Tivoli la (OMISSIS) srl esponendo: che in data 8-1-2002 aveva affittato a quest’ultima la propria azienda di estrazione del travertino; che, in base agli accordi, l’affittuaria avrebbe dovuto usare o beni affittati con la diligenza del buon padre di famiglia e restituirli alla scadenza nello stesso stato di efficienza in cui si trovavano al momento della consegna; che in data 3-4-2003 un masso distaccatosi dalla parete di una cava era precipitato su di una macchina segatrice (di proprieta’ della (OMISSIS) SpA ed oggetto del contratto di affitto), provocandone la distruzione, con conseguente diritto al risarcimento del subito danno.

Costituitasi in giudizio, la (OMISSIS) srl chiese ed ottenne di essere autorizzata a chiamare in causa la (OMISSIS), con la quale aveva in corso una polizza contro i rischi di danno a terzi; la (OMISSIS) si costitui’, eccependo che la detta garanzia assicurativa non copriva l’evento in questione.

L’adito Tribunale rigetto’ la domanda; in particolare il Tribunale, dopo avere precisato che l’articolo 1588 c.c. poneva in capo al conduttore/affittuario l’onere di provare la non imputabilita’ della causa del danno, evidenzio’ che, nella specie, la presunzione di colpa di cui alla detta norma era stata superata dalle concordanti allegazioni di attrice e convenuta, che avevano attribuito ad un ben individuato fattore naturale, non controllabile dall’affittuario, l’eziologia del fatto dannoso; nello specifico: il lastrone di travertino in lavorazione presentava un’irregolare conformazione, in cui si era prodotta una fessura a mo’ di intercapedine (c.d. pelo), circostanza non conoscibile se non dopo il suo distacco; siffatta insussistenza dell’obbligazione risarcitoria dispensava dall’esame delle questioni relative all’operativita’ della polizza assicurativa.

Con sentenza 6716/2014 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha condannato la (OMISSIS) srl al pagamento, in favore della (OMISSIS) SpA, della somma di Euro 30.000,00, oltre interessi legali e spese del doppio grado del giudizio anche nei confronti della (OMISSIS); in particolare la Corte ha osservato: che nel contratto le parti avevano inteso accollare all’affittuaria non tutti i perimenti o deterioramenti ma solo quelli riconducibili a comportamenti non improntati alla diligenza dovuta da un imprenditore del settore; che in base ai principi generali l’onere di fornire la prova liberatoria era in capo al debitore; che, nella specie, tale prova non era stata fornita dalla (OMISSIS) srl, che, pur addebitando l’accaduto ad un’anomala conformazione del lastrone di travertino, non aveva dimostrato “che la stessa fosse davvero imprevedibile o che, per esempio, non sarebbe stato possibile organizzare il lavoro in modo tale da scongiurare il rischio poi concretizzatosi”; ne’ tale prova poteva desumersi dall’atto di citazione in primo grado della (OMISSIS) SpA, che aveva solo parlato di “accidentalita’” dell’evento, senza tuttavia voler riconoscere la riconducibilita’ dello stesso ad un caso fortuito bensi’ solo ad “una causa naturale non provocata dalla (OMISSIS) srl”; che la domanda di manleva, formulata, in caso di condanna, dalla (OMISSIS) srl nei confronti della (OMISSIS), non poteva essere presa in considerazione, in quanto non aveva formato oggetto di appello incidentale, da proporsi con comparsa depositata almeno 20 gg prima dell’udienza; nel caso di specie, anche a volere considerare la richiesta svolta dall’appellata (OMISSIS) srl nella comparsa di risposta come appello incidentale, e non come semplice riproposizione della domanda formulata in primo grado, l’appello era comunque tardivo (udienza di citazione 20-10-2008; comparsa depositata il 21-10-2008).

Avverso detta sentenza la (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

La (OMISSIS) SpA, gia’ (OMISSIS), ha resistito con controricorso. La (OMISSIS) SpA non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la (OMISSIS) srl, denunciando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 1588 c.c., si duole che la Corte abbiano posto in capo ad essa ricorrente l’onere di provare in modo positivo il difetto di imputabilita’ di un sinistro conseguente ad una circostanza che la controparte stessa aveva definito accidentale ed imprevedibile; nella specie l’episodio aveva avuto indubbiamente origine in un “impulso causale autonomo” contraddistinto dal carattere dell’imprevedibilita’ e dell’assoluta accidentalita’ mentre la ricorrente aveva posto in essere l’attivita’ estrattiva nel pieno rispetto di tutti gli standard massimi di sicurezza richiesti nell’estrazione movimento terra.

Il motivo e’ infondato.

L’articolo 1588 cod. civ., comma 1 (applicabile anche all’affitto di azienda, in quanto norma generale delle locazioni non incompatibile con la disciplina specifica dell’affitto, che della locazione e’ una “species”) prevede che il conduttore risponda della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

La norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all’articolo 1218 cod. civ., importa che il conduttore, per vincere la presunzione, debba dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresi’ dell’assenza di colpa e, cioe’, del caso fortuito o della forza maggiore; al riguardo e’ stato precisato che siffatta prova deve essere piena e completa, con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non e’ sufficiente la prova di cio’, ma e’ necessario provare, piu’ ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (articolo 1177 c.c., articolo 1587 c.c., n. 1 e articolo 1590 c.c., comma 1); siffatto obbligo non e’ assorbito dall’evento naturale, in considerazione della eventuale possibilita’ che il danno conseguente a quell’evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell’obbligato (conf. Cass. 10126/2000 e 11005/2006).

Nel caso di specie la Corte, in corretta applicazione dei predetti principi, pur addebitando l’accaduto ad un’anomala conformazione del lastrone di travertino, ha ritenuto che l’affittuaria non aveva dimostrato “che la stessa fosse davvero imprevedibile o che, per esempio, non sarebbe stato possibile organizzare il lavoro in modo tale da scongiurare il rischio poi concretizzatosi”; l’affittuaria non aveva dimostrato, cioe’, che il danno, pur dovuto ad un fattore naturale, non poteva comunque essere evitato con una diligente condotta dell’obbligato; siffatto accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale non suscettibile di esame in sede di legittimita’, se non nei ristretti limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente.

Con il secondo motivo la (OMISSIS) srl, denunciando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 343 e 346 c.p.c., si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto necessario, per la riproposizione della domanda di manleva, l’appello incidentale condizionato.

Il motivo e’ fondato.

Come, invero, gia’ statuito da questa S.C. “in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.”. (cass. sez. unite 7700/2016; conf. 832/2017; 5689/2017).

La Corte d’Appello, ritenendo invece necessario l’appello incidentale e non sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia, non si e’ attenuta al detto principio, e va quindi sul punto cassata.

In conclusione, pertanto, va rigettato il primo motivo ed accolto invece il secondo; di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.