in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullita’ della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullita’ della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’articolo 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20312

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25364/14, proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. – gia’ (OMISSIS) s.r.l. – in persona del legale rappres. p.t.; (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); tutti elett.te domic. in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappres. e difesi dall’avv. (OMISSIS) con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappres. e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1299/2013 emessa dalla Corte d’appello di Palermo, depositata il 10.9.2013;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio del 12 aprile 2018.

RILEVATO

CHE:

La (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultime quali fideiussori) convennero in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., rilevando che: la societa’ aveva acceso due conti correnti, uno nel 1985 non assistito da forma scritta in quanto l’unica convenzione relativa ad un affidamento risaliva al 1995 e l’altro nel 1997 inerente ad un affidamento; erano stati applicati interessi extralegali in mancanza di patti scritti e anatocistici e liquidate spese e commissioni non documentate; i due conti erano stati revocati illegittimamente. Cio’ premesso, gli attori chiesero la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, l’accertamento dell’inefficacia della revoca dei conti, la condanna al risarcimento dei danni e l’accertamento dell’invalidita’ della fideiussione stipulata dalle persone fisiche attrici.

Si costitui’ la banca, resistendo alla domanda e proponendo domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna al pagamento della somma di Euro 111.000,00 circa oltre interessi convenzionali.

Il Tribunale di Palermo dichiaro’ la nullita’ delle clausole di capitalizzazione trimestrale, condannando gli attori al pagamento della somma di circa Euro 48.000,00 oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del rapporto, nonche’ la banca convenuta alla restituzione della somma di Euro 89,48 oltre interessi legali. In particolare, il giudice ritenne che: la L. n. 108 del 1996 non era applicabile per i rapporti bancari sorti prima della sua entrata in vigore; la revoca dei conti era stata legittima e la domanda risarcitoria sfornita di prova. Proposero appello la (OMISSIS) s.r.l. – gia’ (OMISSIS) s.r.l. – e gli altri attori lamentando l’illegittima applicazione di interessi extralegali e della capitalizzazione annuale, nonche’ l’erronea applicazione di spese non previste. Si costitui’ la (OMISSIS) s.p.a., proponendo appello incidentale avente ad oggetto la condanna al pagamento della stessa somma richiesta in primo grado con la riconvenzionale.

La Corte d’appello di Palermo ha respinto gli appelli e confermato la sentenza di primo grado, argomentando che: i due contratti di conto corrente indicavano il tasso specifico degli interessi; la doglianza relativa all’erroneo calcolo degli interessi era stata accertata dal c.t.u. e recepita dal Tribunale, per cui sul punto gli appellanti principali non avevano interesse ad agire; non erano emersi tassi d’interesse usurari o comunque illegittimi avendo il c.t.u. calcolato gli interessi in conformita’ delle suddette clausole specifiche, considerato altresi’ che gli attori originari non avevano prodotto gli estratti – conto scalari anteriori al 1993; non era applicabile la L. n. 108 del 1996 in tema di usura, entrata in vigore successivamente e non era stata comunque dimostrata la fattispecie di reato di cui all’articolo 644 c.p. nella pregressa formulazione; non era applicabile l’articolo 1815 c.c., norma relativa ai contratti di mutuo; erano inammissibili i motivi d’appello riguardanti la capitalizzazione trimestrale e le commissioni di massimo scoperto perche’ domande nuove, e le spese dei conti correnti perche’ domanda tardiva; l’appello incidentale riguardo all’anatocismo trimestrale era infondato.

La (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Si e’ costituita la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.

Il Pubblico Ministero ha depositato relazione, chiedendo l’accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo e’ stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’articolo 644 c.p., articolo 1815 c.c., come novellati dalla L. n. 108 del 1996, avendo la Corte d’appello erroneamente escluso l’usurarieta’ dei tassi d’interesse applicati.

Con il secondo motivo e’ stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’articolo 1283 c.c., avendo la Corte d’appello applicato la capitalizzazione annuale degli interessi in luogo di quella trimestrale ritenuta illegittima.

Con il terzo motivo e’ stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1421 c.c., avendo il giudice d’appello ritenuto tardiva la domanda relativa alle spese, senza rilevarne d’ufficio la nullita’ per mancata previsione nei contratti di conto corrente.

Con il quarto motivo e’ stata denunziata violazione e falsa applicazione degli articolo 112 c.p.c. e articolo 24 Cost., lamentando la mancata rinnovazione della c.t.u. e la omessa pronuncia in ordine all’applicazione del diverso tasso d’interessi indicato negli estratti-conto alla data del 6.3.02 prodotti dalla banca con la memoria ex articolo 183 c.p.c.

Il primo motivo e’ infondato. Al riguardo, i ricorrenti hanno lamentato il carattere usurario degli interessi applicati dalla banca nel periodo anteriore alla L. n. 108 del 1996, invocando l’articolo 644 c.p. nella versione vigente all’epoca dei fatti, ma senza allegarne gli elementi costitutivi e richiamando confusamente un livello-soglia che pero’ riguarda la norma introdotta con la L. n. 108 con la modifica dell’articolo 644 c.p. e articolo 1815 c.c. Peraltro, il motivo non indica chiaramente le ragioni della violazione delle suddette norme nella versione previgente sovrapponendo, come detto, profili di censura afferenti alle modifiche introdotte con la suddetta L. n. 108.

Il secondo motivo e’ fondato. la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il motivo d’appello principale concernente l’inapplicabilita’ anche della capitalizzazione annuale perche’ domanda nuova. I ricorrenti sostengono invece che l’accertamento dell’illegittimita’ della capitalizzazione trimestrale implichi anche l’estensione a quella annuale.

Non puo’ dirsi corretta la motivazione della Corte d’appello perche’ l’illegittimita’ dell’anatocismo e’ da intendere in maniera unitaria, senza che rilevi la distinzione periodica della relativa applicazione, in conformita’ della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullita’ della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullita’ della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’articolo 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., SU, n. 24410/10; Cass., n. 17150/16; ord. n. 24153/17).

Ne consegue l’erroneita’ della decisione impugnata nella parte in cui, implicitamente, ha affermato che la domanda relativa all’anatocismo trimestrale costituisce domanda diversa ed autonoma rispetto a quella sull’anatocismo annuale.

Il terzo motivo e’ inammissibile in quanto confusamente lamenta l’omesso rilievo d’ufficio di nullita’ di clausole dei conti correnti in tema di spese, laddove si tratta di doglianza riguardante l’applicazione di spese non previste contrattualmente; pertanto, non vi erano clausole contrattuali da dichiarare nulle ma, piuttosto, non vi erano clausole che prescrivevano le spese contestate. Pertanto, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto inammissibile il motivo d’appello perche’ afferente a domanda tardivamente proposta in primo grado.

Il quarto motivo, infine, e’ parimenti infondato in quanto l’articolo 24 Cost. e’ stato erroneamente richiamato per la mancata integrazione della relazione di c.t.u., trattandosi di riesame del merito; inoltre, va esclusa l’omessa pronuncia dato che la Corte d’appello ha compiutamente chiarito le ragioni delle sue determinazione anche sul tasso convenzionale al 13,75%, laddove i rilievi dei ricorrenti appaiono non decisivi, generici e privi di autosufficienza.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello competente, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.