Tribunale Torino, Sezione Lavoro civile Sentenza 18 gennaio 2018, n. 98

Il condominio quindi quale ente di gestione collegiale di interessi individuali sfornito di autonomia patrimoniale e personalità giuridica è escluso dal campo applicativo dell’art. 29 d.gls. 276/03.

 

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Tribunale Torino, Sezione Lavoro civile Sentenza 18 gennaio 2018, n. 98

Integrale

Retribuzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 C.P.C. pronunciata all’udienza del 18/01/2018 nella causa RGL n. 6020 /2016 promossa da:

RI.DO. ass. avv. BE.SI.,

HO.CO. ass. avv. BE.SI.,

PARTE RICORRENTE

contro

  1. S.r.l. ass. avv.,
  2. S.r.l. ass. avv.,

COND. LA RESIDENZA ass. avv. VO.FA.,

PARTE CONVENUTA

Premesso che:

– I ricorrenti – deducendo di aver lavorato alle dipendenze della AU. SRL/ED. S.r.l. nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014 per l’appalto conferito dal condominio di corso (…) Collegno – chiedono la condanna in solido dei convenuti al pagamento in favore di Ri. di Euro 6.041,00 e di Ho.Co. di Euro 4.699,06

– Il ricorrente Ri. chiede altresì la condanna dei convenuti in solido al pagamento del noleggio delle struttura di sua proprietà per Euro 7.820,00

– Si costituisce il condominio la residenza chiedendo preliminarmente l’estromissione dal giudizio e contestando nel merito le domande;

– AU. S.r.l. ed Ed. SRL, ritualmente citate, rimangono contumaci;

ritenuto che:

– La domanda di accertamento dei due rapporti di lavoro subordinato formulata nel ricorso introduttivo è in parte fondata;

– I testi escussi hanno infatti concordemente riferito che entrambi i ricorrenti hanno lavorato presso il condominio La residenza occupandosi del rifacimento della facciata ed osservando il normale orario di lavoro di cantiere;

– Il teste Pa. ha altresì precisato che il Ri. era il responsabile dei lavori, circostanza che comporta l’inquadramento nel 6 livello ccnl edili rivendicato in ricorso

– Ulteriori argomenti di prova possono poi essere desunti dal comportamento processuale assenteistico della parte convenuta che non ha assolto all’onere di comparire in udienza e contestare i fatti allegati in ricorso

– Peraltro, non essendo ipotizzabile l’intercorrenza del rapporto di lavoro con due distinte parti datoriali, deve ritenersi provato che entrambi i rapporti sono intercorsi con la Au. S.r.l. sia perché è sostanzialmente pacifico che i lavori di rifacimento della facciata condominiale sono stati ad essa subappaltati dalla Pa., circostanza che rende necessaria l’assunzione di manodopera da parte della subappaltatrice incaricata della materiale esecuzione dei lavori, sia perché l’unica busta paga prodotta in giudizio risulta essere stata emessa dalla Au. S.r.l. sia infine perché il Ri. nella denuncia all’ispettorato ha individuato quale unica parte datoriale la Au. srl;

– Era onere della parte datoriale provare di aver corrisposto le retribuzioni qui rivendicate e tale onere non è stato assolto essendosi la convenuta mantenuta contuamce;

– Il quantum non è stato contestato ed appare correttamente quantificato in base ai parametri di riferimento contenuti nel ccnl di settore;

– Quanto alla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento va innanzitutto disattesa la domanda di condanna del condominio ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/03;

– L’art. 29 3-ter espressamente esclude dalla solidarietà passiva tra committente ed appaltatore sancita dal comma 2 il committente persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale;

– Secondo il condivisibile orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte (Cass. 10679/15) il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti i quali sono persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali;

– Il condominio quindi quale ente di gestione collegiale di interessi individuali sfornito di autonomia patrimoniale e personalità giuridica è escluso dal campo applicativo dell’art. 29 d.gls. 276/03 (conforme trib. Milano 2370/11 e 4506/11);

– Quanto alla responsabilità ex art. 1676 c.c. pur essendo incontestato che i ricorrenti hanno azionato per primi la responsabilità del committente con la lettera del 18 novembre 2014 tuttavia la domanda di condanna del condominio non può essere accolta;

– È infatti provato in causa che il condominio ha correttamente trattenuto l’importo ancora dovuto alla società appaltatrice a seguito della diffida ricevuta dai due odierni ricorrenti;

– È altresì documentalmente provato che – a seguito del pignoramento eseguito su istanza di Ma.D’E. – il condominio ha reso la dichiarazione di terzo precisando l’esistenza della diffida dei due ricorrenti ma il giudice dell’esecuzione con ordinanza 31.10.2016 ha assegnato al creditore procedente D’E. l’intera somma trattenuta ed il condominio ha quindi adempiuto all’ordine giudiziale;

– Il credito dell’appaltatrice correttamente trattenuto dal committente a seguito della domanda dei due lavoratori si è quindi estinto per successivo factum principis ed il condominio va esente da responsabilità stante l’impossibilità sopravvenuta, discendente dall’ordine giudiziale, di trattenere le somme ancora dovute all’appaltatrice;

– La condanna può essere pronunciata solo nei confronti della parte datoriale Au. S.r.l. stante l’inapplicabilità dell’art. 29 che sancisce la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i crediti retribuitivi;

– Infine al domanda di condanna al pagamento del noleggio delle strutture di proprietà del Ri. quantificata in Euro 7.820,00 va respinta sia perché manca la prova dell’utilizzazione nell’appalto in oggetto di una struttura di proprietà del Ri. sia perché manca la prova della proprietà in capo al Ri. di ponteggi sia perché manca la prova del costo del noleggio;

– Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Au. srl; ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra ricorrenti ed il condominio tenuto conto della tempestività della domanda ex art. 1676 c.c. e dell’impossibilità di conoscere l’assegnazione a terzi della somma trattenuta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso

dichiara che Do.Ri. e Ho.Co. hanno lavorato alle dipendenze della Au. S.r.l. dal 1 settembre al 30 novembre 2014 e conseguentemente condanna la AU. S.r.l. a pagare a Do.Ri. Euro 6.041,60 ed a Ho.Co. Euro 4.699,06 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;

condanna la AU. S.r.l. a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 oltre rimborso forfetario, Iva e cpa

compensa le spese con il condominio La.

Così deciso in Torino il 18 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.