puo’ affermarsi la responsabilità del committente, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dei dipendenti della appaltatrice, in quanto egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 6 luglio 2018, n. 17872

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19103/2013 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2013 R.G.N. 5445/2010.

RILEVATO

che, con la sentenza n. 491/2013, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del 18.2.2010, emessa dal Tribunale della stessa citta’, con la quale: a) la societa’ cooperativa (OMISSIS), di cui (OMISSIS) era dipendente, subappaltatrice di servizi presso il magazzino dell’appaltatrice (OMISSIS) spa, veniva condannata, insieme a quest’ultima, Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 29, nonche’ in solido con la Cooperativa (OMISSIS), quale cessionaria del ramo di azienda cui il lavoratore era adibito, al pagamento della soma di Euro 2.893,61 a titolo di differenze retributive; b) la Soc. Coop. (OMISSIS) e la Soc. Coop (OMISSIS) venivano condannate al pagamento, sempre in favore del predetto (OMISSIS), della somma di Euro 7.545,62 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno biologico subito a seguito dell’infortunio occorsogli il (OMISSIS), con un accertamento di colpa del lavoratore parti al 30% e con una lesione permanente alla integrita’ psico-fisica dell’11%, escludendosi ogni coinvolgimento ella societa’ appaltatrice;

che avverso la decisione di 2 grado (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;

che la (OMISSIS) spa, unica intimata, ha resistito con controricorso, eccependo, sotto vari profili, l’inammissibilita’ del ricorso ex adverso proposto.

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso l’obbligo della (OMISSIS) spa di risarcire i danni del lavoratore in base ad un documento che non doveva essere preso in considerazione perche’ depositato, dall’appellata contumace in primo grado, solo in appello; 2) la violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 115, 116 e 416 c.p.c., nonche’ in relazione all’articolo 2697 c.p.c., comma 2, per non avere considerato la Corte di merito che era passata in giudicato ogni questione sull’an debeatur del risarcimento e per non avere esteso la condanna al risarcimento dei danni fisici, anche nei confronti dell’appaltante, in virtu’ delle disposizioni di cui all’articolo 2697 c.c., comma 2, articolo 2087 c.c., in relazione all’articolo 32 Cost.; 3) la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 3 bis, introdotto dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 910, lettera b, in relazione al canone ermeneutico del principio fondamentale del diritto del lavoro del favor prestatoris, per avere erroneamente aderito la Corte territoriale al principio giurisprudenziale secondo cui solo nella ipotesi in cui sia ravvisabile in capo al committente un obbligo di cooperazione nell’apprestamento delle misure di sicurezza, questi sia tenuto al risarcimento del danno, in quanto valevole in sede penale mentre, in sede civile, una corretta interpretazione delle disposizioni, tra cui quella del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che ha sostituito l’articolo 7 abrogato Decreto Legislativo n. 626 del 1994, avrebbe dovuto portare alla possibilita’ di chiedere il ristoro dei danni anche al dominus del teatro lavorativo; 4) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso di considerare la Corte di appello che l’infortunio era avvenuto all’interno della sede sociale della (OMISSIS) spa adibita al magazzino merci da caricare sui camion ove, pertanto, vi era un obbligo di vigilanza e cooperazione dell’appaltante; 5) la violazione delle norme ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 91 e 92 c.p.c., per essere stata erroneamente ritenuta corretta la statuizione di compensazione delle spese di lite in prime cure, pur essendo stata parzialmente accolta la originaria domanda;

che, preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione di (OMISSIS), fondata su un difetto di procura speciale per il giudizio di legittimita’ perche’ non poteva ritenersi ritualmente conferita a tal fine la “Procura” stesa a margine del ricorso stesso, mancando la delega espressa al patrocinatore di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato: invero, e’ stato affermato in sede di legittimita’ (cfr. Cass. n. 1205/2015; Cass. n. 7014/2017) che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, speciale, senza che occorra, per la sua validita’ alcun specifico riferimento al giudizio in corso o alla sentenza contro la quale di rivolge, poiche’ il carattere di specialita’ e’ deducibile dal fatto che la procura al difensore, come nel caso di specie, forma materialmente corpo con il ricorso al quale essa si riferisce nel quale, peraltro, sono espressamente specificati sia la gravata sentenza che il giudizio al quale si riferisce;

che il primo motivo del ricorso e’ inammissibile per difetto di autosufficienza: in primo luogo, infatti, non e’ precisato il “come” ed il “quando” la questione sia stata sottoposta ai giudici di appello; in secondo luogo, non e’ stato riportato il testo del documento ai fini di valutarne la eventuale “decisivita’”; in terzo ed ultimo luogo, non e’ stato specificato se il fatto, veicolato nel documento, fosse stato gia’ allegato in primo grado, se sullo stesso non vi fosse stata contestazione e se fosse stato posto a base della decisione perche’ ormai processualmente gia’ acquisito;

che il secondo motivo e’ infondato: premesso quanto sopra in ordine alla doglianza che precede, le censure si sostanziano in una difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quella pretesa dalla parte di talche’ sono inammissibili in sede di legittimita’ (ex aliis Cass. n. 27162/2009; Cass. n. 6064/2008); inoltre, la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., e’ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulti gravata secondo le regole dettate da quella norma: e cio’ non e’ ravvisabile nel caso in questione atteso che la Corte di merito, in ordine alla domanda risarcitoria, ha svolto un corretto accertamento diretto, in via preliminare, alla valutazione dell’assolvimento degli oneri di allegazione e di prova in capo all’originario ricorrente e, in secondo luogo, al controllo delle argomentazioni del primo giudice circa l’individuazione del responsabile, escludendone la solidarieta’ in capo al committente;

che proprio in relazione a tale ultimo profilo, oggetto del terzo motivo, la Corte si e’ adeguata correttamente al principio, consolidato anche in sede civile (cfr. Cass. n. 11311/2017; Cass. n. 17092/2012), secondo cui in tanto puo’ affermarsi la responsabilita’ del committente, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dei dipendenti della appaltatrice, in quanto egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire; con accertamento in fatto, immune da vizi logici e congruamente motivato, i giudici di seconde cure, per le modalita’ dell’infortunio e per la natura del rischio, hanno poi escluso ogni condotta colposa della (OMISSIS) spa scartando cosi’ l’ipotesi di una sua responsabilita’ solidale;

che il quarto motivo non merita accoglimento perche’ il dedotto fatto, oggetto di presunto omesso esame (infortunio avvenuto all’interno della sede sociale della (OMISSIS) spa adibita a magazzino dei beni) e’ invece stato considerato dalla Corte di merito (cfr. pag. 6 della motivazione della gravata sentenza, punti 3.1 e 3.2) e ritenuto non influente in ordine alla sussistenza dei rischi interferenziali in capo all’appaltante; che il quinto motivo (erroneamente indicato anche esso come quarto nel ricorso) non e’ fondato in quanto la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facolta’ discrezionale del giudice di merito; la valutazione, quindi, della ricorrenza e’ rimessa al prudente apprezzamento ed e’ sottratta al sindacato di legittimita’ a meno che il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici o erronei (cfr. tra le altre Cass. n. 1898/2002; Cass. n. 17953/2005), non evincibili nel caso de quo ove i giudici di secondo grado, integrando la motivazione di prime cure, hanno ravvisato le ragioni della compensazione nel parziale accoglimento della domanda proposta dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) spa;

che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato;

che il rigetto del ricorso rende inutile l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre controparti nelle fasi di merito, in ossequio ai principi statuiti da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresi’, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), secondo i quali il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parita’;

che, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.