l’appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto a esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall’art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che il prezzo delle opere eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum. Tale principio rileva sia in tema di appalto d’opera pubblica, sia in tema di appalto di diritto privato.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte d’Appello Napoli, Sezione 9 civile Sentenza 5 marzo 2019, n. 1226

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Eugenio FORGILLO – Presidente

dott. Pasquale Maria CRISTIANO – Consigliere

dott.ssa Natalia CECCARELLI – Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 2893 e 3274/2011 R.G.A.C., riservate in decisione all’udienza collegiale del 23.10.2018 con termini sino al 14.1.2019 ai sensi dell’art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

SOCIETÀ (…) S.P.A., C.F. (…), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti AB.OR. ((…)) e D’A.LU. ((…)), domiciliatari in Napoli Viale A.Gramsci 16

APPELLANTE PRINCIPALE NEL PROC. N. 2893/2011

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROC. N. 3274/2011

(…) S.P.A. ((…)), in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T. – (…) s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. DI.DO. ((…)), presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA (…) POZZUOLI

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROC. N. 2893/2011

APPELLANTE PRINCIPALE NEL PROC. N. 3274/2011

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5299 del 3.5.2011 del Tribunale di Napoli nel proc. n. 28555/2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con distinte citazioni del 27 giugno e del 21 luglio 2011 entrambe le parti hanno impugnato la sentenza in epigrafe, resa dal Tribunale di Napoli, nel proc. n. 28555/2004, in merito alle domande di risoluzione reciprocamente proposte da entrambi i contraenti del contratto di appalto n. 1204 del 5.6.2003, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale km 10+525 – 12+035 dell’A3 Napoli – Salerno.

Il giudizio era stato introdotto con citazione in riassunzione del 4.10.2004 (a seguito di una prima citazione del 9.7.2004, non seguita da iscrizione a ruolo), con la quale la (…) aveva chiesto dichiararsi il grave inadempimento della stazione appaltante, e, conseguentemente, risolto per colpa e in danno di essa il contratto di appalto, con la determinazione dell’importo dei danni sopportati dall’attrice, anche indipendentemente dall’accoglimento della domanda di risoluzione, a causa delle negligenze di controparte, e la condanna della stazione appaltante al pagamento del relativo importo, nella misura di Euro 2.875.451,00 o nella diversa misura accertata, oltre rivalutazione ed interessi compensativi; con richiesta, altresì, di accertamento e condanna (anche in caso di rigetto della domanda di risoluzione) al pagamento del credito maturato dall’attrice per le lavorazioni eseguite (pari ad Euro 250.000,00), oltre gli interessi legali e di mora, in via subordinata da accertarsi a titolo di indebito arricchimento, con il favore delle spese di lite.

Si era costituita la convenuta, resistendo alla domanda avversa e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto a cagione delle inadempienze di controparte, e la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 605.000,00, e al pagamento della penale per il ritardo, determinata in Euro 1.134.083,88.

La causa, istruita mediante c.t.u. e sua integrazione, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il primo giudice dichiarava la risoluzione del contratto per colpa della società (…) S.p.A., condannandola al pagamento, in favore della (…), della somma di Euro 585.959,00, oltre accessori e spese di lite (compensate per un terzo).

Con atto di appello del 27.6.2011 (…) S.p.A. deduceva l’erroneità della citata pronuncia, invocandone la riforma per i seguenti motivi:

1) erronea ricostruzione della cronologia delle reciproche contestazioni; erronea valutazione circa l’entità degli inadempimenti di controparte in rapporto all’economia dell’intero contratto e alla loro idoneità a giustificare l’atto di risoluzione autoritativo;

2) erroneità del giudizio di prevalenza degli inadempimenti dell’appellante rispetto a quelli di controparte;

3) erroneo rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall’appellante;

4) in subordine, erronea negazione di equivalenza dei reciproci inadempimenti;

5) erronea quantificazione dei danni liquidati in favore di controparte.

Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza appellata nel senso del rigetto della domanda formulata in primo grado dalla (…) e per l’accoglimento (in subordine anche parziale) della propria domanda riconvenzionale.

L’appellata si costituiva tempestivamente, riproponendo, in via di appello incidentale, le medesime doglianze poste a fondamento del proprio autonomo appello, introdotto con citazione del 21.7.20110.

Con esso la (…) chiedeva, a sua volta, la riforma della sentenza di primo grado, deducendone l’erroneità sotto i seguenti profili: a) erroneo diniego di liquidazione del valore delle prestazioni eseguite fino al momento della risoluzione; b) erronea quantificazione del danno da lucro cessante e di quello da anomalo e frammentario andamento dei lavori.

Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza appellata, nel senso della ulteriore condanna di controparte al giusto ristoro dei danni da lucro cessante e danno emergente, e di ogni ulteriore danno patito, anche indipendentemente dall’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, a causa del comportamento negligente ed omissivo di (…) S.p.a., e del conseguente anomalo e frammentario andamento dei lavori, che quantificava complessivamente in Euro 3.491.717,44, oltre accessori, oltre al pagamento delle lavorazioni eseguite, pari ad Euro 250.000,00, reclamate, in subordine, anche a titolo di indebito arricchimento.

Si costituiva tempestivamente l’appellata, riproponendo, in forma di appello incidentale, i motivi di censura e le conclusioni di cui al proprio autonomo atto di appello.

Riuniti i giudizi, acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 23.10.2018, quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, ha riservato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella decisione gravata il primo giudice ha ritenuto accertate inadempienze da parte di entrambi i contraenti.

Alla (…) sarebbe imputabile la ritardata trasmissione del piano di sicurezza, nonché “un atteggiamento connotato da notevole inerzia” durante la terza fase (che va dal 24 ottobre 2003 al 7 gennaio 2004).

Cionondimeno, l’andamento anomalo del rapporto sarebbe stato determinato, in maniera assolutamente prevalente, dall’inadeguata attività di collaborazione da parte della committente, cui sarebbero, in particolare, imputabili: la consegna parziale dei lavori, che non ha permesso all’appaltatore di procedere ad una adeguata programmazione conformemente al cronoprogramma che il contratto avrebbe imposto; la mancanza delle autorizzazioni necessarie da parte degli enti nel cui territorio dovevano svolgersi le opere; l’inadeguatezza e la carenza dell’attività progettuale; la mancata formalizzazione di una perizia di variante tecnica.

Orbene, richiamata integralmente la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, pare opportuno analizzare prioritariamente, per ragioni di ordine logico, i motivi di gravame formulati dalla (…) Spa, il cui inadempimento è stato ritenuto prevalente dal giudice a quo rispetto alle inadempienze contrattuali accertate a carico di controparte.

L’APPELLO DI (…) SPA

1a. Lamenta in primo luogo la stazione appaltante l’erroneità della pronuncia gravata sotto il profilo della erronea valutazione dei comportamenti tenuti dall’impresa rispetto all’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale della stazione appaltante.

Nell’affermare che l’atto di risoluzione autoritativo in autotutela, adottato dalla stazione appaltante ex art. 119 D.P.R. n. 554 del 1999 (oggi art. 136 T.U. Appalti), sarebbe intervenuto dopo la citazione di (…), come ha fatto il giudice di prime cure, significa, a dire dell’appellante, svilire l’iniziativa autoritativa della stazione appaltante, la quale, invece, assume l’anteriorità della procedura di risoluzione rispetto all’iniziativa giudiziale di controparte.

Il motivo è infondato, oltre che inammissibile in ragione dell’irrilevanza della questione.

Dagli atti emerge che la stazione appaltante ha notificato all’impresa un primo atto di diffida in data 30.7.2004, e la procedura si è conclusa con l’atto di significazione del 30.9.2004, col quale, ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n. 554 del 1999, la stazione appaltante dichiarava di risolvere il contratto.

Dal canto suo, l’impresa aveva formalizzato una diffida nei confronti della committente già in data 21.4.2004, e notificato il primo atto di citazione in data 9.7.2004, dunque antecedentemente alla diffida della stazione appaltante, sebbene poi non avesse iscritto a ruolo la causa.

Corretta è poi l’affermazione del primo giudice, secondo cui gli effetti della domanda giudiziale di risoluzione, formalizzata dall’impresa con l’atto di citazione in riassunzione, retroagissero al momento dell’originario atto di citazione, trattandosi di un effetto sostanziale della domanda, che presuppone la ricezione dell’atto da parte del destinatario, nel caso di specie correttamente avvenuta (arg. a contrario da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4211 del 21/02/2014).

Peraltro, trattasi di questione per nulla decisiva ai fini dell’accertamento dell’imputabilità della risoluzione, che risulta incentrato sulla valutazione di gravità dei reciproci inadempimenti.

1b. Lamenta, poi, (…) che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto le contestazioni mosse dalla stazione appaltante non idonee a giustificare la risoluzione autoritativa.

Anche tale motivo è infondato, avendo il primo giudice correttamente sottolineato che, pur nella gravità della condotta di inadempimento accertata a carico dell’impresa, questa vada valutata nel quadro complessivo delle reciproche condotte, stante la posizione paritetica delle parti nell’ambito di un contratto di natura squisitamente privatistica (Cass. 18644/2010), senza assumere rilievo assorbente al fine di giustificare il recesso di controparte, non potendosi, a tal fine, invocare il disposto dell’art. 118 D.P.R. n. 554 del 1999 (oggi art. 135 D.Lgs. n. 163 del 2006).

Trattasi, invero, di previsione che subordina la facoltà di risoluzione del contratto ad iniziativa della committente alle ipotesi di condotte dell’appaltatore aventi rilevanza penale accertate con sentenza irrevocabile di condanna. E non è certo questo il caso, nel quale, come sottolineato dal primo giudice, non risulta nemmeno avviato alcun procedimento penale a carico dell’impresa o dei suoi responsabili.

La decisione gravata non merita censura sul punto.

2. Con il secondo motivo di appello, (…) deduce l’erroneità della sentenza appellata per avere ritenuto il primo giudice non assorbenti le inadempienze accertate a carico dell’appaltatrice rispetto all’anomalo andamento dei lavori.

Il motivo è infondato.

Con argomentazione congrua e circostanziata, condivisibile dalla Corte, il Tribunale, avvalendosi delle risultanze della c.t.u., le cui conclusioni ha condiviso (“in quanto argomentate in fatto, logicamente sviluppate e coerenti nella loro articolazione”), ha ritenuto che l’andamento anomalo del rapporto sia causalmente ricollegabile, in forma prevalente, alle inadempienze accertate a carico della committenza; precisamente: alla consegna parziale dei lavori (che non ha permesso all’appaltatore di procedere ad un’adeguata programmazione dei lavori conformemente al cronoprogramma che il contratto avrebbe imposto), all’inadeguatezza e carenza di attività progettuale in fase esecutiva, alla mancata adozione di una perizia di variante tecnica, non ostante l’adeguamento, preteso in fase esecutiva, alle prescrizioni tecniche imposte dall’ANAS con un decreto del 2002.

A fronte di tali inadempienze, quelle imputabili all’appaltatrice, integrate essenzialmente dal ritardo nella trasmissione del piano di sicurezza, e dall’inerzia dell’impresa durante la terza fase del rapporto (che va dal 24 ottobre 2003 al 7 gennaio 2004), sono state condivisibilmente reputate dal primo giudice meno rilevanti.

Ed invero, la carenza progettuale a monte, la consegna parziale delle aree, la mancata formalizzazione di una perizia di variante (adottata solo a seguito dell’aggiudicazione dei lavori ad una nuova impresa) costituiscono, come correttamente rilevato dal primo giudice, fattori dotati di prevalente efficienza causale rispetto al denunciato andamento anomalo, ed anzi addirittura causalmente incidenti sugli stessi ritardi addebitati all’appaltatrice, nel senso che questi, molto probabilmente, non si sarebbero verificati, ovvero si sarebbero prodotti con modalità temporali e causali differenti senza le inadempienze della committenza.

Giova, sul punto, rammentare che l’appaltante è tenuto a cooperare all’adempimento dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1206 cod. civ., qualora tale cooperazione sia necessaria per l’oggetto particolare dei servizi appaltati, in quanto i doveri generali di correttezza e buona fede oggettiva impongono al committente di porre in essere le attività, distinte rispetto a quanto dovuto dall’appaltatore, occorrenti affinché quest’ultimo possa conseguire il risultato cui il rapporto obbligatorio è preordinato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26260 del 22/11/2013 e successive conformi).

Nella specie, i vizi originari dell’elaborato progettuale “che non aveva tenuto conto né della precisa conformazione dei luoghi né della necessità di adeguamenti a nuove prescrizioni tecnico regola materi, intervenute peraltro prima della stipula del contratto, ed alle quali si è cercato di porre rimedio in via di fatto, senza la doverosa formalizzazione di una perizia di variante” (così la sentenza appellata, pag. 18), sono senz’altro sintomatiche della violazione, da parte della committenza, dei generali doveri di correttezza e buona fede oggettiva, che ha impedito il conseguimento del risultato cui il rapporto era preordinato ben più delle irregolarità commesse dall’appaltatore, senz’altro emendabili in corso d’opera o comunque recuperabili senza conseguenze irreparabili.

3. Circa la dedotta erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale formulata da (…), il motivo è assorbito dal rigetto di quello sub (…).

4. In via subordinata, (…) ha, infine, chiesto di ridurre equitativamente la condanna disposta dal giudice di primo grado nei suoi confronti sull’assunto di una pari responsabilità dell’impresa nell’anomalo andamento dei lavori.

Anche tale motivo di gravame va ritenuto assorbito dal rigetto di quello sub (…).

5. Col quinto motivo di gravame (…) lamenta l’erronea quantificazione del danno derivante dal mancato utile connesso all’inesecuzione del contratto.

Sul punto il primo giudice, aderendo alle conclusioni di cui alla relazione suppletiva del c.t.u. del 3.3.2010, la quale ha determinato l’utile in una percentuale del 5% sull’importo delle opere da eseguire al netto delle dette percentuali per utile e spese generali, è pervenuto ad una quantificazione pari ad Euro 303.385,43.

Tanto sul presupposto che l’appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, aveva ritenuto di quantificare la percentuale dell’utile di impresa nella misura del 5% dei lavori, così che, ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione, questa sarebbe stata la percentuale di utile netto di cui si sarebbe avvantaggiato l’appaltatore, calcolata sull’intero importo delle opere ad eseguirsi al netto della detta percentuale dell’utile di impresa pari al 5% e delle spese generali determinate in misura pari all’11%.

Orbene, l’appellante si duole del fatto che il lucro cessante riconosciuto all’impresa sia stato calcolato (in misura percentuale del 5%) sull’intero importo non eseguito e non già sui quattro quinti delle opere non eseguite, alla stregua di quanto previsto dall’art. 122, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999 e dall’art. 12, comma 1, del D.M. n. 145 del 2000, che prevedono, rispettivamente, che, nel caso di recesso della stazione appaltante, l’appaltatore ha diritto a conseguire il decimo dell’importo delle opere non eseguite, “calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.”, e che “la stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto”.

Così ragionando, il risarcimento spettante, per tale voce, alla (…) avrebbe dovuto essere determinato in misura ad Euro. 242.708,34, anziché ad Euro. 303.385,43.

Il motivo è infondato.

Ed invero, le disposizioni invocate da parte appellante attengono all’ipotesi di recesso della stazione appaltante, laddove nel caso di specie si verte in tema di risoluzione per inadempimento della committente.

La distinzione non è priva di significato, se è vero che, fin dagli anni ’70, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno chiarito, con riferimento al quadro normativo all’epoca vigente, sovrapponibile a quello invocato da parte appellante, che “in caso di risoluzione di un contratto di appalto di opere pubbliche per inadempimento dell’amministrazione committente, non trova applicazione, ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni in favore dell’appaltatore, la disposizione … a norma della quale, ove l’amministrazione eserciti la facoltà … di recedere ad nutum dal contratto, l’importo dei lavori non eseguiti deve considerarsi non superiore ai quattro quinti del prezzo”. (Sez. U, Sentenza n. 1571 del 18/09/1970)

La ratio di tale differente regime risiede, evidentemente, nella considerazione che l’interruzione del rapporto imputabile ad inadempimento dell’Ente è diversa da quella di legittimo esercizio della sua facoltà di recesso.

Cosicché, nel primo caso, correttamente l’importo del risarcimento spettante a controparte a titolo di lucro cessante deve essere determinato calcolando il 10% (nel caso di specie, il 5%) sull’intero importo dei lavori non eseguiti, e non sui quattro quinti dello stesso, senza alcuna riduzione, atteso che la facoltà della stazione appaltante di diminuire la consistenza delle opere appaltate fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito può incidere sulla vicenda contrattuale solo quando sia stata concretamente esercitata, non potendo invece essere astrattamente invocata dalla committente per ottenere una riduzione dell’entità del risarcimento per inadempimento” (Arb. Roma, 21-07-1998, in Arch. Giur. OO.PP., 2000, 1211).

Tale interpretazione trova il proprio fondamento normativo nell’art. 1223 cod. civ..

La sentenza gravata non merita, dunque, censura sul punto.

Conclusivamente, l’appello principale proposto da (…) S.p.a. nel proc. n. 2893/2011 (coincidente con l’appello incidentale proposto dalla medesima nel proc. n. 3274) deve essere integralmente rigettato.

L’APPELLO DI (…) S.P.A.

Lamenta l’appaltatrice che il giudice di primo grado avrebbe, in parte, errato nella liquidazione del danno da risarcire in suo favore.

a. Con il primo motivo la (…) si duole dell’erroneo diniego di condanna della stazione appaltante al pagamento dell’importo corrispondente al valore delle lavorazioni eseguite fino al momento della risoluzione, quantificato in citazione in Euro 250.000,00 (poi ricalcolati dal CTU in Euro. 143.777,87, oltre IVA).

Il primo giudice ha rigettato la richiesta sul presupposto che l’impresa ne avrebbe preteso il pagamento non già a titolo di ripetizione di indebito, bensì quale corrispettivo dell’adempimento, e ostando al suo accoglimento il principio di retroattività degli effetti della risoluzione.

Tanto sarebbe ricavabile, a parere del primo giudice, dalla richiesta di applicare al credito gli interessi di mora con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 (i quali si applicano nelle ipotesi di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali).

Né sarebbe stata ammissibile, a parere del primo giudice, la richiesta di corresponsione di tali somme quale effetto restitutorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione, costituendo la stessa una emendatio libelli non consentita.

L’appellante denuncia, sul punto, una non approfondita analisi delle domande formulate in primo grado, avendo essa agito per il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del comportamento inadempiente della stazione appaltante, e dunque anche per il ristoro dei danni per le prestazioni eseguite, in conseguenza dell’accoglimento della domanda di risoluzione per colpa ed in danno della committenza.

Tale importo rientrerebbe, infatti, tra gli effetti restitutori che, non potendo essere disposti in forma specifica devono essere ordinati per equivalente, “tramite il computo del valore venale dell’opera stessa ai prezzi di libero mercato” (Cass. Civ., sez. I, 3 giugno 2016, n. 11468).

Deduce poi l’appellante che, anche indipendentemente dalla domanda di risoluzione contrattuale, con l’atto di citazione del 9 luglio 2004, essa aveva formulato la domanda di pagamento degli importi di cui sopra innanzitutto a titolo extracontrattuale (capo 3) e poi, con la successiva subordinata domanda (capo 4), anche a titolo contrattuale, per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione contrattuale.

Il motivo è fondato.

In citazione l’impresa aveva chiesto condannarsi “la stazione appaltante al pagamento di tutte le somme che risulteranno dall’accoglimento, totale o parziale, delle domande che precedono, rivalutazione monetaria ed interessi.

In via subordinata, ove ne dovessero sussistere i presupposti, condanni la stazione appaltante al pagamento di tutte o parte delle suindicate somme a titolo di indebito arricchimento”.

In sede conclusionale l’impresa aveva reiterato la richiesta di pagamento delle somme di cui si discute (“tutte le lavorazioni eseguite pari ad Euro. 250.000,00”) oltre agli interessi legali e di mora calcolati con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962, ovvero degli importi “come sopra determinati”, nella misura che fosse risultata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, ovvero, infine, anche in caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, “di tutte le somme indicate ai punti precedenti”.

Va chiarito che l’interpretazione operata dal giudice riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale deve necessariamente comportare l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006).

Nella specie, la formulata domanda di risoluzione, e la connessa domanda di ristoro di tutti i danni conseguenti all’inadempimento di controparte, è tale da ricomprendervi sicuramente anche quelli relativi alle lavorazioni eseguite, che è compito del giudice qualificare sub specie di indebito, a nulla rilevando che la parte abbia errato nell’indicarne gli accessori (interessi di mora anziché rivalutazione).

Non può da tale marginale aspetto della domanda farsi, invero, discendere una qualificazione dell’oggetto della domanda stessa incompatibile con la volontà perseguita, nel caso di specie coincidente con le finalità reintegratorie dell’azione giudiziale intrapresa.

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte l’appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto a esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall’art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che il prezzo delle opere eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (così, da ultimo, Cass. 11468/2016).

Tale principio rileva sia in tema di appalto d’opera pubblica (v. in particolare Cass. 3455/2015), sia in tema di appalto di diritto privato (v. ex allis Cass. 15705/2013).

Qualora la risoluzione del contratto di appalto consegua, dunque, all’inadempimento del committente, e non sia configurabile la restituzione in natura all’impresa appaltatrice della costruzione anche solo parzialmente realizzata, il contenuto dell’obbligo a carico della committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione (v. Cass. n. 12162/2007, n. 738/2007).

Ne consegue che, quando la reintegrazione del patrimonio dell’appaltatore adempiente non può avvenire mediante restituzione dell’opera realizzata, la reintegrazione patrimoniale va effettuata tramite il computo del valore venale dell’opera stessa ai prezzi di libero mercato.

Il che rappresenta un logico corollario del fatto che l’obbligo suddetto trova la sua fonte nella pronuncia giudiziale costitutiva (Cass. 11468/2016 citata; v. già Cass. 2871/1992).

La sentenza appellata deve essere, pertanto, riformata in parte qua, con la condanna di (…) al pagamento, in favore di (…), dell’ulteriore importo, come determinato dal c.t.u., di Euro 143.777,87 + IVA, da rivalutarsi all’attualità (costituendo obbligazione di valore) a far data dal 29 aprile 2004 (epoca della risoluzione di diritto) in Euro 175.840,34 + I.V.A., oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 29.4.2004, di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI a far data dal 29 aprile 2004 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

b. (…) ha impugnato la sentenza di prime cure anche nella parte in cui le è stato riconosciuto il mancato utile nella ridotta percentuale del 5% (anziché in quella normativamente prevista del 10%).

Tale decisione si basa sulla circostanza per la quale l’appaltatrice, in sede di partecipazione alla gara, avrebbe ritenuto di quantificare la percentuale dell’utile d’impresa nella misura del 5% dei lavori; in tal modo, il Tribunale ha liquidato l’importo in Euro. 303.385,43.

Inoltre, il Tribunale ha calcolato tale aliquota sull’importo netto (e non su quello lordo) del contratto, e ha fatto decorrere la rivalutazione monetaria dalla data di risoluzione (aprile 2004) e non da quella di aggiudicazione dei lavori (maggio 2003).

L’appellante lamenta, sul punto, la contrarietà della decisione con la normativa applicabile in materia di appalti di oo.pp. (art. 345 della L. n. 2248 del 1865, all. F).

In via subordinata ha dedotto che i dati contenuti nell’offerta presentata dall’impresa in sede di gara non avevano alcun rilevo contrattuale ed erano esposti ai soli fini della valutazione di anomalie dell’offerta. Tale percentuale non rappresentava, pertanto, realmente l’utile conseguibile dall’impresa e non poteva essere posta a base della valutazione del lucro cessante.

L’appellante ha chiesto, inoltre, riformarsi la sentenza gravata nella parte in cui non ha computato tale aliquota sul valore attualizzato del contratto, al lordo, cioè, del ribasso d’asta.

Il motivo è infondato.

E’ sufficiente osservare che dalla sentenza si evince che la liquidazione del mancato utile derivante dall’inesecuzione del contratto di appalto è avvenuta su base equitativa.

E nessun dato normativo suffraga l’assunto dell’appellante secondo cui l’entità risarcitoria avrebbe dovuto infine esser limitata a una percentuale astratta dell’utile conseguibile su frazione dell’appalto.

L’appaltatrice lamenta, infine, l’insufficiente liquidazione del danno sofferto per l’anomalo e frammentario andamento dei lavori imputabile alla Committente, quantificato dal primo giudice in di Euro. 212.946,86.

Il Tribunale, seguendo le indicazioni del c.t.u., non avrebbe liquidato alcunché per il periodo che va dal 10 luglio 2003 al 24 ottobre 2003, sull’assunto che anche l’impresa sarebbe risultata inadempiente, procedendo, poi, ad una insoddisfacente liquidazione equitativa per quanto concerne i periodi successivi.

Anche tale motivo è infondato.

Il primo giudice ha adeguatamente esposto i parametri di valutazione utilizzati nella determinazione dell’importo risarcitorio spettante a tale titolo, operando una corretta e condivisibile decurtazione degli importi ritenuti non spettanti, per sospensione dei lavori per causa imputabile all’appaltatrice, ovvero per i ritardi nella riconsegna dei luoghi, pure imputabili all’impresa, in ciò facendo ineccepibile applicazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell’art. 1227 c.c.

Del resto è risaputo (cfr. Cass. n. 8278 del 1999 e Cass. n. 7829 del 2003) che, anche nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all’art. 1223 c.c., con l’effetto che devono ritenersi risarcibili i soli danni che costituiscono conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento.

LE SPESE DI LITE

L’accoglimento (parziale) del gravame proposto da (…) importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell’esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423). Pertanto, le spese del doppio grado, compensate un terzo per le ragioni esposte dal primo giudice e per l’esito del gravame, seguono per il residuo la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, con attribuzione.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:

– Rigetta l’appello (principale nel proc. n. 2893, incidentale nel proc. n. 3274) proposto da (…) S.p.a.;

– In parziale accoglimento dell’appello (principale nel proc. 3274, incidentale nel proc. 2893) proposto da (…) S.p.a., ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna (…) S.p.a al pagamento, in favore dell’appellante (…) S.p.a., dell’ulteriore importo di euro Euro. 175.840,34 + I.V.A., oltre interessi al tasso legale sulla somma di Euro 143.777,87 + IVA, di anno in anno rivalutata, secondo gli indici Istat FOI, a far data dal 29 aprile 2004 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

– Compensa per un terzo le spese del doppio grado, e condanna (…) S.p.a al pagamento, in favore di (…) S.p.a., delle residue spese, che liquida, in tale ridotta misura, quanto al primo grado, in Euro 3.700,00 per esborsi (ivi inclusa quota parte delle spese di c.t.u. e di perizia suppletiva) ed Euro 22.000,00 per compensi professionali, e, quanto al secondo grado, in Euro 977,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Do.Di.

Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.