Quando l’opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l’appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in appalto.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 16 aprile 2019, n. 3818

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

CONDOMINIO RESIDENZA DEL N. ((…)), rappresentato e difeso dall’avv. CAPALBO GIUSEPPE, presso lo studio del quale in VIA PONTIDA, 9 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO, ha eletto domicilio, come da delega agli atti;

-attore-

CONTRO

(…) SRL ((…)), rappresentata e difesa dall’avv. CHIAPPA OCCHINI RAFFAELLA, presso lo studio del quale in VIA DONIZETTI, 1/A 20122 MILANO, ha eletto domicilio, come da delega agli atti;

-convenuta-

E NEI CONFRONTI DI

(…) + (…) SRL ((…)), rappresentato e difeso dall’avv. SI.CA. e dall’avv. AN.GI., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. SI.CA., in TRECELLA DI POZZUOLO MARTESANA (MI), VIA (?), come da delega agli atti;

-terza chiamata-

E

(…) SRL, SOCIETA’ DI (…) ((…)), rappresentato e difeso dall’avv. CA.DE. e dall’avv. BA.MA., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. CA.DE. in MILANO, VIA (?), come da delega agli atti;

-terza chiamata-

E

(…) S.P.A. ((…)), rappresentata e difesa dall’avv. GI.GR., presso lo studio del quale in MILANO, VIALE (?), ha eletto domicilio, come da delega agli atti;

-terza chiamata-

Concise ragioni della decisione

Il presente procedimento è stata instaurato, con atto di citazione notificato in data 12.04.2016, dal CONDOMINIO RESIDENZA DEL (…) per ottenere la condanna dalla società A. SRL, in qualità di costruttrice/venditrice, al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 1669 c.c. causati dai vizi e difetti scoperti nelle parti comuni, quantificati dal consulente tecnico d’ufficio, nel procedimento di atp ante causam, in una somma compresa tra Euro 22.000,00 ed Euro 26.000,00.

(…) SRL, costituitasi in giudizio in data 2.11.2016, ha eccepito: a) il difetto di legittimazione passiva; b) la decadenza e prescrizione dall’azione di garanzia per vizi; c) l’insussistenza dei gravi vizi; d) la diretta responsabilità dei progettisti e del direttore dei lavori per i vizi nelle parti comuni. Ha, quindi, chiesto ex art. 269 c.p.c., la chiamata in causa dello (…) + (…) srl (progettista e direttore dei lavori) nonché dello (…) srl (progettista impianti di riscaldamento e pannelli solari).

Si è costituito in giudizio, in data 17.02.2017, lo (…) + (…) SRL, eccependo: a) la decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia; b) la responsabilità dell’appaltatore per i vizi; c) l’inesistenza delle violazioni lamentate dell’attore. Ha altresì chiesto, ex art. 269 c.p.c., la chiamata in causa della compagnia di assicurazione (…) SPA.

Si è costituito in giudizio, in data 21.02.2017, il terzo chiamato (…) SRL SOCIETA’ DI (…), deducendo: a) la decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia del Condominio; b) la carenza di legittimazione passiva; c) la responsabilità della convenuta chiamante ex art. 96 c.p.c.

Da ultimo, si è costituita in giudizio, in data 21.06.2017, (…) SPA, deducendo l’inoperatività della garanzia assicurativa nonché, in ogni caso, l’assenza di profili di responsabilità in capo all’assicurato.

La causa è stata istruita dal Giudice dell’epoca mediante acquisizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed è stata rinviata per precisazione delle conclusioni dinanzi all’odierno giudicante.

1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione della società convenuta (…) SRL, in forza della quale quest’ultima avrebbe rivestito solo le qualifiche di committente delle opere e venditrice degli immobili.

Come è noto, l’art. 1669 c.c. è applicabile, non solo, nei casi in cui il venditore dell’immobile abbia personalmente, con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione dell’edificio, ma anche, ai casi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti, facendo ricorso a specifiche figure professionali quali l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorvegliare lo svolgimento dell’altrui attività, cosicché la costruzione dell’opera sia a lui riferibile (cfr. Cass. 12406/01; Cass. 13003/00; Cass. 6797/00);

La contestazione della società convenuta è infondata.

Ed infatti, sono documentate e non contestate ex art. 115 c.p.c. le seguenti circostanze di fatto:

– che (…) SRL pur affidando ad altra impresa – F.lli V. snc – l’appalto per la realizzazione dell’immobile, nominò il progettista del complesso immobiliare e il direttore dei lavori (cfr. disciplinari di incarico sub. doc. 2 e 3 fasc. conv.);

– dal contratto di appalto tra la committente (…) SRL e l’appaltatore F.lli V. snc (doc. 5 fasc. conv.) emerge in modo pacifico il mantenimento da parte della committente medesima di un potere di gestione diretta dell’appalto (si richiama il punto 2).

Le risultanze appena esposte provano che la società convenuta ha la qualifica di venditore-costruttore , sicché è a lei attribuibile la responsabilità di cui all’art.1669 c.c. (si veda in particolare, Cass. sentenza 8109/1997). Ciò in quanto, anche se incaricò per l’esecuzione dei lavori una impresa terza, aveva fatto predisporre il progetto delle opere e si era riservata il potere di sovraintendere e controllare direttamente l’esecuzione dei lavori, nominando i progettisti e il direttore dei lavori.

2. Quanto alla legittimazione dell’amministratore di Condominio, non può che evidenziarsi che i vizi allegati da quest’ultimo attengono alle cose comuni ex art. 117 c.p.c. e non alle parti di proprietà esclusiva.

Sul punto, in ogni caso, la Suprema Corte insegna che “l’art. 1130, n. 4 c.c., che attribuisce all’amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l’amministratore ha il potere – dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 n. 4 cod. civ. l’azione di cui all’art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l’intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l’amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto” (tra le varie, v. Cass. civ., Sez. Seconda , Sent. 23 marzo 1995, n. 3366 e Sent. 18 giugno 1996, n. 5613; Sez. 2, Sentenza n. 441 del 10/02/1968 Rv. 33145; più di recente, v. sez. 2, Sentenza n. 8512 del 2015, Sez. 2, Sentenza n. 25216 del 2017).

Analogo principio è ribadito anche nella sentenza Sez. 2, n. 22656 del 08/11/2010 Rv. 615545 ove si riconosce la legittimazione dell’amministratore a promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. nei confronti del costruttore a tutela dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivano da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese (così in motivazione).

Rimane parimenti principio pacifico che l’amministratore di condominio, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, non può, invece, proporre delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva (cfr. Cass. . Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 08/11/2010).

3. Le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla società (…) SRL non meritano accoglimento.

Le eccezioni di decadenza ex artt. 1667 c.c. non possono trovare applicazione nel caso in esame.

In primo luogo, il Condominio ha correttamente invocato, nei confronti della società convenuta, la responsabilità extracontrattuale ex artt. 1669 c.c. e non un titolo contrattuale.

In secondo luogo, la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell’acquirente, con la conseguenza che quest’ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. L’acquirente non può pertanto esercitare l’azione per ottenere l’adempimento del contratto d’appalto e l’eliminazione dei difetti dell’opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d’appalto.

Per contro, in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non essendo al riguardo sufficienti viceversa manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 4364 del 2015; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008; Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005).

Nel caso di specie, la conoscenza dei vizi, come fatto storico riferibile all’attività svolta dalla convenuta, può ritenersi cristallizzata, per tutte le difformità allegate, alla data della perizia di parte, dell’8 settembre 2014.

Peraltro, essendo l’eccezione di decadenza e di prescrizione un’eccezione in senso stretto, sarebbe stato onere della parte che ha eccepito che il diritto si è estinto provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. La mera allegazione e prova della data della conclusione dei lavori (23.10.2008) e del collaudo statico (31.10.2008) non appare idonea a integrare i requisiti del fatto estintivo, ossia della tardività della relativa denuncia, atteso che il dies a quo della condizione dell’azione di garanzia, rappresentata dalla denuncia, non si identifica con la data di consegna dell’opera.

L’omessa indicazione di una data della scoperta della manifestazione esteriore del vizio non comporta automaticamente l’accoglimento dell’eccezione, stante la rilevanza, ai fini dell’art. 1669 c.c., del solo apprezzabile grado di conoscenza della riferibilità della manifestazione esteriore, qualificabile come vizio, alla attività del costruttore non conforme alle regole dell’arte.

Il Condominio, acquisita la relazione tecnica di parte, ha, nello stesso mese, avviato il procedimento di accertamento tecnico preventivo, con ricorso contenente la denuncia dei vizi.

Appare ragionevole e verosimile che il Condominio abbia acquisito sufficiente certezza della sussistenza dei vizi e della riconducibilità degli stessi alla non perfetta esecuzione delle opere -in ciò dovendosi intravvedere la “scoperta” dalla quale decorre il termine annuale per la denuncia-solo a seguito degli accertamenti di parte e rispetto a questa acquisizione anche l’azione è tempestiva. Infatti, quanto alla prescrizione, la relazione peritale è stata depositata in data 22.06.2015 e l’atto di citazione è stato notificato in data 12.04.2016.

Si ricorda che “L’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato” (cfr. Cass. sentenza n. 3357/2016).

4. Occorre esaminare le eccezioni di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi dedotte dai terzi chiamati.

Si rammenta, al riguardo, che il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo s’individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l’obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l’attore in alternativa rispetto a quella individuata dall’attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l’unicità del complessivo rapporto controverso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006).

Nel caso di specie, (…) SRL ha provveduto a chiamare in causa (…) e (…) + C., non in qualità di meri corresponsabili, ma al fine di ottenere la liberazione dalla pretesa formulata dal committente, individuando questi ultimi quali unici soggetti responsabili dei vizi.

Si rileva che tra il Condominio e i professionisti incaricati della direzione dei lavori e della progettazione non sussiste alcun rapporto contrattuale, come desumibile dalle disciplinari di incarico stipulate da questi ultimi con (…) SRL.

La domanda attorea deve qualificarsi come extracontrattuale, atteso il richiamo al disposto dell’art. 1669 c.c. e l’assenza di un contratto.

Di conseguenza, anche ai professionisti si applicano i termini di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c.

Si rammenta, infatti, che (Corte Sez. 2, Sentenza n. 8016 del 21/05/2012 (Rv. 622409 – 01), “Quando l’opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l’appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in appalto”.

Il Condominio, a fronte delle tempestive eccezioni di decadenza e prescrizione svolte da (…) e (…) + C., nelle comparse di costituzione e risposta, non ha rinunciato alla estensione automatica della domanda di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c.

Le eccezioni di decadenza e prescrizione dei terzi chiamati sono fondate.

Infatti, parte attorea non ha fornito la prova della tempestiva denuncia in quanto il ricorso ex art. 696 c.p.c., contenente la denuncia dei vizi, è stato notificato – e quindi il relativo procedimento incardinato – solo nei confronti del costruttore/venditore, il quale ha esteso il contraddittorio agli studi professionali.

A seguito al deposito dell’elaborato peritale dell’ausiliario del Giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, parte attorea non ha inoltrato alcuna denuncia dei vizi allo (…) SRL e allo (…) + C., nei termini di cui all’art. 1669 c.c. Parimenti, l’odierno giudizio di cognizione è stato instaurato dal Condominio nei confronti della sola (…) SRL.

5. Venendo alla qualificazione dei vizi, l’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nel ritenere gravi tutte “quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009).

Infatti “I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, espressamente previste dalla citata norma, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell’opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell’opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne” (Cass. 1982/4369).

Devono, pertanto, ritenersi gravi solo i vizi che, sebbene riguardanti anche elementi secondari, siano tali da produrre una compromissione effettiva sull’utilizzo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile.

Si procede all’esame dei singoli vizi denunciati unitamente agli accertamenti svolti dal CTU, onde valutare se sussistono i requisiti della diffusività dei vizi e dell’idoneità a incidere sul godimento del bene e sulla conservazione dello stesso. Si premette che vengono condivise e fatte proprie dal Giudice le conclusioni tecniche raggiunte nella relazione peritale del ctu, che ben possono costituire fonte di prova, quando si tratta di accertare fatti per i quali è necessario il possesso di specifiche cognizioni tecniche (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009).

a) Non sono state rilevate dal CTU infiltrazioni nel pianerottolo tra il piano terra e il primo piano della palazzina A; l’asserito degrado dei camini della palazzina B, trattandosi di mera conseguenza dell’esposizione agli agenti atmosferici, è stato escluso dal CTU dall’elenco dei vizi; anche l’asserita scarsa impermeabilizzazione dei camini nella palazzina B è stata esclusa dal CTU, prospettando, al più, un problema manutentivo;

b) non rivestono la qualifica di vizi gravi, stante la qualifica di fenomeni minori, non caratterizzati da diffusività: – il distacco della copertura in rame, nella palazzina A, che attiene, come specificato dal CTU, ad una problematica decorativa, inidonea a incidere sulla struttura e sulla funzionalità globale del bene immobile; – la presenza di fessure tra il pianerottolo esterno e quello interno nella palazzina A è stata accertata, ma l’ausiliario ha specificato che non sussiste alcun cedimento, difettando solo una “mancanza di sigillatura”; le caratteristiche della fessura e l’assenza di una mera sigillatura di certo non rivestono la gravità richiesta dall’art. 1669 c.c.; – le fessurazioni e le crepe nella palazzina B sono causate da meri assestamenti del terreno; – le infiltrazioni da pluviale della palazzina B sono state definite dall’ausiliario come “non riconducibili a nessun soggetto e rimediabili con interventi manutentivi sostanzialmente semplici”;

c) la problematica allegata della “lattoneria scarsa e forata nella palazzina A” come anche il difetto della copertura nella palazzina B sono state ritenute dallo stesso CTU solamente come rifiniture “poco signorili” e, quindi, non possono che integrare un vizio meramente estetico;

d) le infiltrazioni/perdite di acqua nella palazzina B – nella copertura e vano scala – non possono considerarsi gravi, non essendo tali da produrre una compromissione effettiva sull’utilizzo e sul godimento degli stessi; non è stato neppure allegato che ai proprietari fu precluso o solo limitato l’accesso o comunque l’uso dei locali; è ben vero che la giurisprudenza qualifica come gravi le infiltrazioni e le macchie di umidità (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013) ed altresì le fessurazioni e i distacchi di intonaco della facciata, ma solo quando, per intensità e diffusività, sono tali da ridurre l’effettivo godimento dell’immobile;

e) le infiltrazioni nella palazzina A nell’angolo tra il muro dell’ascensore e la parete dell’appartamento del Giannatempo, sono palesemente inidonee, stante la estensione e la posizione, a comportare una sensibile incisione nel godimento del bene o ad incidere sulla sua funzionalità. Peraltro, l’ausiliario del Giudice ha accertato che la causa delle stesse era riconducibile alla “mancata manutenzione delle gronde o tracimazione a seguito di eventi straordinari”;

f) le problematiche della scossalina nella palazzina A sono state ritenute dal CTU un ” fenomeno minore”; anche il degrado delle lattonerie rinvenute nella palazzina A e la problematica del “passa uomo” non incidono né sulla durata del bene immobile né sul godimento dello stesso (né sulla struttura);

g) le problematiche allegate sulle “stratigrafie” non rappresentano vizi gravi di natura strutturale o comunque idonee a incidere sulla durata del bene.

L’accertamento di carenze in corrispondenza dei pilastri d’angolo, inerenti agli spessori degli isolamenti, non hanno procurato conseguenze dirette o indirette sul godimento del bene (neppure allegate), considerato, peraltro, che il CTU ha specificato che “la casistica degli ambienti interni cui il CTU ha avuto accesso per un controllo (…) non ha evidenziato al momento dell’esecuzione delle operazioni peritali alcuna situazione di particolare gravità”.

In conclusione, lo stesso ausiliario del Giudice, in relazione a tutte le problematiche ha concluso specificando che “per quanto lamentato in ricorso sulle parti comuni condominiali non possiamo parlare di vizio, difformità o grave difetto. Si tratta per lo più di inconvenienti risolvibili con interventi di manutenzione non particolarmente complessi o di situazioni localizzate formalmente sostenibili”.

Non basta, come noto, la diffusività del vizio, essendo, altresì, indispensabile che il vizio sia di tale rilievo da impedire all’elemento cui accede, di assolvere alla sua funzione.

Le risultante della CTU non consentono di sostenere che i difetti allegati compromettano la conservazione nel tempo dell’opera menomandone in modo apprezzabile le condizioni di godimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3482 del 27/05/1981).

La compromissione dell’utilizzo e del godimento dell’immobile come la durata nel tempo dell’opera, anche alla luce della CTU, sono pertanto meramente ipotetiche.

Pertanto, considerato che la tutela prevista dall’art. 1669 c.c. ha matrice extracontrattuale, in assenza di un danno, manca uno dei presupposti per affermare la responsabilità del costruttore – venditore (fermo restando che ogni difformità costruttiva o inerente alle sratigrafie, unitamente agli altri vizi non caratterizzati da gravità, avrebbe potuto essere fatta valere con le azioni ex empto nei confronti del venditore).

6. Dovendo escludersi la gravità dei vizi lamentati non vi sono i presupposti per poter qualificare la domanda a norma dell’art. 2043 c.c., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile la norma speciale di cui all’art. 1669 c.c. ma che comunque presuppone i gravi difetti della costruzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005) oltre alla prova, a carico del danneggiato, della colpa e del dolo del danneggiante. La Suprema Corte insegna, infatti, (Cfr. Cass. S.U. sentenza n. 2284/2014):

“La previsione dell’art. 1669 cod. civ. concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 cod. civ., fermo restando che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale – ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera) può farsi luogo all’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall’art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore”.

7. Per le ragioni esposte la domanda attorea non può essere accolta.

Le domande subordinate di manleva svolta dalla (…) SRL nei confronti dei terzi chiamati e la domanda di garanzia svolta dal terzo chiamato nei confronti della (…) SPA risultano implicitamente assorbite dal tenore della decisione.

Passando all’esame delle domande di rifusione delle spese processuali, la soccombenza del Condominio impone che a suo carico debbano essere poste le spese di lite sostenute dalla (…) SRL nel presente giudizio. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell’attività difensiva in concreto svolta, del pregio della stessa (cfr. rigetto delle eccezioni preliminari dalla società convenuta), sulla base dello scaglione di riferimento del disputatum (scaglione da Euro 5.201,00 a 26.000,00).

Con riferimento ai costi sostenuti nella fase dell’accertamento tecnico preventivo, si rileva che le spese erogate al consulente d’ufficio dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo costituiscono, dopo che gli atti dell’accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

Gli onorari e le spese di c.t.u. come liquidati ante causam gravano a carico dell’attore, risultato soccombente.

Le spese processuali dei terzi chiamati sono poste a carico di (…) SRL, il quale, in qualità di chiamante, ha dato causa sia alla costituzione degli stessi, nonostante l’esito della ctu ante causam, sia all’estensione automatica della domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c.

Possono compensarsi integralmente le spese in relazione al rapporto processuale tra la compagnia di assicurazione e (…) SRL, stante l’assorbimento di ogni questione sulla responsabilità dell’assicurato.

Le spese processuali sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sostenute delle parti, non risultate soccombenti nell’odierno giudizio di merito, sono liquidate direttamente nel dispositivo, unitamente alle spese dei CTP, solo se documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) rigetta le domande attoree;

2) rigetta ogni ulteriore domanda;

3) condanna il CONDOMINIO RESIDENZA DEL (…) a rimborsare alla parte convenuta (…) SRL le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore (…) dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;

4) condanna il CONDOMINIO RESIDENZA DEL (…) a rimborsare alla parte convenuta (…) SRL le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; nonché le spese documentate sostenute per il CTP pari a Euro 1.111,55; somme da distrarsi a favore del procuratore (…) dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;

5) condanna (…) SRL a rifondere a (…) SRL le spese di lite che si liquidano in Euro 3.235,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,

6) condanna (…) SRL a rifondere a (…) SRL le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,

7) condanna (…) SRL a rifondere a (…) + (…) SRL le spese di lite che si liquidano in Euro 3.235,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,

8) condanna (…) SRL a rifondere a (…) SRL le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,

9) pone definitivamente a carico del CONDOMINIO le spese di c.t.u. come liquidate dal Giudice, nel procedimento ante causam;

10) compensa integralmente le spese processuali tra (…) SPA e (…) + (…) SRL.

Così deciso in Milano il 16 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.