Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 30 gennaio 2017, n. 2306

 

il riconoscimento dei vizi e delle difformita’ dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore implicano non soltanto l’accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l’esonero dalla garanzia previsto dall’articolo 1667 c.c., ma determinano altresi’ l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai “ex adverso” riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario. In ogni caso, la garanzia dell’appaltatore per le difformita’ ed i vizi della opera, ove quest’ultimo assuma l’impegno di procedere direttamente ai lavori di correzione e riparazione, non gli da’ diritto ad alcun ulteriore compenso.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 30 gennaio 2017, n. 2306

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13982/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3842/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), proponeva opposizione davanti al Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, al Decreto Ingiuntivo n. 284 del 2003, reso su domanda della (OMISSIS) s.r.l. per il pagamento della somma di Euro 3.426,00, oltre interessi legali, quale corrispettivo di opere eseguite in forza di contratto di appalto intercorso fra le parti. L’opponente (OMISSIS) sosteneva che nessun compenso spettasse alla (OMISSIS) s.r.l., poiche’ i lavori dedotti in sede monitoria erano stati eseguiti per eliminare i vizi ed i difetti di altra opera in origine commissionata in subappalto alla stessa (OMISSIS) s.r.l.. La (OMISSIS) s.r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione, essendo stati, a suo dire, i lavori, per cui e’ causa, oggetto di un autonomo contratto di appalto.

Con sentenza n. 120/b/09 il Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, rigettava l’opposizione.

(OMISSIS) proponeva appello e la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3842/2012 del 30 novembre 2012, accoglieva l’appello. La Corte di Milano osservava che dalle lettere intercorse tra le parti nel maggio e nel luglio 2003 si desumeva con certezza che i lavori esposti nel preventivo inviato da (OMISSIS) a (OMISSIS) fossero finalizzati a risolvere il problema delle infiltrazioni nel condominio confinante con l’edificio scolastico oggetto dell’appalto in origine conferito a (OMISSIS) s.r.l., problema causato dall’errata esecuzione dell’asfaltatura su di un’area scoperta al confine.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., articolandolo su due motivi. (OMISSIS), intimato, non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e con il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, (OMISSIS) s.r.l. lamenta la violazione degli articoli 1326, 1667 e 1668 c.c., assumendo che la comunicazione dell’impresa (OMISSIS) del 6 maggio 2003 era stata erroneamente qualificata come denuncia di vizi e difetti quando, invece, mancavano sia una denuncia in tal senso che una richiesta di porre rimedio ai vizi a spese dell’appaltatore. Inoltre, la societa’ ricorrente afferma che, se veramente le parti avessero inteso la comunicazione del 6 maggio 2003 come una denuncia, non sarebbe stato inviato nessun preventivo alla ditta (OMISSIS). Detto preventivo, invece, era stato spedito e cio’ dimostrava che era stata avanzata una proposta finalizzata alla conclusione di un nuovo contratto di appalto e che alcuna rimessione in pristino era stata oggetto di discussione.

I motivi sono infondati.

La ricorrente ha proposto due motivi di ricorso entrambi sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’uno con riguardo alla ravvisabilita’ degli estremi di una denuncia di vizi e difetti delle opere appaltate ai fini della garanzia del committente, l’altro con riguardo alla conformita’ di proposta ad accettazione ai fini della conclusione del contratto. In realta’, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perche’ la fattispecie astratta da essa prevista non e’ idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Quel che invece la ricorrente prospetta nelle sue censure e’ l’erronea ricognizione da parte della Corte di Milano della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, e a tal fine non sorregge nemmeno il vizio di insufficiente motivazione, essendo la decisione impugnata soggetta alla formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dalla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012.

La Corte di Appello di Milano ha apprezzato il materiale probatorio, nell’ambito delle prerogative di accertamento dei fatti spettanti al giudice di merito, ritenendo che la lettera del maggio 2003 fosse una contestazione dei vizi dell’opera realizzata dalla (OMISSIS) s.r.l. poiche’ ad essa era stata allegata la missiva del 28 aprile 2003 del condominio confinante, contenente una specifica indicazione delle problematiche verificatesi a causa della cattiva esecuzione del tappetino di asfalto commissionato alla stessa (OMISSIS), dovuta “alla modifica delle precedenti quote senza tenere conto degli scoli delle acque piovane che, in conseguenza di tale difetto, confluivano nell’area condominiale”.

Spetta certamente al giudice del merito stabilire se la segnalazione del committente all’appaltatore dei difetti dell’opera sia idonea ad integrare la denuncia di cui all’articolo 1667 c.c..

In ragione dell’invio della lettera del 28 aprile 2003 assieme a quella del 6 maggio 2003, la richiesta di immediato intervento contenuta nel documento del 6 maggio 2003 e’ stata, percio’, intesa dai giudici del merito come sollecitazione ad eseguire con urgenza le riparazioni resesi necessarie a causa della non corretta realizzazione del tappetino di asfalto.

La Corte d’Appello ha pure evidenziato che l’esistenza del vizio era stata confermata dal rappresentante di (OMISSIS) s.r.l. in sede di interrogatorio e dal teste (OMISSIS) e che la stessa societa’ ricorrente, con fax del 12 maggio 2003, nell’inviare il preventivo per i nuovi lavori, aveva segnalato di avere fatto un sopralluogo nel cantiere e di avere “convenuto per la risoluzione del problema e un intervento di alcune opere di cui necessita il condominio”, ricevendo dalla ditta (OMISSIS) un fax di risposta del 19 luglio 2003 che ribadiva che “si e’ concluso come da farsi per il problema dell’acqua piovana che entrava nei garage”.

In definitiva, i giudici d’appello hanno accertato che vi erano stati dei danni a terzi causati dalla non corretta realizzazione dell’opera in origine commissionata alla societa’ ricorrente e che, percio’, quest’ultima, quale appaltatrice, ne era responsabile, con la conseguenza che nessun compenso le fosse dovuto, in quanto doveva ritenersi che non era stato concluso un nuovo ed autonomo contratto di appalto, ma erano solo stati posti in essere interventi finalizzati a rimuovere i vizi riscontrati.

D’altro canto, il riconoscimento dei vizi e delle difformita’ dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore implicano non soltanto l’accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l’esonero dalla garanzia previsto dall’articolo 1667 c.c., ma determinano altresi’ l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai “ex adverso” riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19560 del 10/09/2009).

In ogni caso, la garanzia dell’appaltatore per le difformita’ ed i vizi della opera, ove quest’ultimo assuma l’impegno di procedere direttamente ai lavori di correzione e riparazione, non gli da’ diritto ad alcun ulteriore compenso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19482 del 16/09/2014).

2. Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis

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Avv. Umberto Davide

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