l’azione di responsabilità ex articolo 1669 c.c., che costituisce norma speciale rispetto alla norma generale di cui all’articolo 2043 c.c., è accordata al committente in tutte le ipotesi in cui l’immobile, pur non presentando vizi strutturali idonei ad incidere sull’assetto statico del medesimo, presenti carenze costruttive che non necessariamente debbono riguardare parti strutturali o comunque elementi essenziali dell’edificio , ben potendo riguardare anche quegli elementi secondari ed accessori quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti eccetera purché tali da compromettere la funzionalità dell’opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria, cioè con opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale Velletri, Sezione 2 civile Sentenza 19 ottobre 2018, n. 2216

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G . 9681/2014 , trattenuta in decisione all’udienza del 2 ottobre 2018 ha pronunciato

SENTENZA

TRA

(…) nato a R. il (…), difeso giusta delega e delibera di ammissione al gratuito patrocinio in atti dall’Avv. M.Pe.

ATTORE

E

(…) s.r.l. in liquidazione (…) , R.V. s.r.l. con sede in A., Via (…), (…) s.r.l. con sede in A., Via (…), difese come da rispettive deleghe in atti dall’Avv. E.Mi.

CONVENUTE

OGGETTO: appalto – vizi strutturali – art. 1669 c.c.- risarcimento danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; si premette la conoscenza del ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam e degli atti compiuti nel procedimento cautelare; dell’atto di citazione e della documentazione allegata , della comparsa di costituzione e risposta delle convenute e dei documenti allegati, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa, che qui integralmente si richiamano.

(…) , premettendo di avere acquistato in data 26 gennaio 2012 (v. atto di compravendita allegato) da (…) S.r.l., attualmente in liquidazione, quale venditrice – costruttrice, l’immobile sito in N., Via (…) snc, distinto in Catasto Fabbricato al figlio (…), num. (…) sub (…) (l’appartamento) e sub (…) (il posto auto); che nel marzo 2013 si erano verificati vari episodi di distacco del maiolicato posto a rivestimento della facciata della palazzina , sicché, nell’inerzia della società venditrice, erano intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza degli immobili nonché il Geom. (…) che con perizia giurata del 14.4.2014 (in atti) aveva posto seri dubbi sulla tenuta strutturale del rivestimento esterno; che era stato promosso ricorso per ATP ante causam per verificare lo stato dei luoghi ed individuare le cause del distacco del maiolicato ; che il c.t.u. nominato in quella sede aveva riscontrato vizi costruttivi nel fabbricato ed aveva stimato in Euro 84.500,00 l’importo necessario per l’eliminazione dei vizi; tanto premesso, ha evocato in giudizio (…) s.r.l. in liquidazione unitamente a (…) s.r.l. e a (…) s.r.l., stante l’intervenuta scissione della società venditrice – costruttrice nelle due società da ultimo menzionate (v. atto di scissione allegato), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati in Euro 84.500,00, oltre accessori di legge , per l’eliminazione dei vizi strutturali dell’immobile , oltre al danno morale , quantificato in Euro 10.000,00, previo accertamento della responsabilità delle convenute ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c.

Le convenute hanno eccepito la nullità del procedimento per ATP ante causam, per mancata partecipazione al medesimo; hanno poi eccepito la tardività della denuncia dei vizi per essere stata proposta oltre il termine annuale dalla scoperta ; hanno quindi concluso per il rigetto della domanda.

Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, considerato che la società venditrice dell’immobile è anche costruttrice del medesimo , ritiene il decidente che la fattispecie sia sussumibile nella previsione dettata dall’art. 1669 c.c. in materia di appalto , venendo in rilievo vizi strutturali dell’edificio che , pur non alterando (o meglio non alterando ancora) l’assetto statico dell’immobile, ne compromettono la funzionalità e la destinazione.

Per consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità l’azione di responsabilità ex articolo 1669 c.c., che costituisce norma speciale rispetto alla norma generale di cui all’articolo 2043 c.c., è accordata al committente in tutte le ipotesi in cui l’immobile, pur non presentando vizi strutturali idonei ad incidere sull’assetto statico del medesimo, presenti carenze costruttive che non necessariamente debbono riguardare parti strutturali o comunque elementi essenziali dell’edificio , ben potendo riguardare anche quegli elementi secondari ed accessori quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti eccetera purché tali da compromettere la funzionalità dell’opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria, cioè con opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (Cass. 10533/2007).

Nel caso di specie , avendo parte attrice lamentato il distacco di alcune porzioni del maiolicato esterno a partire dal marzo 2013, occorre verificare se, coerentemente con il disposto di cui all’art. 1669 c.c., la denunzia dei vizi sia stata fatta entro un anno dalla scoperta, atteso che solo in caso di tempestiva denuncia dei vizi, può trovare ingresso l’azione risarcitoria di cui all’art. 1669 c.c..

A tale quesito deve darsi risposta negativa , avuto riguardo alle risultanze istruttorie documentali.

Osserva il decidente , in primo luogo, che la denuncia dei vizi, pur non richiedendo l’osservanza di forme sacramentali, deve essere necessariamente inoltrata dall’acquirente dell’immobile e, quindi dal (…), non potendo rivestire valenza di denuncia dei vizi nel rapporto contrattuale venditore (che è anche costruttore) – acquirente le missive dell’8 e del 27 maggio 2013 siccome provenienti dall’amministratore del condominio, il quale ebbe a segnalare alla (…) S.r.l. il concreto rischio alla incolumità fisica dei condomini derivante dal distacco di porzioni del maiolicato; dette missive pertanto, non risultando sottoscritte dall’odierno attore, non possono valere come denuncia dei vizi.

Occorre poi individuare il dies a quo di decorrenza del termine annuale per detta denuncia.

Ritiene il giudicante che detto termine decorra dal momento in cui il committente raggiunga un sufficiente grado di consapevolezza circa l’entità dei vizi strutturali e delle cause degli stessi.

Nel caso in esame parte attrice ha dichiarato nelle premesse dell’atto introduttivo che il distacco del maiolicato venne riscontrato sin dal marzo 2013; il riscontro di tale fenomeno può essere compiuto anche dall’uomo di comune esperienza senza la necessità di approfondimenti tecnici, trattandosi di fenomeno non solo ben visibile ma anche evidentemente rivelatore di vizio costruttivo anche a persone non munite di specifiche competenze tecniche.

È quindi a far data dal marzo 2013 che decorre il termine di un anno per la tempestiva denuncia dei vizi dell’opera all’appaltatore.

Detto termine risulta inutilmente spirato atteso che il ricorso per ATP ante causam, che ben può essere assimilato ad una denuncia dei vizi, risulta depositato il 15 maggio 2014 , cioè ben oltre il termine di un anno ; tuttavia, poiché al procedimento cautelare ante causam le odierne convenute non hanno partecipato – stante l’esito negativo della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, come dichiarato dalla stessa parte attrice – occorre arrivare alla notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, iscritto a ruolo il 30 dicembre 2014, per avere una denuncia dei vizi intesa come esposizione delle anomalie e difformità strutturali che caratterizzano l’immobile per cui è causa.

Detta denuncia si appalesa inevitabilmente tardiva con l’ulteriore corollario che l’attore è decaduto dalla garanzia di cui all’art. 1669 c.c.

Si impone dunque il rigetto della domanda.

Le spese di causa, ivi comprese quelle di CTU liquidate come in dispositivo all’Ing. G.Ma., seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da D.M. n. 55 del 2014 (scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, valori minimi, avuto riguardo alla somma domandata a titolo di risarcimento nonché alle quattro fasi di giudizio).

Non ricorrono gli estremi della lite temeraria invocati dalle convenute nei confronti dell’attore.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) rigetta la domanda ;

b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese della CTU espletata dall’Ing. G.Ma., che si liquidano in Euro 800,00 oltre IVA;

c) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di causa in favore delle convenute , che si liquidano per tutte le convenute assistite da unico difensore in Euro 7795,00 per compenso ex D.M. n. 55 del 2014, rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge ;

d) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalle convenute nei confronti dell’attore.

Così deciso in Velletri il 16 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.