l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., previsto in materia di vendita con riserva della proprietà, al leasing traslativo risponde, all’esigenza di correggere e ripristinare l’equilibrio sinallagmatico alterato, nelle convenzioni demandate all’autonomia negoziale delle parti, dall’ingiustificato favore per il concedente al quale verrebbe spesso pattiziamente consentito di ricavare, dall’inadempimento della controparte, più di quanto egli avrebbe titolo di ottenere dal regolare adempimento del contratto.

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Tribunale Milano Sezione 6 Civile Sentenza 30 aprile 2019 n. 4187

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano

sesta sezione civile

In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 72535/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015, trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 9.1.2019 vertente

TRA

(…), C.F. (…) rappresentato e difeso dall’avv. Vi.De., come da mandato rilasciato ai sensi del D.M. n. 48 del 2013 ed elettivamente domiciliato in Milano, via (…), presso lo studio dell’avvocato Gi.Ci.

attore

E

(…) S.p.a. (già L. S.p.a.) C.F. (…), in persona del proprio Amministratore Delegato dott. (…), rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Ca., giusta procura generale alle liti del 12.9.2002 a ministero del notaio dott. (…) (rep (…)) in atti

convenuto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio veniva introdotto da (…), con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.11.15 alla (…) S.p.a., affinché: previo accoglimento dell’eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto dall’Utilizzatore e l’eventuale maggior somma dovuta al Concedente, fosse dichiarata la gratuità del contratto di leasing n. (…), stipulato tra le parti il 4.6.2009, come conseguenza della pattuizione di interessi usurari, in applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c.;

fosse accertata la nullità delle clausole riguardanti gli oneri accessori e le spese, a causa della loro indeterminatezza, nonché la violazione del divieto di anatocismo, di cui all’art. 1283 c.c., per opera del piano di ammortamento applicato al finanziamento;

fosse dichiarata l’illegittimità della risoluzione di diritto esercitata dalla società di leasing, con conseguente perdurante operatività del vincolo contrattuale tra le parti in causa; e per l’effetto, parte convenuta fosse condannata a restituire a parte attrice le somme indebitamente corrisposte, oltre al risarcimento del danno cagionato ex art. 185 c.p.;

in subordine, ove fosse dichiarata la risoluzione del contratto, lo stesso venisse qualificato come leasing traslativo con conseguente accertamento dell’obbligo, in capo alla società di leasing, di restituire all’Utilizzatore le somme versate, in applicazione dell’art. 1526 c.c..

(…) S.p.a., costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree deducendo, in particolare, che nelle Condizioni di contratto erano espressamente indicati il tasso leasing, pari ad Euro 4,904 % e i criteri di determinazione degli oneri aggiuntivi (cfr. art. 25 Condizioni Generali di Contratto);

che il tasso di mora, pattuito in 9 punti oltre l’Euribor 3 mesi (vigente durante il periodo di mora) non superava il limite previsto, al momento della conclusione del contratto, dal rispettivo tasso soglia (pari al 9,42 %); che il tasso di mora non avrebbe comunque potuto configurare usura, ex art. 644 c.p., in quanto la funzione degli interessi di mora, diversamente da quelli corrispettivi, non era remunerativa, bensì compensativa del danno conseguente all’inadempimento dell’obbligazione assunta dal debitore, alla stregua della clausola penale;

e che, per le stesse ragioni, non si poteva procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi ai moratori, al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso soglia; che, in ogni caso, il superamento del tasso soglia era escluso dalla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto;

che il sistema di ammortamento alla francese, applicato al contratto di leasing, non aveva dato luogo ad anatocismo, posto che la determinazione degli interessi era avvenuta sul solo capitale residuo e non sul capitale residuo maggiorato; che l’art. 1526 c.c. non era applicabile al contratto di leasing, a prescindere dalla sua qualificazione come traslativo o di godimento e che, in ogni caso, le conseguenze dell’inadempimento erano quelle disciplinate dalle pattuizioni contrattuali che prevalevano sulla disciplina codicistica; che tali pattuizioni non erano suscettibili di interventi riduttivi, ex art. 1384 c.c., poiché volte a riconoscere al Concedente lo stesso risultato assicuratogli dal contratto, in caso di regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore.

Tanto premesso, in relazione alla mancata partecipazione di parte convenuta all’incontro di mediazione, si rileva come per i contratti di leasing tale procedura non sia prevista dalla legge quale condizione di procedibilità, in quanto operazioni non riconducibili alle fattispecie indicate all’art. 5 co. 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 (Cass. 15200/2018).

Nel merito la domanda attorea non può trovare accoglimento.

Per quanto desumibile dagli atti e dagli elaborati peritali depositati da parte attrice ai docc. 9 e 10., le contestazioni mosse concernono, da un lato, la mancata indicazione del TAEG nel contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti, dall’altro, l’applicazione di interessi superiori al tasso usurario, in relazione sia al TEG e al tasso moratorio, sia al c.d. tasso complessivo (calcolato sommando gli interessi corrispettivi e quelli moratori) ed, infine, la violazione del divieto di anatocismo per effetto del sistema di ammortamento applicato da (…) S.p.a..

Con particolare riferimento alla mancata indicazione del TAEG, non si ritiene che parte convenuta sia incorsa nella violazione dell’art. 117 TUB, atteso che l’omessa o l’erronea indicazione di tale valore non incide sulla validità del contratto di leasing. Infatti, le istruzioni fornite in materia dalla B.D. e finalizzate ad assicurare la trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari, richiedono solo l’indicazione del tasso leasing e non anche del TAEG, per la validità dell’operazione, ad eccezione dell’ipotesi, non configurabile nel caso di specie (l’attore infatti è titolare dell’omonima ditta individuale), in cui l’utilizzatore sia un consumatore.

Ne consegue che, correttamente, nel Contratto veniva indicato solo il valore del tasso leasing, oltre ai criteri di determinazione degli oneri aggiuntivi, come richiesto dall’art. 1346 c.c., ai fini della validità del contratto medesimo.

Circa la presunta usurarietà del c.d. tasso complessivo, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori, risulta condivisibile l’orientamento della giurisprudenza prevalente che esclude il cumulo tra le suddette tipologie di interessi, al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia e ciò in quanto, nel caso di inadempimento del debitore, con conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi e vengono applicati dal giorno della mora sulla singola rata insoluta, rilevando esclusivamente nella eventuale fase patologica del rapporto contrattuale, secondo quanto disposto dall’art. 1224 c.c.

In relazione, invece, alla lamentata usurarietà degli interessi di mora, con conseguente gratuità del contratto di leasing, ex art. 1815 co. 2 c.c., si ritiene di dover aderire all’orientamento secondo il quale gli stessi non possono integrare una fattispecie usuraria ex art. 644 c.p. e ciò in virtù di molteplici considerazioni.

In primo luogo, in ragione della diversità ontologica e funzionale degli interessi di mora e di quelli corrispettivi, posto che i primi non costituiscono una remunerazione per la concessione del credito ma assolvono alla funzione di predeterminazione forfettaria del danno risarcibile in caso di inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dall’art. 1224 c.c.; laddove, invece, sia l’art. 1815 c.c. che l’art. 644 c.p. si riferiscono chiaramente ai soli interessi con funzione remunerativa della prestazione di denaro o di altra utilità.

Ne consegue che, a ben vedere, l’art. 1 co. 1 del D.L. n. 394 del 2000 (convertito nella L. n. 24 del 2001), pur richiamando gli interessi “a qualunque titolo” convenuti o promessi, non può riguardare anche gli interessi moratori, atteso che tale disposizione è stata formulata in relazione all’ambito operativo dell’art. 644 c.p. che, come detto, continua a rimandare al concetto di interesse corrispettivo.

Inoltre, il TEGM, sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, prende in considerazione solo i tassi degli interessi corrispettivi, con la conseguenza che comparare gli interessi di mora ad un parametro così determinato sarebbe del tutto privo di base normativa, oltre che censurabile alla luce dell’art. 3 Cost.; senza tralasciare che il saggio degli interessi legali di mora, ex art. 1284 co. 4 c.c., in alcuni periodi, è risultato essere superiore alla soglia usura individuata per determinate tipologie di finanziamento, a conferma dell’esclusione degli stessi dall’ambito applicativo della L. n. 108 del 1996, non potendo di certo essere usurario un tasso legalmente stabilito.

In ogni caso, per quanto sopra detto, anche volendo ammettere il potenziale carattere usurario degli interessi di mora, la verifica in termini oggettivi di tale circostanza sarebbe di fatto preclusa dalla mancanza di uno specifico tasso soglia che possa fungere da parametro di liceità, secondo quanto previsto dall’art. 2 L. n. 108 del 1996.

A ben vedere, nell’ipotesi di pattuizione di interessi di mora “sproporzionati” sarebbe piuttosto applicabile la tutela di cui all’art. 1384 c.c., vale a dire la riduzione ad equità della penale manifestamente eccessiva, che tuttavia non può trovare applicazione nel caso di specie, considerato che, le condizioni applicate per la mora non risultano comunque superare i limiti stabili da tale disposizione: il tasso di mora pari a 10,26% supera di meno di un punto percentuale il tasso soglia per le operazioni di leasing, che nel periodo di stipula del contratto era pari a 9,42%.

Peraltro il superamento del tasso soglia da parte degli interessi pattuiti convenzionalmente era escluso, ab origine, dalla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11 comma 2 delle Condizioni Generali di Contratto (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione e risposta convenuto).

Tale clausola, impedendo che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare, anche solo in astratto, il superamento del tasso soglia, appare del tutto conforme alla ratio della disciplina antiusura, inibendo in radice il verificarsi del fenomeno usurario mediante la sostituzione automatica del tasso, secondo le modalità previste nel contratto.

Deve pertanto escludersene la nullità prospettata da parte attrice ai sensi degli articoli 1344 e 1418 c.c.

Circa il rilievo di parte attrice secondo cui, al momento della stipulazione del contratto di leasing, anche il tasso effettivo globale risultava superiore al tasso soglia, è sufficiente rilevare che, nello specifico periodo di riferimento, il TEG come calcolato tanto da parte convenuta, quanto nelle perizie di parte attrice, risultava al di sotto della soglia pari al 9,42%; risulta invece scorretto da un punto di vista metodologico il confronto operato dall’attore tra il tasso leasing indicato in contratto ed il tasso effettivo, al fine di contestarne la difformità, trattandosi di parametri del tutto distinti, esprimendo il primo il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e val-re attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione.

Diversamente da come sostenuto da parte attrice, si ritiene inoltre che l’applicazione degli interessi di mora sull’intera rata (composta da capitale più interessi) non abbia determinato un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c..

L’applicazione degli interessi moratori sull’importo delle rate scadute è, infatti, conforme all’art. 3 della Del.CICR del 9 febbraio 2000 (efficace dal 22.4.2000), dettata in attuazione del novellato art. 120 TUB in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, positivamente sottoposta al vaglio di costituzionalità (sentenza Corte costituzionale n. 341/2007 ove si precisa che l’anatocismo è materia non presidiata da alcuna specifica riserva di legge e si conclude per l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata).

Tale disposizione stabilisce, che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Non risulta condivisibile neanche l’affermazione di parte attrice circa la natura illecita del sistema di ammortamento c.d. alla francese, per effetto del quale la società di leasing sarebbe incorsa nel divieto di anatocismo calcolando gli interessi sul capitale residuo maggiorato.

Invero, in base al sistema di ammortamento progressivo, che attribuisce al cliente il vantaggio di assicurarsi una rata costante nel tempo, gli interessi vengono conteggiati sul capitale residuo e non sul capitale residuo maggio-rato dagli interessi senza, pertanto, realizzare alcuna illegittima capitalizzazione degli stessi, nel rispetto quindi dell’art. 1283 c.c..

Alla luce di quanto sopra, la domanda avanzata in via principale da parte attrice non può trovare accoglimento, non sussistendo alcun credito restitutorio in capo all’Utilizzatore per pagamenti indebiti, effettuati in favore del Concedente. Ne consegue che la risoluzione comunicata da quest’ultimo a parte attrice, con raccomandata del 21.09.2015 (cfr. doc 14 parte attrice) deve ritenersi legittima.

Allo stesso modo deve essere rigettata anche la domanda proposta dall’Utilizzatore in via subordinata, per l’ipotesi di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto e relativa alla qualificazione giuridica dello stesso in termini di leasing traslativo, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 1526 c.c..

Sul punto si osserva che l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., previsto in materia di vendita con riserva della proprietà, al leasing traslativo risponde, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, “all’esigenza di correggere e ripristinare l’equilibrio sinallagmatico alterato, nelle convenzioni demandate all’autonomia negoziale delle parti, dall’ingiustificato favore per il concedente al quale verrebbe spesso pattiziamente consentito di ricavare, dall’inadempimento della controparte, più di quanto egli avrebbe titolo di ottenere dal regolare adempimento del contratto… “(Cass. 19532/2015).

Deve pertanto ritenersi che, laddove tale esigenza sia già stata superata dalla previsione concordata complessivamente valutata, non si renda necessario, né pertanto si giustifichi, il ricorso all’art. 1526 c.c., in sostituzione dell’autonoma determinazione delle parti.

Ebbene, nel caso di specie, il riequilibrio dell’assetto contrattuale può dirsi ristabilito mediante la previsione di una specifica clausola (cfr. artt. 21 e 23 Condizioni Generali di Contratto al doc. 2 Comparsa Convenuto) che stabilisce l’accredito a favore dell’Utilizzatore dell’importo ricavato dal concedente dalla vendita del bene, (trattasi del c.d. patto marciano, il cui effetto “salvifico” è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione, si veda ad es., Cass. 1625/2015);

tale clausola, infatti, da un lato, garantisce al Concedente di venirsi a trovare, a seguito dell’inadempimento dell’Utilizzatore, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato nell’ipotesi di sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale, dall’altro esclude in radice il rischio di un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing.

A ciò si aggiunga che, invero, lo stesso art. 1526 c.c. al secondo comma prevede la possibilità di stabilire contrattualmente l’irripetibilità dei canoni versati al Concedente in esito alla risoluzione del contratto, con patto avente natura di clausola penale, potendo al più il Giudice ridurre l’importo stabilito, qualora lo stesso appaia sproporzionato, considerato il complesso delle statuizioni negoziali (sul punto Cass. 15202/2018).

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene, dunque, ravvisabile una condotta illecita del Convenuto, la quale possa aver determinato un danno ingiusto a carico dell’Utilizzatore, suscettibile di ristoro ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p., avendo il Concedente agito nel rispetto della legge e in esecuzione del contratto di leasing; parimenti del tutto generica risulta la richiesta di condanna del Concedente alla cancellazione delle segnalazioni operate presso le Centrali Rischi, neppure documentate e la stessa, quindi, non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa:

rigetta le domande avanzata da parte attrice;

condanna (…) alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi Euro 10,000 per compenso professionale (valori medi sullo scaglione di riferimento relativo alle cause con complessità media e dal valore indeterminabile) oltre rimb forf, I.V.A. e C.A.P.

Così deciso in Milano il 30 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.