È noto che il reato di appropriazione indebita si può verificare a carico dell’amministratore di condominio anche per ammanchi di importi esigui nei fondi condominiali, quando la giacenza sia inferiore a quanto risulta dalla contabilità condominiale, dal momento che una differenza contabile di minima entità potrebbe fondarsi anche su presupposti non leciti. Infatti l’esiguità dell’ammanco di cassa di per sé stessa non è in grado di escludere la responsabilità penale dell’amministratore di condominio per il reato di appropriazione indebita aggravata, sia sul piano oggettivo che soggettivo. In assenza della prova che che la differenza rispetto al dato contabile è stata causata da altre ragioni, come ad esempio un errore nella contabilità, va quindi affermata la penale responsabilità dell’amministratore per l’ammanco nelle casse condominiali, pur se il reato si è concretizzato in una differenza di minimo importo.

Tribunale|Pescara|Penale|Sentenza|6 aprile 2020| n. 19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

– RITO ORDINARIO –

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

Motivazione contestuale

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA – dott.ssa Francesca MANDUZIO – all’udienza pubblica del giorno 08 gennaio 2020 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(…), nato a P. il (…), ivi residente in Viale (…), elettivamente domiciliato, ex art. 161, 1 comma c.p.p., presso il difensore di fiducia Avv. An.Di. del Foro di Lanciano (CH), con studio in Pescara in Via (…);

non comparso

Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Antonella Di Renzo del Foro di Lanciano

IMPUTATO

reato p. e p. dall’art. 646, 61 n.11 c.p. perché, in qualità di ex amministratore del condominio sito in P. via (…), si appropriava di una somma di denaro, versato dai condomini per lavori di ristrutturazione della palazzina, pari a Euro 28.250,00;

Con l’aggravante del fatto commesso con abuso di prestazione d’opera;

PARTE CIVILE

CONDOMINIO di Via S. n. 15 ubicato in M. (P.), in persona dell’amministratore pro tempore (…), con studio in M. in Via (…) – elettivamente domiciliato, ex art. 161, 1 comma c.p.p., presso il difensore di fiducia Avv. Ad.Ch. del Foro di Pescara, con studio in Montesilvano (PE) in Corso (…);

assente

Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Ad.Ch. del Foro di Pescara

MOTIVI DELLA DECISIONE

(…), terminate le indagini nei suoi confronti, veniva citato con decreto del Pubblico Ministero in sede per rispondere del reato ascritto in rubrica La parte offesa, in persona dell’amministratore pro tempore, si costituiva parte civile.

Ammesse le prove richieste dalle parti, si dava corso alla relativa attività istruttoria, articolatasi nell’escussione dei testi a carico e nell’acquisizione di documenti; l’imputato decideva di depositare la copiosa documentazione condominiale in suo possesso (costituita da otto faldoni di documenti custoditi in cancelleria) e di sottoporsi all’esame.

Subito dopo veniva disposta, su concorde richiesta delle parti, perizia volta ad accertare se, sulla base della documentazione presente nel fascicolo – previa verifica della contabilità condominiale e delle operazioni espletate dall’imputato nell’ambito della gestione condominiale nel periodo dal giugno 2010 all’ottobre 2011 – vi fossero stati ammanchi allo stesso imputabili; per verificare infine, in caso di ammanchi, l’entità di essi, se siano dovuti a mere inesattezze nei dati contabilizzati o se questi risultino ingiustificabili.

Conclusa l’istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come da verbale.

All’udienza odierna, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

Viene contestato all’imputato di essersi appropriato, in qualità di amministratore del Condominio Via (…), della somma complessiva di Euro 28.250 di cui aveva il possesso a seguito del versamento dei condomini sul conto corrente intestato al condominio, somma destinata all’adempimento delle obbligazioni condominiali, nonché al pagamento del compenso spettante alla ditta esecutrice di lavori di ristrutturazione della palazzina.

Dagli atti utilizzabili per la decisione, ritiene il giudicante che siano emersi elementi idonei a costituire il necessario presupposto logico di una pronunzia di colpevolezza nei confronti dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, limitatamente alla appropriazione della somma di Euro 12.341,61, sussistendo a carico del prevenuto elementi probatori che, complessivamente esaminati, confluiscono in un’unica ricostruzione logica del fatto e nella conseguente responsabilità del medesimo.

Ed invero, dalla disamina del materiale probatorio acquisito agli atti e valutando – a sensi e per gli effetti dell’art. 192 c.p.p. – le testimonianze rese dai testi assunti, oltre alle risultanze dell’accertamento peritale in materia contabile, è emerso che i fatti vanno ricostruiti come segue.

– in data 19.10.2011 all’odierno prevenuto veniva revocato l’incarico di amministratore del condominio “Via (…)”;

– pur essendo stato revocato dall’assemblea, continuava a trattenere la documentazione contabile condominiale;

– il nuovo amministratore, (…), ebbe a constatare che la ditta (…), alla quale il condominio nel 2010 aveva commissionata lavori di ristrutturazione della palazzina, aveva agito per ottenere della somma residua di circa 40.000 Euro a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, quindi che, nonostante i condomini avessero versato le rispettive quote, il precedente ministratore non aveva provveduto al pagamento;

– oltre a constatare l’ammanco della somma di Euro 28.708,56, rilevata proprio sulla scorta delle fatture inviate dalla impresa edile, rispetto alla quale erano stati effettuati i versamenti da parte di condomini; il conto corrente postale intestato al condominio presentava un saldo negativo, né sussisteva alcuna documentazione attestante l’utilizzo di detta somma o che giustificasse il prelievo da parte del prevenuto;

– il nuovo amministratore tentava quindi di contattare il (…) affinchè restituisse tutta la documentazione necessaria per il completamento delle operazione di passaggio delle consegne, volta soprattutto alla verifica della situazione contabile del condominio con riferimento al contenzioso in cui era coinvolto come debitore;

– nonostante i numerosi solleciti rivolti al (…), questi non provvedeva alla restituzione della documentazione;

– Il nuovo amministratore era quindi costretto a fare ricorso alla procedura d’urgenza per ottenere un provvedimento che imponesse al precedente amministratore la riconsegna dei documenti condominiali in suo possesso e illegittimamente detenuta;

– all’esito, il (…), nonostante l’ordine in tal senso del Tribunale, non consegnava al nuovo amministratore i conti e le carte condominiali.

– ogni tentativo esperito dalla (…) finalizzato a contattare l’imputato, risultò vano, con conseguente proposizione da parte della stessa di relativa denunzia in data 12 gennaio 2012;

– infine, mai il (…) ha restituito la succitata somma di denaro né ha offerto spiegazioni plausibili in merito al relativo ammanco, rifiutandosi – peraltro – di riconsegnare al nuovo amministratore la documentazione condominiale, se non durante il processo (vedi verbale del 19.01.2018).

L’imputato, che ha fornito una versione dei fatti generica e lacunosa, ha sostenuto che l’ammanco era dovuto alla morosità di alcuni condomini che non avevano versato le rispettive quote, pertanto, non gli era stato possibile pagare l’impresa edile; pur avendo ricevuto comunicazione della revoca con contestuale richiesta di restituzione della documentazione condominiale (cfr., tra le altre, raccomandata a. r. del 4.11.2011, doc. n.11 parte civile) ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione, precisando che “lo era venuto a sapere tramite alcune telefonate di qualche condomino”; rispetto alle richieste di restituzione effettuate dal condominio, ha riferito di non ricordare di averle ricevute; dello stesso tenore le dichiarazioni riferite al giudizio civile instaurato nei suoi confronti.

Sono in atti le comunicazioni inviate al (…), oltre ai documenti processuali relativi al ricorso ex art. 700 c.p.p. azionato nei suoi confronti.

Secondo quanto riferito dal perito, la documentazione condominiale in possesso del (…), pur essendo carente con riferimento alla assenza del libro cassa – che consente di comprendere con maggiore linearità “il collegamento tra il tipo di prelievo ed il tipo di spesa” -, ha permesso di accertare che “non ci sono elementi giustificativi a fronte di prelievi che sono stati fatti” nel periodo esaminato ( giugno 2010- ottobre 2011); né vi era alcuna annotazione relativa al riscontro tra i prelievi rispetto ad una determinata spesa, tranne per quelle fatture sulle quali “è scritto pagato” e con “il bollettino”; ha inoltre precisato che in difetto corrispondenza tra i prelevamenti e i documenti, in base al quale stabilire la riferibilità dei prelievi dal conto e delle uscite a pagamenti effettuati per il condominio, non era comunque possibile imputare gli ammanchi ad eventuali debiti pregressi; ha quindi dichiarato di essere giunto alla conclusione che i prelievi effettuati sul conto corrente del Condominio – sul quale solo il (…) poteva operare -, che non hanno trovato giustificazione, ammontano a circa 13.000 Euro, in quanto “il valore delle fatture che risultano quietanzate è inferiore all’ammontare dei prelievi effettuati per complessivi Euro 12.342,61” e che per detta somma non è stato possibile, “per come tenuta la contabilità, dare una spiegazione alla utilizzazione” (cfr. elaborato peritale in atti).

Le conclusioni cui il perito è pervenuto, a fronte di accertamenti ineccepibilmente eseguiti, ossia frutto di indagini approfondite debbono essere assolutamente condivise, posto che le operazioni di prelievo dal conto del Condominio per la somma accertata, sono risultate del tutto ingiustificate, né sulla scorta degli atti è emerso che il (…) vantasse un credito nei confronti del condominio per l’attività professionale espletata per tale importo.

Né l’imputato ha fornito spiegazioni riscontrate da elementi certi compatibili con la riconduzione di tale contegno a condotte lecite alternative.

Da quanto esposto resta pienamente provata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli essendo evidente la volontà dello stesso di appropriarsi della detta somma di denaro, di cui aveva l’autonoma disponibilità, non avendola né destinata alle spese condominiali né restituita all’atto della cessazione della propria carica di amministratore.

Non può essere messa in dubbio la rilevanza penale della sua condotta, che esula dalla semplice “mala gestio” dell’amministratore.

Tale condotta è evidentemente assistita dal dolo tipico del reato, in quanto trattasi di un atto cosciente e volontario.

Né le contestazioni in ordine alla inesatta quantificazione delle somme distratte sono idonee ad escludere la sussistenza del fatto di reato.

È noto che il reato di appropriazione indebita si può verificare a carico dell’amministratore anche per ammanchi di importi esigui nei fondi condominiali, quando la giacenza sia inferiore a quanto risulta dalla contabilità condominiale, dal momento che una differenza contabile di minima entità potrebbe fondarsi anche su presupposti non leciti (Cass. sentenza 5 ottobre 2011, n. 36022: i Giudici hanno così affermato che l’esiguità dell’ammanco di cassa di per sé stessa non è in grado di escludere la responsabilità penale dell’amministratore di condominio per il reato di appropriazione indebita aggravata, sia sul piano oggettivo che soggettivo).

Né l’imputato ha dato prova del fatto che la differenza rispetto al dato contabile è stata causata da altre ragioni, come ad esempio un errore nella contabilità. In assenza di tale prova, va quindi affermata la penale responsabilità dell’amministratore per l’ammanco nelle casse condominiali, pur se il reato si è concretizzato in una differenza di minimo importo.

Del resto, il fatto che l’imputato, nonostante le reiterate richieste del nuovo amministratore, anche dopo la notifica di un atto di precetto contenente l’intimazione di eseguire un ordine di consegna della detta documentazione e infine, dopo la denuncia per appropriazione indebita, abbia continuato a trattenere e a negare volontariamente la restituzione della predetta documentazione, non consentendo una ricostruzione lineare della contabilità del condominio, milita in favore dell’assunto accusatorio (oltre a costituire a sua volta condotta illecita).

Risultano pertanto integrati tutti gli elementi di cui consta la appropriazione indebita.

Resta altresì all’evidenza integrata la aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. perché nel caso di specie all’origine vi è un rapporto di prestazione d’opera, che non si risolve in un semplice rapporto fiduciario, ma in un vero è proprio contratto di mandato, un ufficio di diritto privato con effetti obbligatori tra le parti. In effetti la prestazione d’opera di cui l’agente abusa, facilita l’indebita appropriazione, determinando la configurabilità dell’aggravante de quo (v. Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 2005, n. 3462, in CED Cassazione, 2006; Cass. pen., Sez. II, 18 marzo 1999, n. 11264, in Cass. Pen., 2000, 2669 e Arch. Nuova Proc. Pen., 2000, 66).

Il fatto che il condominio sia – secondo l’impostazione tradizionale – un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall’amministratore, non comporta la parcellizzazione, essendo, di contro, rilevante il danno complessivo che il rappresentante degli interessi dei condomini ha causato svolgendo la sua funzione di amministratore dell’ente-condominio (Corte di Cassazione nella sentenza n. 37666/2015).

Non possono essere concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche, che non trovano nel caso di specie fondamento: non nelle modalità e circostanze della condotta criminosa, non nel comportamento processuale (caratterizzato dalla assenza del benché minimo segno di resipiscenza),.

Prive, dunque, di qualsiasi giustificazione, le attenuanti ex art. 62 bis c.p. si tradurrebbero in una arbitraria riduzione, da parte del Giudice, della pena stabilita dal legislatore.

Sulla scorta di tali considerazioni, ed in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., pena equa da comminare all’imputato è quella di mesi due di reclusione ed Euro 400 di multa.

Alla condanna consegue quella al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell’art. 538 c.p.p. deve dunque accogliersi la domanda civile di risarcimento del danno proposta dalla persona offesa, da liquidarsi in separata sede.

L’imputato deve essere altresì condannato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della costituita parte civile che possono liquidarsi in Euro 1.500,00 oltre contributi se dovuti.

Il carico di lavoro dell’ufficio ha imposto l’indicazione in dispositivo di un termine superiore a quello ordinario per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 dichiara (…) colpevole del reato ascrittogli, limitatamente alla appropriazione indebita della somma di Euro 12.341,61, e lo condanna alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 300 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna (…) al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Condominio di via S. n. 15, in persona dell’amministratore pro tempore, da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese processuali in favore di detta parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre contributi se dovuti.

Motivazione entro 90 giorni.

Così deciso in Pescara l’8 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.