Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 16 maggio 2017, n. 12027

il dettato dello stesso articolo 2051 c.c.,  non prevede una responsabilita’ aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensi’ stabilisce una responsabilita’ oggettiva, che e’ circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode.

 

 


La tematica trattata nella pronuncia in oggetto, può essere approfondita con la lettura del seguente articcolo:

La responsabilità della p.a. quale propietaria delle strade.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 16 maggio 2017, n. 12027

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7333/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 531/2015 della CORTE D’APPELLO di PIRUG1A, depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue.

(OMISSIS) ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi, avverso sentenza 10 agosto – 23 settembre 2015 con cui la Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame da lei proposto avverso sentenza dell’8 maggio 2012 del Tribunale di Orvieto, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento, nei confronti di (OMISSIS) Societa’ cooperativa, per i danni subiti in conseguenza di una sua caduta in un supermercato di controparte a causa della presenza di due acini d’uva sul pavimento. L’intimata (OMISSIS) non ha presentato controricorso.

Il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Sono congiuntamente valutabili, a fortiori in considerazione della natura semplificata della presente motivazione, i motivi del ricorso, che, in sostanza, evidenziano, con manifesta fondatezza, un malgoverno della corte territoriale nell’applicazione dell’articolo 2051 c.c..

Il giudice d’appello, invero, ha effettuato una corretta rievocazione della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, che tra l’altro identifica anche nel comportamento del danneggiato il caso fortuito che il soggetto onerato della responsabilita’ di custodia puo’ dimostrare per sgravarsene. Nel caso di specie la corte territoriale ha altresi’ dato atto che “dalle prove testimoniali svolte in primo grado e’ emerso che sulla suola delle scarpe della (OMISSIS) si trovavano nell’immediatezza della caduta due acini d’uva schiacciati” per cui e’ da reputarsi “verosimile che la stessa sia scivolata a causa dei due acini d’uva pestati con le scarpe e che questi si trovassero sul pavimento del reparto di frutta del supermercato”. Secondo la corte, dunque, gli acini d’uva presenti sul pavimento erano, di per se’, una insidia oggettivamente idonea a provocare la caduta della (OMISSIS).

Peraltro il giudice d’appello, dopo tale accertamento, sembra – per cosi’ dire – obliarlo, giacche’ successivamente aderisce in pieno alla posizione assunta dal giudice di primo grado, il quale aveva attribuito alla (OMISSIS) una condotta “gravemente imprudente, sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito”. Non solo, poi, la corte ritiene in sostanza – seguendo il Tribunale che la cliente abbia tenuto una condotta “gravemente imprudente” muovendosi per i corridoi del supermercato senza fissare costantemente il pavimento, cosa che sarebbe stata necessaria per avvistare i due acini, vista l’assai limitata dimensione di tale insidia; ma anche segue il giudice di prime cure in ordine all’asserto della “impossibilita’ da parte del personale del supermercato di poter far fronte con un’ordinaria diligenza alla presenza di piccoli oggetti sparsi verosimilmente poco prima dell’infortunio da qualche cliente”. In tal modo, pero’, la corte – abbandona la giurisprudenza di legittimita’ che pure aveva citato e, logicamente a priori, abbandona altresi’ il dettato dello stesso articolo 2051 c.c., che non prevede una responsabilita’ aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensi’ stabilisce una responsabilita’ oggettiva, che e’ circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. Tanto piu’ considerando che la corte territoriale viene ad addossare erroneamente alla infortunata, in concreto, l’onere di provare da quanto tempo si trovavano sul pavimento del supermercato di acini d’uva, laddove, per il dettato normativo appena richiamato, sarebbe stato onere del custode dimostrare la inevitabilita’ della loro presenza sul pavimento cosi’ da integrare il caso fortuito.

La violazione dell’articolo 2051 c.c., che cosi’ emerge essere stata il fondamento del rigetto dell’appello conduce allora all’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del grado, alla stessa corte territoriale in diversa composizione.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

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