Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526

E’ appena il caso di ricordare, inoltre, che la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte e’ andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilita’ dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilita’ come concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perche’ la situazione di rischio e’ percepibile con l’ordinaria diligenza.

La tematica trattata nella pronuncia in oggetto, può essere approfondita con la lettura del seguente articcolo:

La responsabilità della p.a. quale propietaria delle strade.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3322/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Commissario, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6199/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Comune di quella citta’, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui sofferti a seguito di una caduta determinata dalla presenza di un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie.

Si costitui’ in giudizio il convenuto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.

Fu chiamata in giudizio la s.r.l. (OMISSIS) la quale chiese il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condanno’ i convenuti in solido risarcimento dei danni detetininati in Euro 37.350, oltre interessi, nonche’ al pagamento delle spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza e’ stato proposto appello da parte di Roma Capitale e della s.r.l. (OMISSIS) e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 novembre 2015, ha accolto il gravame e, in totale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attore e l’ha condannato alla restituzione delle somme percepite, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.

Resistono Roma Capitale e la s.r.l. (OMISSIS) con due separati controricorsi.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c. e il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., sostenendo che la sentenza avrebbe fatto un’errata applicazione dei principi giurisprudenziali in argomento.

1.1. Il motivo non e’ fondato.

La Corte d’appello, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha osservato che l’incidente era accaduto in pieno giorno, che le condizioni di dissesto del marciapiede erano ben note al (OMISSIS), che abitava nelle vicinanze, e che lo strato di foglie era idoneo a provocare una caduta, per cui l’attore avrebbe dovuto astenersi dal transitare per quel tratto di strada.

Tale motivazione e’ in piena armonia con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che l’applicazione delle regole di cui all’articolo 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalita’ tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per se’ statica e inerte, il danneggiato e’ tenuto a dimostrare altresi’ che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660). E’ stato poi riconosciuto che, ai fini di cui all’articolo 2051 c.c., il caso fortuito puo’ essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato (v. da ultimo le sentenze 18 settembre 2015, n. 18317, e 22 giugno 2016, n. 12895).

E’ appena il caso di ricordare, inoltre, che la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte e’ andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilita’ dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilita’ come concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perche’ la situazione di rischio e’ percepibile con l’ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonche’ le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).

2. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

In considerazione degli alterni esiti dei giudizi di merito, la Corte ritiene equo compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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