L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolo.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Tribunale|Milano|Sezione 6|Civile|Sentenza|2 luglio 2019| n. 6434

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SESTA CIVILE

Tribunale di Milano in composizione monocratica, sesta sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 57754 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015

TRA

(…) S.r.l. (P. IVA (…)), in persona dell’Amministratore Unico sig. (…), rappresentata e difesa dall’avv. Ro.In., presso il studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via (…), in virtù di procura in calce all’atto di citazione

ATTRICE

E

(…) PLC – RAPPRESENTANZA (…) (C.F. P.IVA (…)), in persona del procuratore dott. (…), rappresentata e difesa dall’avv. Ru.Sa., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via (…), in virtù di delega in calce all’atto di citazione notificato

CONVENUTA

OGGETTO: Assicurazione

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.9.2015 la (…) S.r.l. in persona dell’Amministratore Unico (…) ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa (…) PLC Rappresentanza (…) S.p.a. chiedendo la sua condanna al pagamento dell’importo di Euro 35.086,90 a titolo di indennizzo della somma versata alla (…) S.p.a a titolo di risarcimento del danno verificatosi in data 30.6.2014 per fatto imputabile a responsabilità civile dell’attrice, previo accertamento dell’operatività della polizza RC All n. (…) stipulata in data 27.10.2010 tra (…) e (…).

L’attrice, a fondamento della propria pretesa ha dedotto:

– Di avere stipulato in data 23.12.2013 con la D. di S.r.l. un contratto di appalto manutenzione;

– Di avere stipulato in data 27.10.2010, la polizza assicurativa “RC All” a copertura dei rischi connessi con la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell’attività di impresa e tra le garanzie aggiuntive richiamate nel contratto stipulato era compresa la cessione di lavori in appalto/subappalto;

– Di avere eseguito tramite la subappaltatrice “(…)” un intervento di manutenzione ordinaria presso l’ipermercato di Casalecchio di Reno durante il quale gli operai si avvedevano dell’esistenza di una grossa perdita su una valvola del circuito di condensazione della centrale che gestisce surgelati che necessitava di immediata riparazione e l’intervento durava circa 6 ore e causava l’innalzamento della temperatura della merce presente nei banchi con conseguente decisione della committente di smaltire tutti i prodotti interessati;

– Che (…) addebitava i danni per complessivi Euro 35.086,90;

– Di avere denunciato il sinistro a (…) chiedendo, invano, il risarcimento del danno per addebito da mancato freddo;

– Di avere instaurato il procedimento di mediazione al quale (…) non partecipava.

La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alle pretese avversarie ha contestato l’operatività della polizza per mancata dimostrazione della riconducibilità del sinistro alla garanzia assicurativa, e ha concluso per il rigetto delle domande con vittoria di spese e, solo in via subordinata ha chiesto la liquidazione dei danni entro i limiti del massimale di polizza con applicazione della franchigia.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., sono state rigettate le istanze istruttorie con ordinanza emessa all’udienza del 9.2.2017 e mutato l’organo giudicante, la causa all’udienza del 7.2.2019 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

Va anzitutto ribadita l’inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalla difesa della società convenuta in sede di precisazione delle conclusioni in quanto aventi ad oggetto circostanze ininfluenti ai fini della decisione con conseguente conferma dell’ordinanza emessa in data 9.2.2017.

Prima di esaminare la domanda attorea occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni in cui deve essere ricompresa anche l’assicurazione della responsabilità civile oggetto del presente giudizio.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l’adempimento ( ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno ) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533).

Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull’assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081).

In altri termini, poiché nell’assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell’art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).

E la Corte di Cassazione afferma che (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006) qualora l’assicuratore convenuto per il pagamento dell’indennità deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione, propone un’eccezione in senso improprio e non proprio in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio, come a norma del capoverso dell’art. 2697 c.c. accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l’onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.

Da ultimo la Corte di Cassazione (vedi Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018) , con riferimento al riparto dell’onere della prova fra assicurato e assicuratore ha precisato: “Fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.

L’assicurato, dunque, ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.

È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.

Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) i rischi non compresi.

I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo.

I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).

I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).

La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell’onere della prova.

La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato.

La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore.

Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare.”

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame la domanda proposta non può essere accolta in quanto parte attrice non ha allegato nè provato i fatti costitutivi del diritto all’indennizzo.

In particolare, a fronte della contestazione specifica e puntuale sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione in merito alla mancanza di responsabilità imputabile alla subappaltatrice (…) o alla assicurata (…) per essere la causa dello spargimento del fluido da addebitare ad una rottura accidentale della guarnizione del rubinetto che esclude profili di responsabilità a carico degli operai della subappaltatrice che erano impegnate in un intervento di manutenzione ordinaria degli impianti, parte attrice non ha preso posizione in risposta alle contestazioni avversarie all’udienza di comparizione e non ha depositato la nella memoria ai sensi dell’art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. in cui avrebbe potuto precisare le proprie domande.

E’ pacifico, in quanto documentale (doc. n. 2 e 3 fascicolo parte attrice) e non contestato che la (…) S.r.l. ha stipulato con la (…) la polizza responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro relativa ad aziende industriali/edili con decorrenza dal 27.10.2010 e rinnovata per l’anno 2014 che prevedeva, altresì, garanzie aggiuntive estese alla cessione di lavori in appalto/subappalto (sia responsabilità da committenza che responsabilità dell’assicurato e dei subappaltatori), responsabilità civile postuma e malattie professionali.

E’ altresì pacifico che l’art. 1 della Sezione I R.C.T./O imprese industriali e imprese edili delle condizioni di assicurazione rubricato “oggetto dell’assicurazione Responsabilità civile verso terzi” prevede che “la compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza comprese quelle complementari ed accessorie”.

La lettera B) delle garanzie aggiuntive prevede che “L’assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’assicurazione per conto dell’assicurato stesso”.

La questione controversa dell’operatività della polizza deve essere esaminata alla luce sia della documentazione versata in atti che della ricostruzione del sinistro effettuata da parte attrice e non contestata dalla convenuta.

Parte attrice sostiene che la polizza opera in quanto i danni arrecati al committente (…) discendono dall’esecuzione di opere connesse allo svolgimento di attività di manutenzione presso l’ipermercato e dalla committente addebitati all’appaltatrice, mentre la compagnia convenuta sostiene la natura accidentale della causa della rottura della guarnizione non imputabile alla responsabilità degli operai della subappaltatrice.

In primo luogo va osservato che parte attrice nel descrivere il sinistro del 30.6.2014 ha precisato che “(…) eseguiva tramite la propria subappaltatrice (…) un intervento di manutenzione ordinaria presso l’ipermercato di Casalecchio di Reno: in tale circostanza gli operai presenti si avvedevano dell’esistenza di una grossa perdita su una valvola del circuito di condensazione della centrale bt (che gestisce i surgelati) che necessitava di immediata riparazione;

pur essendo prontamente intervenuti per eseguire la riparazione, che ha richiesto un intervento di circa 6 ore e 30 min. e pur avendo approntato tutte le cautele e gli accorgimenti del caso non è stato possibile evitare le conseguenze derivanti dal mancato freddo nei banchi surgelati per un periodo di tempo tanto prolungato.

Nonostante le cautele approntate l’intervento eseguito ha causato l’innalzamento della temperatura della merce presente nei banchi ed in alcune celle dove era stata tempestivamente alloggiata con la conseguente decisione della committente di smaltire tutti i prodotti alimentari interessati al fine di evitarne la vendita ed i conseguenti rischi connessi al consumo di alimenti non correttamente conservati”.

Anche la convenuta (…) nella propria comparsa riporta le informazioni raccolte nel corso del sopralluogo espletato dallo studio peritale A. S.p.a. il quale accertava ” che alle ore 14,50 del 30.6.2014 i tecnici frigoristi della ditta (…) (quale subappaltatrice di (…)) mentre erano intenti ad eseguire ordinari interventi di manutenzione sugli impianti, riscontravano una notevole perdita di fluido in corrispondenza del rubinetto del circuito di condensazione della centrale a bassa tensione per l’alimentazione dei banchi frigoriferi valvola posizionata a vista sulla copertura piana dell’immobile.

I tecnici si attivavano immediatamente al fine di effettuare la riparazione dell’impianto oggetto di perdita mentre le maestranze dell’ipermercato si adoperavano nello spostamento delle merci surgelate all’interno di altre celle utilizzate normalmente per le scorte e risultate purtroppo insufficienti per capienza volumetrica a contenere tutte le merci riposte nei banchi frigoriferi non più refrigeranti.

Le operazioni di riparazione dell’impianto oggetto di perdita, previo svuotamento dell’impianto stesso ed il successivo riempimento venivano terminate alle ore 20.00 consentendo ai banchi surgelati di ritornare alla corretta temperatura di esercizio intorno alle ore 21:30.

Nonostante gli impegni profusi la maggior parte della merce veniva smaltita in quanto non più idonea alla commercializzazione, per interruzione della catena del freddo essendo stata per troppo tempo conservata all’interno di celle frigorifere aventi temperatura di esercizio superiori a – 15″”.

Dal rapporto di intervento ( doc. n. 6 fascicolo attoreo) emerge che era stato trovato un “rubinetto di uscita condensatore con forte perdita gas a causa della rottura della guarnizione di tenuta . sostituito con rubinetto nuovo”.

Alla luce delle circostanze acquisite emerge che nello svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria gli operai della subappaltatrice avevano trovato una guarnizione rotta che aveva provocato una forte perdita di gas dal rubinetto del condensatore e avevano provveduto a riparare la perdita mediante la sostituzione del rubinetto.

Nell’eseguire tale attività sono state movimentate merci surgelate che divenivano inidonee alla commercializzazione per essere state conservate all’interno di celle frigorifere a temperatura di esercizio superiore a -15.

Il sinistro come descritto sia da parte attrice che da parte convenuta non risulta coperto dalla polizza stipulata dall’attrice.

La polizza, come esaminato, è posta a garanzia della “responsabilità civile verso terzi” che presuppone, quindi, che i danni siano imputabili ad attività illecita contrattuale o extracontrattuale.

Nel caso in esame i tecnici che hanno effettuato l’intervento di manutenzione ordinaria hanno riparato una guarnizione rotta che aveva provocato perdita di gas e, come afferma parte attrice “pur avendo approntato tutte le cautele e gli accorgimenti del caso non è stato possibile evitare le conseguenze derivanti dal mancato freddo” .

Ne consegue che nessuna condotta negligente o imperita degli operai è stata dedotta da parte attrice e pertanto nessun danno è imputabile alla subappaltatrice con conseguente esclusione dell’operatività della polizza.

Peraltro, da quanto ha affermato parte convenuta in comparsa, circostanza non contestata da parte attrice “le maestranze dell’ipermercato si adoperavano nello spostamento delle merci surgelate all’interno di altre celle utilizzate normalmente per le scorte e risultate purtroppo insufficienti per capienza volumetrica a contenere tutte le merci riposte nei banchi frigoriferi non più refrigeranti.” ne consegue che all’attività di spostamento delle merci surgelate abbiano provveduto i dipendenti del supermercato committente e non i tecnici della subappaltatrice per cui non si può escludere, in mancanza di una chiara allegazione da parte attrice, che i danni ai prodotti surgelati siano imputabili ad una carente organizzazione della committente.

A conferma delle argomentazioni esposte la giudicante richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( vedi Ordinanza n. 20070 del 11/08/2017, così Cass. Sez. 3, 26/02/2013 n. 4799 ) che ha elaborato il principio al quale si ritiene di aderire in forza della quale:

“L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolo”.

Né merita pregio l’argomentazione sviluppata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale di replica che richiama l’art. 4 del contratto di appalto stipulato dall’attrice con S. S.r.l. (doc. n. 10 fascicolo attoreo) che recita:

“4) Danneggiamento dei Prodotti: L’appaltatrice rimborserà alla Committente il prezzo integrale da quest’ultima pagato per l’acquisto dei prodotti che risultassero danneggiati dal personale dipendente e/o soci lavoratori dell’Appaltatrice durante lo svolgimento del servizio appaltato” in quanto il contratto di appalto ha efficacia esclusivamente fra le parti che lo hanno stipulato ai sensi dell’art. 1372 c.c. e non si può ritenere che trattandosi di obbligo contrattuale assunto dalla assicurata questo rientri automaticamente nella copertura della garanzia la cui operatività è riconducibile alle condizioni generali e aggiuntive espressamente pattuite.

Né appare pertinente il richiamo all’art. 19 delle condizioni di assicurazione nel cui ambito parte attrice vorrebbe far confluire i danni alle merci surgelate.

Infatti l’art. 19 rubricato “danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori” testualmente prevede: “A parziale deroga dell’art. 6 comma II lett. F delle norme che regolano l’assicurazione, la garanzia comprende i danni alle cose e/o opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori purchè non di proprietà dell’assicurato compresi quelli da mancato uso delle cose e/o opere danneggiate. Sono comunque esclusi i danni necessari per l’esecuzione dei lavori e quelli alle parti oggetto di lavorazione.”

La clausola citata prevede espressamente l’esclusione per i danni necessari per l’esecuzione dei lavori e nel caso in esame i tecnici della subappaltatrice stavano effettuando la manutenzione degli impianti di refrigerazione e la durata dell’intervento ha comportato l’innalzamento della temperatura dei banchi frigo e, quindi, il mancato freddo della merce. Ma tale conseguenza si è resa necessaria per procedere alla manutenzione degli impianti.

In conclusione, appare comunque legittimo il rifiuto alla liquidazione da parte della compagnia convenuta.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono rigettarsi le domande attoree.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano in dispositivo nella misura indicata dalla compagnia convenuta in quanto congrua rispetto ai valori di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto e dell’attività effettivamente svolta, nonché della scarsa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) S.r.l. contro la (…) PLC, Rappresentanza (…), così provvede:

a. rigetta le domande attoree;

b condanna parte attrice al pagamento, in favore della compagnia convenuta, delle spese processuali che liquida nella somma di Euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 2 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.