posto che la norma richiamata dell’art. 1917 del codice civile, come norma generale della responsabilità civile deve correlarsi con lo ius superveniens che ha regolato in modo organico la materia della circolazione di veicoli e natanti, innovando e modificando le regole e le garanzie codificate, sicché la esclusione prevista espressamente dalla norma del codice civile non opera nel caso di danno derivante da fatto doloso compiuto dal conducente del veicolo nel corso della circolazione su strada o su area a questa equiparata.

 

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Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 21 giugno 2004, n. 11471

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo Giuliano – Presidente

Dott. Antonio Limongelli – Consigliere

Dott. Ennio Malzone – Consigliere

Dott. Giovanni Battista Petti – Consigliere Relatore

Dott. Mario Finocchiaro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Co. Pr. di Pa. En. & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Su., (Tv) elettivamente domiciliata in Ro. via G. Ni. 29, presso lo studio dell’avvocato Um. Fl., che la difende anche disgiuntamente all’avvocato Ma. Di., giusta delega in atti;

ricorrente

contro

Wi. Assicurazioni S.p.A. (già Sc. Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.) corrente in Mi., in persona del Dirigente Dott. G. Ba. Ma., nonché Impresa Edile Ma. A. & L. S.n.c., corrente in Ci. (Tv), in persona dell’Amministratore sig. An. Ma., elettivamente domiciliati in Ro. via A. Be. 55, presso lo studio dell’avvocato Fr. Ce., che li difende anche disgiuntamente all’avvocato Ma. An., giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 890/00 del Tribunale di Treviso, emessa il 04/05/00 e depositata il 09/08/00 (R.G. 3655/98);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/04 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista Petti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 16 maggio 1996 la società Co. Pr., nella veste di danneggiata, conveniva dinanzi al Pretore di Conegliano la impresa edile Ma. S.n.c., nella qualità di proprietaria di un autocarro assicurato, e la assicuratrice Sc. S.p.A. (ora Wi. Assicurazioni S.p.A.) e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni provocati dal mezzo assicurato, utilizzato come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria. Nelle premesse della citazione emergeva che il 5 marzo 1994 ignoti, dopo essersi impadroniti dell’autocarro, avevano circolato sul medesimo recandosi presso i locali della oreficeria dove, dopo la distruzione della vetrina, avevano consumata il furto.

Si costituivano l’impresa assicuratrice ed il proprietario assicurato e contestavano il fondamento delle pretese.

Con sentenza del 3 ottobre 1997 il Pretore rigettava la domanda e condannava l’attrice alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione proponeva appello la società Co. Pr. e ne chiedeva la riforma; resistevano le controparti.

Con sentenza n. 890 dell’agosto 2000 il Tribunale di Treviso, in grado di appello, rigettava la domanda e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Nel corpo della motivazione il tribunale escludeva la responsabilità dell’assicurazione ai sensi del primo comma dell’art. 1917 del codice civile; escludeva inoltre la responsabilità del proprietario in quanto non imputabile soggettivamente per colpa, in relazione alla sottrazione del veicolo “in circostanze inusitate e tali da escludere la sua adesione” alla utilizzazione.

Contro la decisione ricorre la Co. Pr. deducendo due motivi di censura, resistono le controparti con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, per le seguenti considerazioni.

Nel primo motivo si deduce l’error iuris per la errata applicazione della disciplina di cui all’art. 1917 primo comma del codice civile, in correlazione con gli articoli 1 e 18 della legge 1969 n. 990. Si contesta in particolare che il rischio assicurato dalla legge sulla assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore resti escluso nel caso in cui il danno assicurato derivi da un fatto doloso (nella specie, determinato dall’ignoto ladro che utilizzò il mezzo come “ariete”), posto che la norma richiamata dell’art. 1917 del codice civile, come norma generale della responsabilità civile deve correlarsi con lo ius superveniens che ha regolato in modo organico la materia della circolazione di veicoli e natanti, innovando e modificando le regole e le garanzie codificate, sicché la esclusione prevista espressamente dalla norma del codice civile non opera nel caso di danno derivante da fatto doloso compiuto dal conducente del veicolo nel corso della circolazione su strada o su area a questa equiparata.

La censura è fondata. Ed in vero l’art. 1, per la delimitazione dell’ambito di applicazione, e l’art. 18 per l’esercizio della tutela con azione diretta, della legge 1969 n. 990 (e successive modifiche, anche in esecuzione di direttive della Comunità ed ora dell’Unione europea) contengono un espresso riferimento (lo art. : 1) ed un consequenziale riferimento (lo art. : 18) alla figura del fatto illecito da circolazione di cui all’art. 2054 del codice civile, che descrive la responsabilità del conducente e le altre responsabilità solidali derivanti dalla circolazione dei veicoli. La dottrina sottolinea come tale norma non configura una fattispecie autonoma di illecito civile, rispetto alla figura generale indicata nella clausola generale dell’art. 2043 c.c., trattandosi del medesimo illecito civile, qualificato dal fatto della circolazione dei veicoli. Pertanto, ai fini della imputabilità soggettiva della condotta del soggetto agente, autore del danno da circolazione (che non viene in contestazione come fatto storico, nel caso di specie) la colpa è intesa in senso generale, sia come condotta colposa da negligenza, imperizia e negligenza, sia come condotta intenzionalmente lesiva o dolosa.

Tale interpretazione, condivisa dalla cassazione (Cass. 15 maggio 1982 n. 3038; 18 febbraio 1997 n. 1502; 17 maggio 1999 n. 4798) si fonda dunque sulla interpretazione logica sistematica della legge organica di r.c.a. e sulla ratio legis (rafforzata da ben cinque direttive della Comunità e quindi dell’Unione europea) che configura la responsabilità civile da circolazione non solo come rimedio contrattuale di copertura del rischio del soggetto assicurato, ma come rimedio sostanziale e processuale di risarcimento del danneggiato, sia pure nei limiti del massimale e salvo responsabilità ulteriori dell’impresa assicuratrice che ritardi ingiustificatamente nel corrispondere l’indennizzo ed ora, dopo le recenti novelle, di dare una congrua offerta.

La norma dell’art. 1917 del codice civile non costituisce dunque il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione, che invece si trova nelle leggi r.c.a. e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato o il terzo danneggiato, con una evidente tendenza a rimuovere ostacoli per l’integrale e tempestivo ristoro dei danni, soprattutto se lesivi della integrità psicofisica.

Nel secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2054 c.c. interpretato, con riferimento alla condotta del proprietario, di cui si esclude la sussistenza sulla base di una apodittica affermazione, secondo cui lo incauto affidamento non è imputabile a chi si sia visto sottrarre il veicolo in circostanze inusitate e tali da escludere la sua adesione.

Il ragionamento della Corte di Appello contrasta con il costante insegnamento di questa Corte (dalla remota Cass.: 1975 n. 3299 alle più recenti Cass. 1990 n. 3138 e 1994 n. 8461 tra le tante) secondo cui la responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa nel caso di circolazione conseguente a furto del veicolo ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad ostacolare l’azione dello impossessamento e la utilizzazione dell’auto per la circolazione.

Non viene dunque in considerazione l’incauto affidamento, ma la valutazione della condotta del proprietario del mezzo, che non predispone volontariamente, cautele idonee ad impedire il fatto della circolazione ai terzi, familiari, dipendenti, o malfattori.

Il ricorrente ha in vero posto in evidenza (e sul punto non vi è contestazione della contro parte) che il mezzo si trovava in area privata, aperta e incustodita, e che le chiavi di accensione si trovavano sotto il tappetino.

Dovendosi, per l’effetto devolutivo, limitare la pronuncia alle due questioni inerenti al rischio assicurato ed alla responsabilità del proprietario, resta salva la questione relativa ai rapporti tra assicuratore e assicurato.

Il ricorso merita dunque accoglimento con rinvio anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Venezia, che si atterra ai principi di diritto come sopra enunciati, procedendo al riesame del merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.