L’art. 1096 c.c., inserita fra le disposizioni dell’assicurazione contro i danni, e’ rivolta ad evitare che l’assicurato percepisca l’indennizzo per pregiudizi che siano gia’ latenti nel suo patrimonio all’atto della stipulazione della polizza, in quanto, pur manifestandosi successivamente, siano ricollegabili a pregressi vizi delle “cose assicurate”, cioe’ dei beni in relazione alla cui perdita o deterioramento e’ stata pattuita la garanzia assicurativa. La norma medesima, pertanto, non e’ estensibile all’assicurazione della responsabilita’ civile, nella quale manca una “cosa assicurata” in senso stretto (il bene dell’assicurato viene in considerazione al diverso fine di individuare ipotesi di responsabilita’ risarcitoria verso terzi per fatti connessi alla proprieta’ od al godimento del bene stesso), e, comunque, difetta la suddetta esigenza, atteso che la copertura offerta dalla polizza non riguarda la conservazione della consistenza economica di determinati cespiti dell’assicurato, ma si traduce nel trasferimento sull’assicuratore degli oneri che a lui derivino dal fatto illecito in danno di terzi.

 

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L’assicurazione sulla vita

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 6 febbraio 1990, n. 797

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Santo D’Amico, locatario di due vani terranei ad uso magazzino facenti parte di un fabbricato condominiale in via De Amicis di Pescara, con atto del 14 dicembre 1971 citava dinanzi al Tribunale di detta citta’ Giuseppe Calabrese, proprietario e locatore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti nel settembre del 1970, quando l’immobile era stato invaso da acque di fogna. Il Calabrese, deducendo, fra l’altro, che il fatto era stato provocato da guasto a condutture condominiali, chiamava in giudizio l’amministrazione del Condominio dello stabile, la quale, a sua volta, chiamava in garanzia la S.p.A. Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia, in forza di polizza di assicurazione della responsabilita’ civile. Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 21 gennaio 1983, condannava il Calabrese ed il Condominio, in solido, a pagare al D’Amico, quale risarcimento del danno, la somma di lire 20.534.439 (oltre interessi e rivalutazione); condannava inoltre il Condominio a rivalere il Calabrese del 70% dell’obbligazione risarcitoria e l’Assitalia a tenere indenne il Condominio in base a detta polizza. Proponevano appello il Calabrese e l’Assitalia. Il Condominio, all’atto della costituzione in giudizio, spiegava impugnazione incidentale nei confronti del Calabrese e del D’Amico. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza non definitiva depositata il 28 agosto 1984, statuiva esclusivamente sulla questione pregiudiziale dell’ammissibilita’ del gravame incidentale del Condominio e sulla questione preliminare della riconducibilita’ dell’evento dannoso sulla copertura assicurativa offerta dalla suddetta polizza, mentre rinviava ogni ulteriore decisione all’esito di altra causa vertente fra il D’Amico ed il Calabrese in tema di risoluzione del contratto di locazione (provvedendo, con separata ordinanza, a sospendere il processo). Sulla prima di dette questioni, la Corte d’appello, rilevata la tardivita’ dell’impugnazione incidentale rispetto ai termini ordinari, la riconosceva ammissibile solo nella parte in cui si riferiva al rapporto con il Calabrese, gia’ investito dell’impugnazione principale di quest’ultimo; la dichiarava invece inammissibile nella parte in cui, sia pure mediante adesione alle tesi espresse dagli appellanti principali, riguardava il rapporto con il D’Amico, osservando che, sotto tale profilo, integrava un gravame autonomo, sottratto all’applicazione dell’art. 334 cod. proc. civ., perche’ di rivolgeva contro un soggetto non appellante ed ineriva ad una causa distinta e scindibile. Sulla seconda questione, la Corte dell’Aquila affermava che la garanzia assicurativa, contemplata anche con riguardo alla responsabilita’ del Condominio per danni da spargimenti di acqua e rigurgiti di fogna dovuti ad improvvise rotture di tubazioni e condutture, includeva l’allagamento denunciato dal D’Amico, perche’ il fatto era stato determinato dal sollevamento di un lastra di copertura del pozzetto di una fogna, fissata al pavimento con sistemi inadeguati, e, quindi, era stato provocato dalla rottura di una parte integrante della conduttura fognaria; l’operativita’ di detta garanzia, aggiungeva la Corte d’appello, non poteva essere contestata in relazione al disposto dell’art. 1906 cod. civ., sull’esonero dell’assicuratore per i danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, perche’ la mozione di vizio intrinseco non comprende il vizio di costruzione, come era da qualificarsi quello che aveva provocato il distacco della copertura della fogna. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di via De Amicis, mediante atto notificato il 2-9 settembre 1985. Si sono costituiti, con separati controricorsi, notificati rispettivamente il 24 e 25 ottobre 1985, Santo D’Amico e la S.p.A. Assitalia, la quale ha contestualmente avanzato ricorso incidentale. Il Condominio ha presentato controricorso per resistere al ricorso incidentale. Tutte le parti costituite hanno presentato memorie. Il D’Amico ha anche allegato osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.. Con il ricorso principale, il Condominio, denunciando la violazione degli artt. 331 e 334 cod. proc. civ., censura la declaratoria d’inammissibilita’ del suo appello incidentale contro il D’Amico, deducendo un duplice errore della Corte dell’Aquila. In primo luogo, sostiene che, per un riesame della sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva affermato la sua responsabilita’ risarcitoria verso l’attore, non si rendeva necessaria alcuna ulteriore iniziativa, oltre l’appello proposto dall’Assitalia, dato che questo, attaccando la pronuncia del Giudice di primo grado anche con riguardo a tale affermazione, spiegava estensivamente effetti a vantaggio di esso assicurato. In secondo luogo, osserva che, se si ritenesse necessario un suo gravame incidentale al fine di ottenere detto riesame, si dovrebbe considerare idoneo allo scopo l’appello tardivamente proposto in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado, trattandosi d’impugnazione incidentale in senso stretto, rivolta contro una statuizione connessa con quella oggetto dell’appello dell’assicuratore, alla luce dell’unicita’ del fatto generatore delle pretese rispettivamente avanzate con la domanda principale e con la domanda di garanzia. Il ricorso principale e’ fondato, con riguardo alla seconda delle riportate censure, il cui accoglimento rende ininfluente un esame della prima (che del resto pone una questione non pertinente alla concreta vicenda processuale). L’impugnazione incidentale, che l’art. 334 cod. proc. civ. autorizza anche dopo il decorso dei termini ordinari, e’ quella che esprime il superamento di una scelta di acquiescenza, in precedenza basata su una valutazione del complessivo assetto d’interessi fissato dalla sentenza impugnata, a seguito o per effetto dell’iniziativa di altro contendente, la quale rimetta in discussione i punti favorevoli di detta sentenza, e, quindi, incida sui presupposti di quella scelta. Siffatti connotati di “controimpugnazione”, rispetto all’impugnazione incidentale che venga proposta, come nella specie, nei confronti di una parte diversa da quella che ha esperito l’impugnazione principale e nell’ambito di una causa distinta (ancorche’ riunita nello stesso processo), postulavano un vincolo di inscindibilita’ fra le due cause, vale a dire un legame ostativo ad una soluzione dell’una che non tenga conto della decisione dell’altra (v. Cass. n. 2361 del 9 marzo 1988, n. 2619 del 14 aprile 1986, n. 1246 del 21 febbraio 1984). In ipotesi di domanda di garanzia impropria, proposta cioe’ dal convenuto in forza di un titolo diverso rispetto a quello fatto valere dall’attore, quale e’ da considerarsi la domanda di garanzia basata su polizza di assicurazione della responsabilita’ civile (non attinente alla circolazione di veicoli) e diretta a conseguire dall’assicuratore il rimborso delle somme che risultino dovute all’attore in caso di accoglimento della sua pretesa risarcitoria, il suddetto vincolo d’inscindibilita’ sussiste, anche in fase d’impugnazione, se e fino a quando sia aperto il dibattito sul fondamento dell’azione risarcitoria, il cui esito investe le premesse fattuali e giuridiche per l’invocabilita’ della garanzia offerta dalla polizza (cfr. Cass. S.U. n. 4779 del 24 luglio 1981). Nella presente controversia, non solo il Calabrese, ma pure l’Assitalia, con appello notificato prima della scadenza del termine d’impugnazione ha formulato specifiche censure contro la sentenza del Tribunale di Pescara anche con riguardo all’esistenza del credito risarcitorio del D’Amico, quale mezzo al fine di ottenere l’assoluzione dalla pretesa di rivalsa dell’assicurato. Di cio’ da’ atto la Corte dell’Aquila, la quale considera l’impugnazione della societa’ idonea ad investirla del riesame di tale questione comune alla causa principale ed alla causa di garanzia (tanto da rinviare la decisione sull’impugnazione stessa alla definizione della contesa fra il D’Amico ed il Calabrese in ordine al rapporto di locazione) Poiche’ non e’ in contestazione detta estensione del giudizio si secondo grado, si deve ritenere, alla stregua dei rilievi generali sopra svolti, che l’appello dell’Assitalia, devolvendo alla Corte dell’Aquila il problema della sussistenza o meno della responsabilita’ del Condominio verso il D’Amico, ha mantenuto uno stretto legame di dipendenza fra le due cause, cosi’ autorizzando il Condominio, con appello incidentale tardivo contro il D’Amico, ad inserirsi in un dibattito che gia’ includeva quel problema, per evitare che un’eventuale riforma sul punto della pronuncia del Tribunale operasse a solo vantaggio degli altri contendenti (v. Cass. n. 1767 del 27 marzo 1979). In conclusione, il ricorso del Condominio deve essere accolto, con la cassazione della sentenza della Corte dell’Aquila, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello incidentale di detto Condominio nei confronti del D’Amico, alla stregua del principio di diritto secondo cui, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell’attore contro il convenuto ed altresi’ la domanda di garanzia (impropria) del convenuto contro l’assicuratore della responsabilita’ civile, l’appello principale di quest’ultimo, ove imponga il riesame del presupposto della garanzia assicurativa, costituito dalla responsabilita’ di detto convenuto verso l’attore, consente al convenuto medesimo di appellare in via incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., avverso l’accoglimento della pretesa del danneggiato. Al giudice di rinvio, che si designa nella stessa Corte dell’Aquila (come richiesto dalla natura della statuizione annullata e dal suo inserimento in una sentenza non definitiva), si rimette anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio, nel rapporto fra il Condominio ed il D’Amico. Il ricorso incidentale dell’Assitalia, che attiene esclusivamente alla causa di garanzia, si articola in tre motivi. Con il primo motivo, denunciandosi la violazione degli artt. 1362 e 1917 cod. civ., nonche’ vizio di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata, avendo accertato che l’evento dannoso era stato provocato da un difetto di fissaggio della copertura del pozzetto di fogna, non poteva poi ricondurre l’evento stesso nella previsione assicurativa, dato che questa, circoscritta alle rotture “improvvise” di tubazioni, si riferiva alla sola responsabilita’ del proprietario di edificio “ex” art. 2053 cod. civ., lasciando fuori i fatti ascrivibili a negligenza dell’assicurato. Il motivo e’ infondato. L’assicurazione della responsabilita’ civile, a norma dell’art. 1917 cod. civ., comprende, di regola, il fatto colposo dell’assicurato, quale che sia il tipo o l’entita’ della colpa (v. Cass. n. 1352 dell’8 settembre 1970), sicche’ un’eventuale limitazione o deroga di detta naturale estensione del rapporto abbisogna di specifica ed inequivoca previsione pattizia. Cio’ posto, la tesi, secondo cui la colpa per negligenza sarebbe esclusa da una clausola che aggettivi gli eventi assicurati come “improvvisi”, si appalesa inconsistente, ne’ puo’ valere ad evidenziare un’omissione d’indagine a carico della sentenza che abbia mancato di prendere in considerazione tale particolare espressione della clausola medesima, non vedendosi, nemmeno in via astratta e potenziale, per quale ragione una rottura di conduttura, in quanto “improvvisa”, non possa trovare origine in negligenza (od imperizia). Con il secondo motivo, l’Assitalia ripropone la tesi dell’applicabilita’ a suo favore dell’art. 1906 cod. civ., ove prevede che l’assicuratore non risponde, salvo fatto ….., per i danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, deducendo che tale situazione sussisteva nel caso in esame, non potendosi escludere dal vizio intrinseco, come invece ritenuto dalla Corte d’appello, il vizio di costruzione. Il motivo e’ infondato. La citata norma, inserita fra le disposizioni dell’assicurazione contro i danni, e’ rivolta ad evitare che l’assicurato percepisca l’indennizzo per pregiudizi che siano gia’ latenti nel suo patrimonio all’atto della stipulazione della polizza, in quanto, pur manifestandosi successivamente, siano ricollegabili a pregressi vizi delle “cose assicurate”, cioe’ dei beni in relazione alla cui perdita o deterioramento e’ stata pattuita la garanzia assicurativa. La norma medesima, pertanto, non e’ estensibile all’assicurazione della responsabilita’ civile, nella quale manca una “cosa assicurata” in senso stretto (il bene dell’assicurato viene in considerazione al diverso fine di individuare ipotesi di responsabilita’ risarcitoria verso terzi per fatti connessi alla proprieta’ od al godimento del bene stesso), e, comunque, difetta la suddetta esigenza, atteso che la copertura offerta dalla polizza non riguarda la conservazione della consistenza economica di determinati cespiti dell’assicurato, ma si traduce nel trasferimento sull’assicuratore degli oneri che a lui derivino dal fatto illecito in danno di terzi. Peraltro, giova osservare che l’eventuale applicabilita’ nell’assicurazione della responsabilita’ civile dell’art. 1906 cod. civ., e la sue eventuale estensione ai vizi di costruzione, come sostenuto dalla resistente, non potrebbero comunque giustificare le conseguenze che ne trae la ricorrente stessa, considerando che si ammette che la polizza copriva la responsabilita’ del Condominio “ex” art. 2053 cod. civ. (la quale comprende la responsabilita’ per vizi di costruzione) e, che, pertanto, si dovrebbe in ogni caso ravvisare, nel rapporto concreto, una deroga pattizia a quella prima norma, con il riconoscimento del diritto dell’assicurato ad essere tenuto indenne anche per i danni subiti da terzi in dipendenza di detti vizi di costruzione. Con il terzo motivo, l’Assitalia si duole del mancato esame delle censure contenute nell’atto di appello in tema di delimitazione della garanzia assicurativa entro la somma fissata con il “massimale di polizza”. Anche tale motivo e’ infondato. La Corte dell’Aquila, nel rapporto fra Condominio ed Assitalia, si e’ pronunciata solo sull’inclusione del fatto dannoso fra quelli per i quali e’ stata stipulata la polizza assicurativa, cioe’ sul presupposto (o meglio su uno dei presupposti) del diritto di rivalsa, rinviando alla sentenza definitiva ogni statuizione sul fondamento della domanda di rivalsa, e, quindi, a maggior ragione, sul “quantum”. Ne deriva che, la decisione impugnata non poteva e non doveva vagliare le deduzioni della Societa’, circa il massimale di polizza, le quali restano ovviamente impregiudicate nel prosieguo della causa. Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere respinto, con la condanna della soccombente al rimborso in favore del Condominio di quella parte delle spese affrontata nel presente giudizio per resistere al ricorso stesso, come appresso determinata.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale del Condominio nei confronti del D’Amico, e, nei limiti della statuizione investita da tale ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’appello dell’Aquila, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’, nel rapporto fra dette parti; rigetta il ricorso incidentale dell’Assitalia, che condanna al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del resistente Condominio, liquidate nella complessiva misura di lire 2.065.000, di cui lire 2.000.000 per onorari.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.