Fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L’assicurato, dunque, ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell’onere della prova. La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato. La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Tribunale Milano, Sezione 6 civile Sentenza 21 giugno 2018, n. 6947

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

– SEZIONE VI CIVILE –

Il Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente sentenza

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 8534 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015

TRA

(…) (C.f. (…)), assistito e difeso anche disgiuntamente fra loro dall’Avv. Pa.De. e dell’Avv. An.Za., ed elettivamente domiciliato in Milano, Largo (…) presso lo studio dell’avv. Za., per procura a margine dell’atto di citazione

ATTORE

CONTRO

(…) S.P.A. (P.IVA (…)), in persona del suo procuratore pro tempore dott. (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Ug.Ba., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza (…), per delega telematica

CONVENUTO

CONTRO

(…) S.P.A. (già (…) S.P.A.), (C.f. e P.IVA (…)), in persona del legale rappresentate Dott. (…), rappresentata e difesa dall’avv. Ri.Zi., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via (…), per delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

CONVENUTO

Oggetto: Assicurazione

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. (…) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la (…) S.p.a. e la (…) S.p.a. (adesso (…) S.p.a. a seguito di modifica della denominazione sociale) chiedendone la condanna in solido al pagamento dell’importo di Euro 5.151,44, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo di cui alla polizza “Tutela legale” stipulata con la (…) – per il periodo ricompreso tra il 30.06.09 ed il 31.12.11 – e con la (…) con decorrenza 01.01.12 e con scadenza al 31.12.12. L’attore, a sostegno della propria pretesa deduceva: di essere stato assunto in data 29.7.2002 dalla società (…) S.r.l. in posizione di Marketing Manager; di essere iscritto alla (…) associazione nazionale dei dirigenti in commercio che fornisce ai suoi associati, tramite la (…), un servizio di copertura rischi lavorativi con la polizza assicurativa “Tutela legale”; di avere stipulato una prima polizza con la (…) con validità dal 1.1.2009 al 31.12.2011 e poi con la (…) con polizza dal 1.1.2012 fino al 31.12.2012; che tali contratti prevedono il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per le “controversie di lavoro subordinato in sola sede giudiziale delle persone assicurate, con il proprio datore di lavoro”; di avere ricevuto in data 29.7.2013 lettera di licenziamento impugnato con ricorso depositato in data 11.10.2013 innanzi al Tribunale di Monza nel quale rappresentava di avere subito dall’ex datore di lavoro (…) S.r.l. numerosi comportamenti illegittimi e penalizzanti, iniziati nel 2009 e culminati col licenziamento; che l’atteggiamento vessatorio del datore di lavoro aveva avuto ripercussioni sulla salute essendogli stato diagnosticato “ernia iatale con esofagite da reflusso.

Diverticolosi del Colon sinistro…la sintomatologia è significativamente aggravata dagli stati di stress e dall’alterata qualità della vita”; che il datore di lavoro manifestava l’intenzione di conciliare la vertenza e le parti decidevano di firmare la conciliazione innanzi al giudice del lavoro di Monza con la quale ponevano fine alla controversia mediante riconoscimento dell’importo di Euro 90.000,00 a favore del sig. (…) che rinunciava al ricorso giudiziale; di avere corrisposto al legale l’importo di Euro 5.151,44 per l’attività giudiziale prestata di cui chiedeva il rimborso alle compagnie di assicurazioni, ma entrambe opponevano un rifiuto in quanto il sinistro era insorto in epoca anteriore alla stipula della polizza; che il procedimento di mediazione non aveva risultato positivo per mancata adesione delle odierne convenute (Doc. 16).

L’attore concludeva deducendo l’inadempimento delle compagnie assicurative atteso che l’insorgenza della patologia connessa alle vicende lavorative si era manifestata solo nel 2010 come emergeva dalla certificazione medica ed affermava di avere debitamente avvisato entrambe le compagnie del sinistro escludendo, pertanto, l’operatività dell’art. 10 della polizza e richiamando la giurisprudenza formatasi con riferimento all’art. 1915 c.c. che pone a carico dell’assicurazione l’onere di dimostrare l’esistenza del dolo.

La convenuta (…) S.p.a. (adesso (…) S.p.a.) si costituiva in giudizio eccependo, nel merito, la non rimborsabilità delle spese legali sostenute dal sig. (…) sulla base dell’art. 7 delle Condizioni specifiche dell’assicurazione in forza del quale “per insorgenza del sinistro si intende il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto” (Doc.1).

La convenuta, quindi, eccepiva che la polizza fosse operante dal 01.01.2012 al 31.12.2012 e che l’insorgenza del sinistro (il comportamento illegittimo e penalizzante del datore di lavoro) fosse da collocare tra il 2009 e il 2012, periodo di tre anni antecedente alla data di stipulazione della polizza con la (…) S.p.a.. Quest’ultima, inoltre, obiettava che parte attrice avrebbe violato l’art. 10 delle sopracitate Condizioni dell’assicurazione (Doc.1) per non avere chiesto il benestare della compagnia assicurativa prima di sottoscrivere accordi o transazioni.

La convenuta (…) s.p.a. si costituiva in giudizio contestando, preliminarmente, l’esistenza stessa del sinistro atteso che alla data del deposito del ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. non vi era alcun contenzioso fra le parti. Deduceva, infatti, che le parti prima di introdurre il giudizio avevano già raggiunto un accordo che sarebbe stato eseguito dopo 30 gg. dalla sottoscrizione di identico accordo in sede giudiziale con conseguente inoperatività della garanzia prevista all’art. 15 per “controversie di lavoro subordinato in sola sede giudiziale delle persone assicurate con ilo proprio datore di lavoro”.

Inoltre, la convenuta eccepiva l’inoperatività della polizza di cui si discute – attivata dal 01.01.2009 al 31.12.2011- per essere il sinistro insorto al di fuori dei limiti temporali di validità della garanzia (art.7), in quanto i primi atteggiamenti vessatori ed illegittimi sarebbero iniziati nel 2007, epoca anteriore alla decorrenza della polizza ed il licenziamento sarebbe avvenuto, invece, in data 29.07.13, e quindi successivamente alla scadenza della polizza.

La convenuta rilevava, inoltre, che la diagnosi effettuata nel 2010 nei confronti dell’attore (doc.6 fascicolo di parte attrice), il quale collocava a tale data la conoscenza delle patologie insorte non dimostrava altro che queste erano state solamente aggravate dallo stress lavorativo atteso che, ai fini della operatività della polizza, l’unico momento rilevante sarebbe quello della insorgenza del sinistro e non il momento in cui l’assicurato ne avrebbe avuto la giuridica conoscenza. La (…) S.p.a. sottolineava, infine, non solo che la eventuale corresponsione di quanto richiesto da parte attrice sarebbe stata una duplicazione di indennizzo (con il verbale di conciliazione sarebbero già stati liquidati al sig. Data i costi giudiziali per una somma pari ad Euro.5.000,00 oltre IVA e CPA), ma anche che la fattura prodotta non sarebbe idonea a documentare né l’esborso da parte del sig. (…), né la riconducibilità di tali voci di costo alla vicenda processuale che lo ha interessato. Da ultimo parte convenuta contestava la illegittima richiesta di interessi e rivalutazione monetaria e concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

2. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., ed in assenza di attività istruttoria, è stata fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, subentrato un nuovo giudice, all’udienza del 01 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

3. Prima di esaminare la domanda attorea occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l’adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533).

Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull’assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081 ).

In altri termini, poiché nell’assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell’art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).

E la Corte di Cassazione afferma che (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006) qualora l’assicuratore convenuto per il pagamento dell’indennità deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione, propone un’eccezione in senso improprio e non proprio in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio, come a norma del capoverso dell’art. 2697 c.c. accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l’onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.

Da ultimo la Corte di Cassazione (vedi Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), con riferimento al riparto dell’onere della prova fra assicurato e assicuratore ha precisato: “Fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L’assicurato, dunque, ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).

La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell’onere della prova.

La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato.

La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore.

Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare.

4. Nel caso in esame l’applicazione di tali principi induce a ritenere che la domanda attorea sia infondata e non vada accolta per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, deve essere confermata l’ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie pronunciata all’udienza del 21.4.2016 e ribadita l’inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate sia da parte attrice che dalla difesa della società (…) S.p.A. convenuta in sede di precisazione delle conclusioni in quanto aventi ad oggetto circostanze superflue in quanto già documentate.

E pacifico in quanto non contestato oltre che documentato che il sig. (…) in quanto associato alla (…) ( vedi doc. n. 2 fascicolo attoreo) aveva stipulato con la (…) (vedi doc. n. 4 fascicolo attoreo) una polizza per la “tutela legale” valevole dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (vedi doc. n. 1 fascicolo convenuta C.) e con la (…) una polizza valevole dal 1 gennaio 2012 fino al 31.12.2012. Entrambe le polizze prevedono una copertura “nei limiti del massimale di Euro 15.000,00 comprensivi di IVA se dovuta per sinistro senza limite annuo” (art. 12 sia della polizza (…) che della polizza (…)) “per le controversie di lavoro subordinato in sola sede giudiziale con il proprio datore di lavoro” (art. 15, comma quarto della polizza).

L’art. 7 delle condizioni specifiche delle polizze, richiamato dalle due compagnie convenute per escluderne l’operatività, è intitolato in entrambe le polizze “Insorgenza del sinistro- decorrenza delle garanzie” e nel contratto stipulato da (…) prevede espressamente: “Ai fini della presente polizza per insorgenza del sinistro si intende: per tutte le altre ipotesi (diverse dall’esercizio delle pretese al risarcimento di danni extracontrattuali) il “momento” in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione”.

Mentre l’art. 7 delle condizioni specifiche della polizza stipulata da (…) prevede espressamente che “Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende: per tutte le altre ipotesi (diverse dall’esercizio delle pretese al risarcimento di danni extracontrattuali) il “momento” in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

Verrà preso come momento di riferimento il fatto storico più risalente nel tempo e in qualsiasi modo eccepito. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione”.

Entrambe le polizze, quindi, delimitano temporalmente l’operatività della garanzia individuando l’insorgenza del sinistro nel momento in cui si è verificata la prima violazione della legge o del contratto.

Secondo quanto prospettato dalla stessa parte attrice nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c. innanzi al giudice del lavoro di Monza (vedi doc. n. 8 fascicolo parte attrice) il sig. (…) avrebbe impugnato il licenziamento e chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico causato dai numerosi comportamenti che compromisero l’integrità del rapporto lavorativo.

In particolare l’attore deduceva nel ricorso, al punto n. 20 “risalgono a tale periodo (alla fine dell’anno 2007 vedi 17 del ricorso) le pressioni, elevatissime, esercitate nei confronti del ricorrente sia dal management nazionale che da quello europeo” mentre al punto 22 del ricorso si legge: “….alla fine del 2008 la convenuta decise di assegnargli l’attività di Market Access” e al punto 23 del ricorso: “Il ricorrente continuava, nonostante il nuovo e gravoso incarico a dover gestire sia il marketing che la comunicazione.

I danni psicofisici subiti dal ricorrente stesso non tardarono a manifestarsi”. Risulta pertanto di indiscutibile evidenza che – per stessa ammissione di parte attrice – il momento di insorgenza del sinistro non possa che collocarsi anteriormente alla stessa stipulazione di entrambe le polizze atteso che le prime condotte vessatorie si sarebbero verificate a fine anno 2007 e poi proseguite a fine anno 2008.

Parte attrice riconduce, per contro, l’insorgenza del sinistro al 2010 epoca a cui risale la certificazione medica attestante l’ernia iatale, ma tale circostanza deve essere qualificata come evento dannoso conseguente alla condotta asseritamente illecita posta in essere dal datore di lavoro per la quale parte attrice aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni.

Ne consegue che, essendo la prima violazione riconducibile alla fine del 2007, è esclusa l’operatività di entrambe le polizze che, come sopra esposto avevano decorrenza, quella stipulata con (…) dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e quella stipulata con la (…) dal 1 gennaio 2012 fino al 31.12.2012.

Tale operatività deve essere esclusa anche se si considera, come sostiene l’attore nella memoria depositata in data 25.1.2016 ai sensi dell’art. 183 VI comma n. 1 che “la domanda di copertura assicurativa venne avanzata dal ricorrente per l’insorgere di una controversia legata alle vicende del licenziamento intervenuto nel 2013” atteso che entrambe le polizze nel 2013 non erano più in vigore.

Peraltro tale interpretazione dell’art. 7 delle polizze è coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l’assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l’avversarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia poi verificato dopo la conclusione del contratto, in quanto conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in precedenza” (Cass. n. 5791/2014).

Per le considerazioni sopra esposte la domanda di parte attrice nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici è infondata.

La pretesa attorea risulta peraltro infondata anche sotto altro profilo.

La contestazione sollevata da (…) S.p.A. relativa all’inesistenza del sinistro risulta fondata.

Difatti dal contenuto della scrittura privata allegata da parte attrice (doc. 9), risulterebbe che il giudizio instaurato presso il Tribunale di Monza altro non sarebbe che l’esecuzione del precedente accordo concluso fra la (…) S.p.a. e il sig. (…) e che quindi, all’epoca dell’instaurazione del giudizio non vi sarebbe stato alcun contenzioso effettivo fra le parti le quali all’udienza innanzi al giudice del lavoro di Monza, in data 21.11.2013 (realisticamente la prima udienza, considerato che per ammissione dell’attore il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato depositato in data 11.10.2013) avrebbero sottoscritto un accordo di contenuto identico a quello già concluso prima di intraprendere il giudizio.

Non convincono infatti le argomentazioni di parte attrice che in maniera generica ribadiscono come il documento sia privo di data e che comunque le parti avrebbero trovato un accordo successivamente all’introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Monza.

Da un’attenta analisi della scrittura privata – sottoscritta oltre che dal lavoratore e dal datore di lavoro anche dagli avvocati delle parti- si rileva che al relativo punto 2 così viene concordato: “tale pagamento resta condizionato al raggiungimento di analogo accordo in sede giudiziale, con giudizio da promuoversi a cura e spese del sig. (…), in odine a domande risarcitorie relative a danno biologico che siano documentate da perizia medico – legale che certifichi un stato di invalidità permanente non inferiore al 25%”; e al successivo punto 3: “Le parti concordano la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro fra di esse in atto e dichiarano che esso cesserà a tutti gli effetti alla data del 31.07.2013 (data di cessazione).”

Dal tenore letterale delle espressioni utilizzate emerge come alla data di deposito del ricorso (10.10.2013) non vi fosse alcun contenzioso tra le parti e l’introduzione del giudizio sarebbe stata negozialmente concordata dalle parti stesse per convalidare il precedente accordo.

Peraltro in tale scrittura privata le parti e i loro difensori avevano anche regolamentato le spese e competenze legali ponendole a carico del datore di lavoro. All’art. 10 le parti, infatti, hanno concordato che: “La società inoltre corrisponderà al dirigente un contributo delle spese e competenze legali pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA al 21% e cpa al 4% e dedotta RA che verrà corrisposto mediante accollo direttamente all’avv. Pa.De., dietro presentazione della fattura intestata alla società; il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato in fattura entro la data del 31.8.2013” e all’art. 11 le parti hanno concordato che: “Ulteriori spese legali rimangono integralmente compensate tra le parti. Sottoscrivono i procuratori per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 nuova L.P.F.”. Ne consegue che la regolamentazione delle spese avrebbe ad oggetto la fase stragiudiziale non ricompresa tra le prestazioni garantite. Infatti l’art. 15 delle polizze fa riferimento alle controversie di lavoro subordinato “in sola sede giudiziale”.

A fronte della contestazione sollevata dalla convenuta (…) in merito all’infondatezza della pretesa attorea atteso che la garanzia esclude l’indennizzabilità di costi che non siano connessi all’attività giudiziale (vedi art. 15 delle condizioni di polizza) parte attrice ha ribadito sia nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 VI comma n.1 che nella comparsa di replica ex art. 190 c.p.c. di avere azionato la copertura assicurativa “al fine di corrispondere al proprio legale quanto ancora dovuto per l’attività giudiziale svolta “.

Ma non vi è traccia in atti dell’attività svolta in giudizio dall’avv. De. il quale si sarebbe limitato alla redazione del ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.10.2013 presso il Tribunale di Monza. Infatti, all’udienza del 21.11.2013, presumibilmente la prima udienza considerata la data di deposito del ricorso (vedi verbale di conciliazione giudiziale doc. n. 9 fascicolo attoreo) il ricorrente è comparso all’udienza assistito dall’avv. Za. che ha sottoscritto il verbale di conciliazione in cui al punto n. 8 le parti hanno concordato che: “la società ha già corrisposto al dirigente un contributo delle spese e delle competenze legali pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA e Cpa dedotta ritenuta d’acconto.

La suddetta somma è stata già versata mediante accollo direttamente all’avv. Pa.De. il quale ha rilasciato fattura intestata alla società medesima. Le ulteriori spese legali rimangono integralmente compensate fra le parti.

Sottoscrivono i procuratori per rinuncia alla solidarietà ai sensi dell’art. 13 L.P.F.”. Ne consegue che parte attrice non ha dimostrato, né offerto di provare, a fronte della specifica contestazione della convenuta (…), l’attività giudiziale svolta dall’avv. (…) in relazione al procedimento instaurato innanzi al Giudice del lavoro di Monza ed il compenso a lui spettante.

Alla luce di tali considerazioni la domanda attorea va rigettata in quanto parte attrice non ha dimostrato che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, né ha provato che tale danno si è verificato nell’ambito temporale di operatività della garanzia.

Le considerazioni che precedono sono tali da assorbire le ulteriori questioni sollevate dalle convenuta e da rendere superfluo l’esame di ogni ulteriore contestazione, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

3. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/2014 avuto riguardo all’effettivo valore della causa, all’attività effettivamente svolta e alla scarsa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. (…) contro (…) S.p.a. e (…) S.p.a. (già (…) S.p.a.), così provvede:

a. rigetta le domande proposte dall’attore (…);

b. condanna (…) al pagamento, in favore di (…) S.p.a., delle spese processuali che liquida nella somma di Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

c. condanna (…) al pagamento, in favore di (…) S.p.a., delle spese processuali che liquida nella somma di Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 20 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.