in tema di assicurazione della responsabilità civile, l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.

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Tribunale Rovigo, civile Sentenza 28 febbraio 2019, n. 155

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3057/2014 promossa da:

(…) S.R.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BR.DA.; elettivamente domiciliato in VIA (…) 45100 ROVIGO presso lo studio dell’avv. LA.MA.

– ATTORE –

contro

(…) SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SA.MA.; elettivamente domiciliato in VIA (…) 45100 ROVIGO presso il difensore

– CONVENUTO –

e con la chiamata in causa di

(…) LTD (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. RA.AN., elettivamente domiciliato in VIA (…) 35121 PADOVA presso il difensore

– TERZO CHIAMATO –

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che

(…) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio (…) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere dal Tribunale adito, previo accertamento dell’inadempimento della convenuta alle obbligazioni dedotte nel contratto di appalto concluso tra le parti nel corso del 2011, avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio da parte della convenuta delle viti di fissaggio a terra dei pannelli fotovoltaici di proprietà dell’attrice, delle colonne di innesto, delle piastre di base, degli arcareggi porta pannelli e delle controventature, indicati nelle fatture allegate all’atto di citazione (doc. 2 attrice), la condanna della convenuta al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale patito, che quantificava in Euro 65.101,16, IVA esclusa, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo.

In particolare, l’attrice assumeva che l’inadempimento della convenuta era consistito nel non aver correttamente ancorato i moduli, che in data 23 dicembre 2011 venivano staccati dal vento, causando il cortocircuito dell’impianto e la rottura di uno degli inverter.

Si costituiva la convenuta che, in via preliminare, chiamava in causa la propria Compagnia assicurativa (…) S.p.a. (…) Ltd. (polizza n. (…)- . doc. n. 2 convenuta) per essere dalla stessa tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.

Nel merito, la convenuta, pur non contestando in maniera specifica le allegazioni attoree, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria promossa dall’attrice.

Si costituiva in giudizio anche (…) Ltd. la quale, contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall’attrice nei confronti della propria assicurata, concludeva chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate ed, in subordine, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei suoi confronti, eccependo la tardività della denuncia del sinistro da parte della convenuta ai sensi dell’art. 7 della polizza e dell’art. 1915 c.c. e l’inoperatività nel caso di specie della copertura assicurativa invocata dalla convenuta vertendosi in ipotesi di responsabilità civile postuma.

La causa veniva istruita con produzione documentale, prova orale e CTU.

Infine, all’udienza del 12 settembre 2018, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell’art. 190 c.p.c.

Rilevato che

È controverso se la parte convenuta si sia resa inadempiente alle obbligazioni dedotte nel contratto intercorso tra le parti e se tale inadempimento abbia determinato un danno risarcibile.

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

Nel caso di specie, l’attrice ha allegato l’inadempimento della controparte, consistito nel non aver correttamente eseguito le prestazioni dedotte nel contratto intercorso tra le parti, che, come risulta dalla documentazione allegata all’atto di citazione e come confermato anche dal C.T.U., Ing. Ca.Ri., aveva ad oggetto la fornitura ed il montaggio, da parte della convenuta, della struttura metallica portante i pannelli a terra insieme al sistema di fissaggio (piastrine e viti).

A fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall’attrice, la parte convenuta non ha né allegato specificamente, né dimostrato di aver correttamente adempiuto le prestazioni dedotte nel suddetto contratto.

Al contrario, infatti, dall’istruttoria è emerso che la convenuta non ha svolto il proprio incarico con la dovuta diligenza.

Tali circostanze risultano dagli esiti dell’istruttoria orale, da cui è emerso che in data 23 dicembre 2011 si è verificato il distacco di alcuni moduli fotovoltaici, che ha determinato il fermo parziale dell’impianto ( vedi dichiarazioni teste (…), sentito all’udienza del 17 luglio 2017, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare) e dagli accertamenti e dalle verifiche svolte dal nominato CTU, Ing. Ca.Ri., così come riportati nella relazione depositata in data 11 aprile 2018, il cui contenuto si richiama.

In particolare, l’esperto ha accertato che: ” Il 23 dicembre 2011 cinque pannelli si sono staccati dalla sede a causa del vento.

Probabilmente qualche pannello non era stato correttamente ancorato o per insufficiente o per eccessivo serraggio.

Non è stata, a parere dello scrivente, diligentemente utilizzata la chiave dinamometrica per il serraggio.

L’inverter potrebbe essere stato danneggiato da un’extracorrente, indotta a seguito dello squilibrio causato dal “fuori servizio” di alcune stringhe. Ciò ha provocato l’intervento dei fusibili.

I fenomeni elettrici successivi al guasto (interruzione linee DC, squilibrio tensioni in ingresso, etc.) potrebbero aver danneggiato l’elettronica di comando di alcuni moduli dell’inverter afferenti ai pannelli forzatamente divelti”.

Ancora, scrive il CTU: ” Si ritiene, come riportato negli atti di causa, che il distacco dei 5 pannelli sia stato procurato dal vento a seguito errato montaggio degli ancoraggi”.

Inoltre, nel corso del processo la convenuta (…) S.r.l. non ha fornito la prova dell’esatto adempimento della propria prestazione; né ha dimostrato la riferibilità del riscontrato distacco dei pannelli e del conseguente fermo parziale dell’impianto a fattori indipendenti dal suo operato e dagli strumenti e materiali dalla stessa usati per eseguire il lavoro commissionatogli dall’attrice. In particolare, non risulta che nel luogo in cui si trovava l’impianto (Canino), in data 23 dicembre 2011 spirassero venti tali da poter sradicare i pannelli fotovoltaici di cui si discute ( i documenti da 10 a 14, prodotti a tal fine dalla terza chiamata, infatti, si riferiscono ad altre località).

Né tale carenza probatoria può essere superata attraverso il ricorso allo strumento di cui all’art. 210 c.p.c., invocato dalla terza chiamata, avendo l’istanza di esibizione formulata dalla parte ad oggetto dati e documenti che la parte poteva acquisire direttamente.

La presunzione di colpa gravante sul debitore, pertanto, non è stata superata.

Ne deriva l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice.

Quanto alla quantificazione del danno patito dall’attrice a seguito dell’inadempimento della controparte si condividono e richiamano le conclusioni raggiunte sul punto dall’esperto, essendo la suddetta CTU priva di vizi logico giuridici, completa e basata sui rilievi svolti dal consulente in contraddittorio tra le parti e sui dati oggettivi da lui esaminati.

Il CTU, sulla base della documentazione allegata dalle parti e degli accertamenti svolti, ha quantificato il danno patrimoniale subito dall’attrice in Euro 65.101,25 oltre l’IVA.

In particolare, il tecnico ha verificato che: ” Nel periodo dal 22.12.2011 al 22.02.2012 l’impianto produceva, con due soli inverter collegati kWh 134.620,00.

Poiché ognuno degli inverter consente la trasformazione di energia solare in energia elettrica con pari efficienza, si può affermare che la mancata produzione a causa del fermo di uno degli inverter è pari a: kWh 134.620,00/2 = kWh 67.310,00.-

L’evento ha provocato un danno emergente quantificabile come segue:

(…) s.r.l.: Manodopera: Euro 5.980,00 – Materiali Euro 36.680,10 ( importi esposti nelle copie delle fatture in atti e controllate dal sottoscritto nella loro congruità).

Mancata Produzione: kWh 134.620,00/2 = kWh 67.310,00

Mancato incentivo: 67.310,00 x 0,250 = Euro 16.827,50

Mancata vendita: 67.310,00 x 0,8340 = Euro 5.613,65

Totale: Euro 65.101,25 oltre l’IVA di Legge uniti agli interessi che il signor Giudice riterrà di riconoscere”.

Pertanto, il complessivo danno patrimoniale patito dall’attrice si quantifica in Euro 65.101,25, oltre IVA, se dovuta come per legge.

Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale dalla costituzione in mora, avvenuta con la lettera raccomandata inviata dall’attrice in data 16 novembre 2012 e ricevuta dalla convenuta in data 20 novembre 2012 (doc. 3 attrice), fino al saldo effettivo.

Per quanto riguarda la domanda di manleva formulata dalla società convenuta (…) S.r.l. nei confronti della sua compagnia assicuratrice, (…) S.p.a. (…) Ltd., si intende provata l’esistenza del contratto di assicurazione tra le parti e l’operatività della copertura assicurativa (doc. 2 fasc. convenuta e doc. 1 fasc. terza chiamata).

In particolare, quanto all’operatività della copertura assicurativa, preliminarmente, si rileva l’ammissibilità dell’eccezione sollevata dalla terza chiamata circa l’inoperatività per responsabilità civile postuma , atteso che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione della responsabilità civile, l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello ( tra le altre, vedi Cass., sent. 15228/2014).

Tuttavia, nel merito, la suddetta contestazione si reputa infondata, atteso che sia l’art. 12 delle condizioni generali di assicurazione, che la clausola indicata nelle condizioni aggiuntive, relativa alla responsabilità civile postuma, prevedono la copertura assicurativa nella fattispecie in esame.

Invero, l’art. 12, relativo all’oggetto dell’assicurazione, prevede la copertura assicurativa per i danni involontariamente cagionati a terzi “per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività assicurata e dei servizi ad essa connessi nulla escluso né eccettuato”. La clausola relativa alla responsabilità alla responsabilità civile postuma, poi, dispone che “l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori”.

Né ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione di cui al secondo comma della disposizione richiamata: non ricorre la causa di esclusione di cui alla lettera a), in quanto il danno lamentato dall’attrice è relativo e conseguente a parti dell’impianto (fusibili, inverter) che non sono stati né installati, né riparati né manutentati da (…) S.r.l.; non ricorre la causa di esclusione di cui alla lettera b), in quanto il danno lamentato non è dipeso da vizio o difetto dei prodotti forniti da (…) S.r.l., ma da un errato serraggio di alcuni ancoraggi; non ricorre la causa di esclusione di cui alla lettera c), in quanto il danno lamentato non è riconducibile alla “idoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati”; non ricorre, infine, la causa di esclusione di cui alla lettera d), in quanto l’odierna convenuta non era incaricata della manutenzione dell’impianto di cui si discute e pertanto nulla le può essere in tal senso ascritto.

L’ eccezione di tardività nella denuncia del sinistro ex art. 7 delle condizioni di assicurazione ed ex art. 1915 c.c., invece, si reputa inammissibile, trattandosi di eccezione in senso proprio tardivamente proposta dalla parte. La terza chiamata, infatti, si è costituita in giudizio solo in data 13 maggio 2015, ovvero oltre il termine di venti giorni antecedenti alla prima udienza, fissata per il giorno 13 maggio 2015, con conseguente decadenza dal diritto di proporre le eccezioni contrattuali di merito sollevate in ordine alla garanzia assicurativa.

Si ritiene, pertanto, valida ed operante la copertura assicurativa oggetto del contratto intercorso tra le parti , nei limiti delle condizioni di polizza e di contratto, che stabilisce in ipotesi di danni derivanti da responsabilità civile postuma una franchigia fissa a carico dell’assicurato di Euro 1.500,00.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014 (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

1. condanna (…) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di (…) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di Euro 65.101,25, oltre IVA, se dovuta come per legge, oltre interessi legali dal 20 novembre 2012 al saldo;

2. pone le spese di C.T.U., così come già liquidate, definitivamente a carico di (…) S.r.l.;

3. condanna (…) S.r.l. a pagare in favore di (…) S.r.l. le spese di lite che liquida in Euro 13.430,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre Euro 786,00 per spese documentate ed oltre il 15% del compenso per spese forfetarie;

4. condanna (…) S.p.a. (…) Ltd. a manlevare (…) S.r.l. di quanto pagherà sulla base dei capi 1., 2., e 3.del presente dispositivo, previa detrazione dall’importo della franchigia prevista in contratto, pari ad Euro 1.500,00;

5. condanna (…) S.p.a. (…) Ltd. a pagare in favore di (…) S.r.l. le spese di lite che liquida in Euro 13.430,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre Euro 792,37 per spese documentate ed oltre il 15% del compenso per spese forfetarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Rovigo il 27 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.