Lo scopo per cui un’assicurazione sulla vita viene stipulata, tuttavia, resta confinato tra i motivi del contratto, come tali irrilevanti. Quale che esso sia, la disciplina del contratto di assicurazione sulla vita non cambia: l’indennizzo e’ subordinato alla morte od all’esistenza in vita (articolo 1882 c.c.), il contraente puo’ essere persona diversa dal portatore di rischio (articolo 1919 c.c.); il contraente ha diritto di riscattare la polizza fino a che il beneficio sia revocabile (articoli 1921 e 1925 c.c.).

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 17 marzo 2015, n. 5198

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24679-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (gia’ (OMISSIS) SPA), nella qualita’ di Procuratori speciali dott. (OMISSIS) Vice Direttore Generale e del Dott. (OMISSIS), Dirigente, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3061/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2010, R.G.N. 6144/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1994 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Latina la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, ” (OMISSIS)”), esponendo che:

(-) il proprio coniuge, (OMISSIS), era stato amministratore della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”;

(-) la societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” aveva stipulato con la (OMISSIS) una assicurazione sulla vita del proprio amministratore (OMISSIS), a beneficio della moglie di questi, (OMISSIS);

(-) il contratto prevedeva in favore del beneficiario:

(a) per il caso di morte dell’amministratore, il pagamento di un indennizzo pari ai premi pagati rivalutati;

(b) per il caso di vita dell’amministratore al momento della scadenza della polizza (fissato al 18.1.1995), il pagamento del capitale indicato nella polizza;

(-) il contratto prevedeva che se il pagamento dei premi fosse cessato dopo almeno tre anni dalla stipula, la polizza sarebbe rimasta valida, ma il capitale dovuto al beneficiario sarebbe stato ridotto in proporzione dei premi pagati;

(-) il 29.12.1993 (OMISSIS) cesso’ dalla carica di amministratore della ” (OMISSIS)” s.r.l.;

(-) il recesso era avvenuto prima della scadenza del contratto, ma dopo che il pagamento dei premi si era protratto per tre anni: con la conseguenza che l’assicuratore era tenuto al pagamento dell’indennizzo in favore della beneficiaria;

(-) la (OMISSIS) non aveva adempiuto tale obbligazione di pagamento.

Concluse pertanto chiedendo la condanna della societa’ convenuta al pagamento dell’indennizzo dovuto per contratto.

2. (OMISSIS) si costitui’ eccependo che la contraente (OMISSIS) s.r.l., avvalendosi della facolta’ concessale dalla polizza, in conseguenza della risoluzione del rapporto con l’amministratore (OMISSIS) esercito’ il diritto di riscatto della polizza, incassando il corrispondente “valore di riscatto”. Pagando tale importo alla (OMISSIS), pertanto, (OMISSIS) non aveva piu’ obblighi di sorta scaturenti dal contratto nei confronti di chicchessia.

3. Il Tribunale di Latina con sentenza 14.6.2003 n. 758 rigetto’ la domanda. Ritenne il Tribunale che secondo le previsioni contrattuali il beneficiario indicato nella polizza avesse diritto all’indennizzo solo nel caso di morte dell’assicurato o scadenza naturale del contratto: eventi che, nella specie, non erano mai avvenuti a causa delle dimissioni anticipate del portatore di rischio ( (OMISSIS)). Legittimamente, pertanto, la contraente (OMISSIS) aveva riscattato la polizza, senza che vi fosse bisogno di alcun consenso da parte del beneficiario.

4. La sentenza venne appellata dalla soccombente. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 15.7.2010 confermo’ la decisione di primo grado.

5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), sulla base di sei motivi.

Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli “1183 e ss.”, 1362, 1363 e 1882 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

1.2. Espone, al riguardo, che l’articolo 8 delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) prevedeva che il contraente non potesse piu’ esercitare il diritto di riscatto (ovvero recedere dal contratto di assicurazione) al verificarsi di due condizioni cumulative:

(a) quando si fosse avverato l’evento previsto nel contratto, nonche’ (b) quando il beneficiario avesse domandato all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo.

Soggiunge che il contratto di assicurazione sulla vita di (OMISSIS) era stato stipulato dalla (OMISSIS) al fine precipuo di garantire al proprio amministratore il pagamento delle indennita’ a lui spettanti alla cessazione del mandato di amministratore (o “trattamento di fine mandato”).

Da cio’ discenderebbe, secondo la ricorrente, che l'”evento assicurato” oggetto della polizza in esame era rappresentato dalla cessazione di (OMISSIS) dalla carica di amministratore, e dal conseguente sorgere del suo credito al pagamento del trattamento di fine mandato.

Nel caso di specie, (OMISSIS) era cessato dalla carica di amministratore il 29.12.1993 (cosi’ nel ricorso, p. 2; nella sentenza si indica la diversa data del 24.12.1993, ma la divergenza non rileva ai fini del presente giudizio): di conseguenza, secondo la ricorrente, da tale data non era piu’ possibile per la contraente (OMISSIS) esercitare il diritto di riscatto.

1.3. Questo essendo il contenuto del contratto – prosegue la ricorrente – la Corte d’appello avrebbe errato nell’interpretarlo, in quanto:

(a) ha escluso che l’evento assicurato dedotto nel contratto fosse rappresentato dalla venuta ad esistenza del diritto di (OMISSIS) al pagamento del trattamento di fine rapporto;

(b) ha erroneamente individuato l’evento assicurato, alternativamente, “nel maturare del termine di scadenza del contratto” ovvero nella premorienza del portatore di rischio rispetto alla suddetta scadenza.

Cosi’ decidendo, la Corte d’appello avrebbe travisato il testo del contratto, escludendo che la cessazione dell’amministratore dall’incarico facesse sorgere il diritto del beneficiario all’indennizzo.

1.4. Infine, sotto altro profilo, la ricorrente soggiunge che la motivazione con la quale la Corte d’appello ha sorretto la decisione appena riassunta al precedente sarebbe contraddittoria.

Da un lato, infatti, la Corte d’appello avrebbe affermato espressamente che presupposto per il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore fosse “la cessazione dell’incarico dell’amministratore”, dall’altro pero’ avrebbe deciso che solo la premorienza di questi, ovvero la sua esistenza in vita alla scadenza del contratto, legittimava il beneficiario a pretendere l’indennizzo.

1.5. Il motivo e’ infondato in tutti i profili in cui si articola.

La (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno stipulato un’assicurazione sulla vita di (OMISSIS).

In questo contratto, secondo lo schema tipico dell’assicurazione sulla vita:

– contraente era la (OMISSIS) s.r.l.;

– la persona sulla cui vita era contratta l’assicurazione (o “portatore di rischio”) era (OMISSIS);

– beneficiaria era (OMISSIS).

Il contratto prevedeva l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo in due casi:

(a) nel caso di morte dell’amministratore prima della scadenza dell’efficacia del contratto;

(b) nel caso di sopravvivenza dell’amministratore al momento della scadenza del contratto (cosi’ la clausola “Caratteristiche” a p. 1 delle condizioni Generali di polizza, allegate alle pp. 24 e ss. del ricorso).

Ne’, del resto, poteva essere altrimenti: l’assicurazione sulla vita infatti, ai sensi dell’articolo 1882 c.c., puo’ avere ad oggetto solo il rischio dell’avverarsi d’un evento attinente la vita umana, e dunque o la morte, o la sopravvivenza ad una data prestabilita.

In nessun punto del contratto, dunque, era previsto che l’assicuratore dovesse pagare un indennizzo al beneficiario nel caso di dimissioni anticipate dell’amministratore sulla cui vita era stata stipulata la polizza.

Non a caso la lettera (denominata “Convenzione 721”) che contraente ed assicuratore si scambiarono prima della stipula (la quale, come si dira’, costituiva null’altro che una trattativa), prevedeva, ad abundantiam, che in caso di dimissioni dell’amministratore prima della scadenza della polizza “la posizione assicurativa verra’ risolta con la corresponsione del valore di riscatto”.

Il “valore di riscatto” di cu si fa menzione nella lettera appena ricordata e’ la quota di premio imputata dall’assicuratore a riserva matematica e il cui pagamento, a causa dello scioglimento del contratto, e’ divenuto sine causa, perche’ il cessare dell’assicurazione rende ormai irrilevante il rischio demografico, e la riserva matematica accantonata per farvi fronte.

Il “suddetto valore di riscatto” pertanto costituisce un indebito oggettivo, e spetta a chi quell’indebito ha pagato, e cioe’ il contraente, non certo al beneficiario.

La Corte d’appello, in conclusione, non ha affatto violato le regole legali di ermeneutica, ne’ quelle sul contratto di assicurazione, nella parte in cui ha ritenuto che il diritto all’indennizzo potesse sorgere solo nel caso di morte dell’amministratore, ovvero di sua esistenza in vita alla data del 18.1.1995, l’una e l’altra ipotesi pacificamente non avveratesi nel caso di specie.

1.6. Erronee, per contro, sono tutte e tre le allegazioni della ricorrente, riassunte ai pp. 1.2 e ss..

1.6.1. La ricorrente assume, in primo luogo, che la Corte d’appello avrebbe ritenuto “evento assicurato” la scadenza del termine di efficacia del contratto.

Si tratta di una autentica mistificazione della sentenza, la quale afferma in modo inequivoco che il contratto prevedeva il pagamento dell’indennizzo all’avverarsi di due eventi: la morte del portatore di rischio o la sua “esistenza in vita” alla scadenza del contratto (p. 7, 6, 3 capoverso della sentenza).

1.6.2. Erra altresi’ la ricorrente allorche’ pretende che l'”evento assicurato” dedotto ad oggetto del contratto di assicurazione fosse l’insorgenza del diritto dell’amministratore al pagamento del trattamento di fine mandato. L’assicurazione sulla vita non puo’ avere ad oggetto che un evento attinente la vita umana: il che significa, per secolare tradizione dottrinaria e giurisprudenziale, la morte o l’esistenza in vita ad una certa data prestabilita.

Non sarebbe quindi un’assicurazione sulla vita il contratto nel quale si subordinasse il pagamento dell’indennizzo alla nascita d’una obbligazione pecuniaria, perche’ questo non sarebbe un evento attinente la vita umana.

1.6.3. Erra, poi, la ricorrente allorche’ ritiene contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata: non vi e’, infatti, alcuna contraddizione nell’affermare, da un lato, che le parti stipularono un’assicurazione sulla vita mista (cioe’ per il caso di vita e per il caso di morte), e dall’altro che il termine di efficacia del contratto poteva essere prorogato, previo pagamento di un premio aggiuntivo. Quella in esame, anzi, e’ una pattuizione usuale nei contratti di assicurazione sulla vita.

1.6.4. Erra, infine, la ricorrente allorche’ pretende di superare l’inequivoco testo del contratto (il quale subordinava il pagamento dell’indennizzo alla morte del portatore di rischio od alla sua esistenza in vita alla scadenza del contratto) in base al rilievo che la polizza in questione fu stipulata dalla (OMISSIS) allo scopo di pagare all’amministratore il trattamento di fine mandato.

Questo, in sintesi, il ragionamento della ricorrente: la (OMISSIS), anziche’ pagare direttamente il trattamento di fine mandato all’amministratore, preferi’ stipulare una polizza, che in caso di cessazione del rapporto versasse al beneficiario in essa designato la somma dovuta dalla (OMISSIS) all’amministratore, a titolo di trattamento di fine mandato. Pertanto, una volta avvenuta la risoluzione anticipata del rapporto tra societa’ ed amministratore, quest’ultimo maturo’ per cio’ solo il diritto alle indennita’ di fine rapporto: e cosi’ come tali indennita’ sarebbero dovute essere pagate dalla (OMISSIS) se non avesse stipulato la polizza, allo stesso modo esse per effetto della polizza dovevano essere pagate dall’assicuratore.

Questo argomentare della ricorrente sovverte alcuni elementari principi di diritto.

L’assicurazione sulla vita e’ un contratto assai duttile, che puo’ essere stipulato per gli scopi piu’ disparati: risparmio, previdenza, liberalita’, gestione del patrimonio post mortem. Esso puo’ addirittura essere stipulato per conseguire effetti analoghi a quelli dell’assicurazione contro i danni, come ad esempio allorche’ il creditore stipuli una polizza a beneficio proprio sulla vita del debitore.

Lo scopo per cui un’assicurazione sulla vita viene stipulata, tuttavia, resta confinato tra i motivi del contratto, come tali irrilevanti. Quale che esso sia, la disciplina del contratto di assicurazione sulla vita non cambia: l’indennizzo e’ subordinato alla morte od all’esistenza in vita (articolo 1882 c.c.), il contraente puo’ essere persona diversa dal portatore di rischio (articolo 1919 c.c.); il contraente ha diritto di riscattare la polizza fino a che il beneficio sia revocabile (articoli 1921 e 1925 c.c.).

Nel caso di specie, pertanto, nulla rileva lo scopo per la quale la (OMISSIS) si sia risoluta a stipulare una polizza sulla vita del proprio amministratore. Quale che esso fosse, la scelta di conseguirlo attraverso lo strumento assicurativo lascia quest’ultimo soggetto alle regole sue proprie: e dunque la subordinazione dell’obbligo di pagamento dell’indennizzo alla morte di una persona od alla sopravvivenza d’una persona ad una data certa. Eventi che nel caso di specie non si sono avverati. Per la stessa ragione, la circostanza che a causa del riscatto anticipato della polizza da parte della (OMISSIS) l’amministratore non abbia percepito il trattamento di fine rapporto a lui spettante e’ del tutto irrilevante nel presente giudizio, in quanto si tratterebbe d’un credito diverso e distinto da quello che la ricorrente ha inteso azionare. Il primo credito scaturisce dal mandato, spetta all’amministratore e grava sulla societa’ mandataria; il secondo scaturisce dal contratto di assicurazione, spetta al beneficiario e grava sull’assicuratore.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 1325, 1362 e ss., 1469 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Vi si sostiene che il contratto di assicurazione era stato stipulato dalla (OMISSIS) per garantire all’amministratore il pagamento delle indennita’ spettantegli alla cessazione del rapporto. Questa circostanza era stata ritenuta irrilevante dalla Corte d’appello, la quale pero’ non aveva spiegato se tale irrilevanza dipendesse dall’essere quella circostanza un motivo od una presupposizione. In tal modo la Corte ha violato ha violato sia l’articolo 1469 c.c., sia le norme sull’interpretazione dei contratti.

2.2. Il motivo e’ inammissibile nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione. a Quest’ultimo, infatti, come noto puo’ concepirsi solo con riguardo ad un accertamento di fatto contenuto nella sentenza.

Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la rilevanza dello scopo per cui la polizza fu stipulata: e dunque lamenta un tipico errore di diritto, rispetto al quale non e’ mai concepibile alcun vizio di motivazione.

2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo e’ infondato, per le medesime ragioni gia’ esposte supra, al pp. 1.6.4.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 1341, 1362 e 1363 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Espone, al riguardo, che la (OMISSIS) (contraente) e l’assicuratore si erano scambiate una lettera (intitolata “Convenzione 721”), nella quale si stabilivano le linee generali cui la societa’ assicuratrice si dichiarava disposta a stipulare con la prima una serie indefinita di polizze sulla vita degli amministratori.

La Corte d’appello, nell’interpretare la polizza, non ha tenuto conto di tale scritto, considerandolo alla stregua di una mera “trattativa”: e cosi’ facendo ha violato le regole legali di ermeneutica.

3.2. Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello ha valutato il documento cui fa riferimento la ricorrente, e l’ha ritenuto non decisivo: e questa e’ una valutazione di merito, adeguatamente motivata e non sindacabile in questa sede.

Vale la pena aggiungere che il documento del cui travisamento la ricorrente si duole non solo non infirma affatto le conclusioni della Corte d’appello, ma anzi le corrobora, la’ dove vi si stabiliva che le dimissioni dell’amministratore erano circostanza che legittimava il contraente (la (OMISSIS)) a domandare il riscatto della polizza.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 1362 e 1363 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Espone, al riguardo, che il contratto, interpretato alla luce della “Convenzione 721” sopra ricordata (scilicet, la lettera inviata dall’assicuratore alla contraente prima della stipula della polizza) prevedeva che, alla scadenza, l’efficacia della polizza fosse automaticamente prorogata se l’amministratore fosse stato ancora in carica.

Questa connessione tra permanenza in carica dell’amministratore e proroga del contratto dimostrerebbe che l’evento assicurato al cui avverarsi era subordinato il pagamento dell’indennizzo era la cessazione nell’amministratore dall’incarico. La Corte d’appello, pertanto, non considerando questa clausola avrebbe violato le regole legali di ermeneutica.

4.2. Il motivo e’ manifestamente infondato.

Si e’ gia’ detto, esaminando il primo motivo, come la lettera del contratto sia chiarissima nel senso che il diritto all’indennizzo sorgeva o per effetto della morte, o per effetto della esistenza in vita del portatore di rischio alla scadenza del contratto.

Si e’ altresi’ detto che, se cosi’ non fosse stato, la polizza non sarebbe stata nemmeno qualificabile come assicurazione sulla vita, perche’ l’articolo 1882 c.c. prevede che in questa assicurazione l’indennizzo sia dovuto solo al verificarsi di un evento attinente la vita umana: e tale non e’ la cessazione dall’incarico di amministratore.

Pertanto la Corte d’appello non ha affatto travisato il contenuto del contratto, giacche’ la semplice previsione d’una facolta’ di proroga della durata del contratto non e’ di per se’ sufficiente a ritenere che l’evento cui era subordinato il pagamento dell’indennizzo fosse rappresentato dalla cessazione dell’amministratore dalla sua carica.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Anche col quinto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 1362, 1363 e 1925 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Con questa doglianza la ricorrente continua a invocare che “l’evento assicurato”, al cui avverarsi era dovuto l’indennizzo, era rappresentato (anche) dalle dimissioni dell’amministratore.

Cio’ sarebbe dimostrato dalle norme contenute nel contratto e disciplinanti il riscatto della polizza: mentre, infatti, nel caso di riscatto “ordinario” (articolo 4 delle condizioni generali) era dovuto il valore del capitale “scontato” (cioe’ anticipato) al saggio del 4,5%; nel caso di riscatto “speciale” (quello previsto dalla “Convenzione 721”, sopra ricordata, nel caso di dimissioni dell’amministratore) era dovuto il valore della riserva matematica netta maturata al momento dell’evento.

Questa diversita’ di regole per le due ipotesi di riscatto dimostrerebbe che la somma definita nel contratto “riscatto”, e dovuta nell’ipotesi di dimissioni, costituiva in realta’ un indennizzo, come tale spettante al beneficiario, e non al contraente.

5.2. Il motivo e’ manifestamente infondato, per tre ragioni.

La prima ragione e’ che diversita’ tra le due ipotesi di riscatto sopra richiamate e’ dovuta al fatto che il riscatto “ordinario” era consentito solo dopo un periodo minimo di vigenza del contratto; il riscatto “speciale”, invece, poteva intervenire in teoria anche subito dopo la stipula, se l’amministratore avesse dato dimissioni immediate. In questo secondo caso, pertanto, giustamente l’assicuratore – prevedendo il pagamento della sola riserva matematica – si e’ premunito contro il rischio di dover pagare il capitale senza aver riscosso alcun premio.

Da cio’ consegue che correttamente la Corte d’appello non ha tratto, dalla diversita’ delle due ipotesi di riscatto, alcuna inferenza sull’interpretazione del contratto.

La seconda ragione e’ che in ogni caso la “Convenzione 721”, come detto, e’ stata ritenuta dalla Corte d’appello un testo non vincolante, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede.

La terza e piu’ rilevante ragione e’ che la ricorrente confonde il diritto all’indennizzo col credito derivante dal riscatto. Il primo spetta al beneficiario, il secondo al contraente. Dunque proprio il fatto che fosse previsto in contratto un “riscatto”, quali che ne fossero le condizioni, esclude che delle somme dovute a tale titolo potesse appropriarsi il beneficiario.

6. Il sesto motivo di ricorso.

6.1. Col sesto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espone, al riguardo, che garantendo la polizza un interesse dell’amministratore, quella in esame costituiva un’assicurazione per conto altrui (articolo 1891 c.c.): sicche’ solo l’amministratore, e non la (OMISSIS), poteva riscattare la polizza.

6.2. Il motivo e’ manifestamente infondato.

L’assicurazione per conto altrui (articolo 1891 c.c.) e’ quella in cui vi e’ dissociazione tra il contraente ed il titolare dell’interesse esposto al rischio, di cui all’articolo 1904 c.c..

L’interesse e’ elemento essenziale dell’assicurazione contro i danni, non di quella sulla vita, nella quale puo’ anche mancare.

Nell’assicurazione sulla vita, non essendo elemento essenziale di essa l’interesse, non e’ dunque concepibile la figura dell’ “assicurato”, cioe’ del titolare dell’interesse esposto al rischio: sicche’ non e’ possibile distinguere tra chi assicura l’interesse proprio e chi assicura l’interesse altrui, perche’ l’interesse non rileva.

La conclusione e’ che solo l’assicurazione contro i danni, e non quella sulla vita, puo’ essere stipulata per contro altrui, ex articolo 1891 c.c.: come pacificamente ritenuto da dottrina secolare.

Nell’assicurazione sulla vita soggetti del rapporto sono soltanto il contraente, il portatore di rischio (talora definito, ma impropriamente, “assicurato”), e il beneficiario.

Nel nostro caso l’amministratore era solo il portatore di rischio, e dunque ne’ era parte del contratto, ne’ poteva vantare alcun diritto scaturente dal contratto.

7. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

-) rigetta il ricorso;

-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.