l’articolo 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive “in ogni caso” in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli articoli 2943 c.c. e segg.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell’articolo 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia e che la prescrizione della garanzia per vizi e’ interrotta dalla comunicazione al venditore della volonta’ del compratore di esercitarla benche’ questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione. Sicche’ le manifestazioni extragiudiziali di volonta’ del compratore, compiute nelle forme di cui all’articolo 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell’articolo 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, di cui all’articolo 1495 c.c., comma 3, con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’articolo 2945 c.c., comma 1.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|21 agosto 2020| n. 17597

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sul ricorso 1004-2016 proposto dalla:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in (OMISSIS), Studio professionale (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 279/2015 della CORTE d’APPELLO di LECCE, depositata il 9/06/2015 – Sez. dist. Taranto;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 28.9.2005 (OMISSIS), premesso che aveva acquistato dalla (OMISSIS) s.r.l. mq 70 di mattonelle della (OMISSIS) s.r.l. che presentavano differenze cromatiche, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto la (OMISSIS) s.r.l., chiedendo declaratoria di risoluzione del contratto in relazione alla quantita’ delle mattonelle difettate, con restituzione del prezzo pagato per le stesse e risarcimento del danno per e 21.747,22.

Si costituiva in giudizio la societa’ convenuta, la quale affermava la mancanza di responsabilita’ atteso di essere solo rivenditore delle mattonelle e chiamava in causa la (OMISSIS) s.r.l. affinche’ la tenesse indenne e, per l’effetto, venisse condannata al pagamento in favore del (OMISSIS).

Si costituiva la (OMISSIS) s.r.l. deducendo la possibilita’ che le mattonelle presentassero differenze di tonalita’, circostanza naturale stante il tipo di prodotto, eccependo anche la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell’azione per decorso del termine annuale.

Istruita la causa, il Tribunale – con sentenza n. 1450/2012 del 9.7.2012 – evidenziava potersi riconoscere l’esistenza di un difetto di produzione solo per striature presenti su alcune mattonelle e, respinta la richiesta di risoluzione del contratto, condannava la (OMISSIS) s.r.l. ad indennizzare l’attore per Euro 3.000,00, oltre IVA, nonche’ al pagamento delle spese in favore di entrambe le altre parti.

Contro la sentenza proponeva appello la (OMISSIS) s.r.l. chiedendo accertarsi l’inesistenza di qualsiasi debito nei confronti delle altre due parti.

Il (OMISSIS) formulava appello incidentale.

La (OMISSIS) s.r.l. chiedeva il rigetto di entrambi i gravami.

Con sentenza n. 279/2015, depositata in data 9.6.2015, la Corte accoglieva l’appello principale della (OMISSIS) s.r.l. e (Ndr: testo originale non comprensibile), per l’effetto, revocava la condanna della stessa a corrispondere l’indennizzo in favore di (OMISSIS); accoglieva l’appello incidentale di (OMISSIS) e dichiarava la risoluzione del contratto di vendita con la (OMISSIS) s.r.l. in riferimento alle sole mattonelle viziate; condannava (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 5.092,50, oltre interessi legali sulla sorte di Euro 1.260,00 dal 25.10.2004; condannava (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore di (OMISSIS) delle spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo le spese di CTU a carico del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l. nella misura del 50% per ciascuna parte; dichiarava compensate le spese di lite della (OMISSIS) s.r.l. nei confronti delle altre parti in riferimento a entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l. sulla base di due motivi; resiste la (OMISSIS) s.r.l. con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente (OMISSIS) s.r.l. lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c. relativamente al dies a quo per la prescrizione della garanzia”.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1490 c.c. e ss. e articolo 1458 c.c. relativamente alla risoluzione parziale di un contratto e per insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione del danno, fatto questo controverso e decisivo del giudizio”.

2. – Il primo motivo e’ fondato.

2.1. – La Corte distrettuale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione (formulata dalla (OMISSIS) s.r.l.), in quanto la consegna del materiale alla societa’ (OMISSIS) era avvenuta “evidentemente” prima del 2.10.2004 (data in cui, come da fattura, il materiale era stato fornito dalla (OMISSIS) al (OMISSIS)), sicche’ la proposizione della domanda nei confronti della (OMISSIS) (avvenuta con citazione del 2.12.2005) risultava tardiva in quanto proposta oltre il termine di prescrizione annuale dalla consegna di cui all’articolo 1495 c.c., comma 3, (sentenza impugnata, pagg. 5-6).

2.2. – Costituisce principio consolidato che, in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex articolo 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e cio’ indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011); e che la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex articolo 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell’articolo 1490 c.c., e’ quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (Cass. n. 4826 del 2019).

Ma nel contempo, questa Corte ha affermato, altresi’, che l’articolo 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive “in ogni caso” in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli articoli 2943 c.c. e segg.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell’articolo 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Cass. sez. un. 16766 del 2019) e che la prescrizione della garanzia per vizi e’ interrotta dalla comunicazione al venditore della volonta’ del compratore di esercitarla benche’ questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione (Cass. n. 22903 del 2015). Sicche’ le manifestazioni extragiudiziali di volonta’ del compratore, compiute nelle forme di cui all’articolo 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell’articolo 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, di cui all’articolo 1495 c.c., comma 3, con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’articolo 2945 c.c., comma 1 (Cass. sez. un. 18672 del 2019).

Orbene, va rilevato che la Corte di merito ha apoditticamente ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione, facendo esclusivo riferimento al dettato dell’articolo 1495, comma 3, (secondo cui “l’azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna”), senza dare specifico conto ne’ dell’esatto momento di decorrenza della prescrizione e della sussistenza di atti interruttivi, desumibili non solo sulla base di una esplicito richiamo dei momenti processuali, ma anche dal quadro probatorio versato in atti (e richiamato in ricorso); ne’ della esatta incidenza dell’accoglimento dell’eccezione (formulata dalla (OMISSIS) s.r.l., nei confronti della quale la Corte distrettuale ha affermato la inesistenza di domande da parte dell’attore: sentenza impugnata, pag. 5) sulle singole diverse posizioni delle altre parti in giudizio.

3. – Va dunque accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.