La parte che contesti l’autenticita’ del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Per ulteriori approfondimenti in materia di successioni e donazioni, si consigliano i seguenti articoli:

Il testamento olografo, pubblico e segreto.

La donazione art 769 c.c.

La revoca della donazione.

Eredità e successione ereditaria

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 3 settembre 2018, n. 21556

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29316/2014 R.G. proposto da:

(OMISSIS), nella qualita’ di procuratore generale di (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’Appello di Torino n. 1423 depositata il 25 luglio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

RILEVATO IN FATTO

(OMISSIS) chiamava in giudizio (OMISSIS), deducendo di essere unico erede di (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS), cio’ in forza di testamento pubblico del 26 ottobre 1985.

In tale qualita’ di erede testamentario, deducendo che era stato pubblicato un testamento olografo della defunta di data posteriore, contenente la revocazione espressa di ogni precedente disposizione testamentaria e la nomina di erede universale della convenuta, chiedeva che fosse dichiarata la nullita’ del suddetto testamento posteriore per mancanza di autografia della scheda nella data, nel testo e nella sottoscrizione.

In subordine chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento del testamento per incapacita’ naturale della testatrice.

Il tribunale rigettava le domande, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Torino, seppure con diversa motivazione.

Secondo la corte distrettuale la contestazione dell’autenticita’ del testamento olografo implicava necessariamente la proposizione di querela di falso, che non era stata invece proposta.

Quanto alla domanda subordinata di annullamento, la corte di merito rilevava che non era stata data la prova della incapacita’ della testatrice.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 214 c.p.c. e ss., articolo 221 c.p.c., in relazione agli articolo 163, 345 e 112 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

E’ oggetto di censura l’affermazione della corte d’appello sulla necessita’ della querela di falso ai fini della contestazione dell’autenticita’ del testamento olografo.

Il motivo e’ fondato.

La questione e’ stata oggetto di un recente intervento delle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La parte che contesti l’autenticita’ del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass., S.U., n. 12307/2015; conf. n. 109/2017).

E’ giusto rilevare che, nel caso in esame, il rimprovero di non avere proposto la querela di falso e’ stato mosso nei confronti di una parte che non aveva disconosciuto il testamento in via incidentale in corso di causa (Cass. n. 16777/201), ma aveva assunto l’iniziativa del processo (Cass. n. 974/2008; n. 12471/2001), chiedendo che fosse accertata “l’invalidita’ del testamento olografo del 5-2-07 per mancanza di autografia della de cuius (OMISSIS) (…)” (v. sentenza impugnata, primo periodo della motivazione).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 591 c.c., in relazione agli articolo 2697 c.c. e ss., articolo 2727 c.c. e omesso esame di fatti e documenti decisivi (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo investe la decisione di rigetto della domanda subordinata di annullamento per incapacita’ naturale della testatrice.

Esso e’ assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

Si impone in relazione al primo motivo la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra e regolera’ le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino anche per le spese.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.