si rileva che l’articolo 6, comma 2 della Tariffa forense Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, applicabile ratione temporis e replicato nei provvedimenti successivi, stabilisce che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo’ aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. A sua volta tale valore effettivo va parametrato al decisum piuttosto che al deductum. Tale principio non subisce deroga per effetto della posizione processuale del cliente, se attore o convenuto. Non solo e non tanto perche’ la norma anzidetta tale distinzione non opera, ma anche e soprattutto perche’ le stesse nozioni di causa e di valore ne prescindono dal punto di vista logico-giuridico. Ne’ all’applicazione di detto criterio osta la circostanza che il passaggio da un maggior disputatum ad un minor decisum possa ascriversi all’efficacia della prestazione professionale resa. Un tale giudizio di valore attiene al quantum della liquidazione giudiziale nel caso singolo, li’ dove, invece, il criterio in oggetto scaturisce dall’interpretazione d’un parametro legale.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|4 settembre 2019| n. 22089

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11086/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 682/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2019 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’arch. (OMISSIS) proponeva opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Perugia, sede distaccata di Foligno, col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell’avv. (OMISSIS) della somma di Euro 25.347,64, quale compenso professionale per attivita’ di patrocinio in procedimenti civili. Oggetto della controversia, la quantificazione complessiva del credito azionato.

Resistendo il convenuto, il Tribunale accoglieva l’opposizione limitatamente al compenso domandato in relazione alla seconda causa civile per la quale l’avv. (OMISSIS) aveva svolto la propria opera professionale.

Provvedendo sull’appello principale del (OMISSIS) e incidentale del (OMISSIS), la Corte distrettuale perugina, accogliendo parzialmente entrambe le impugnazioni, rideterminava il credito del primo, al netto degli acconti versati dal secondo, in complessivi Euro 4.654,18.

Osservava detta Corte che correttamente il Tribunale aveva applicato l’articolo 6 della tariffa professionale vigente all’epoca del rapporto professionale, secondo cui l’individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in ragione del valore della controversia, a sua volta da determinarsi in base al decisum e non al deductum.

Nello specifico, il Tribunale aveva determinato il risarcimento dei danni cagionati al (OMISSIS) dalla ditta Paggi in Euro 13.000,00, a fronte di una domanda formulata dall’avv. (OMISSIS) in Euro 120.000,00.

Nel quantificare il dovuto, poi, la Corte territoriale osservava che rientrava nei doveri del difensore informare il cliente del possibile esito negativo della procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito del (OMISSIS), causa l’esistenza di un precedente pignoramento e di un’ipoteca di primo grado per un valore superiore al pignorato, tale da non consentire alcuna prognosi di soddisfacimento del credito del cliente.

Pertanto non era dovuto il compenso per l’attivita’ esecutiva svolta.

Avverso detta sentenza l’avv. (OMISSIS) propone ricorso, affidato ad un motivo articolato in piu’ censure.

Vi resiste con controricorso l’arch. (OMISSIS).

La causa e’ stata avviata alla decisione in adunanza camerale non partecipata.

In prossimita’ della quale il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due censure, e’ allegata la violazione del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 6 e degli articoli 1176, 2233 e 2236 c.c., in relazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

1.1. – La prima censura deduce che la lettera dell’articolo 6 Decreto Ministeriale cit. e’ chiara nello stabilire, al comma 2, che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente puo’ aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, il che si verifica allorquando, ad esempio, e’ introdotta una domanda senza indicarne il valore.

Nella fattispecie, sostiene parte ricorrente, si sarebbe invece verificata una situazione diametralmente opposta, atteso che, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello con motivazione apparente, il (OMISSIS) non aveva proposto una domanda di risarcimento dei danni per 120.000,00 Euro, ma ne aveva subito l’estensione per effetto di una chiamata in causa. Pertanto, era stato proprio grazie all’opera dell’avv. (OMISSIS) che il (OMISSIS) aveva conseguito una riduzione di tale importo a soli 13.000,00 Euro.

1.2. – La seconda censura lamenta, ad un tempo, che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in due connessi vizi, uno di ordine motivazionale e uno di violazione di legge (segnatamente dell’articolo 1176 cpv. e articolo 2236 c.c.).

Entrambi riguarderebbero il ritenuto difetto di diligenza del professionista, il quale non avrebbe informato il (OMISSIS) circa la probabile incapienza del patrimonio della societa’ debitrice esecutata, la (OMISSIS) s.r.l.. Parte ricorrente deduce, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbe considerato tutta la documentazione relativa al processo esecutivo.

Tra questa, l’ordinanza 23.11.2000 con la quale il giudice dell’esecuzione aveva disposto la restrizione delle ipoteche e “dei beni immobili” (recte, del pignoramento), a dimostrazione dell’originaria capienza del compendio pignorato.

Ne’ la Corte perugina avrebbe tenuto presente la circostanza che l’esito infruttuoso della procedura esecutiva n. 74/97, promossa dall’avv. (OMISSIS) nell’interesse del (OMISSIS), si era materializzato dopo circa cinque anni, allorche’ molti dei beni erano fuoriusciti dalla procedura per effetto del sopravvenuto e non preventivabile fallimento della societa’ debitrice.

2. – Entrambe le censure non hanno pregio.

2.1. – Quanto alla prima, si rileva che l’articolo 6, comma 2 della Tariffa forense Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, applicabile ratione temporis e replicato nei provvedimenti successivi, stabilisce che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo’ aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

A sua volta tale valore effettivo va parametrato al decisum piuttosto che al deductum, come chiarito dalla piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 3996/10 e 226/11), che ha ormai superato taluni precedenti di segno opposto.

Tale principio non subisce deroga per effetto della posizione processuale del cliente, se attore o convenuto.

Non solo e non tanto perche’ la norma anzidetta tale distinzione non opera, ma anche e soprattutto perche’ le stesse nozioni di causa e di valore ne prescindono dal punto di vista logico-giuridico.

Ne’ all’applicazione di detto criterio osta la circostanza che il passaggio da un maggior disputatum ad un minor decisum possa ascriversi all’efficacia della prestazione professionale resa.

Un tale giudizio di valore attiene al quantum della liquidazione giudiziale nel caso singolo, li’ dove, invece, il criterio in oggetto scaturisce dall’interpretazione d’un parametro legale.

Se ne deve trarre, nella fattispecie, che l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ricostruire la posizione del (OMISSIS) nel processo presupposto cui si riferisce la liquidazione, e’ privo di decisivita’, e come tale inidoneo a supportare il motivo d’impugnazione.

Del pari deve essere esclusa l’ammissibilita’ della censura di mera apparenza della motivazione svolta al riguardo.

Il riferimento al criterio del decisum in contrapposizione al deductum dimostra un’opzione consapevole e, ad un tempo, implicitamente giustificata dall’ampia escursione tra il valore presunto della domanda (Euro 120.000,00) e quello effettivo ricavato dalla decisione (Euro 13.000,00). Opzione che, a sua volta, non e’ sindacabile innanzi al giudice di legittimita’ per la sua inerenza ad un apprezzamento di puro merito.

2.2. – La seconda censura mira a contrastare l’accertamento di fatto operato dalla Corte d’appello, senza convertirsi nell’omesso esame d’un fatto secondario decisivo, nonostante il generico richiamo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, contenuto nell’intitolazione del mezzo d’annullamento. In particolare, affinche’ il fatto secondario recato da un determinato documento – nella specie quello contenente l’ordinanza del G.E. in data 23.11.2000 – possa fondare la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, occorre dimostrarne l’allegazione specifica, cioe’ la sua espressa tematizzazione in causa, non essendo sufficiente a tal fine la semplice produzione del documento che lo contiene.

Infatti, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cosi’, Cass. S.U. n. 8053/14).

E poiche’ parte ricorrente si e’ limitata a dimostrare solo la produzione del documento (v. pag. 11 del ricorso), non anche come e quando il fatto sia stato specificamente allegato e reso oggetto di discussione tra le parti, la censura non eccede l’ambito della mera critica alla valutazione del materiale istruttorio.

Tanto meno e’ configurabile poi, la pretesa violazione dell’articolo 1176 cpv. c.c. e articolo 2236 c.c.. La produce non l’errata ricostruzione dei fatti concreti, ma solo l’illegittima interpretazione della norma astratta che il giudice ritiene di applicare.

3. – Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico del ricorrente.

5. – Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%.

Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.