in materia di azione di arricchimento nei confronti di una pubblica amministrazione, il riconoscimento dell’utilita’ da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicche’ il depauperato che agisce ex articolo 2041 c.c., nei confronti della p.a. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessita’ dell’articolazione interna della p.a. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo l’amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non e’ dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perche’ inconsapevole dell’eventum utilitatis.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17079

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17424/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASARANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce che ha confermato il rigetto di una domanda di arricchimento ingiustificato proposta contro il comune di Casarano, in relazione al servizio di nettezza urbana da esso (OMISSIS) espletato, tra il 1992 e il 1993, in regime di proroga di un antecedente contratto decennale scaduto: la domanda era stata basata sul mancato aggiornamento del canone;

il ricorrente deduce quattro motivi:

(1) falsa applicazione del Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23, comma 3, conv. con modificazioni in L. n. 144 del 1989, per avere la corte d’appello affermato l’inammissibilita’ dell’azione di indebito arricchimento per difetto di sussidiarieta’, quando invece nella specie non poteva dirsi sussistente un amministratore di fatto o un funzionario comunale al quale imputare la responsabilita’ prevista dalla norma; questo perche’ il compenso previsto in deliberazioni consiliari di proroga era stato corrisposto utilizzando risorse di bilancio, con conseguente fonte fattuale dell’obbligazione indennitaria del comune;

(2) violazione dell’articolo 2909 c.c., per non avere la corte d’appello tenuto conto del passaggio in giudicato di altra anteriore sentenza (la n. 252 del 2003) nella quale era stato accertato che la prestazione era di natura esclusivamente fattuale, rispetto a eventuali pretese collegate ad altri istituti e non al contratto;

(3) omesso esame di fatto decisivo riguardante l’impossibilita’ di individuare l’amministratore o il funzionario nei cui confronti esperire un’azione di responsabilita’;

(4) violazione dell’articolo 2041 c.c., per avere la corte d’appello affermato la non consapevolezza dell’eventum utilitatis in capo al comune, benche’ fosse risultato per documenti che l’amministrazione aveva, sia pure per un semestre, nel periodo di vigenza del contratto corrisposto un canone piu’ elevato;

il comune resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato una memoria.

CONSIDERATO

che:

e’ assorbente l’esame del quarto motivo;

in materia di azione di arricchimento nei confronti di una pubblica amministrazione, questa Corte ha di recente affermato che il riconoscimento dell’utilita’ da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicche’ il depauperato che agisce ex articolo 2041 c.c., nei confronti della p.a. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessita’ dell’articolazione interna della p.a. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo l’amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non e’ dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perche’ inconsapevole dell’eventum utilitatis (cfr. Cass. n. 15937-17);

per quanto rileva in questa causa, la corte d’appello di Lecce ha negato l’esistenza del requisito della consapevolezza da ultimo indicato poiche’: (a) il lodo arbitrale richiamato in ricorso, evidenziante la qualificazione della proroga del servizio come rapporto di fatto, era stato attivato molti anni dopo il termine del rapporto, e la revisione era stata richiesta a sua volta dopo la cessazione del rapporto di proroga; (b) il comune aveva aggiornato i prezzi nel 1991, immediatamente prima del periodo di proroga; (c) il comune aveva comunque predisposto la prosecuzione del servizio con successive delibere previdenti il corrispettivo da riconoscere all’impresa, poi puntualmente pagato;

tale plausibile ratio decidendi, implicante la negazione del presupposto della conoscenza della situazione implicante un arricchimento, e’ da sola sufficiente a disattendere la domanda e implica una valutazione in fatto, sorretta da motivazione sul punto non censurata per omesso esame di fatti decisivi (articolo 360 c.p.c., n. 5);

nel suddetto quarto motivo e’ in vero dedotta una mera asserita violazione in iure, previa sottolineatura della circostanza che l’amministrazione aveva, sia pure per un semestre, nel periodo di vigenza del contratto, corrisposto un canone piu’ elevato: si dice, specificamente, che non sarebbe seriamente contestabile che il consiglio comunale fosse stato consapevole “che dal 30.6.1990 al 28.2.1994 il costo della mano d’opera e la viabilita’ comunale avessero conosciuto un notevole incremento”, tanto piu’ che la giunta “sia pure per un solo semestre (30.6.1990 – 31.12.1990) del periodo contrattualizzato aveva aggiornato il canone”;

sennonche’, in disparte la genericita’ di una tal prospettazione, e’ risolutivo che in questi termini il quarto motivo declina, sotto spoglie di violazione in iure, un mero sindacato di fatto, notoriamente incompatibile col giudizio di legittimita’;

ne consegue che il quarto motivo va dichiarato inammissibile, il che comporta l’inammissibilita’ di tutti restanti, per difetto di interesse; qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 2108-12, Cass. Sez. U n. 7931-13);

le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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