l’esperimento dell’azione revocatoria ha lo scopo di rendere fruttuosa la sola esecuzione per espropriazione, ossia la realizzazione dei crediti aventi per oggetto una somma di denaro, e non trova terreno di applicazione in tutti i casi in cui oggetto del credito sia una cosa determinata, mobile o immobile, o una prestazione del debitore ovvero, addirittura, quando a essere minacciato dall’atto dispositivo non sia un diritto di credito ma un diritto reale.

Corte d’Appello|Palermo|Sezione 2|Civile|Sentenza|6 maggio 2021| n. 736

Data udienza 30 aprile 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:

1) Giuseppe Lupo – Presidente rel.

2) Cristina Midulla – Consigliere

3) Rita Paola Terramagra – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 175/2018 r.g., promossa in grado di appello

DA

(…), nata a G. del F. il giorno (…), c.f.: (…);

(…), nata a B. il giorno (…), c.f.: (…);

(…), nato a P. il giorno (…), c.f.: (…);

(…), nata a P. il giorno (…), c.f.: (…);

(…), nato a P. il giorno (…), c.f.: (…);

(…), nata a V. di S. il giorno (…), c.f.: (…);

rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Be. e Ce.Le.;

appellanti

CONTRO

(…), nata a C. il giorno (…), c.f.: (…);

rappresentata e difesa dagli avv.ti Se.Sp., Pa.Sa. e Vi.Ba.;

E

(…), nato a P. il giorno (…), c.f.: (…);

non costituito in giudizio;

appellati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo, all’esito del giudizio promosso da (…), (…), (…), (…), (…) e (…) contro (…) e (…), con sentenza del 18.7.2017, n. 4006, dichiarava inammissibili le domande e condannava gli attori in solido alle spese di lite.

Riteneva, in particolare, che l’azione promossa, inquadrata dagli istanti nello schema dell’art. 2901 c.c., non fosse neppure in astratto idonea a realizzare la dichiarata finalità di tutelare il diritto reale d’uso ex art. 18 della L. n. 765 del 1967, riconosciuto dal giudice civile nei confronti di (…) e leso, a dire degli attori, dalla cessione dell’area che ne costituiva l’oggetto dal predetto alla coniuge separata (…).

I soccombenti hanno interposto appello con atto notificato il 17.1.2018.

Degli appellati si è costituita solo (…), che ha dedotto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’impugnazione.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 221, co. 2 e 4, D.L. n. 34 del 2020, conv. dalla L. n. 77 del 2020, il giorno 4.12.2020, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appellanti deducono col primo motivo che, per quanto il rimedio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. “sia posto principalmente a fondamento di un diritto di credito nascente da un rapporto obbligatorio, … non può escludersi che tale rimedio possa essere utilizzato per garantire un diritto in divenire di credito, allorché il debitore si sottragga all’obbligo di consegnare i propri beni quindi, nel momento in cui potrà esercitare l’azione per i danni subiti. In caso contrario, dovrebbe affermarsi che l’ordinamento non tuteli chi rivendicando il diritto di uso di un bene immobile, laddove nella vicenda in esame, il debitore in combutta fraudolenta con il proprio coniuge abbia di fatto privato gli appellanti vincenti in tutti i giudizi dei beni per i quali hanno ottenuto delle sentenze favorevoli”.

La tesi, non perspicuamente esposta né sorretta da argomenti tecnici di ordine esegetico o sistematico, ha un chiaro obiettivo, quello di ottenere la caducazione giudiziale dei trasferimenti di immobili attuati da (…) a (…) in quanto – secondo gli appellanti – “posti in essere solo per rendere impossibile l’esercizio dei diritti di uso dell’area a parcheggio in favore dei condomini oggi attori così come riconosciuti dalla Corte di Appello e ancor prima dal Tribunale di Palermo”.

Essa è manifestamente infondata.

L’azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall’atto di disposizione da questi posto in essere, e mira a consentire al creditore di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. Oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è, dunque, il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione; sicché il bene dismesso con l’atto revocando viene in considerazione, rispetto all’interesse dei creditori, soltanto per il suo valore (ex plurimis, da ultimo Cass. S.U. 12476/2020).

Ne segue che, come ben rilevato dal primo giudice, l’esperimento dell’azione revocatoria ha lo scopo di rendere fruttuosa la sola esecuzione per espropriazione, ossia la realizzazione dei crediti aventi per oggetto una somma di denaro, e non trova terreno di applicazione in tutti i casi in cui oggetto del credito sia una cosa determinata, mobile o immobile, o una prestazione del debitore ovvero, addirittura, quando a essere minacciato dall’atto dispositivo non sia un diritto di credito ma un diritto reale.

Quanto all’interrogativo, sollevato dagli appellanti in funzione retorica, sulle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico al condòmino titolare del diritto reale d’uso ex art. 18 della L. n. 765 del 1967, rispetto agli atti dispositivi dell’area destinata a parcheggio, è appena il caso di rammentare che per pacifica giurisprudenza “il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, in base al testo introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, norma di per sé imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla medesima norma imperativa” (Cass. 21859/2020, 21582/2019, 7065/2016).

Il secondo motivo d’impugnazione è del pari inaccoglibile.

Secondo gli appellanti, gli atti dispositivi in contestazione comprometterebbero “la conseguenza risarcitoria della violazione del diritto riconosciuto dall’art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765” e in tal modo inciderebbero “negativamente sulla garanzia generale tutelata dall’art. 2901 c.c.”, donde – questo sembra essere il corollario – la compatibilità della domanda attorea con i su esposti tradizionali principi sulla funzione dell’azione revocatoria ordinaria.

La prospettazione è nuova perché formulata per la prima volta in appello, ed è palesemente inammissibile, oltre che per tale sua novità (art. 345 c.p.c.), perché non sorretta da alcun riferimento alla condizione dell’eventus damni, presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, vale a dire all’incidenza quantitativa o anche soltanto qualitativa degli atti impugnati sul patrimonio del debitore, tale da comprometterne totalmente la consistenza o, almeno, comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.

In conclusione, l’appello deve essere rigettato, con la conseguente condanna degli appellanti, in solido, a rifondere all’altra parte costituita le spese del grado, che si liquidano, anche ai sensi dell’art. 4, co. 8, D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 7.100,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all’IVA.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti; rigetta l’appello proposto da (…), (…), (…), (…), (…) e (…) avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 18.7.2017 n. 4006;

condanna (…), (…), (…), (…), (…) e (…), in solido, a rifondere a (…) le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 7.100,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all’IVA.

Dà atto che sussistono, nei confronti degli appellanti in solido, i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Palermo il 30 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2021.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

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Avv. Umberto Davide

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