L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento; l’insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento, dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Corte d’Appello|L’Aquila|Civile|Sentenza|2 aprile 2020| n. 594

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott.ssa Elvira Buzzelli – Presidente

Dott. Giancarlo De Filippis – Consigliere

Dott.ssa Letizia Cimini – Consigliere rel.

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d’appello iscritta al n.125/2016 R.G., posta in delibazione all’udienza collegiale del 09/07/2019 e vertente

TRA

(…) SPA in qualità di mandataria di (…) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L’Aquila alla via (…) presso lo Studio dell’Avv. An.Pe., rappresentata e difesa dall’Avv. Al.De., del Foro di Teramo, giusta procura in atti;

APPELLANTE

CONTRO

(…), elettivamente domiciliata in Paganica – L’Aquila, alla Via (…) presso e nello studio dell’Avv. An.Nu., rappresentata e difesa dall’Avv. Ni.De. del Foro di Teramo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;

APPELLATA

E CONTRO

(…), elettivamente domiciliata in L’Aquila Via (…), presso lo Studio dell’Avv. Si.Ca., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti An.Pi. ed El.Sa. del Foro di Chieti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n.924/2015 emessa dal Tribunale di Teramo in data 16/06/2015, pubblicata il 22/06/2015

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo, non accolte le eccezioni di prescrizione e di carenza di legittimazione attiva della Banca mandante dell'(…) spa, ha rigettato la domanda attorea di revocatoria ordinaria dell’atto di compravendita a mezzo del quale (…) – che nel 1985 aveva rilasciato alla banca mandante dell’attrice fideiussione a garanzia di tutte le obbligazioni della (…) srl presenti e future, fideiussione negli anni ricontrattata più volte con aumento della garanzia – ha venduto a (…) le proprie quote di proprietà di un appartamento sito in (…).

Il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere, nel caso specifico, né l’eventus damni, posto che l’ultima fideiussione era stata rilasciata dalla (…), per l’importo ricontrattato da Lire 450.000 ad Euro 850.000,00, il 9/11/06, mentre l’atto di compravendita oggetto di revocatoria risaliva al 19/05/05; né la scientia fraudis in capo alle due convenute, non essendo stata dimostrata dalla società attrice la consapevolezza delle convenute di ledere le ragioni della banca creditrice.

Il Tribunale ha, inoltre, rigettato la domanda subordinata proposta dalla società attrice di simulazione dell’atto di compravendita, “in quanto assolutamente generica nella sua formulazione, indeterminata e non provata”.

2. Propone appello avverso l’impugnata sentenza la (…) spa per i seguenti motivi:

a) erroneità della sentenza laddove non ha ravvisato la sussistenza dell’eventus damni.

Sostiene la società appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il momento in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, inteso quale pregiudizio delle ragioni dei creditori, non è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione oggetto di revocatoria, ma avendo tale azione la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore a tutti i creditori, è al momento in cui il soggetto assume la qualità di debitore nei confronti del creditore – nel caso specifico rilasciando la fideiussione – che si deve far riferimento per stabilire se l’atto “pregiudizievole” sia anteriore o posteriore al sorgere del credito.

Sicchè, secondo l’appellante è al momento del rilascio della prima fideiussione, risalente al 1985, via via rinegoziata negli anni con aumento dell’importo garantito (inizialmente pari al Lire 400.000.000, poi aumentato nel 1993 a Lire 700.000.000, nel 1997 a Lire 850.000.000 ed infine nel 2006 ad Euro 850.000,00 che si deve far riferimento per stabilire, tenuto conto che è dal momento della stipula della prima fideiussione (21/03/1985) che la convenuta (…) deve considerarsi debitrice, essendo stato, dalla Banca mandante dell’odierna appellante, nella stessa data concesso alla società (…) Spa l’accreditamento delle somme richieste.

Pertanto, tenuto conto che nella revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio, ma solo il rendere più difficoltosa e incerta la soddisfazione del credito, secondo l’appellante il Tribunale ha errato sia nel considerare che il momento storico in cui deve essere verificato l’eventus damni è quello in cui viene compiuto l’atto dispositivo, sia nell’affermare che la banca creditrice avesse comunque ritenuto il patrimonio residuo della (…) sufficiente a soddisfare le proprie ragioni creditorie, essendo rimasta inerte dopo la stipulazione dell’atto pubblico di compravendita (maggio 2005) ed avendo consentito all’estensione della garanzia con la fideiussione sottoscritta nel novembre del 2006.

Ciò affermando il Tribunale avrebbe anche invertito l’onere della prova del rischio di compromissione del patrimonio del debitore, onere che, nelle cause di revocatoria, incombe sul convenuto-debitore che eccepisca la mancanza di eventus damni.

b) Erroneità della sentenza laddove viene affermata l’assenza di scientia damni in capo all’acquirente, odierna appellata (…).

Sostiene l’appellante che l’appellata (…) non poteva non essere consapevole di diminuire le garanzie patrimoniali della banca creditrice, spogliandosi dell’unico bene di sua proprietà “ancora indiviso e non gravato da alcun peso o ipoteca”, essendo per altro la moglie di (…), legale rappresentante della (…), e anch’esso garante di tale società.

Inoltre, secondo l'(…) Spa, risulterebbe provata anche la consapevolezza dell’acquirente, (…), del pregiudizio arrecato alla Banca con l’atto di compravendita, visto il legame parentale che la unisce alla (…), essendo figlia della sorella della debitrice, tenuto conto del prezzo di compravendita asseritamente non conforme ai prezzi mercato (il bene sarebbe stato acquistato per Euro 86.000,00 mentre secondo il CTU, il suo valore di mercato, all’epoca del rogito, sarebbe stato di Euro 117.138,62), ed infine della mancata prova dell’avvenuto versamento alla (…) della quota parte del prezzo del bene compravenduto, essendo stato prodotto unicamente in atti la copia di un assegno alla medesima intestato di Euro 28.000,00 “a fronte degli spettanti 43.100,00”.

Tali elementi, secondo l’appellante, comproverebbero la consapevolezza da parte della (…) di arrecare pregiudizio ai creditori della venditrice.

L'(…) Spa lamenta, infine, l’erroneità delle affermazioni contenute in sentenza secondo cui: a) non sussisterebbe prova che, al momento della stipula dell’atto di compravendita (2005), la società garantita dalla venditrice fosse in difficoltà economiche: b) la prova della buona fede dell’acquirente sarebbe emersa dal fatto che, dopo l’atto pubblico, la (…) ha eseguito importanti interventi di ristrutturazione dell’appartamento e la Banca ha ritirato le linee di credito alla (…) dopo tre anni dall’atto di compravendita e cinque dalla proposizione della domanda di revocazione (cfr. pagg. 17 e 18 atto di appello).

Secondo l’appellante questa sarebbe una “motivazione abnorme”, tenuto conto che per esperire favorevolmente l’azione revocatoria è sufficiente anche un credito eventuale o litigioso e che “la qualità di debitore si acquisisce al momento dell’accreditamento delle somme da parte della Banca, avvenuto nel 1985” (cfr. pag 18 atto di appello).

3. Le difese di entrambe le appellate, chiedono il rigetto dell’impugnazione proposta e l’integrale conferma della sentenza impugnata. In particolare, la difesa della (…). dopo aver eccepito l’inammissibilità dell’atto di appello per non essere lo stesso conforme alle prescrizioni del nuovo art. 342 c.p.c., precisa di aver saldato integralmente alla (…) il prezzo concordato, consegnando alla stessa, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, la somma di Euro 10.200,00, poi versando, tramite assegni rilasciati dalla B.T. ai propri genitori, Euro 48.000,00, ed infine con ulteriore assegno di Euro 28.000,00 corrisposto grazie all’accensione -contestualmente al rogito del contratto definitivo- di un mutuo con la U. (cfr, pag. 10 comparsa di costituzione in appello di (…)). La difesa della (…), asserisce che, al momento dell’ultima rinegoziazione della fideiussione (novembre del 2006), l’esposizione debitoria sul c/c della (…) s.r.l. fosse di soli Euro 2.044,95, come risulta dalla perizia resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla (…) contro l'(…), depositata in primo grado dalla difesa della (…) in sede di precisazione delle conclusioni e di cui era stata ammessa la produzione dal Tribunale.

1. Preliminarmente viene esaminata l’eccezione di inammissibilità per inosservanza delle prescrizioni richieste dal “nuovo” art. 342 c.p.c., sollevata dall’appellata (…).

2. L’eccezione deve essere rigettata. Invero, premesso che la parte appellante ha espressamente indicato i punti della sentenza oggetto di impugnazione, si rileva come, dall’esame complessivo dell’atto di impugnazione, sia agevole, enucleare le censure che l’appellante ha inteso muovere alla pronuncia impugnata, nonché le modifiche richieste alla decisione del giudice di primo grado.

4. Vista la comunanza di oggetto e le questioni sollevate, i motivi di impugnazione proposti dall’appellante possono essere esaminati congiuntamente.

5. E’ necessario, dal punto di vista fattuale, premettere che l’appellata (…), insieme al proprio consorte, (…), ebbe a rilasciare alla (…) (cui è subentrata la (…), poi l'(…) ed infine la (…), mandante dell’odierna appellante), nel marzo del 1985 una fideiussione omnibus – (per l’adempimento di qualsiasi obbligazione verso di .. attraverso qualsiasi filiale di codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite …. quali ad esempio aperture di credito … anticipazioni su titoli o su merci, sconto o negoziazione di cambiali o documenti …..)- nell’interesse della (…) spa (doc. 9 fascicolo appellante). Nel 1992, trasformatasi la società da SPA a SRL, i due fideiussori rinegoziarono, ampliandola fino a Lire 400.000.000 la fideiussione originaria, per poi ulteriormente elevarla nel 1993 a Lire 600.000.000 e poi nel 1997 a Lire 850.000.00 (docc. 10, 11 e 12) sempre dichiarando che non si trattava di contratti con effetto novativo.

Con preliminare del 20 febbraio 2005, (…) ha promesso in vendita alla propria nipote (…) (figlia di sua sorella) le quote (pari alla metà dell’intero) di un fabbricato – composto di due appartamenti ricevute in parte in eredità dal proprio padre (…) e in parte per donazione dalla propria madre-, costituente l’unico bene di sua proprietà libero da pesi. Il prezzo dell’intero immobile veniva concordato tra le parti in Euro 86.200,00, da versarsi alla sola (…) in 3 tranches (Euro 10.200,00 al momento della sottoscrizione del preliminare, Euro 48.000,00 al momento del definitivo da stipulare entro il 20/05/2005 e Euro 28.000,00 con mutuo da stipulare contestualmente al definitivo; “La signora (…)R., invece, nulla rivendica in quanto madre dell’acquirente” – cfr preliminare di vendita depositato in atti) . Con atto pubblico del 19/05/2005, a rogito del Notaio (…) Rep. (…) – racc. (…), l’immobile è stato venduto alla (…) e le parti hanno dato atto dell’avvenuto versamento prima del definitivo di Euro 58.200,00. I restanti Euro 28.000,00 sono stati pagati dall’acquirente mediante consegna di assegno emesso a seguito della concessione del mutuo da parte della (…).

Nel gennaio del 2006, (…) e (…) hanno ottenuto di elevare l’importo della fideiussione sino ad Euro 850.000,00. Sul punto si osserva che, contrariamente a quanto riferito dall’appellata in sede di interrogatorio formale reso in primo grado e sostenuto nelle proprie difese, tale fideiussione costituiva una ritrattazione del nuovo limite garantito, senza annullare le precedenti garanzie rilasciate (“Con riferimento alla fideiussione da noi rilasciata in data 21/03 /1985 e successive modificazioni ed integrazioni …..con la presente Vi dichiariamo che l’accennata garanzia deve intendersi ora prestata fino al nuovo limite di Euro 850.000.00” Cfr. doc. 13 fascicolo appellante).

6. Premesso ciò, occorre rilevare, che come affermato dalla Suprema Corte, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento del finanziamento in favore del garantito e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (“L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento; l’insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento, dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (ex multis, Cass. 9 aprile 2009, n. 8680; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3676).). Pertanto, la fideiussione prestata sin dal 1985 per debito futuro – e poi rinnovata più volte con ampliamento del limite di credito garantito – costituisce debito da considerare sorto antecedentemente all’atto dispositivo compiuto dal fideiussore (…), con la vendita delle proprie quote del fabbricato sito in (…).

7. Si rileva ulteriormente che, secondo la giurisprudenza di vertice, ai fini dell’esistenza del presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria dell’atto dispositivo, inteso quale eventus damni, è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa dello stesso, quale la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita che comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. Civ. 1896/12).

Tale rilevanza quantitativa e qualitativa degli atti di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore sì da escludere l’insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali (cfr. Cass. Civ. 7767/07), prova quest’ultima non offerta dall’appellata (…).

8. Per quanto riguarda, infine, la consapevolezza della (…), acquirente dell’immobile, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), la stessa può presumersi da tre elementi: 1) in sede di interrogatorio ha confermato di essere a conoscenza della circostanza che i suoi zii ((…) e (…)) erano debitori e coobbligati in solido della (…), poi divenuta (…), poi (…), mandante dell’attrice (…) Spa; 2) il prezzo concordato per la vendita del fabbricato (Euro 86.200) è di circa 1/3 inferiore rispetto al prezzo di mercato che lo stesso aveva all’epoca della vendita (Euro117.000), secondo la CTU esperita in primo grado; 3) è stata fornita la prova della consegna alla (…) di una sola tranche del prezzo pattuito, a mezzo dell’ assegno dell’importo di Euro 28.000,00 intestato a (…), e dalla stessa girato. Gli altri assegni prodotti sono degli assegni circolari intestati ai genitori dell’acquirente che nulla provano in relazione all’asserito pagamento del prezzo.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarata l’inefficacia, ex art. 2901 I comma n.1) c.c., nei confronti della (…) dell’atto di compravendita per Notaio (…). stipulato in data (…) Rep. (…) – Racc – (…), nella parte in cui (…) vende a (…), i propri diritti di proprietà del fabbricato ad uso abitazione con annesse zone di terreno pertinenziale, sito nel Comune di P., Via G., distinto al N.CEU di detto Comune al Fog. (…), particella (…) sub (…) e sub (…).

10. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L’Aquila,

definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Corte D’Appello di L’Aquila n.924/2015 in data 16/06/15 e pubblicata il 22/06/2015 così decide:

a. accoglie l’appello e per l’effetto dichiara l’inefficacia, ex art. 2901 I comma n. 1) c.c., nei confronti della (…) dell’atto di compravendita per Notaio (…). stipulato in data (…) Rep. (…) -Racc-(…), nella parte in cui (…) vende a (…), i propri diritti di proprietà del fabbricato ad uso abitazione con annesse zone di terreno pertinenziale, sito nel Comune di P., Via G., distinto al N.CEU di detto Comune al Fog. (…), particella (…) sub (…) e sub (…).

b. condanna le appellate (…) e (…) a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi Euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Euro 808,00 per C.U. e bollo, Cap ed I.V.A. come per legge; quanto al secondo grado in Euro 9.515,00 per competenze per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfetario 15%, e 1.880,24 per contributo unificato e bollo e spese di notifica, Cap ed Iva come per legge;

Così deciso in L’Aquila 3 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2020.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.