L’azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Tribunale|Lecce|Civile|Sentenza|17 gennaio 2020| n. 117

Data udienza 14 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

EX SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE

In persona della dott.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N 70000142 del R.G.AA.CC. dell’anno 2013, trattenuta in decisione all’udienza del 9 ottobre 2019 e vertente

TRA

BA. S.P.A., in persona del suo Procuratore Speciale Dott.ssa Ni.SA.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Sa.Gi. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Fr.La.

ATTRICE

E

CO.AN.

rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Ac. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

CONVENUTA

E

CO.GI., quale erede di CO.GI.

Rappresentato e difeso dall’avv. An.Ol. ed elettivamente domiciliato nel suo studio

CONVENUTO

CON L’INTERVENTO DI

SOCIETÀ PER LA GE. – SG. S.p.A. e per essa CE.CR. S.p.A., nella qualità di mandataria, in persona del procuratore speciale Dott. Fr.Gr. rappresentata e difesa dall’avv. Sa.Gi. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.

Oggetto: revocazione ordinaria e simulazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ba. S.p.A. ha esposto di essere creditrice di Co. s.r.l. della somma di Euro 139.290,81 per esposizione di conto corrente affidato n. 30561 del 12.07.2007 ed ha precisato che il credito suddetto è garantito da fideuissione rilasciata dal sig. Gi.Co..

L’attrice ha quindi lamentato che il sig. Co. si è spogliato della propria casa di civile abitazione con atto di donazione del 02/10/2008 a rogito del Notaio Dott. Al.Po. di Poggiardo, Rep. n. 131832, Racc. n. 49459, registrato a Maglie il 14/10/2008 al numero 2971 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lecce in data 17/10/2008 ai nn. 44098/31389, con il quale il convenuto ha donato alla figlia An. la piena proprietà dell’appartamento sito in Diso alla Via (…), a piano terreno con relativa area solare ed annesso scoperto di pertinenza, composto da due vani ed accessori, riportato al catasto urbano al foglio (…), via (…).

Esposto quanto sopra, la Banca ha sostenuto che l’atto sia lesivo delle proprie ragioni di credito, accertate – anche in danno del fideuissore – con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e ha chiesto che si dichiari l’inefficacia dell’atto nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., o in subordine che se ne dichiari la simulazione assoluta o relativa.

Con propria comparsa si è costituito il sig. Gi.Co., contestando l’esistenza di un credito in capo all’attore, disconoscendo di aver sottoscritto la fideiussione prodotta in atti e negando comunque che ricorrano i presupposti dell’azione invocata.

Con propria comparsa si è costituita la sig.ra An.Co., contestando nel merito l’avversa domanda e chiedendone il rigetto.

In corso di causa sono state avviate ripetute trattative, in ragione delle quali sono stati concessi diversi rinvii.

La causa è stata poi trattenuta in decisione, ma nelle more dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. si è verificato il decesso del sig. Gi.Co. e il giudizio è stato dichiarato interrotto.

Avvenuta regolare riassunzione, si è costituito il sig. Gi.Co., erede del sig. Gi., resistendo all’azione e chiedendone il rigetto.

In corso di causa si è anche costituita Sg. S.p.A. nuova titolare del credito di Ba..

La causa è stata quindi riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.

In via preliminare, deve darsi atto che il credito portato dalla Banca a sostegno della propria azione è costituito dal saldo di conto corrente affidato ed è stato cristallizzato nel d.i. n. ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari n. 328/10, ormai divenuto definitivo a seguito della cancellazione dal ruolo del giudizio di opposizione (RGN 4579/10) che ne era scaturito (come comprovato dalla stampa del Po. depositata da Ba. all’udienza del 27/01/2016).

In ragione di un tanto, divengono irrilevanti le discussioni delle parti in merito al disconoscimento della sottoscrizione apposta dal sig. Gi.Co. alla fideiussione da cui deriva il suo debito, in quanto esiste un atto-atto – il decreto ingiuntivo n. 328/10 – che rende definitivo l’accertamento del debito suddetto del convenuto nei confronti di Ba..

Va poi evidenziato che in corso di causa sono state avviate trattative di bonario componimento, nel corso delle quali il sig. Gi.Co. ha versato alla controparte la somma di Euro 100.000,00.

È pacifico e provato in forma documentale che i versamenti non siano avvenuti alle scadenze concordate.

In particolare, è stato concluso un accordo transattivo del 14/07/14, con cui è stato previsto il pagamento della somma di Euro 100 mila, con versamento di Euro 10mila entro il 16.07.2014 e dei restanti Euro 90mila con rate di Euro 10mila ciascuna da corrispondersi entro il 30 di ogni mese, a decorrere dal 30.08.2014. Nell’accordo è stata introdotta clausola risolutiva espressa nel caso di mancato o ritardato pagamento.

Non essendovi stato il saldo alle scadenze concordate, Ba. ha comunicato di intendere risolto il contratto con comunicazione del 30.4.2015, prodotta in atti. In data 28.05.2015 è stata poi concessa nuova proroga fino al 30.06.2015, con conferma della pregressa clausola risolutiva espressa.

Il pagamento del residuo è tuttavia avvenuto solo nel marzo 2016, ampiamente dopo la scadenza del termine e dopo che la Banca aveva già comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Con comunicazione del 29.03.2016, infine, Ba., dopo aver confermato l’avvenuta risoluzione dell’accordo transattivo, ha affermato di trattenere quanto versato dal sig. Co. quale acconto sul maggior credito.

In ragione di quanto sopra, la transazione – espressamente qualificata dalle parti come non novativa – si è risolta in virtù della clausola risolutiva espressa ivi pattuita, secondo cui “il mancato pagamento, nonché il mancato rispetto dei termini sopra specificati, da intendersi tutti essenziali, determinerà l’automatica risoluzione del presente accordo, senza necessità alcuna di costituzione in mora” (doc. 12 di parte attrice).

Ne deriva che non si è verificata la cessazione della materia del contendere e che, essendo venuta meno la transazione, sussiste ancora il credito di parte attrice nei confronti del sig. Gi.Co. (oggi nei confronti degli eredi).

Al riguardo il sig. Gi.Co. ha eccepito, per la prima volta in comparsa conclusionale, che la Banca non avrebbe reso ricorso per riassunzione completo, impedendo così agli eredi di sapere che parte del debito era stata estinta e che solo una residua parte era permanente.

La contestazione è palesemente tardiva, in quanto il sig. Giacomo si è costituito senza nulla eccepire e ha potuto conoscere, con la costituzione in giudizio, l’ammontare residuo del credito di Ba..

Superate le questioni preliminari, si procede ora all’esame della domanda.

In punto di diritto, va ricordato che l’art. 2901 c.c. dispone che:

“I. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

II. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

III. Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

IV. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.

Orbene, è opportuno premettere che l’azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest’ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 23.9.2004, n. 19131).

Non si tratta cioè di un’azione di nullità, bensì di inefficacia relativa dell’atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l’atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente.

Ne deriva che il bene non ritorna nel patrimonio dell’alienante, ma resta soggetto all’aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l’azione giova unicamente al creditore che l’ha esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).

L’art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti).

La citata norma, peraltro – come costantemente chiarito dalla Suprema Corte – non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti ed accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione od aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità: ciò, in linea con la specifica funzione della revocatoria, che, come si è già detto, non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ. nn. 3981/2003, 14166/2001, 12672/2001, 12144/99; 2.4.2004 n. 6511).

La giurisprudenza ha chiarito che “L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (Cass. Civ., sez. 3, n. 9349 del 27.6.2002).

Vale la pena di precisare poi che, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell’eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 15.6.1995, n. 6777).

Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell’azione esecutiva susseguente all’utile esperimento dell’azione.

Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cass. 4.7.2006, n. 15265, in motivazione; Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass. 8.7.1998, n. 6676, Cass. 6.5.1998, n. 4578).

In buona sostanza, affinché possa richiamarsi l’esistenza del pregiudizio non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

In questa prospettiva, l’onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell’entità e natura del patrimonio stesso dopo l’atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.

La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni (Cass. Civ., sez. III, n. 20813 del 27.10.2004; 2748/05; 5741/04; 7262/00).

E’, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. 6.5.1998, n. 4578).

In tema di azione revocatoria ordinaria è poi necessario il profilo oggettivo dell’eventus damni. A tal fine non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo.

Delineato il panorama normativo e giuridico nel quale operare, è possibile addentrarsi ora nell’analisi del caso di specie.

In primo luogo, come detto, il credito rivendicato da parte attrice è oggetto di decreto ingiuntivo divenuto definitivo ed è tutt’ora esistente, in quanto solo parzialmente estinto (con il versamento di Euro 100.000,00, dichiaratamente trattenuti dal creditore a titolo di acconto).

Sussiste dunque il presupposto dell’esistenza di un credito-credito – addirittura certo ed esigibile – in capo all’attore.

In secondo luogo, si tratta di credito sorto il 12.07.2007, alla firma della fideiussione, e, dunque, di credito anteriore all’atto dispositivo.

Difatti è stato affermato che “L’azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016).

Il solo requisito soggettivo è dunque quello della scientia damni, come sopra indicata.

Orbene, si ricorda che con atto di donazione del 02/10/2008 a rogito del Notaio Dott. Al.Po. di Poggiardo, Rep. n. 131832, Racc. n. 49459, registrato a Maglie il 14/10/2008 al numero 2971 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lecce in data 17/10/2008 ai nn. 44098/31389, il sig. Gi.Co. ha donato alla figlia An. la piena proprietà dell’appartamento sito in Diso alla Via (…).

Parte attrice ha dedotto che il debitore risiedeva presso l’immobile al momento dell’atto di donazione e tale circostanza non è stata contestata. L’atto, dunque, è stato compiuto con trasferimento formale, mentre la famiglia del sig. Gi.Co. ha continuato ad occupare l’immobile donato. La documentazione prodotta da Ba. ha poi consentito di dimostrare che il debitore non possedeva beni idonei a soddisfare le esigenze dei propri creditori. Nella procedura esecutiva RGE 324/10, infatti, è stato redatto piano di riparto in cui a Ba. e a numerosi altri creditori non è stato assegnato alcunché, attesa l’impossibilità di soddisfarne le ragioni.

Allo stesso modo, l’ulteriore pignoramento immobiliare proposto da Ba. e notificato il 20/12/2012 (doc. n. 8 attr.), iscritto al RGE 979/12, riguardante terreni (per alcuni solo una quota) risultati di esiguo valore, non ha consentito il soddisfacimento del creditore e la procedura è stata dichiarata estinta. La circostanza che vi fossero altri beni, indicata in modo generico dai convenuti, non è dunque rilevante, in quanto è stato dimostrato in modo chiaro che non vi erano beni idonei a garantire il pagamento dei numerosi debiti del sig. Co.. Il debitore, dunque, era pienamente consapevole – e non poteva non esserlo – che la donazione dell’immobile avrebbe comportato una modifica quantitavia e qualitativa della garanzia patrimoniale generica che egli poteva offrire ai creditori. Da quanto sopra emergono con evidenza chiari indici della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.:

a) Il debitore si è spogliato della casa di civile abitazione presso cui ha continuato a risiedere, privandosi così dell’unico bene idoneo a soddisfare, sia pure in modo parziale, le esigenze di numerosi creditori;

b) La cessione è avvenuta in favore della figlia ed a titolo gratuito;

c) Non è stata allegata o provata l’esistenza di altri beni che possano costituire la garanzia patrimoniale generica e che possano consentire al creditore di soddisfare agevolmente il proprio credito;

d) È stato provato che il debitore è rimasto inadempiente alle proprie obbligazioni e che neppure le procedure esecutive avviate hanno consentito il soddisfacimento del credito;

e) Il debitore non è stato in grado di onorare il proprio debito neppure mediante la corresponsione delle rate previste in sede di transazione, ove il credito era stato comunque ridotto di oltre 1/4, avendo così dimostrato di non potere o volere onorare gli impegni assunti.

Si ricorda che “in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’eventus damni” (cfr. Cass. Civ. nn. 15257/2004, 11471/2003).

Sussiste dunque la prova dell’eventus damni, posto che è stata provata in via documentale una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, tale da compromettere le possibilità di soddisfacimento del credito.

Si è già ricordato che, in tema di azione revocatoria, gli atti con i quali il debitore dispone del suo patrimonio, arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie, si distinguono a seconda che siano anteriori o posteriori alla nascita del credito e che siano a titolo gratuito od oneroso.

In questa sede interessano, come detto, gli atti di disposizione posteriori al sorgere del credito compiuti dal debitore a titolo gratuito.

Per questi atti, passando al profilo soggettivo, è sufficiente che il debitore abbia la semplice conoscenza del pregiudizio che l’atto medesimo è destinato ad arrecare alle ragioni creditorie.

Ai fini della scientia damni, dunque, per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito (come nella fattispecie de qua), non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza che, mediante l’atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell’art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro.

Nel caso di specie si sono già evidenziati gli indici in ordine alla consapevolezza della lesione della garanzia del creditore in capo al sig. Gi.Co.. Sussistono dunque certamente gli elementi idonei a consentire l’accoglimento della domanda formulata ai sensi dell’art. 2901 c.c., ricorrendone tutti i presupposti.

La domanda è dunque accolta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con liquidazione unica per Ba. e Sg. S.p.A. in ragione della totale comunanza di posizione e difese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce – ex Sezione distaccata di Tricase, definitivamente pronunciando nella causa N 70000142/2013 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

a) Dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di Società per la Ge. – SG., Società Per Azioni, in persona del legale rapp.te pro-tempore (nuova titolare del credito), dell’atto di donazione del 02/10/2008 a rogito del Notaio Dott. Al.Po. di Poggiardo, Rep. n. 131832, Racc. n. 49459, registrato a Maglie il 14/10/2008 al numero 2971 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lecce in data 17/10/2008 ai nn. 44098/31389, con il quale il Sig. Co.Gi. (nato (…), Cod. fisc. (…)) donava alla figlia Sig.ra Co.An. (nata (…), Cod. fisc. (…) la piena proprietà del seguente bene: appartamento in Diso alla Via (…), a piano terreno con relativa area solare ed annesso scoperto di pertinenza, composto da due vani ed accessori, riportato al catasto urbano al foglio (…), via (…);

b) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice e di Sg. S.p.A. liquidate congiuntamente in Euro 690,00 per spese ed Euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Lecce il 14 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.