in tema di azione revocatoria ordinaria, la parte che allega la sussistenza degli elementi psicologici della scientia damni e del consilium fraudis può assolvere il proprio onere probatorio tramite il ricorso a presunzioni: elementi oggettivi idonei alla formazione di tale prova presuntiva sono il rapporto di parentela o affinità collaterale fra il debitore ed il terzo acquirente così come la divergenza fra il prezzo di mercato del bene e quello pattuito in occasione dell’atto di cui si chiede la revoca” (cfr. in tal senso Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio, 16.4.2007 n. 242), orientamento che si pone, peraltro, sulla medesima scia della ben più autorevole giurisprudenza di legittimità.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Tribunale Monza, Sezione 1 civile Sentenza 14 gennaio 2019, n. 68

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7527/2016 promossa

DA

(…) S.P.A., C.F. (…), con sede in (…), viale (…), in persona del Presidente dei procuratori speciali, (…) e (…), come da procura speciale autenticata dal notaio (…) di (…) in data (…), rep. n. (…), racc. n. (…), elettivamente domiciliata in Monza, via (…) presso lo studio dell’Avv. Al.Ca. che la rappresenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente agli Avv.ti St.Da. e Ru.Ca., come da procura posta a margine dell’atto di citazione;

ATTRICE

NEI CONFRONTI DI

(…), C.F. (…), residente in (…), via (…), ivi elettivamente domiciliato in via (…) presso lo studio dell’Avv. To.De. che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

E DI

(…), C.F. (…), residente in (…), via (…);

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2900 c.c.

IN FATTO

(…) s.p.a. ha convenuto in giudizio (…) ed (…) chiedendo revocarsi l’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi in data 9.10.2013 e trascritto in data 14.10.2013 presso l’Agenzia del Territorio di Milano 2 e di Lecco allegando di essere creditrice nei confronti del primo, socio accomandatario e garante di (…), in forza della sentenza n. 4385/2015 emanata dal Tribunale di Firenze in data 10.12.2015 quantomeno della complessiva somma di Euro 142.516,91, salva rideterminazione effettuabile a seguito del gravame già proposto presso la Corte d’Appello di Firenze, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e spese legali liquidate in proprio favore.

Ha dedotto, in particolare, che tale credito trovava origine dal contratto di leasing avente ad oggetto l’imbarcazione a motore (…) denominata “(…)” acquistata da (…) s.a.s. e stipulato dalla precedente proprietaria con M.L. s.p.a., a cui (…) s.p.a. era subentrata nel corso del rapporto parzialmente rinegoziandone con (…) s.a.a. i termini del precedente accordo, il quale era stato però risolto in data 10.4.2013 a seguito del mancato pagamento ad opera dell’utilizzatrice delle rate scadute nel periodo compreso tra il 1.10.2012 ed il 1.12.2012 ed in quello compreso tra il 1.2.2013 ed il 1.4.2013.

Si è costituito in giudizio il solo (…) eccependo di avere già praticamente estinto il debito oggetto della sentenza di primo grado emanata dal Tribunale di Firenze nell’ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall’attrice per il complessivo importo di Euro 287.516,91 e sostenendo, pertanto, che nessun pregiudizio le era derivato dalla costituzione del fondo patrimoniale non avendo neppure tentato di escutere la debitrice principale e/o di soddisfarsi sugli altri beni del (…) che non vi erano confluiti.

Effettuati alcuni rinvii su richiesta delle parti al fine di agevolare una soluzione transattiva non andata a buon fine, stante la mancata articolazione di istanze istruttorie di natura orale all’udienza del 10.10.2018, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe ed assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

IN DIRITTO

Ritiene il Tribunale che l’azione proposta dall’attrice sia fondata e sulla base di quanto appresso si chiarirà meriti di essere accolta.

E’ noto come l’azione revocatoria ordinaria sia uno strumento finalizzato alla tutela (indiretta) del diritto del creditore in quanto svolge la funzione di ricostituirgli la garanzia generica assicuratagli dal patrimonio del debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del proprio credito (cfr. in tal senso Cass. Civ., 23.9.2004 n. 192131).

L’art. 2901 c.c. prevede, infatti, che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti tutti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle proprie ragioni subordinandone l’accoglimento all’accertamento dei seguenti presupposti:

A) La sussistenza del credito a tutela del quale si agisce e il c.d. eventus damni.

L’art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti bensì accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva anche delle mere aspettative di diritto, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Tale concezione, d’altronde, è perfettamente in linea con la specifica funzione dell’azione revocatoria, che non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. Civ. n. 3981/2003, Cass. Civ. n. 14166/2001, Cass. Civ. n. 12672/2001 e Cass. Civ. n. 12144/99).

Nel caso di specie, il credito vantato dall’attrice nei confronti di (…) è stato contestato da quest’ultimo solo nel quantum avendo egli ammesso in comparsa di risposta di avere provveduto a corrispondere in favore della società di leasing il solo importo capitale rideterminato con la sentenza n. 4385/2015 emanata dal Tribunale di Firenze senza però nulla versargli a titolo di interessi di mora e di spese di lite parimenti posti a suo carico con la medesima sentenza.

Ed il convenuto neppure ha specificamente contestato la quantificazione residua effettuata in questa sede dall’attrice, pari ad Euro 41.218,49, di cui ben 13.403,00, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite, sicché il residuo credito non onorato idoneo ad integrare il primo dei requisiti previsti dall’art. 2901 c.c. può ritenersi suffragato.

Quanto al secondo, esprimendosi in termini di (semplice) pregiudizio dell’atto posto in essere dal debitore il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell’eventus damni che va ben oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno in quanto al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del proprio debitore, ma il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell’azione esecutiva susseguente all’utile esperimento dell’azione.

Pertanto, affinché possa richiamarsi l’esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno concretamente posto in essere, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell’atto impugnato in termini di una possibile, quanto anche solo eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

Inoltre, se il credito non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile, è sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.

Sotto tale profilo appare evidente che la “segregazione” in fondo patrimoniale di ben due beni facenti parte del patrimonio immobiliare di proprietà del debitore, peraltro apparentemente non controbilanciata e/o giustificata da alcuna reale necessità familiare (si badi a tal fine che nessuno dei convenuti, uno dei quali neppure costituitosi in giudizio, ha dedotto alcunché sul punto tentando in qualche modo di giustificarne la costituzione postuma rispetto alla data di celebrazione del matrimonio), abbia comportato (non solo un pericolo ma) un effettivo e concreto depauperamento del patrimonio del (…) se è vero che, come ripetutamente evidenziato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, “la costituzione del fondo patrimoniale – che è atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i coniugi, non sussistendo, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita in favore dei costituenti – può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.) così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 7.10.2008 n. 24757).

Sotto l’aspetto probatorio va, peraltro, precisato che, come affermato in passato dal presente Tribunale, “in tema di azione revocatoria ordinaria, la parte che allega la sussistenza degli elementi psicologici della scientia damni e del consilium fraudis può assolvere il proprio onere probatorio tramite il ricorso a presunzioni: elementi oggettivi idonei alla formazione di tale prova presuntiva sono il rapporto di parentela o affinità collaterale fra il debitore ed il terzo acquirente così come la divergenza fra il prezzo di mercato del bene e quello pattuito in occasione dell’atto di cui si chiede la revoca” (cfr. in tal senso Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio, 16.4.2007 n. 242), orientamento che si pone, peraltro, sulla medesima scia della ben più autorevole giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 21.9.2001 n. 11916, Cass. Civ., Sez. III, 5.6.2000 n. 7452, Cass. Civ., Sez. II, 18.12.1999 n. 14274, Cass. Civ., Sez. II, 6.2.1999 n. 1054 e Cass. Civ., Sez. III, 28.9.1996 n. 8581).

B) La c.d. scientia fraudis.

Venendo all’esame dell’ultimo requisito previsto dall’art. 2901 c.c., tattandosi – come detto – di un atto a titolo gratuito va presa in considerazione la sola “scientia fraudis” del debitore, espressione con la quale si allude, non già ad una specifica intenzione di quest’ultimo di nuocere alle ragioni dei propri creditori, bensì ad una situazione di semplice conoscenza (o addirittura di conoscibilità secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l’atto posto in essere è in grado di arrecare alla garanzia del proprio ceto creditorio (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. II, n. 14274/1999).

Sotto tale profilo può legittimamente affermarsi la piena consapevolezza in capo al (…) che la costituzione in fondo patrimoniale di gran parte del proprio patrimonio utilmente aggredibile avrebbe di gran lunga ostacolato il creditore nella soddisfazione delle proprie legittime ragioni tanto più se si considerano le tempistiche di tale segregazione effettuata solo in data (…) (a rogito del notaio C.S., rep. n. (…), racc. n. (…), trascritto in data 14.10.2013 sia presso la Conservatoria di Milano, registro generale n. 92530, registro particolare n. 63967 che presso quella di Lecco, registro generale. 11551, registro particolare n. 8448), e, quindi, dopo aver ricevuto la raccomandata di decadenza del beneficio del termine e risoluzione contrattuale inviatagli da (…) s.p.a..

Insomma, nel momento in cui ha “segregato” il proprio patrimonio immobiliare utilmente aggredibile a distanza di pochi mesi dall’avvenuta conoscenza della risoluzione del contratto di leasing era perfettamente a conoscenza delle maggiori difficoltà che avrebbe creato in tal modo alla società di leasing nella soddisfazione delle proprie legittime ragioni e, quindi, degli effetti gravemente pregiudizievoli che sarebbero derivati al proprio ceto creditorio a seguito di tale “segregazione”.

E pur avendo sostenuto in comparsa che, a fronte del minor importo ancora dovuto a seguito della rideterminazione effettuata con la sentenza n. 4385/2015, peraltro ancora sub judice e, quindi, potenzialmente rideterminabile in aumento sicché sarebbe stato ancor più opportuno non diminuire le proprie garanzie patrimoniali, nessun pregiudizio sarebbe derivato alla creditrice la quale ben avrebbe potuto rivalersi nei confronti della debitrice principale e/o aggredire il proprio residuo patrimonio disponibile, il (…) non ha adeguatamente dato prova di quali siano i propri residui beni rimasti estranei al fondo e/o le proprie ulteriori fonti di reddito utilmente aggredibili né, tantomeno, indicato gli assets della società parimenti pignorabili dall’odierna creditrice.

Essendo il fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito non è necessario indagare, a fini della sua revocabilità, la sussistenza di tale elemento psicologico anche in capo al terzo “contraente” non debitore sicché tale analisi sarà del tutto omessa in questa sede.

Ne consegue l’inefficacia nei confronti di (…) s.p.a. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da (…) ed (…) a rogito del notaio C.S. in data (…), rep. n. (…), racc. n. (…), trascritto in data 14.10.2013 sia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, registro generale n. 92530, registro particolare n. 63967 sia presso quella dei Registri Immobiliari di Lecco, registro generale n. 11551, registro particolare n. 8448.

Ai sensi dell’art. 2655 c.c., si dà atto della sussistenza dei presupposti per l’annotazione della presente decisione a margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei nuovi criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previa riduzione al minimo dei compensi relativi alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. nell’ambito di una controversia avente natura esclusivamente documentale.

Ai fini dell’individuazione del valore cui parametrare i compensi liquidabili sede in favore della parte vincitrice deve farsi applicazione del criterio di cui all’art. 5 D.M. n. 55 del 2014 secondo cui “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta” la quale, nel caso di specie, è compresa, almeno allo stato degli atti e sulla base di quanto accertato dal Tribunale di Firenze, tra Euro 25.001,00 ed Euro 52.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall’attrice, revoca e dichiara inefficace nei confronti di (…) s.p.a. l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da (…) ed (…) in data (…) a rogito del notaio C.S., rep. n. (…), racc. n. (…) e trascritto in data 14.10.2013 sia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, registro generale n. 92530, registro particolare n. 63967, sia presso quella dei Registri Immobiliari di Lecco, registro generale n. 11551, registro particolare n. 8448;

– visto l’art. 2655 c.c., dà atto della sussistenza dei presupposti per l’annotazione della presente decisione a margine della trascrizione della domanda giudiziale;

– in aderenza al principio di soccombenza, condanna (…) ed (…), in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute in questa sede da (…) s.p.a. che si liquidano in complessivi Euro 8.459,00, di cui 1.587,00 per spese esenti, 134,00 per spese imponibili e 6.738,00 per compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest’ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.

Così deciso in Monza il 14 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.