La bancarotta fraudolenta per distrazione si configura ogniqualvolta la condotta dell’imputato sia diretta ad impedire che un bene sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori; e tale effetto si produce sia quando il bene sia venduto, sia quando venga anche temporaneamente ceduto e lo spostamento sia suscettibile di recare pregiudizio ai creditori.

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

I presupposti per la dichiarazione di fallimento

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 4 ottobre 2018, n. 44108

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterin – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CATERINA MAZZITELLI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MAZZOTTA GABRIELE che ha concluso per l’inammissibilita’.

LA DIFESA CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mazzotta Gabriele, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

Il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 20/12/2016, la Corte d’Appello di Perugia riduceva ad anni due di reclusione la pena, inflitta a (OMISSIS) con sentenza del Tribunale di Orvieto in data 19/05/2011, in relazione al delitto di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2 e comma 2, articolo 223 e articolo 219, comma n. 2, perche’, in qualita’ di Amministratore Unico della srl (OMISSIS), dichiarata fallita in data (OMISSIS), in concorso con altri, aveva sottratto i libri e le scritture contabili, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e perche’, nella medesima qualita’, aveva distratto, cedendolo a terzi, un immobile di proprieta’ della societa’ fallita, con l’aggravante di aver commesso piu’ fatti di bancarotta (fatti commessi in (OMISSIS)).

2. La (OMISSIS), tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui allega due motivi.

2.1 Vizi di legittimita’, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., articolo 216, comma 1 n. 1, oltre che per mancata motivazione, con riferimento ai motivi d’appello concernenti i fatti di bancarotta distrattiva.

Con riguardo a questi ultimi la responsabilita’ dell’imputata era stata ravvisata nel fatto che nel rogito notarile, riguardante la compravendita dell’immobile, il notaio rogante aveva dato atto della circostanza che l’acquirente avrebbe versato, in epoca anteriore al rogito, la somma di Euro 46.000,00, senza, peraltro, che fosse fornita la prova effettiva del versamento del denaro, asseritamente distratto.

Non si sarebbe neppure compreso se alla ricorrente era stata contestata la sottrazione denaro o la cessione dell’immobile.

Non era stata fornita, al riguardo, alcuna motivazione.

2.2 Ricorrenza di vizi, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla L. Fall., articolo 110, articolo 216, comma 1, n. 2, articolo 223, per mancata motivazione, da parte della Corte territoriale, in ordine ai motivi d’appello riguardanti il reato di sottrazione delle scritture contabili.

Tale ipotesi necessiterebbe della dimostrazione del dolo specifico di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, dimostrazione mancante.

Per di piu’ la Corte si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni, rese dal curatore, senza tener conto dell’intervenuta consegna della documentazione fiscale e contabile, anche se nell’anno 2005 una parte di esse erano andate disperse, stante danneggiamenti attribuibili ad allagamenti. Ne’, peraltro, il curatore aveva avanzato richiesta alcuna all’amministratrice della societa’, odierna ricorrente, il che comporterebbe, ad avviso della ricorrente, l’insussistenza stessa del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

Dal provvedimento impugnato emerge che l’atto di compravendita e’ stato stipulato tra (OMISSIS), socio accomandatario di (OMISSIS) sas, parte acquirente, e la di lei figlia (OMISSIS), quale Amministratore unico della fallita (OMISSIS) srl.

Risulta compravenduta una porzione immobiliare, uso ufficio, con annesso garage, situata in San Vincenzo, ad un prezzo pari ad Euro 104.000,00, di cui una parte (Euro 46.000,00), gia’ versata in precedenza, e la restante parte (Euro 58.000,00), oggetto di accollo della residua quota di un mutuo BPS.

I giudici di primo e secondo grado hanno palesato un duplice ordine di dati fattuali, coincidenti, per un verso, con il mancato reperimento nei fondi di pertinenza della societa’ della cifra di Euro 46.000,00, quietanzata all’atto della stipula della compravendita immobiliare e, sotto altro profilo, con la messa in evidenza degli stretti rapporti familiari intercorrenti tra i soggetti rappresentanti delle due societa’ contraenti.

Quest’ultimo dato e’ indicativo, in via logica e presuntiva, di un accordo, teso alla distrazione della somma, non rinvenuta nel patrimonio della societa’ fallita.

Ne’ la ricorrente puo’ dolersi del fatto che nel capo di imputazione le era stata contestata la distrazione dell’immobile venduto e non della somma di denaro incassata a titolo di acconto. Va qui ricordato che il mancato reperimento dei beni sicuramente acquisiti dal fallito o del loro controvalore in danaro, valutato in relazione alla mancanza di indicazioni, da parte dello stesso fallito, circa la destinazione dei beni stessi e il successivo impiego del danaro ricavato, provano la distrazione.

D’altronde, non puo’ ritenersi “fatto nuovo” (rispetto a quello contestato) la condotta distrattiva delle somme percepite dalla societa’ fallita quale controvalore dei beni ceduti (in termini si veda Sez. 5, Sentenza n. 3780 del 14/11/2017, Rv. 272166).

E’ del tutto evidente come il soggetto fallito non possa discolparsi affermando di aver venduto i beni, essendo tenuto anche a giustificare l’uso delle somme ricavate da tale vendita. Sono, infatti, penalmente rilevanti pure le fraudolente diminuzioni del patrimonio dell’impresa fallita consistenti non nel nascondimento materiale di beni, ma nella vendita degli stessi con conseguente occultamento delle somme ricavate.

La bancarotta fraudolenta per distrazione si configura ogniqualvolta la condotta dell’imputato sia diretta ad impedire che un bene sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori; e tale effetto si produce sia quando il bene sia venduto, sia quando venga anche temporaneamente ceduto e lo spostamento sia suscettibile di recare pregiudizio ai creditori.

E’ allora evidente come non sia “nuova” la condotta distrattiva che inerisce al controvalore dei beni venduti o alienati in virtu’ di altre obbligazioni. Va qui ricordato che nozione di “fatto nuovo” ex articolo 518 c.p.p. attiene solo ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello contestato (Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015, P.C. in proc. Marafioti e altri, Rv. 26601901; si vedano anche, Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv. 211477; Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Carelli ed altri, Rv. 208935).

2. Quanto poi alla bancarotta documentale, e’ acclarato il mancato reperimento della documentazione contabile e fiscale, fatte salve le risultanze al 2001 e quelle pertinenti al bilancio relativo all’esercizio del 2004.

La documentazione mancante e’ stata richiesta al liquidatore, il che certamente dev’essere valutato a fronte di precisi obblighi di attivazione, imposti dalla normativa, incombenti sui rappresentanti della societa’ fallita.

In questa situazione e’ implicito il riscontro dell’elemento soggettivo, richiamato da parte ricorrente, essendo la carenza documentale un dato sicuramente pregiudizievole per la massa dei creditori, in vista della ricostruzione del patrimonio sociale.

Va peraltro rilevato che nessuna doglianza risulta proposta con l’atto di appello quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo relativo al reato contestato correttamente in termini di “sottrazione” delle scritture contabili, “con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori”. Giova qui rammentare che, In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dalla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, prima parte, e’ necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 263242).

Ne consegue la congruita’ della motivazione, contenuta nel provvedimento impugnato, con conseguente infondatezza delle censure, mosse dalla ricorrente.

3. In conclusione, per le ragioni esposte, si deve rigettare il ricorso, con contestuale addebito (ex articolo 616 c.p.p.) alla ricorrente delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Motivazione semplificata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.