La buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell’esecuzione del contratto stesso (art. 1375 c.c.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.

Tribunale Velletri, civile Sentenza 28 marzo 2019, n. 596

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico COLOGNESI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di primo grado, iscritte ai nn. 156-157-158 dell’anno 2014 ed ai nn. 5031-5032-5033 dell’anno 2017 del Ruolo Generale Contenzioso, ed aventi ad oggetto: opposizione alla esecuzione.

PROMOSSE da

(…) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, cf.(…), e (…) S.R.L., cf.(…), in pp.ll.rr.p.t., nonché (…), e (…),

con l’avv. Au.Mo., 00049 VELLETRI (RM) – p.zza (…)

ATTORI – opponenti

CONTRO

(…) s.r.l. cf.(…)e, per essa, la mandataria (…) s.r.l. SOCIETÀ DI (…), e poi la (…) s.r.l., cf.(…), in pp.ll.rr.p.t., con gli avv.ti Ca.Gi., Fi.Ca., Cr.Ru. e Ma.Ma.,

CONVENUTO-opposto

PREMESSO IN FATTO

Nell’ambito della esecuzione immobiliare sui beni della società (…) srl rubricata al n.821/10 RGEI e promossa dalla (…) n.q., veniva da tale società, nonché dalla precedente proprietaria e mutuataria (…) srl, e dai garanti (…) e P. promossa opposizione ex art. 615 c.p.c.

Quivi si eccepiva la prescrizione integrale del credito dell’opposta stante il decorso del termine decennale ex art.2946 c.c.

Si ribadiva poi l’intervenuta prescrizione, ex art.2946 c.c., di tutte le pretese creditorie svolte dalla (…) Srl in tale sede per le nn.02 quote di mutuo oggetto di causa, poiché i corrispondenti diritti verso il debitore originario (…) Srl in liquidazione, nonché la subentrante (…) Srl, che potevano essere fatti valere dal giorno 01.01.1994, mai sono stati esercitati prima della successiva decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione decennale, cioè dell’anno 2004.

Infatti, la notifica dell’atto di precetto di pagamento e quella dell’atto di pignoramento immobiliare sono state eseguite, rispettivamente, in data 09.11.2010 e 06.12.2010, cioè ben oltre il termine decennale di cui all’art.2946 c.c. Tale termine, nella fattispecie, decorre dal 01.01.1994, coincidente quest’ultimo, con il giorno a partire dal quale la medesima poteva esercitare i proprio diritti nei confronti della mutuataria, trattandosi di un termine che il creditore procedente aveva considerato come momento iniziale per la decorrenza del conteggio degli interessi moratori sulle presunte rate di mutuo insolute.

In data 18.04.1988 e 01.02.1991, la (…) Srl ha acquistato dalla (…) Srl la proprietà esclusiva delle unità immobiliari precedentemente concesse in garanzia alla (…) in esecuzione dei contratti di mutuo sottoscritti in data 30.08.1985 e 01.02.1991, conseguentemente accollandosi le corrispondenti nn.05 quote di muto gravanti sui beni acquistati.

Nella fattispecie, la (…) Srl:

– quanto al contratto di mutuo sottoscritto in data 30.08.1985, subentrava alla (…) Srl nella titolarità dei seguenti immobili comprensivi delle rispettive quote di mutuo:

– quota capitale di Euro 123.880,97 relativa all’appartamento int.8, III piano, scala B, con annessi boxes n. 30-31-32-40-41 al piano S1 e soffitta;

– quota capitale di Euro 38.685,72 relativa al box n. 45 al piano S2;

– quota capitale di Euro 7.408,06 relativa al box n. 46 al piano S2;

– quota capitale di Euro 39.097,34 riguardante il box n. 47 al piano S2;

– rispetto al contratto di mutuo sottoscritto in data 01.02.1991, subentrava alla (…) Srl nella titolarità del box n. 46 al piano S2 e della relativa quota capitale di Euro 9.089,64,

il tutto corrispondente ad una quota mutuo complessiva di Euro 218.161,73 (Lire 422.420.013) in linea capitale.

La (…) prendeva atto ed accettava l’avvenuto trasferimento alla (…) Srl della proprietà dei suesposti immobili con contestuale accollo, da parte del medesimo, delle corrispondenti quote di mutuo, posto che tale istituto di credito:

– nel prospetto allegato al successivo “Atto di esclusione, riduzione, frazionamento e messa in ammortamento”, sottoscritto in data 03.12.1991 (n.(…) Rep.) non solo indicava la società (…) Srl (insieme ai sig.ri (…) e (…)) come parte acquirente, bensì quantificava le rispettive quote di mutuo accollate in complessivi Euro 325.367,85 (Lire 630.000.000) in linea capitale, dei quali venivano effettivamente erogati, per stessa ammissione della controparte nell’atto di precetto di pagamento, solo Euro 218.161,73 (Lire 422.420.013);

– nell’intervallo di tempo compreso tra il 08.11.2010 e 10.12.2010, la (…) Srl – Società (…) (subentrata all’originaria creditrice, (…)) notificava alla (…) Srl, rispettivamente, l’atto di precetto di pagamento precedentemente opposto, nonché l’atto di pignoramento immobiliare oggetto del presente giudizio di opposizione.

La controparte, oltre ad agire irritualmente in via esecutiva per quote di mutuo non coincidenti con quelle oggetto della presente controversia, non manifestava alcun interesse nel proseguire tali azioni esecutive, stante la mancata riassunzione, nei termini di legge, del processo esecutivo a suo tempo sospeso dal G.E. del Tribunale di Roma. Tale processo, infatti, in data 10.05.2006, veniva dichiarato estinto, provvedimento mai reclamato e pertanto divenuto definitivo con conseguente ordine di cancellazione dei pignoramenti trascritti.

Per i suesposti motivi, tutti i (presunti) diritti di credito della controparte, che traggono origine dai richiamati n.02 contratti di mutuo fondiario, risultano prescritti nell’anno 2004, poiché coincidente con il termine di prescrizione ordinaria decorrente dal giorno (01.01.1994) in cui (…) Srl (già (…)) poteva esercitare i propri diritti, oppure, in subordine, nell’anno 2003-2004, stante l’estinzione delle n.02 procedure esecutive immobiliari fin qui descritte.

Quindi la inesistenza del diritto della (…) Srl a procedere ad esecuzione forzata contro la (…) Srl e la (…) Srl per la somma di Euro 559.404,45.

L’importo a suo tempo erogato dalla (…) alla (…) Srl non corrispondeva ad Euro 1.704.307,70, bensì alla minor somma di Euro 1.574.193,53.

Conseguentemente, la persistente pretesa di parte opponente dell’ulteriore importo di Euro 130.114,17 si rivela palesemente infondata.

Successivamente al perfezionamento dei contratti di mutuo sottoscritti in data 30.08.1985 e 20.05.1986, la mutuataria originaria ((…) Srl) trasferiva a terzi, meglio identificati nel richiamato prospetto allegato all’Atto di Esclusione – Riduzione – Frazionamento e Messa in Ammortamento, datato 03.12.1991 parte della proprietà degli immobili ipotecati.

Ebbene, rispetto alle quote di mutuo ivi indicate ed accollate dall’odierna opponente (…), nonché dai sig.ri (…) e (…), la medesima, unitamente alla (…) Srl, a seguito dei pagamenti, medio tempore eseguiti dalla stessa (…) Srl per complessivi Euro 690.547,03, ha dedotto, anche in tale sede, la conseguente efficacia estintiva di qualunque corrispondente esposizione debitoria sia dell’originaria mutuataria ((…) Srl) sia dei rispettivi acquirenti ed accollanti delle suesposte quote di mutuo.

Si ribadiscono, altresì, le contestazioni sulla differente imputazione del pagamento della somma di Euro 690.547,03, che secondo l’opposta si riferirebbe a quote di mutuo diverse da quelle azionate con l’atto di precetto di pagamento e successivamente con l’avvio dell’opposta esecuzione immobiliare Ebbene, si contesta integralmente la fondatezza della differente imputazione di pagamento della somma di Euro 690.547,03 prospettata dalla controparte, ribadendosi che tale pagamento è stato eseguito dalla (…) Srl a titolo di liberazione definitiva delle unità immobiliari acquistate dall’odierna opponente, nonché da (…) e (…), in quanto “spetta al creditore che assuma doversi imputare quei pagamenti ad estinzione di altre sue ragioni, dimostrare le condizioni necessarie della dedotta diversa imputazione ex art. 1193 cod. civ., nessun onere incombendo al riguardo sul debitore (…)” (Cass. civ. nn. 19527/2012; 17102/2006, 14741/2006, 1571/2000, 14282/1999, 14071/1999).

Esponevano poi che nel novembre 2014, invero, le società (…) Srl e (…) Srl, fermo restando la da esse dedotta estinzione, fin dall’anno 1995 anche per intervenuto pagamento, di qualunque esposizione debitoria, incaricavano la dott.ssa (…), professionista iscritto all’ordine dei dott.ri commercialisti di Napoli, di verificare, in via subordinata, l’esatto ammontare, ai sensi anche della normativa antiusura di cui alla L. n. 108 del 1996, dell’eventuale debito residuo derivante dai sottostanti contratti di mutuo in relazione alle rispettive quote accollate dalla (…) Srl.

In data 29.12.2014, all’esito della suddetta indagine peritale, gli opponenti scoprivano che la (…) Srl, in punto di determinazione ed applicazione degli interessi indicati nell’atto di precetto del 04.11.2010, aveva applicato un tasso di mora che aveva periodicamente superato la soglia usuraria di cui alla L. n. 108 del 1996.

– quanto al contratto di mutuo sottoscritto in data 30.08.1995 ed alla quota accollata dalla (…) Srl, rispetto alla somma asseritamente dovuta in linea capitale (Euro 209.071,99), la (…), nell’intervallo di tempo compreso tra il 01.01.1994 ed il 30.04.2010, aveva applicato un tasso effettivo di mora nella misura del 9,57%, conseguentemente quantificando i relativi interessi di mora in Euro.327.026,87;

– relativamente al contratto di mutuo sottoscritto in data 01.02.1991 ed alla quota accollata dalla (…) Srl, rispetto alla somma asseritamente dovuta in linea capitale (Euro 9.089,64), la (…), nell’intervallo di tempo compreso tra il 01.01.1994 ed il 30.04.2010, aveva applicato un tasso effettivo di mora nella misura del 9,57%, conseguentemente quantificando i relativi interessi di mora in Euro.14.217,85.

Conseguentemente, previa comparazione dei suesposti tassi, così determinati, con i tassi di soglia vigenti in corrispondenza di ciascuna rilevazione trimestralmente effettuata a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della legge antiusura n.108/1996 (in sostanza, II trimestre 1996) e fino al giorno della notifica (04.11.2010) del richiamato atto di precetto di pagamento, nonché alla data odierna, l’espletata CTP accertava che il tasso di mora, applicato per la determinazione degli interessi moratori indicati nel richiamato atto di precetto e, di riflesso, nell’opposta esecuzione immobiliare n.821/2010 (…), a decorrere dal 01.01.1999, superava, rispetto ad entrambi i richiamati contratti di mutuo, la soglia usuraia nei seguenti periodi:

– dal 01.01.1999 al 30.09.2000, nonché dal 01.10.2001 in poi.

A fronte anche delle analoghe risultanze derivanti dalle medesime indagini peritali, nonché dall’omessa dimostrazione, da parte della (…) Srl, della prospettata differente imputazione dei pagamenti a suo tempo eseguiti dalla mutuataria originaria (…) Srl per complessivi Euro.690.547,03, all’udienza del 13.01.2015, nell’ambito della corrispondente esecuzione immobiliare n. 822/2011 (…), il GE, stante la apparente fondatezza delle analoghe eccezioni ed argomentazioni svolte in sede di ricorso ex art. 669 – septies c.p.c. dagli opponenti (…) Srl, (…) e (…), disponeva la sospensione delle operazioni di vendita ed ammetteva CTU tecnico-contabile affinché, venisse verificata l’estinzione, tanto per capitale quanto per interessi, del credito menzionato dall’opposta, nonché l’eventuale superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, conseguentemente rinviando la trattazione della corrispondente procedura esecutiva al successivo 21.04.2015 anche per l’esame dell’espletata CTU tecnico-contabile.

In tale sede, previa deduzione dell’illegittimità del frazionamento delle asserite pretese creditorie, si contestava, ex art.615 cpc, il diritto della (presunta) creditrice a procedere ad esecuzione forzata con conseguente esclusione di qualunque preclusione temporale invocata dall’opposta. In particolare il comprovato ed illegittimo frazionamento, da parte dell’asserita creditrice nell’ambito della sottostante esecuzione immobiliare n. 821/2010 (…), delle rispettive pretese creditorie, con conseguente declaratoria, in via pregiudiziale, dell’improponibilità e/o inammissibilità dell’opposta azione esecutiva.

Così concludevano:

1) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti l’improponibilità e/o l’inammissibilità dell’azione esecutiva (esecuzione immobiliare n. 821/2010 (…)), promossa, davanti al Tribunale di Velletri – Sezione Esecuzione Immobiliari, dalla (…) Srl – Società (…) (quale mandataria della società (…) Srl) nei confronti delle società (…) Srl in liquidazione e della (…) Srl per la somma di Euro 559.404,45, oltre interessi, accessori e spese legali, così come indicata nell’atto di pignoramento immobiliare notificato in data 06.12.2010.

2) In caso di reiezione della domanda sub. (…)), accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti l’inesistenza del diritto della (…) Srl – Società (…) (quale mandataria della società (…) Srl) nel procedere ad esecuzione forzata contro la (…) Srl in liquidazione e la (…) srl per la somma di Euro 559.404,45, oltre interessi, accessori e spese legali, così come indicata nell’atto di pignoramento immobiliare notificato in data 06.12.2010.

3) In caso di reiezione della domanda sub.(…)), accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti dell’atto introduttivo, l’inesistenza del diritto della (…) Srl – Società (…) (quale mandataria della società (…) Srl) nel procedere ad esecuzione forzata contro la (…) Srl in liquidazione la (…) Srl per la somma di Euro 559.404,45, oltre interessi, accessori e spese legali, così come indicata nell’atto di pignoramento immobiliare notificato in data 06.12.2010.

4) In caso di reiezione della domanda sub.(…)) e preso atto dell’intervenuto pagamento, nel periodo giugno 1987/giugno 1995, della somma di Euro 690.547,03 e previa corretta individuazione e quantificazione, anche rispetto a tale dazione di danaro e con decorrenza dalla data della rispettiva sottoscrizione (30.08.1985 e 20.05.1986) dei contratti di mutuo oggetto di causa, delle somme eventualmente spettanti alla (…) Srl -Società (…) (quale mandataria della (…) Srl) in linea capitale ed a titolo di interessi, accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti l’entità delle somme risultanti eventualmente dovute, alla data odierna, dalla (…) Srl il liquidazione, nonché dalla (…) Srl per quanto di propria spettanza, all’ente creditore.

Disporsi, con esonero di qualunque eventuale responsabilità del Conservatore, la cancellazione, a cura e spese della (…) Srl – Società (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della (…) SpA, delle seguenti formalità:

– pignoramento trascritto in data 21.01.2011 al n.1757 di formalità a favore della (…) SpA ed a carico della (…) Srl;

– ipoteca iscritta in data 04.08.2005 al n.15574 di formalità a favore della (…) ed a carico della (…) Srl in rinnovazione dell’ipoteca iscritta il 03.09.1985 al n.2627 di formalità;

– ipoteca iscritta in data 01.06.2006 al n.9627 di formalità a favore della (…) ed a carico della (…) Srl in rinnovazione dell’ipoteca iscritta il 05.06.1986 al n.2389 di formalità;

sui seguenti immobili di proprietà della (…) Srl:

– appartamento int. 8 della scala B e tre posti auto interni n.08,09 e n.10, nonché n. 09 boxes interni nn. 23-30-31-32-40-41-45-46-47 al piano S1 e soffitta.

6) Vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge con distrazione in favore del sottoscritto difensore.

7) Condannarsi, altresì, ex art. 96 cpc, la società (…) Srl – Società (…), nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore di ciascuno degli opponenti, società (…) Srl in liquidazione, nella persona del liquidatore pro tempore, nonché (…) Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dei conseguenti danni da ciascuno subiti da determinarsi in via equitativa, nonché dell’ulteriore somma, ex art. 96, III comma, cpc, sempre in favore di ciascuna parte opponente, da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria decorrenti dalla data della domanda e fino al saldo effettivo.

Si costituiva la società finanziaria chiedendo il rigetto della opposizione.

Alla controversia veniva riunita quella di medesimo oggetto promossa dal creditore intervenuto e cessionario del credito, la (…) s.r.l., a seguito della sospensione operata dal GE con ordinanza del 6.3.2017, ed infine quelle promosse dagli altri obbligati solidali e garanti (…) e (…), in quanto relative allo stesso credito e fondate sui medesimi motivi; acquisita documentazione, e disposta ctu contabile, per la ricostruzione del rapporto, e la verifica degli interessi pattuiti ed applicati, con incarico al dr. (…), all’esito del cui deposito, ritenuta la causa matura per la decisione, si fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 7.11.2018 nella quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione, sebbene ammissibile, attesa la sua natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non di opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale del precetto ex art. 617 c.p.c., quindi non soggetta al rispetto del termine di giorni 20 dal compimento di ciascun atto di procedura, previsto per tale ultimo tipo di opposizione, si appalesa infondata e deve essere, pertanto, integralmente disattesa.

La parte opposta eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità della suesposta eccezione di prescrizione del diritto poiché precedentemente dedotta, dagli stessi opponenti, nel richiamato giudizio di opposizione a precetto (controversia n.733/2011 (…),Tribunale di Velletri – Sezione Distaccata di Albano Laziale, allora (…) dott. (…)), con conseguente rischio di contrasto di giudicati; per cui effettivamente, sul punto ne va dichiarata la litispendenza, trattandosi della medesima eccezione già in passato formulata, dalle stesse parti e sul medesimo credito già azionato, al fine di evitare contrasto di giudicati, ovvero va parimenti dichiarata per il divieto di “ne bis in idem” se già decisa la questione, identica nella sua portata, con provvedimento non più revocabile; pure in tal sede la società finanziaria contestava la decorrenza della prescrizione con allegazioni che riguardavano le procedure esecutive n.74809/1993 e n.79157/1994 (…) promosse esclusivamente nei confronti della (…) Srl, condebitore solidale dopo l’accollo cumulativo del mutuo della (…) srl operato dalla predetta accollante, per cui in ogni caso la interruzione prescrizionale, ex art. 1310 c.c., opererebbe comunque anche verso il co-obbligato.

In ordine poi alla ricostruzione del rapporto, quindi alla esistenza di poste attive per l’istituto mutuatario per omessa completa estinzione con pagamento da parte degli obbligati, nonché la verifica degli interessi applicati, e la loro conformità (successiva, trattandosi di mutui degli anni 1989 e 1994) con la normativa antiusura, vi è stato espletamento di una lunga e complessa consulenza, i cui esiti in fatto completamente si condividono, e sono i seguenti.

Dalla analisi peritale è stato accertato che il pagamento della somma di Euro 690.547,03 corrisposta da parte opponente e attrice (…) nel periodo giugno 1987- giugno 1995 NON SI RIFERISCE alle quote impagate di mutuo dedotte nel precetto del novembre 2010 di parte opposta e convenuta (…), bensì tale pagamento complessivo, suddiviso in ciascuna delle sue 14 componenti, riguarda ALTRE QUOTE di mutuo ora estinte, relative ad altri immobili liberati, diversi da quelli assoggettati a pignoramento in virtù del richiamato precetto, che ha dato origine in forza del titolo azionato alla presente esecuzione imm.re.

Di conseguenza, tali somme non sono conferenti rispetto a quanto richiesto da parte (…) e NON POSSONO essere portate a deconto dall’importo precettato, neppure in parte, in quanto si riferiscono a quote DIVERSE da quelle ivi azionate dal citato creditore (quote di mutuo frazionate ed accollate in maniera comulativa dagli acquirenti di alcuni degli immobili realizzati da (…), ovvero la Saba, la (…) ed il (…), oltre che gli eredi (…)).

Per il dettaglio di ogni singola quietanza di pagamento per complessivi Euro 690.547,03 si rinvia alla tabella riepilogativa n. 3 rimessa a pag. 32 della perizia svolta.

Nello sviluppo dell’analisi peritale sono state riportate le tabelle che ricostruiscono i rapporti intercorsi tra le parti, individuando le condizioni applicate e indicate sui n. 2 contratti di Mutuo.

Così come le stesse ricostruzioni dei piani di ammortamento originari, valide nel solo caso di regolare ammortamento (evento non verificatosi, atteso il perdurante inadempimento rispetto a quanto precettato) appaiono non utili, ed anzi fuorvianti, ai fini della quantificazione delle somme ancora dovute da parte del debitore principale (…) e da parte dei condebitori terzi esecutati (…), (…) e (…) (nonché Eredi (…)).

E’ stato anche calcolato il tasso effettivamente dovuto ed applicato ai rispettivi contratti di Mutuo, sempre in funzione di un possibile regolare ammortamento, evento che però non si è verificato per le quote di mutuo precettate, che sono rimaste impagate. Quindi anche in questo caso il risultato dell’analisi peritale, obbligata a dare risposta al quesito assegnato e quindi comunque compiuta, appare non utile ai fini del decidere, posto che la creditrice (…) ha rinunciato agli interessi corrispettivi, richiedendo i soli interessi di mora, non essendo state pagate- neppure in parte- le quote precettate.

Come emerso nel corso dell’analisi peritale, il tasso determinato dalla Banca, in funzione delle previsioni contrattuali di ciascuno dei due Mutui (del 30.8.1985 e del 20.5.1986, con erogazione effettiva, a seguito della riduzione e frazionamento di ciascuno dei due rapporti di allora L. 2.707 milioni e L. 750 milioni, rispettivamente) non corrisponde al tasso convenzionale contrattuale valido nel caso di regolare ammortamento, ma corrisponde al tasso di mora indicato da D.M. 2 febbraio 1981, cui le stesse condizioni contrattuali fanno riferimento in caso di mancati pagamenti delle quote di mutuo. Mancati pagamenti, che – effettivamente- ci sono stati.

Avendo osservato, poi, la acclarata NON RIFERIBILITA’ delle somme complessive di Euro 690.547,03 a possibili parziali pagamenti delle quote di mutuo azionate in precetto del 9 NOV. 2010 da (…), la conseguenza che si produce è che su tali quote precettate (n. 13 quote in precetto) nessun pagamento sia stato effettuato, almeno alla luce della documentazione agli atti di causa.

Pertanto l’inadempienza (totale) dei debitori ha fatto scattare gli interessi di mora, al tasso contrattuale previsto che è quello del D.M. 02 marzo 1981.

In narrativa della relazione sono contenute numerose tabelle con il ricalcolo delle singole quote di interessi di mora azionate nel precetto (tutte le n. 13 quote) del NOV. 2010 da (…), avendo avuto cura il CTU di sostituire la quota capitale indicata dalla Banca con la quota capitale effettivamente erogata e proporzionalmente imputabile al frazionamento del 2 Mutuo.

Circa poi il controllo che il quesito richiede venga effettuato, ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia usura di cui alla L. n. 108 del 1996, il dott. (…) ha effettivamente posto in analisi tutte le 13 quote precettate e ha riscontrato che, per alcuni periodi, il tasso di interesse ex D.M. 2 marzo 1981 utilizzato dalla creditrice ha superato il tasso soglia usura.

L’analisi di controllo di un eventuale superamento del tasso soglia usura è stata condotta dal CTU con le tabelle di calcolo rimesse a pagina 151 e segg. (alle quali si rinvia espressamente) per ciascuna delle 13 quote azionate in precetto, avendo avuto cura lo stesso CTU di sostituire eventuali sforamenti oltre soglia al tasso entro soglia (tasso limite soglia).

Tale rimedio – si ricorda – appare quello più adatto alla fattispecie in esame, per la quale non può parlarsi di usura originaria, ma eventualmente di “usura sopravvenuta” per cui a mente dell’art. 1 L. n. 24 del 2001 non trova applicazione l’azzeramento dei tassi previsto dall’art. 1815 cod. civ. e per la quale fattispecie generale la Dottrina prevalente e una buona parte della Giurisprudenza ritengono adottabile il “metodo sostitutivo” del tasso oltre soglia, con il tasso limite soglia.

Va ricordato, inoltre, che per le quote precettate nn. 10,11,12 e 13 viene considerato, in luogo del capitale indicato dalla Banca, il capitale effettivamente erogato, proporzionalmente imputabile a ciascuna quota a valere sul 2 Mutuo.

Dalla analisi peritale svolta, è stato accertato che il pagamento di (…) delle somme di Euro 690.547,03 non è riferibile alle quote di mutuo azionate da (…) con il precetto del novembre 2010.

Pertanto per conferire risposta a questo blocco di quesito, il CTU ha ricalcolato le “somme eventualmente ancora dovute” distinguendole tra ciascuna quota azionata in precetto e distinguendole per ciascun condebitore, come segue:

1) (…) srl in liquidazione, quale debitore principale;

2) (…) srl quale condebitore terzo subacquirente esecutato;

3) (…) quale condebitore terzo subacquirente esecutato

4) (…) quale condebitore terzo subacquirente esecutato

5) EREDI (…) quale condebitore terzo subacquirente esecutato

Pur non essendo specificatamente richiesto dal quesito di approfondire la situazione del condebitore “Eredi (…)” (non opponenti nell’ambito della procedura esecutiva anche a loro carico), il CTU ha ritenuto comunque utile estendere l’analisi anche al medesimo, posto che nel precetto è stato incluso anche il predetto nominativo, e posto che in tal modo si riesce a dare un assetto definitivo alla questione, verificandola globalmente in un’ottica di insieme.

Dagli sviluppi dei calcoli che precedono, dopo aver sviluppato nuovi piani di ammortamento per ciascuna delle 13 quote in precetto, il CTU ricorda i seguenti aspetti salienti della questione:

1) L’ufficio del CTU ha sviluppato nuovi piani di ammortamento per ciascuna delle 13 quote in precetto in osservanza del quesito multiplo;

2) E’ emerso che le somme effettivamente erogate, poi frazionate a valere sul 2 mutuo sono diverse (più basse) da quelle azionate in quota capitale da (…) nel precetto;

3) Si rileva che (…) richiede interessi (di sola mora) a decorrere dal 01.01.1994, e non dalla data anteriore dell’anno 1986/1987 quando sono stati effettivamente erogati i n. 2 mutui, seppur in minor valore rispetto al nominale. Quindi la richiesta risulta essere a vantaggio di controparte debitrice opponente, in quanto ad essa è richiesto un minor periodo di interessi.

4) Si osserva che (…) richiede UNICAMENTE interessi (qualificandoli come interessi di mora) sulle sole quote capitale dei mutui frazionati, ben potendo richiederle sull’intera quota rimasta impagata (e quindi tanto sulla quota capitale che sulla quota interessi) essendo il Mutuo anteriore all’entrata in vigore del T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993 in vigore dal 01.04.1994). Quindi anche la formulazione di tale richiesta appare essere a vantaggio di controparte debitrice opponente, in quanto ad essa è richiesto un minor importo di interessi.

5) Si ricorda che i tassi di mora applicati da (…) sono quelli derivati dal D.M. 2 marzo 1981, come da rinvio in sede contrattuale del contratto notarile di MUTUO, e che il CTU ha provveduto a riconteggiarli esattamente, depurandoli anche dall’effetto dell’usura sopravvenuta, riconducendo lo sforamento oltre il tasso soglia, al limite del tasso soglia, come da maggioritaria Dottrina e Giurisprudenza in tema.

6) Si rammenta che sulle quote di precetto (da 11 a 13 comprese) azionate a valere sul 2 mutuo, appaiono non coerenti le indicazioni della Banca sulle quote capitale frazionate in proporzione all’EFFETTIVO CAPITALE EROGATO, per il quale è stato applicato un coefficiente di 0,80, in luogo di quello giusto 0,50 (più basso) che deriva dal rapporto tra Mutuo nominale di 1miliardo di lire e Mutuo effettivamente EROGATO di 500milioni come risulta da tutti gli atti formati dai legali delle parti e come risulta dal precetto, nonché dall’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza del 24.12.1986 in atti del presente giudizio. Tali minori capitali effettivamente erogati sono stati sostituiti dal CTU a quelli indicati in maggior misura dalla Banca, e sui medesimi è stato sviluppato il calcolo degli interessi, che ha dato luogo -evidentemente- ad un minor carico degli stessi.

7) Si sottolinea che (…), con dichiarazione in sede di atto di precetto, quale titolo esecutivo che ha azionato le procedure esecutive immobiliari nn. 821/2010, 822/2010 e 823/2010 tutt’ora pendenti presso il Tribunale di Velletri, ha ESPRESSAMENTE LIMITATO la corresponsabilità dei terzi subacquirenti esecutati (Eredi (…), (…) srl, (…) e (…)) al pagamento del capitale e degli interessi ex art. 2855 cod. civ., quindi limitandoli al triennio in corso alla data di pignoramento, conseguentemente accettandone la decorrenza dal 01.01.2008 (anziché dal 01.01.1994) al tasso applicato fino allo scadere del triennio, e al tasso legale successivo fino alla vendita del bene esecutato. Anche tale scelta risulta a vantaggio di controparte debitrice opponente, in quanto ad essa è richiesto un (rilevante) minor importo di interessi.

8) Si consideri che per tutti quanti i condebitori SUBACQUIRENTI terzi esecutati sono stati calcolati l’anno in corso alla data di pignoramento e il biennio anteriore ( il triennio) ai sensi dell’art.2855 cod. civ.;

9) Si consideri che, invece, il debitore principale (…) srl in liq.ne è tenuto a corrispondere l’intero debito, ricalcolato dal CTU, depurato di eventuali errori di calcolo, depurato dell’effetto dell’usura sopravvenuta riconducendo lo sforamento del tasso soglia al tasso soglia, e ricostruendo i valori delle quote capitale del 2 mutuo azionate in precetto (quote 10-11-12 e 13) proporzionalmente al capitale EFFETTIVAMENTE EROGATO nel predetto 2 mutuo.

10) L’esito definitivo dei calcoli che rivela il QUANTUM dovuto dal debitore principale (…) e da ciascuno dei subacquirenti viene ora rimesso con le successive allegate tabelle riepilogative.

Si procede ora al riepilogo di quanto dovuto da (…) S.r.l. in liq.ne, quale debitore principale, a (…), cessionaria del credito della Banca (…), in funzione dei tassi di mora ex D.M. 2 marzo 1991, ricondotti al livello soglia usura, laddove essi abbiano sforato oltre soglia, e considerato il capitale effettivamente erogato sulle quote in precetto 10, 11, 12 e 13 a valere sul 2 Mutuo, ad esse proporzionalmente imputato.

Pertanto il CTU dott. (…), all’esito dell’analisi sin qui condotta sui documenti agli atti di causa, ha definitivamente riscontrato che il totale DOVUTO da “(…) srl in liq.ne”, quale debitore principale, alla data del 30 aprile 2010 (stessa data dei calcoli Banca sul precetto), in favore di (…) srl ammonta a complessivi Euro 1.157.411,99 dei quali Euro 472.246,64 per capitale, e Euro 727.588,26 per interessi. Con una differenza rispetto a quanto calcolato dalla Banca di – Euro 210.840,08.

Si procede ora al riepilogo di quanto dovuto da ciascuno dei terzi subacquirenti esecutati (Eredi (…), (…), (…) e (…) srl) a (…), cessionaria del credito della Banca (…), su ciascuna quota precettata.

Tale valore emerge dal ricalcolo in funzione dei tassi di mora ex D.M. 02 marzo 1991, ricondotti al livello soglia usura, laddove essi abbiano sforato oltre soglia, e considerato il capitale effettivamente erogato sulle quote in precetto 10, 11, 12 e 13 a valere sul 2 Mutuo, ad esse proporzionalmente imputato, e limitando il periodo di interessi al triennio ex art. 2855 c.c. come volontariamente indicato dalla creditrice in precetto, oltre interessi legali successivi al termine dell’anno in corso alla data del pignoramento e fino alla data del 15 aprile 2016 (limitrofa alla chiusura dei calcoli del presente elaborato peritale d’Ufficio).

Pertanto il CTU dott. (…), all’esito dell’analisi sin qui condotta sui documenti agli atti di causa, in conclusione, ha definitivamente riscontrato che:

– il DOVUTO da “(…) srl”, quale condebitore terzo subacquirente esecutato, alla data del 15 aprile 2016 (data limitrofa alla chiusura dei calcoli del presente elaborato peritale d’Ufficio), in favore di (…) srl ammonta a complessivi Euro 274.219,53 dei quali Euro 214.753,12 per capitale, e Euro 59.466,41 per interessi ex art. 2855 c.c.; con una differenza rispetto a quanto calcolato dalla Banca di – Euro 285.186,92.

– il DOVUTO da “(…)”, quale condebitore terzo subacquirente esecutato, alla data del 15 aprile 2016 (data limitrofa alla chiusura dei calcoli del presente elaborato peritale d’Ufficio), in favore di (…) srl ammonta a complessivi Euro 130.718,20 dei quali Euro 102.371,05 per capitale, e Euro 28.347,15 per interessi ex art. 2855 c.c.; con una differenza rispetto a quanto calcolato dalla Banca di – Euro 191.770,14.

– il DOVUTO da “(…)”, quale condebitore terzo subacquirente esecutato, alla data del 15 aprile 2016 (data limitrofa alla chiusura dei calcoli del presente elaborato peritale d’Ufficio), in favore di (…) srl ammonta a complessivi Euro 135.664,86 dei quali Euro 106.244,99 per capitale, e Euro 29.419,87 per interessi ex art. 2855 c.c.; con una differenza rispetto a quanto calcolato dalla Banca di – Euro 202.716,30.

– il DOVUTO da “EREDI (…)”, quale condebitore terzo subacquirente esecutato, alla data del 15 aprile 2016 (data limitrofa alla chiusura dei calcoli del presente elaborato peritale d’Ufficio), in favore di (…) srl ammonta a complessivi Euro 62.411,95 dei quali Euro 48.877,48 per capitale, e Euro 13.534,46 per interessi ex art. 2855 c.c.; con una differenza rispetto a quanto calcolato dalla Banca di – Euro 85.564,17.

Secondo il precedente orientamento, invero, la valutazione in ordine all’usurarietà degli interessi doveva essere posta in essere al momento della datio degli stessi e, cioè, nel momento funzionale ed esecutivo del contratto. Tale impostazione ascriveva, dunque, rilevanza alla c.d. usurarietà sopravvenuta.

A fronte delle incertezze interpretative e dei conseguenti risvolti sul piano applicativo, il legislatore ha emanato il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, successivamente convertito, con modifiche, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24. L’art. 1, primo comma, della legge ora menzionata stabilisce perentoriamente, con una norma definita di “interpretazione autentica”, che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Come risulta anche dalla Relazione governativa di accompagnamento del menzionato decreto legge, l’intento del legislatore era quello di escludere alla radice, non soltanto la possibilità di applicare la L. n. 108 del 1996 ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, ma anche l’ammissibilità dell’ipotesi di usura sopravvenuta, concernente i contratti stipulati dopo tale data.

A seguito della “interpretazione autentica” operata dalla L. n. 24 del 2001, dunque, ai fini della individuazione del carattere usurario degli interessi occorre riferirsi, in via generale esclusivamente al tasso-soglia vigente al momento della conclusione del contratto, e non già a quello vigente al momento della corresponsione degli interessi da parte del debitore.

Conseguentemente, sembra divenire del tutto irrilevante, ai fini sia civilistici che penalistici, il momento della eventuale corresponsione di interessi ad un tasso che sia divenuto, successivamente alla stipulazione dell’accordo, superiore al tasso-soglia dell’usura.

La legge di interpretazione autentica del 2001 ha, peraltro, superato, nel 2002, il controllo di costituzionalità della Corte Costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza. Il Giudice delle Leggi, infatti, partendo dalla constatazione per cui la ratio della L. 7 marzo 1996, n. 108 era quella di contrastare il fenomeno dell’usura, ha affermato che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. trovano applicazione solo con riguardo alle ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie.

Nonostante la L. n. 24 del 2001 sembri negare alla radice la configurabilità di una sopravvenuta usurarietà degli interessi, valorizzando esclusivamente il momento della pattuizione degli stessi, sia in dottrina che in giurisprudenza si è affermato che, anche alla luce dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore, sarebbe irragionevole e incongruo sostenere la debenza dell’interesse pattuito, esorbitante rispetto al sopravvenuto tasso-soglia.

In altri termini, l’intervento interpretativo del legislatore lascerebbe impregiudicata la questione di una possibile rilevanza, “ad altri fini”, dell’eccedenza del tasso di interesse pattuito rispetto al tasso-soglia vigente al momento della maturazione dell’obbligazione di pagamento. Si è osservato che escludere la configurabilità del reato, o della “nullità-sanzione” posta dall’art. 1815 secondo comma c.c., non significherebbe che la usurarietà dell’interesse, intesa nella sua piú ampia accezione, sia priva di conseguenze giuridiche, ma sarebbe ragionevole ritenere che soggiaccia ad altre regole del sistema, diverse da quelle di natura sanzionatoria sopra menzionate.

Da qui l’idea che l’emanazione della L. n. 24 del 2001 non abbia l’effetto di escludere, a prescindere, l’adeguamento del tasso divenuto usurario a quello massimo consentito dalla legge.

Anche dopo l’intervento legislativo d’interpretazione autentica e l’avallo della Corte Costituzionale la questione della spettanza di interessi pure concordati, ma divenuti usurari successivamente alla pattuizione ha continuato ad essere dibattuta.

Pacifico che all’usura sopravvenuta non si applichi l’art. 1815 c.c., non configurandosi un comportamento abusivo da parte del creditore, si è posto il problema di individuare quali strumenti l’ordinamento metta a disposizione del debitore per riportare la misura dell’interesse al di sotto della soglia dell’usura e ripristinare l’equilibrio del rapporto.

Sul tema, si sono fronteggiati due orientamenti principali: un primo indirizzo, contrario all’usura sopravvenuta, ha ritenuto che il contratto di mutuo stipulato prima della L. n. 108 del 1996 rimanesse pienamente valido, non potendo applicarsi retroattivamente la predetta normativa antiusura.

In tal senso è stato valorizzato il dato testuale del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, ed in particolare la locuzione “indipendentemente dal loro pagamento”. La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiegherebbe la sua efficacia per tutta la durata del contratto, nonostante la sopravvenuta disposizione imperativa.

Una seconda impostazione, favorevole all’usura sopravvenuta, ha sottolinea, invece, la rilevanza penale della condotta di ricezione degli interessi successiva alla pattuizione, non più degradata a mero post factum non punibile.

In base a tale tesi (e secondo l’approccio maggioritario) l’usura sopravvenuta si potrebbe gestire attraverso la clausola di buona fede in executivis ai sensi dell’art. 1375 c.c.

Si è evidenziato che, qualora il creditore esercitasse il diritto all’interesse, il suo comportamento sarebbe contrario alla buona fede perché pretenderebbe l’esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata.

L’ordinamento, infatti, non ammette la soddisfazione egoistica dei propri interessi, dovendo il creditore tenere in considerazione l’interesse del debitore, non solo nella fase formativa del contratto, ma anche durante tutta la sua esecuzione, in base al principio costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. di cui sono immediati corollari il dovere di buona fede e il divieto di abuso del diritto.

La buona fede, quindi, opera come inesigibilità della prestazione, determinando un sostanziale riequilibrio del rapporto, nel senso che si può pretendere il pagamento degli interessi solo entro la soglia dell’usura e il debitore richiesto del pagamento dell’interesse sopra la soglia si potrà opporre con l’exceptio doli generalis.

Nel tentativo di dirimere il contrasto sorto tra le contrapposte opzioni interpretative, la prima Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2484 del 31 gennaio 2017, ha rimesso la questione all’attenzione delle Sezioni Unite in relazione al meccanismo di “calcolo degli interessi maturandi su mutui fondiari attivati prima della L. n. 108 del 1996 e conclusisi in momento successivo”.

Con la recentissima sentenza del 19 ottobre scorso, dunque, le Sezioni Unite sono intervenute a dirimere il contrasto, escludendo “in toto” il rilievo della usura sopravvenuta.

“La questione della configurabilità di una usura sopravvenuta – osservano – si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari”. Ed infatti deve essere considerato rilevante soltanto il momento della pattuizione in quanto soltanto così si valorizza “il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell’agente”.

Per le Sezioni Unite, infatti, la negazione della configurabilità dell’usura sopravvenuta deriva dalla circostanza che il giudice è vincolato all’interpretazione autentica degli articoli 644 del codice penale e 1815, comma 2, del codice civile (imposta dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 394 del 2000), della quale “non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame”.

Bocciata anche la soluzione adottata da certa dottrina con riguardo all’applicazione del criterio della buona fede ex art. 1375 c.c.:

“La buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell’esecuzione del contratto stesso (art. 1375 c.c.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto”.

MASSIMA

Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Per cui deve ritenersi il credito della (…) per i mutui in questione estinto solo parzialmente, restando un residuo, per capitale ed interessi impagati, importo di Euro 1.157.411,99 per quanto attiene al debitore originario, e le quote frazionate rispettive di (…) srl di Euro 274.219,53, di (…) di Euro 135.664,86, e di (…) di Euro 130.718,20, rispettivamente, con applicazione dei tassi soglia, tali importi sono infatti ridotti nella misura di circa Euro 200 mila quanto a ciascun debitore;

e tale va considerato il credito per cui la (…), ora (…) ha diritto tuttora ad agire in sede esecutiva, con impossibilità di estinguere quindi il pignoramento e le iscrizioni ipotecarie, e ripresa dell’attività esecutiva nell’ambito della citata procedura, e remissione degli atti al GE che provvederà se del caso, prima di disporre la prosecuzione delle vendite a ridurre il pignoramento ove sovrabbondante,

Pertanto, l’opposizione deve essere dichiarata in gran parte fondata, con conseguente conferma nei limiti di cui sopra, del precetto opposto.

Le spese, infine, attesa la differenza tra quanto richiesto e quanto accertato, e la parziale fondatezza di alcuni motivi di opposizione, sono compensate per intero fra le parti, ivi comprese quelle di ctu, come in corso di causa già liquidate.

P.Q.M.

il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico sottoscritto, definitivamente pronunciando sulla opposizione alla esecuzione proposta da (…) srl in liq.ne, (…) srl, (…) e (…), contro (…) srl quale mandataria di (…) (…) srl, ed ora (…) srl, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:

in parziale accoglimento della opposizione,

accerta che il credito già della (…) per i mutui in questione è stato estinto solo parzialmente, restando insoluto un residuo, per capitale ed interessi impagati, importo di Euro 1.157.411,99 per quanto attiene al debitore originario (…) srl ora in liq.ne, e per le quote frazionate di (…) srl un importo per Euro 274.219,53, di (…) un importo di Euro 135.664,86, e di (…) un importo di Euro 130.718,20, rispettivamente, e tale va considerato il credito per cui la (…), ed ora la (…), ha diritto tuttora ad agire in sede esecutiva, con impossibilità di estinguere quindi il pignoramento e le iscrizioni ipotecarie, e va quindi disposta la ripresa dell’attività esecutiva nell’ambito della citata procedura n. 821/10 RGEI, con remissione degli atti al GE che provvederà, se del caso, prima di statuire la prosecuzione delle vendite, a ridurre il pignoramento ove sovrabbondante spese del presente giudizio compensate, ivi comprese quelle di ctu, come già in corso di causa liquidate.

Così deciso in Velletri il 25 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.