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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 20 aprile 2005, n. 8286

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, spetta all’amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l’annullamento delle delibere assembleari (Cass. 12379/92; Cass. 12204/97; Cass. 13331/2000) con la conseguenza che, nei casi in cui egli può resistere in giudizio, è anche legittimato a proporre impugnazione, nel caso di soccombenza del condominio da lui rappresentato, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea (Cass. 7474/97; Cass. 3773/2001).

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 20 aprile 2005, n. 8286

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco Pontorieri – Presidente

Dott. Giandonato Napoletano – Consigliere

Dott. Vincenzo Colarusso – Consigliere Relatore

Dott. Giovanni Settimj – Consigliere

Dott. Giancarlo Trecapelli – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Li. Se., Gi. Kn., elettivamente domiciliati in Ro Viale Ma. 120, presso lo studio Ov. & Ca., difesi dall’Avvocato Ma. Ce., giusta delega in atti;

ricorrenti

contro

Condominio Via dell’Or. 28 Ro., in persona dell’Amministratore An. Ce., elettivamente domiciliato in Ro. Via F. Mi. To. 50, presso lo studio dell’Avvocato Ca. Vi., che lo difende, giusta delega in atti;

controricorrente

nonché contro

El. Ma.;

intimata

avverso la sentenza n. 3002/00 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 04.10.2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.01.2005 dal Consigliere Relatore Dott. Vincenzo Colarusso;

udito l’Avvocato Ca. Vi., difensore del Condominio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Li. Se., Gi. Kn. e El. Ma. impugnarono innanzi al Tribunale di Roma la delibera presa in data 15.11.1995 dall’Assemblea del Condominio di Via dell’Or. 28 in Ro., con la quale si era decisa la installazione dell’ascensore.

Il Tribunale, accogliendo le opposizioni, con due diverse sentenze del 29/30.05.1997, dichiarò la nullità della delibera limitatamente alla decisione di installazione dell’ascensore, posta al punto 4 dell’o.d.g., sul presupposto che, in quella sede, era stata anche autorizzata la modifica dell’androne con l’apertura di una porta di accesso accanto al locale portineria che non era stata inserita nell’o.d.g.

Entrambe le sentenze furono impugnate dal Condominio di Via dell’Or. 28 – la prima, del 29 maggio, contro El. Ma. e la seconda, del 30 maggio, contro Li. Se. e Gi. Kn. I due appelli vennero riuniti e la Carte di Appello di Roma, con sentenza n. 3002/200 pubblicata il 04.10.2000, in riforma di quella del Tribunale, respinse le impugnazioni proposte avverso la delibera 15.11.1995 relativamente al punto 4 all’o.d.g. e condannò gli appellati alle spese.

La sentenza della Corte di Appello di Roma di basa sui seguenti rilievi:

  1. a) non occorreva mettere all’o.d.g. la specifica previsione di apertura della porta di accesso accanto al locale portineria trattandosi di opera che rientrava implicitamente tra quelle necessariamente comprese nella realizzazione dell’opera primaria;
  2. b) che la installazione dell’ascensore costituiva un’opera diretta alla eliminazione delle barriere architettoniche e, come tale, era stata approvata con la maggioranza prescritta (626 millesimi dell’intero);
  3. c) che l’apertura della porta nell’androne, accanto alla portineria, non costituiva innovazione vietata né ai sensi dell’ 1120 comma 2 c.c. né ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di condominio essendovi stato il consenso dell’assemblea previsto in detta norma;
  4. d) di nessun rilievo era la mancata menzione nella delibera della L. 13/89.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione Li. Se. e Gi. Kn. con tre motivi.

Resiste il Condominio di Via dell’Or. 28 con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e 75 c.p.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Si assume che in secondo grado gli appellati avevano eccepito il difetto di rappresentanza processuale dell’amministratore e proporre appello per mancata autorizzazione dell’assemblea e che, peraltro, l’amministratore non poteva stare in giudizio essendo venuto meno il presupposto per la esecuzione della delibera in quanto la condomina Vo. aveva revocato il suo consenso all’apertura della porta, necessaria per la installazione dell’ascensore. Su tali questioni la Corte di Appello aveva omesso di motivare.

Il motivo non è fondato.

La questione della legittimazione dell’amministratore sotto il profilo della mancata autorizzazione da parte dell’assemblea a proporre appello non è fondata.

Essa, sebbene proposta per la prima volta in questa sede, deve essere comunque affrontata in quanto attinente alla legittimazione del soggetto impugnante, che è rilevabile di Ufficio dal giudice.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, spetta all’amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l’annullamento delle delibere assembleari (Cass. 12379/92; Cass. 12204/97; Cass. 13331/2000) con la conseguenza che, nei casi in cui egli può resistere in giudizio, è anche legittimato a proporre impugnazione, nel caso di soccombenza del condominio da lui rappresentato, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea (Cass. 7474/97; Cass. 3773/2001).

La mancata revoca della delibera oggetto di impugnativa nonché la mancata adesione della controparte alle pretese dei condomini che l’avevano impugnata non consentivano di ritenere cessata la materia del contendere. La Corte di Appello ha anche affermato, senza essere censurata sul punto, che i ricorrenti non avevano interesse a sostenere la ragione della condomina Vo., di tal che anche la seconda ragione addotta dai ricorrenti a sostegno dell’assunto di inammissibilità dell’appello deve ritenersi priva di fondamento.

Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 1105 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1120, 1136 e 1139 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla eccepita mancata indicazione nell’ordine del giorno delle modifiche strutturali e destinazioni d’uso necessarie per l’attuazione della delibera di installazione dell’ascensore, sia per quanto riguardava l’apertura della porta sia, soprattutto, per altre opere e modificazioni che non potevano essere arguite né conosciute dai condomini né ritenersi implicite nell’argomento posto all’ordine del giorno.

Il motivo non è fondato.

La sentenza non fa menzione di altre opere ed implicazioni oltre all’apertura della porta di accesso accanto al locale portineria (soppressione di almeno un posta auto, eliminazione delle due finestre poste sulla rampa scale, passaggio dell’ascensore in immediata prossimità dei balconi e delle camere da letto) né tali opere risultano essere state deliberate come non risulta la soppressione del posto macchina. Anche per quanto concerne, poi, i punti di transito dell’ascensore, si tratta di implicazioni ed inconvenienti derivanti dalla installazione dell’impianto, addotti per la prima volta in questa sede per sostenere la incompletezza dell’ordine del giorno e che richiedono indagini di fatto precluse al giudice di legittimità.

Quanto all’apertura della porta, unico fatto che la sentenza indica come necessariamente implicato dalla installazione dell’ascensore, la Corte di Appello, con un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha fornito adeguata ragione per ritenerlo implicito nell’ordine del giorno in quanto l’apertura della porta si rendeva necessaria ed era “compresa nella realizzazione dell’opera primaria”. I ricorrenti danno una diversa interpretazione dei fatti (peraltro introducendo, come si è visto, fatti ulteriori e diversi) per quanto riguarda il legame di necessità tra le due cose ma il diverso apprezzamento dei ricorrenti non implica, come è noto, vizio logico della motivazione.

Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2 della L. 13/89, degli artt. 1120 e 1136 c.c. nonché omessa motivazione su punto decisivo. Si deduce, in primo luogo, che l’assemblea aveva deciso di venire incontra ai tre condomini portatori di handicap installando un servo-scala e che tale circostanza non era stata considerata dalla Corte di Appello.

I ricorrenti, di poi, si riferiscono all’art. 1120 c.c. adombrando che l’installazione dell’ascensore potesse configurata come una innovazione vietata ex art. 1120 comma 2 c.c. ed esplicitamente sostengono che doveva essere raggiunta la maggioranza di cui al comma 5° dell’art. 1136 c.c., mentre nella specie i voti favorevoli erano stati pari a 626 millesimi.

Il motivo è infondato sotto tutti i profili dedotti.

Quanto alla installazione del servo-scala (che avrebbe soddisfatto alle esigenze dei condomini disabili), il rilievo è di totale infondatezza.

In primo luogo in servo-scala, come si evince chiaramente dalla lettura coordinata dell’art. 2 della L. 13/89, costituisce un’opera provvisoriamente sostitutiva di quelle definitive previste dalla prima parte dell’articolo e, comunque, la sua installazione implica rinuncia alla realizzazione degli strumenti considerati nel primo comma come idonei al superamento delle barriere e come tali (nella specie) deliberati o da deliberarsi dall’assemblea. In secondo luogo la delibera di installazione dell’ascensore oggetto di controversia non era stata né revocata né modificata donde la irrilevanza della installazione dell’opera sostitutiva, della quale, peraltro, non vi è menzione nella sentenza di appello.

Quanto alle maggioranze, deve dirsi che, innanzitutto l’installazione dell’ascensore, pur costituendo innovazione, rientra tra quelle previste dal comma 1 dell’art. 2 della L. 13/89 come idonee ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27 comma 1 della L. 118 del 1971 e art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 384/78. L’art. 2 comma 1 delle L. 13/89 dispone che per la realizzazione di tali opere, nell’ambito degli edifici condominiali, è sufficiente una maggioranza ridotta, corrispondente a quella previste dall’art. 1136 secondo e terzo comma c.c..

La disposizione in esame, quindi, richiama, quanto alle maggioranze, i soli commi secondo e terzo dell’art. 1136 c.c. e non il comma quinto, il che implica non solo che, per essere derogato il comma primo dell’art. 1120 che lo richiama, il comma quinto è a sua volta derogato e che alle maggioranze in esso previste sono sostituite quelle dell’art. 1136 commi secondo e terzo, il cui raggiungimento nel caso di specie, non viene posto in discussione.

I ricorrenti, infine, tentano di far rientrare la installazione dell’ascensore tra le innovazioni vietate di cui al secondo comma dell’art. 1120 le cui disposizioni sono fatte salve dall’art. 2 comma 3 della L. 13/89.

In proposito il Collegio osserva che la Corte territoriale ha motivatamente escluso la sussistenza della lesione al decoro architettonico del fabbricato collegata alla semplice apertura di un varco nell’androne condominiale, ed ha escluso, sempre in relazione a tale modifica, ogni altro pregiudizio di quelli che la norma in questione prevede come integrativi delle innovazioni vietate in modo assoluto.

I ricorrenti deducono in questa sede come vizio di motivazione la mancata considerazione, ai fini di accertare la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art., 1120 comma 2 c.c., di altri elementi ed aspetti da loro segnalati in appello e non considerati dalla Corte di merito. Si tratta (cfr. pag. 19 del ricorso) della chiusura di due grandi finestre poste sulle scale comuni, del montaggio di una pesante intelaiatura metallica appoggiata al fabbricato, della utilizzazione di parte del cortile comune oggi adibito a parcheggio.

Ebbene con tale deduzione vengono sottoposte inammissibilmente al giudice di legittimità elementi di fatto nuovi che si assumono decisivi senza che sia dimostrato – ma essendo meramente affermato – che essi erano già stati sottoposti a fini difensivi al giudice di appello e da questi non erano stati valutati ed, inoltre, senza dimostrare, come si è detto, che tali eventuali modifiche alle strutture ed ai beni condominiali (oltre all’apertura della porta di accesso al locale di proprietà Vo.) siano state deliberate o siano da porre in connessione con la installazione dell’ascensore.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese, liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese generali ed altri accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.