La cessione delle quote o azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale intesa quale “bene di secondo grado” rappresentativo dell’intera posizione contrattuale obbiettiva e dei diritti e poteri che da essa dipendono, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Sicché le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale (e di riflesso alla consistenza economica della partecipazione) posso giustificare l’annullamento del contratto per errore ovvero la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta ex. Art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo. Rimanendo applicabili, entro tali limiti, anche al contratto di cessione di partecipazioni sociali i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta e vendita aliud pro alio (datum), dai quali si desume che gli estremi di questa seconda (e più grave) forma di inadempienza possono essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni consegnati sono (non soltanto “difformi, ma anche) assolutamente privi delle capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell’acquirente e, quindi, radicalmente diversi da quelli pattuiti.

Tribunale|Milano|Sezione 15|Civile|Sentenza|2 luglio 2019| n. 6461

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA – TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

Dott. Elena Riva Crugnola – Presidente

Dott. Amina Simonetti – Giudice rel.

Dott. Maria Antonietta Ricci – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53147/2015 promossa da:

(…) S.u.r.l., (C.F. e P.IVA (…)), società soggetta a direzione e coordinamento di (…) S.r.l., con l’Avv. Lu.Bo. ((…)) del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via (…) (comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo pec (…) o al fax n. (…));

Attrice

Contro

(…) S.r.l. (C.F. e P.IVA (…)), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, (…), con l’avv. Ma.Ra. ((…)) del Foro di Monza (C.F. (…) – PEC (…)), presso il cui studio in (…) ((…)), via (…), è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 8 aprile 2016.

Fallimento (…) s.r.l., (CF/P.IVA (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore.

contumace

(…) s.r.l., (CF / P.IVA (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore.

contumace

(…) (C.F. (…)), deceduto.

(…) ((…)), nella sua qualità di erede del defunto sig. (…), residente in (…), via (…), con gli avv.ti prof. Va.Ta. e Al.Ro..

(…) ((…)) e (…) ((…)), nella qualità di eredi del defunto sig. (…).

contumaci

Convenuti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell’art. 16 bis comma 9-octies D.L. n. 179 del 2012 convertito in L. n. 221 del 2012, come modificato dall’art. 19 comma 1 lett a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015, n. 83 conv in L. n. 132 del 2015.

Con atto di citazione (…) S.r.l. ha convenuto in giudizio: (…) s.r.l., (…) S.r.l., (…) S.r.l. e (…), (…) e (…) in qualità di eredi del defunto (…), chiedendo di dichiarare la nullità e in via di subordine l’annullamento o, infine, la risoluzione per grave inadempimento sia del contratto di compravendita della quota pari al 66% del capitale sociale di (…) S.r.l., stipulato il 15 gennaio 2015 con la cedente (…) srl, sia del collegato contratto intercorso con (…) S.r.l. e (…) S.r.l. avente ad oggetto 1) la reciproca cessione di crediti da finanziamento soci, 2) dichiarazione di Finanziaria Immobiliare (…) di manleva di (…) rispetto alle obbligazioni derivanti da fideiussione resa a (…) fino alla concorrenza di Euro 1.000.000.

La difesa dell’attrice a fondamento delle domande ha rappresentato che:

– la convenuta (…) S.r.l. è partecipata in misura del 95% da (…) S.r.l., a sua volta partecipata per il 50% dal Sig. (…) e per il restante 50% da (…); (…) S.r.l. controllava la società (…) S.r.l. detenendo il 66% del suo cs

– con il contratto 15-16 gennaio 2015 la controllata (…) srl, non essendo in grado di sostenere il progetto imprenditoriale di (…) srl aveva ceduto a (…) il suo pacchetto di partecipazione pari al 66% del capitale sociale in (…) srl al corrispettivo di Euro 32.600,00;

– con il collegato Acc. 16 gennaio 2015 le società (…) srl, (…) srl e (…) srl, si erano cedute i reciproci crediti da finanziamento infra gruppo “per non pregiudicare l’iniziativa immobiliare” (come dichiarato al punto 3 delle premesse dell’accordo), cessione che aveva determinato l’estinzione per rinuncia dei crediti da finanziamento erogato da (…) srl verso (…) srl e verso (…) srl;

e dedotto che:

– i due collegati contratti sarebbero

I) nulli a) ex artt. 1418 c.c. e 216 n. 1 lf integrando l’operazione realizzata “certamente il disposto di cui all’art. 216 n. l.f. da parte di chi l’ha compiuta” , b) ex artt. 1343, 1344, 1345, 1418 c.c. perché, avendo comportato l’estinzione di crediti da finanziamento soci di (…) verso (…) e verso la controllata (…) società che versavano in stato di insolvenza, determinano un risultato contrario alla norma imperativa di cui all’art. 2467 c.c.

II) annullabili ex art. 1394, 1395, 2475 ter c.c., perché l’operazione era stata compiuta in conflitto di interesse da D.(…), amministratore unico di (…), e “contestualmente amministratore di (…), socia al 95 % di (…)”.

III) Risolvibili ex art. 1453 e segg c.c. per inadempimento di (…) e di (…) che avevano ceduto un bene differente da quello concordato (aliud pro alio) atteso che (…) srl alla data del trasferimento delle quote aveva patrimonio netto negativo.

(…) s.r.l. si è costituita in giudizio in data 8/04/2016, per la prima udienza del 12/4/2016, contrastando in fatto e diritto la citazione avversaria. Il 11/04/2016 si è costituita (…) in qualità di erede con beneficio di inventario del defunto sig. (…), già socio al 50% con (…) di (…) srl; alla prima udienza ha partecipato personalmente il liquidatore della (…) senza costituirsi, sono rimasti contumaci (…), e gli altri eredi di (…)

Nelle more è intervenuto il fallimento della convenuta (…) con interruzione del processo che è stato riassunto nei termini da parte attrice; il fallimento è rimasto contumace.

Data la natura documentale, la causa è stata rimessa al collegio senza lo svolgimento di attività istruttoria.

Sulla legittimazione passiva del Fallimento (…)

Il Fallimento (…) è legittimato passivo come litisconsorte necessario dell’azione di nullità, annullabilità e risoluzione della cessione di partecipazioni del 15/01/2015 e della scrittura privata del 16/01/2015 avente ad oggetto “cessione dei crediti da finanziamento”. Nessuna domanda di condanna al pagamento o a restituzione è stata proposta contro il Fallimento (…).

Sulla domanda di Nullità dei contratti

L’attrice ha fatto valere in giudizio due diversi profili di nullità della complessiva operazione contrattuale.

Il primo profilo di nullità deriverebbe dalla nullità della causa e dal motivo illecito ex art. 1343 e 1345 c.c. dei contratti collegati di cessione di partecipazioni e di cessione dei crediti, in quanto (…) srl e (…) srl al momento dell’operazione contrattuale erano palesemente insolventi, insolvenza che veniva occultata dai loro organi amministrativi mediante il mancato deposito dei documenti contabili di bilancio. Secondo la tesi attorea “in questo contesto l’illiceità viene immediatamente in evidenza, giacché, nella situazione di insolvenza delle società interessate, un’operazione come quella che ci occupa integra certamente il disposto di cui all’art. 216 n. 1 l.f. da parte di chi l’ha compiuta”.

La domanda è infondata perché assolutamente generica e carente di allegazione, l’attore infatti a pagina 8 della citazione e a pagina 14 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, si è limitato a sostenere che l’operazione in esame è “indiscutibilmente nulla”, senza indicare la specifica condotta di bancarotta ex art. 216 lf integrata dai due contratti; a ciò si aggiunga che (…) non risulta neanche in fallimento.

Il secondo profilo di nullità sarebbe integrato dal combinato disposto degli artt. 1418 comma 1 e 2467 c.c. perché con l’accordo di cessione a (…) dei crediti di (…) srl verso (…) srl e di (…) srl verso (…) srl, (…) ha rinunciato ai suoi crediti per finanziamento erogati quale socia a (…) srl (di cui era socia al 50%) e a (…) (sulla quale esercitava un controllo attraverso (…) srl socia al 95% di (…)).

Sostiene l’attrice che le due controllate avrebbero estinto debiti vers (…) da finanziamento soci postergati e ciò in violazione del disposto dell’art. 2467 c.c.

L’art. 2467 c.c. stabilisce, come è noto, che il rimborso dei finanziamenti dei soci di srl in costanza dei presupposti del comma 2, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori della società e che, se il rimborso é avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

La difesa di (…) sostiene che l’accordo contrattuale del 16 gennaio 2015 “ponendosi quale regolamento di un sostanziale rimborso di finanziamento in (…) e (…) all’attrice, ancorché attuato mediante permuta con pretesi finanziamenti di pari importo in (…), si pone in concreto come atto sostanzialmente illecito e nullo perché contrario alla normativa citata”.

Inoltre sostiene che la “sottrazione” di tali beni (partecipazioni in (…)) e crediti a (…) e (…), società che secondo l’attore erano insolventi, renderebbe la causa complessiva concreta dei contratti del 15/16 gennaio 2015 illecita, invalidando tutta la struttura contrattuale (cessione di quote/contratto del 16 gennaio 2015/manleva al sig. (…)).

La domanda è infondata: parte attrice nella sua prospettazione individua l’art. 2467 c.c. come norma imperativa.

In primo luogo va detto che l’attrice non ha in alcun modo allegato e dimostrato quando ha effettuato i finanziamenti alla socia (…) srl e alla società controllata (…) srl e, quindi, non ha provato la sussistenza dei presupposti di crisi qualificata alla data della concessione dei finanziamenti che ne importa la qualificazione come postergati.

In secondo luogo, anche a voler ritenere la natura dei finanziamenti postergati, la tesi della difesa dell’attrice non è condivisibile: dal dato letterale dell’articolo 2467 c.c., che pone certamente un principio fondamentale in tema di assunzione in capo al socio del rischio di impresa, emerge che la scelta sistematica del legislatore è stata, nelle ipotesi in cui i soci effettuano finanziamenti alla società che versa in situazione di squilibrio finanziario e di crisi qualificata, di prevedere non la nullità dell’atto solutorio, ma un meccanismo che “incide direttamente sugli effetti del negozio di finanziamento” e sull’ordine di soddisfazione dei crediti, postergando, come effetto sostanziale automatico, il diritto alla restituzione dell’ investito nella società sotto forma di capitale di debito e non capitale di rischio.

In questo contesto, l’organo amministrativo deve rifiutare il rimborso del prestito chiesto dal socio e sarà responsabile se non opporrà, in una situazione di perdurante crisi qualificata della società, l’eccezione di inesigibilità del credito.

L’estinzione del debito postergato in violazione dell’art. 2467 c.c. comporta quindi:

– responsabilità dell’organo amministrativo

– ed eventualmente il diritto alla restituzione da parte della società o della curatela in caso di fallimento,

– non la nullità dell’atto solutorio (nel caso di specie conseguito con rinuncia ai crediti da parte di (…) collegata all’acquisto di crediti dalle stesse società).

Sulla annullabilità dei contratti

Parte attrice ha proposto, in subordine all’azione di nullità, azione di annullamento del contratto di cessione dei finanziamenti stipulato a latere della cessione di quote, e di cessione delle quote (essendo negozi collegati) ex artt. 1395 e 2475 ter c.c. prospettando un comportamento in conflitto di interessi del suo legale rappresentante il quale avrebbe all’epoca ricoperto anche il ruolo di amministratore di (…) srl, controparte sostanziale della operazione contrattuale in quanto socia di (…) al 95% si legge in citazione “la scrittura privata del 16 gennaio 2015 (così come quella di acquisto delle quote di (…)) sono pacificamente annullabili ex 1395 e 2475 ter c.c. perché si esauriscono, in buona sostanza, in contratto concluso dal rappresentante con se stesso”.

La domanda è infondata: si rileva, infatti, che (…), amministratore unico di (…), ricopriva il ruolo di consigliere di amministrazione senza deleghe della società (…) srl in rappresentanza di (…) socia al 50% della stessa (…), ma non risulta avesse deleghe particolari; inoltre, non risulta in alcun modo dai documenti prodotti che (…) avesse interessi o partecipazioni personali nelle società (…) e (…).

L’esistenza di un conflitto d’interessi tra società ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto concluso dall’amministratore in rappresentanza anche delle contrapposte parti contrattuali, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle diverse società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonista di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, le due società che hanno stipulato il contratto e l’amministratore.

La relazione antagonista tra l’amministratore e la società, da rilevare in concreto e, inoltre, portare a conseguenze dannose per la rappresentata. In questi termini, il conflitto dell’amministratore (…), non è stato dimostrato.

Inoltre, la dedotta dannosità dell’operazione non sussiste. (…) assume che l’amministratore con i due contratti, acquisto delle partecipazioni in (…) e cessione dei crediti infragruppo ha:

esposto (…) a possibili azioni revocatorie e di danno da parte dei presumibili e possibili fallimenti di (…) e (…): sul punto si osserva che I) non sono indicati gli atti revocabili, II) (…) non è fallita, III) non risulta che il fallimento (…) dichiarato il 15 giugno 2016 (sent 498/2016) abbia agito in revocatoria verso (…) e, dato il tempo trascorso, deve ritenersi che gli effetti derivanti dai contratti in causa si siano consolidati ai fini delle revocatorie;

ha dato corso ad uno schema negoziale illecito ex art. 2467 c.c.: come sopra esposto il contratto non è illecito e non è stato dannoso per (…);

ha fatto assumere alla società impegni di manleva verso (…) srl: si tratta di un onere assunto da (…) di manleva a favore di (…) non interferente con alcun interesse personale del (…) o di (…) srl;

ha alleggerito le società (…) e (…) da impegni verso (…) per Euro 979.514,20: anche in questo caso la difesa dell’attrice non ha evidenziato un interesse diretto e in conflitto di (…) con quello della società; inoltre a fronte di estinzioni di debiti di (…) e di (…) verso (…) fa contrappunto l’acquisto di crediti da parte di (…) per lo stesso importo verso (…), società che, stando alle allegazioni della stessa attrice, si trovava in una situazione economico finanziaria più solida di quella di (…) e di (…).

L’operazione contrattuale in esame ha portato alla partecipazione diretta di (…) in (…) srl, mentre in origine la partecipazione di (…) in (…) srl era mediata attraverso la catena di controllo delle società (…) e (…).

L’operazione è stata evidentemente realizzata per cercare di portare avanti il progetto immobiliare di (…) srl attraverso la ripresa dell’erogazione del mutuo da parte di (…) che necessitava di un nuovo interlocutore societario stante la posizione contrattuale (evidentemente non positiva) di (…) con l’istituto medesimo.

(…) aveva un interesse economico diretto alla prosecuzione del progetto immobiliare di (…) srl, in quanto l’aveva finanziata attraverso la catena delle società di controllo ((…) aveva finanziato (…) per Euro 824.514,20 e (…) per lo stesso importo (…) e (…) per lo stesso importo (…)). Nessun danno dunque è conseguito a (…) dall’operazione che ha realizzato l’accorciamento della catena di controllo su (…) già grandemente finanziata da (…).

Sulla risoluzione del contratto di cessione delle partecipazioni

Parte attrice, in subordine, ha chiesto l’accertamento della risoluzione del complessivo negozio di trasferimento delle quote e dei finanziamenti per inadempimento di (…) in quanto la società (…) al momento del trasferimento delle quote aveva patrimonio netto pesantemente negativo, e tale situazione patrimoniale effettiva era profondamente diversa da quella rappresentata dalla cedente.

Sulla scorta di ciò parte attrice ha sostenuto che l’assenza del patrimonio netto nella società compravenduta costituisce, sulla scorta di una pronuncia della Corte di Cassazione, “aliud pro alio” in quanto la società ceduta non è nelle condizioni di assolvere alla funzione per essa stabilita.

La domanda è infondata, infatti, per il costante orientamento di questa sezione:

a) “La cessione delle quote o azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale intesa quale “bene di secondo grado” rappresentativo dell’intera posizione contrattuale obbiettiva e dei diritti e poteri che da essa dipendono, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta,

b) Sicché le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale (e di riflesso alla consistenza economica della partecipazione) posso giustificare l’annullamento del contratto per errore ovvero la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta ex. Art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo.

c) Rimanendo applicabili, entro tali limiti, anche al contratto di cessione di partecipazioni sociali i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta e vendita aliud pro alio (datum), dai quali si desume che gli estremi di questa seconda (e più grave) forma di inadempienza possono essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni consegnati sono (non soltanto “difformi, ma anche) assolutamente privi delle capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell’acquirente e, quindi, radicalmente diversi da quelli pattuiti;”

Quindi, la cessione delle partecipazioni di una società ((…) nel caso che ci occupa) ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, i diritti amministrativi e patrimoniali che da essa derivano e non si estende in via diretta al patrimonio della società, se non in presenza di specifiche garanzie contrattuali assunte dalla parte cedente ovvero in caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza. (…) non ha assunto alcuna garanzia di consistenza del patrimonio di (…) piuttosto, nell’atto di cessione delle quote risulta la dichiarazione di (…) di “essere a conoscenza della situazione economico societaria” di (…) (doc.3 attrice).

Sulla revoca del consenso ex 1411 comma 2 c.c.

Parte attrice con l’atto di citazione ha, infine, manifestato la volontà di revocare ex art. 1411 co 2 c.c., il seguente impegno assunto in chiusura della scrittura privata 16.1.2015 “(…), per i fini di cui in premessa, si impegna sin d’ora, compatibilmente con le questioni formali che vengono e varranno poste dall’istituto mutuante (…) Spa a manlevare il sig. (…), socio di (…) Srl, dall’impegno fidejussorio dallo stesso presentato ad (…) spa per tale iniziativa pari ad Euro 1.000.000,00” sul presupposto che si tratti di contratto a favore di terzi.

La dichiarazione di revoca contenuta nella citazione è immediatamente riferibile alla parte che ha sottoscritto l’atto.

La convenuta F., erede con beneficio di inventario di (…), ha sostenuto che tale dichiarazione sia priva di effetti deducendo “ammesso e non concesso che la fattispecie in esame possa inquadrarsi come contratto a favore di terzi tale dichiarazione è comunque priva di effetti dal momento che ai sensi del 1411 comma 2 c.c. il potere di revoca spetta esclusivamente allo stipulante, mentre evidentemente in relazione all’obbligo di manleva in oggetto (…) assume la qualità di “promittente”

Il dato letterale della dichiarazione contrattuale porta ad escludere che si tratti di un contratto a favore di terzo, contratto che si caratterizza per essere bilaterale e che produce i suoi effetti nei confronti del soggetto terzo, non potendosi individuare in riferimento a detta clausola una controparte contrattuale di (…) al di fuori di (…) che era indubbiamente il beneficiario della prestazione promessa.

Più correttamente la clausola contrattuale deve essere ricondotta alla fattispecie dell’atto unilaterale ex art. 1324 c.c. o, al più, al contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c.. Ricondurre la dichiarazione contenuta nella scrittura privata 16.1.2015 alla prima (negozio unilaterale) o alla seconda (contratto con obbligazioni del solo proponente) fattispecie non esclude, comunque, la possibilità di revoca del consenso da parte della società (…).

Infatti, sia che si tratti di atto unilaterale sia di contratto con obbligazioni del solo proponente è necessario, affinchè la dichiarazione produca i suoi effetti giuridici, che sia portata a conoscenza della controparte. Non risulta dagli atti e documenti prodotti in causa che l’atto/ proposta sia giunta a conoscenza di (…) il quale, fra l’altro, non era parte della scrittura privata del 16/1/2015 né vi è prova che sia intervenuto nella stessa in qualità di socio/rappresentante della (…) srl.

(…) quindi è legittimata a revocare il consenso prestato.

Sulle spese

Le spese processuali vengono in applicazione del principio della soccombenza poste a carico della società attrice e a favore delle parti convenute: esse si liquidano, visto il D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 37 del 2018) tenuto conto del valore della causa, della natura non particolarmente complessa della questione dibattuta e le difese svolte in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva.

Le spese tra (…) e (…) vengono compensate in quanto la revoca della dichiarazione è stata manifestata per la prima volta con l’atto di citazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande di parte attrice Finanziaria Immobiliare (…) S.u.r.l. nei confronti dei convenuti (…) S.r.l., Fallimento (…) S.r.l., (…) S.r.l.

Dichiara l’inefficacia per revoca della seguente dichiarazione di (…) contenuta nella scrittura privata del 16/01/2015: “”(…), per i fini di cui in premessa, si impegna sin d’ora, compatibilmente con le questioni formali che vengono e varranno poste dall’istituto mutuante (…) Spa a manlevare il sig. (…), socio di (…) Srl, dall’impegno fidejussorio dallo stesso presentato ad (…) spa per tale iniziativa pari ad Euro 1.000.000,00”.

Condanna altresì l’attrice a rimborsare alla parte convenuta (…) srl le spese di lite, che si liquidano in Euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, cpa e iva se di legge.

Compensa le spese tra l’attrice, (…) e la convenuta, (…).

Così deciso in Milano il 6 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.