il verbale di accertamento dell’infrazione non attesta l’avvenuta revisione e taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata, revisione e taratura che non risultano neppure aliunde, avendo la parte appellata fondato le proprie difese sul punto sulla sufficienza della sola omologazione iniziale. Ne consegue l’illegittimità dell’accertamento perché eseguito con un’apparecchiatura di cui non era stato verificato, con la revisione e la taratura periodiche, il corretto funzionamento al momento della rilevazione dell’infrazione contestata all’odierno appellante.

Tribunale Larino, civile Sentenza 7 giugno 2018, n. 185

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO

Sezione Unica Promiscua

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Michele Russo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 100288/2013 RG, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di violazioni amministrative

TRA

(…) (C.F. (…)), domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Tribunale, rappresentato e difeso dall’avv. Cl.Mi. in virtù del mandato a margine dell’atto di appello

APPELLANTE

E

Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale di Governo di Campobasso, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso la quale è domiciliata ex lege in Via (…)

APPELLATO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in riassunzione al Giudice di Pace di Termoli depositato il 7-08-2012, (…) proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. (…) notificato dalla polizia stradale di Campobasso il 6-11-2010, in relazione alla violazione amministrativa di cui all’art. 142, 8 comma, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere superato di oltre 10 km/h il limite massimo di velocità previsto dalla segnaletica stradale.

A sostegno dell’opposizione, l’opponente eccepiva: 1) l’omessa taratura dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento dell’infrazione; 2) l’omessa contestazione immediata della violazione; 3) l’errato calcolo della tolleranza sulla velocità rilevata; 4) la violazione della disposizione di cui all’art. 142 del Codice della Strada, per la mancata segnalazione del sistema di rilevazione;

Radicatosi il contraddittorio, L’UTG di Campobasso si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, assumendo la correttezza e legittimità dell’atto impugnato.

Con sentenza n. 382/12 dell’21/27 novembre 2012, il Giudice di Pace di Termoli rigettava le richieste del ricorrente.

Con ricorso depositato l’11-04-2013, (…) ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, chiedendone l’integrale riforma e per l’effetto l’annullamento del verbale di accertamento impugnato.

A sostegno del gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per avere: 1) ritenuto la validità del verbale di accertamento nonostante l’omessa contestazione immediata della violazione, in contrasto con la previsione di cui all’art. 200 del C.d.S.; 2) ritenuto la validità del verbale di accertamento nonostante l’omessa taratura dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione dell’infrazione, in contrasto con la normativa del settore; ritenuto la validità del verbale di accertamento nonostante l’insufficienza della motivazione in esso esposta a sostegno della fondatezza della contestazione, la violazione della privacy e l’errato calcolo della tolleranza sulla velocità rilevata; 3) ritenuto la validità del verbale di accertamento nonostante la violazione dell’art. 142 C.d.S. per l’omesso preavviso del funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione di velocità; 4) ritenuto la validità del verbale di accertamento nonostante la mancata indicazione del limite di velocità.

Costituendosi in questo grado l’UTG di Campobasso ha riproposto le deduzioni svolte in primo grado, in particolare affermando sul primo punto che le apparecchiature di rilevamento elettronico della velocità non sono soggette alla taratura periodica prevista dalla L. 11 agosto 1991, n. 273, dovendo solo essere omologate dalla competente Autorità amministrativa, e che l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore di velocità dei veicoli perdura fino a quando si dimostri l’esistenza, in concreto, di anomalie di funzionamento.

All’udienza del 16-01-2018 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle precedentemente formulate, e, all’esito, la causa è stata assegnata a sentenza.

In ordine al primo motivo di gravame si premette che l’infrazione de qua è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVE, omologato con decreto n. 3999 del 24/12/2004 che ne consente il funzionamento automatico. L’appellante censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 200 C.d.S poiché gli agenti operanti avrebbero dovuto immediatamente contestare l’infrazione rilevata o quanto meno motivare in ordine alle ragioni che in concreto tale contestazione immediata avevano impedito.

Invero, va rilevato che ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis lett. f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 4, 4 comma, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella L. 1 agosto 2002, n. 168 non vi è l’obbligo della contestazione immediata della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. quando l’accertamento è stato effettuato con l’utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici previsti dal richiamato art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella L. 1 agosto 2002, n. 168. Difatti in base all’art. 384 lett. e) del Reg. al C.d.S. fra le ipotesi di impossibilità di contestazione immediata devono ricomprendersi quelle relative alla violazione dei limiti di velocità, accertata “per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero qualora il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari”.

Nel caso in esame poiché l’accertamento è stato eseguito dal personale di polizia stradale verbalizzante con l’uso del dispositivo SICVE sopra indicato, legittimamente è stata omessa la contestazione immediata della violazione rilevata e si è proceduto alla notifica successiva del verbale di contestazione dell’infrazione. Alcun difetto di motivazione sul punto, inoltre, è fondatamente ravvisabile, essendo stato attestato espressamente, nel verbale di contestazione dell’infrazione, che non è stata effettuata la contestazione immediata perché l’accertamento è stato eseguito con uno dei dispositivi di rilevamento a distanza previsti dall’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella L. 1 agosto 2002, n. 168.

I motivi di opposizione inerenti all’omessa contestazione immediata e al difetto di motivazione sul punto si rivelano, perciò, infondati e pertanto vanno respinti.

Quanto alla pretesa violazione della normativa sulla tutela della privacy, ritiene il Tribunale che i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità siano stati tutti pienamente rispettati nel caso in esame. Il dispositivo di rilevamento elettronico a distanza, invero, è stato utilizzato da un organo della pubblica amministrazione per finalità istituzionali (accertamento delle violazioni alle disposizioni del C.d.S.) e in una situazione di acclarata necessità, individuata con apposito provvedimento prefettizio secondo i parametri indicati dall’art. 4, 1 e 2 comma, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella L. 1 agosto 2002, n. 168. Le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, inoltre, costituiscono, insieme alle registrazioni del cronotachigrafo e alla documentazione dei percorsi autostradali, la fonte di prova delle violazioni alle disposizioni sui limiti di velocità, onde anche il principio di proporzionalità è soddisfatto.

Quanto alla presunta omissione del Giudice di prime cure riguardante la circostanza della mancata indicazione del limite di velocità sul verbale in contestazione, va precisato che in tale atto di accertamento sono indicati il giorno e l’ora della commessa violazione, nonché la lunghezza del percorso sottoposto a controllo (km 26,351) e termine del tratto (km 481,520 direzione nord dell’autostrada A14, Comune di Campomarino) percorso in ore 00:09:49:372. Sul punto non risulta nessuna difformità rispetto ai fotogrammi prodotti dal sistema SICVE allegati al verbale di accertamento; difatti, come già precisato dal Giudice a quo, l’orario riportato sulle foto risulta essere UTG time mentre l’orario di rilievo dell’infrazione è l’ora locale (come specificato nel verbale di accertamento).

Con il secondo motivo di gravame l’appellante denuncia l’erroneità dell’affermazione del giudice d’appello, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor.

La doglianza è fondata.

Giova premettere che era consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo il quale, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (ad. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedevano che il verbale di accertamento dell’infrazione dovesse contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato fosse stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso; pertanto, affinché le suddette apparecchiature potessero essere considerate fonti di prova dell’avvenuta violazione si stimava necessario e sufficiente che le medesime fossero “debitamente omologate”, come risultava dalla lettera dell’art. 142, comma 6, C.d.S., e che fossero costruite in modo tale da raggiungere lo scopo di rilevazione dell’osservanza dei limiti di velocità, fissando la velocità del veicolo in un dato momento “in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”, come precisato dall’art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (Cass. civ. Sez II, 15-12-2008, n. 29333; Cass. civ. Sez. II, 19-11-2007, n. 23978; Cass. civ. Sez. I, 05-07-2006, n. 15324; Cass. civ. Sez. I, 16- 05 -2005, n. 10212; Cass. civ. Sez. II, 20-04-2005, n. 8233; Cass. civ. Sez. I, 22-06-01, n. 8515; Cass. civ. Sez. I, 05-06-1999, n. 5542).

Tuttavia, di recente, una diffusa Giurisprudenza di merito ha posto l’attenzione sulla questione della mancata taratura delle apparecchiature di rilevazione di velocità, dalla quale scaturirebbe di per sé l’inattendibilità della rilevazione. Difatti, l’indirizzo ermeneutico testé indicato si era consolidato prima che cominciassero ad essere usati apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale; Questi ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il c.d. tutor o SICVE, utilizzato nel caso di specie, richiedono, invece, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall’azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.

Sull’annosa questione inerente all’applicazione delle norme in argomento è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 18-06-2015 che (alla luce dei principi già affermati dalla stessa Corte nella sentenza del 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella del 17 dicembre 2008 n. 423) ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art. 45 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Sul punto il Giudice delle Leggi ha affermato che “appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazione della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”. Pertanto, prosegue la Corte, “Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura”. Sulla base di tali osservazioni la Corte Costituzionale ha concluso che “l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare intrinsecamente irragionevole”.

Alla sopra indicata pronuncia si è conformata la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio di diritto secondo cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. Altrimenti, si arriverebbe al risultato paradossale che “una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 15-07-2016, n. 14543).

Nel caso di specie il verbale di accertamento dell’infrazione non attesta l’avvenuta revisione e taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata, revisione e taratura che non risultano neppure aliunde, avendo la parte appellata fondato le proprie difese sul punto sulla sufficienza della sola omologazione iniziale. Ne consegue l’illegittimità dell’accertamento perché eseguito con un’apparecchiatura di cui non era stato verificato, con la revisione e la taratura periodiche, il corretto funzionamento al momento della rilevazione dell’infrazione contestata all’odierno appellante.

Pertanto alla stregua delle esposte considerazioni, la rilevata fondatezza del secondo motivo di gravame determina l’accoglimento dell’atto di appello con il conseguente annullamento dell’opposto verbale di contestazione.

Le ragioni della decisione, fondate su una declaratoria di incostituzionalità e su un mutamento giurisprudenziale sopravvenuti alla proposizione del gravame, costituiscono giusto motivo di integrale compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Tribunale di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con citazione notificata l’11-04-2013 da (…) contro il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale di Governo di Campobasso ed avverso la sentenza n. 382/12 emessa dal Giudice di Pace di Termoli il 21/27 novembre 2012, così provvede, in riforma dell’impugnata sentenza:

annulla il verbale di contestazione n. (…) elevato nei confronti di (…) dalla Polizia stradale di Campobasso il 17-09-2010 per la violazione di cui all’art. 142, comma 8, C.d.S.;

compensa integralmente, fra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Larino il 7 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.