non costituisce una donazione indiretta la cointestazione di un libretto bancario su cui erano state in precedenza depositate somme di denaro appartenenti ad uno solo dei cointestatari, allorquando difetti la prova che, all’atto della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità. Il versamento di denaro su un conto bancario cointestato effettuato da uno solo dei cointestatari è una valida donazione indiretta a favore dell’altro cointestatario qualora sia provato che si tratti di un versamento animato da spirito di liberalità. In mancanza di tale caratteristica, il denaro continua ad appartenere al soggetto che lo ha versato e il cointestatario che lo utilizzi sfruttando la possibilità di agire sul conto con firma disgiunta tiene un comportamento illecito.

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Corte d’Appello Potenza, civile Sentenza 4 settembre 2018, n. 550

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. COLLAZZO CATALDO Presidente

Dott. VIDETTA MICHELE Consigliere

Dott.ssa APICELLA ADELE G.A. Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 225 del Ruolo Generale dell’anno 2009, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 379 emessa in data 31.5.2008 e pubblicata in data 9.6.2008 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, e vertente tra

AU.AN., rappresentato e difeso dall’avv. Vi.Sa., elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via (…) presso lo studio dell’avv. Pa.La.

APPELLANTE

CONTRO

MO.MA., rappresentata e difesa dall’avv. Fe.Ra., elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via (…) presso lo studio del difensore.

APPELLATA

trattenuta in decisione all’udienza di discussione del 27.2.2018 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti costituite e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.4.1998 la sig.ra Mo.Ma., erede universale, in virtù di j testamento pubblico, del marito, sig. Ra.Ga., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Matera il sig. Au.An., nipote dello stesso. Ciò onde ottenere la restituzione della somma di Lire 82.000.000, oltre interessi e rivalutazione, accantonata con i risparmi suoi e del marito su un libretto acceso presso l’Ufficio Postale di Garaguso, inizialmente intestato al solo sig. Ra.Ga. e, successivamente, anche al nipote, che aveva effettuato il prelievo dopo sei giorni dalla morte dello zio.

Chiedeva, altresì, la restituzione delle chiavi dell’abitazione sita in Garaguso alla Via (…), ultima residenza del sig. Ra.

In via istruttoria chiedeva ammettersi interrogatorio formale del convenuto e prova per testi, con escussione del Direttore dell’Ufficio Postale di Garaguso sulle circostanze indicate nell’atto.

Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in cancelleria in data 11.6.1998, si costituiva in giudizio il sig. Au.An., il quale assumeva di aver accudito lo zio ininterrottamente dal 7.8.1996 al 12.2.1997, data del decesso.

Rappresentava che detta sua costante presenza era stata necessitata dal fatto che la sig.ra Mo.Ma., in data 7.8.1996, a seguito di un litigio con il marito in occasione del quale, unitamente alla sorella Fr., aveva usato violenza e minaccia nei confronti dello stesso, si era allontanata dall’abitazione coniugale.

Precisava di non aver mai percepito alcun compenso, dallo stesso determinato nella complessiva somma di Lire 50.000.000, calcolata prevedendo una retribuzione di Lire 200.000 al giorno, oltre spese vive e altre incombenze.

Evidenziava che il libretto postale non era al portatore, come erroneamente sostenuto dall’attrice, ma cointestato e che la somma accantonata apparteneva esclusivamente allo zio essendo stata dallo stesso accumulata prima di contrarre matrimonio in data 2.2.1989.

Sosteneva che detta ultima circostanza era dimostrata dal fatto che la sig.ra Mo. nella dichiarazione di successione presentata all’Ufficio del Registro di Stigliano non aveva fatto menzione del denaro accantonato sul libretto.

Precisava che i fatti accaduti in data 7.8.1996 erano stati oggetto di denuncia querela, presentata ai Carabinieri di Garaguso in data 8.8.1996, in virtù della quale pendeva procedimento penale presso la Pretura di Matera.

In merito alle chiavi dell’abitazione rappresentava che, con raccomandata dell’8.1.1997, aveva chiesto alla sig.ra Mo. un incontro onde comporre bonariamente la controversia e che non aveva avuto alcun riscontro al riguardo.

Concludeva per il rigetto della domanda attorea, per la condanna della sig.ra Mo. al pagamento in suo favore della somma di Lire 50.000.000, oltre alle spese vive. Vinte le spese di giudizio. In via istruttoria chiedeva prova per testi.

All’udienza del 6.2.2004 veniva sentito il Direttore dell’Ufficio Postale di Garaguso, il quale “= affermava che il sig. Au. non aveva mai depositato somme di denaro sul libretto intestato a Ra.Ga.; che non ricordava se il sig. Au. avesse prelevato la somma di Lire 82.000.000, ma non lo escludeva; che il libretto era stato cointestato già diversi mesi prima del decesso del sig. Ra. All’udienza dell’1.10.2007 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con sentenza n. 379, emessa in data 31.5.2008 e depositata in data 9.6.2008, il Tribunale di Matera in composizione monocratica: a) accoglieva la domanda dell’attrice e, per l’effetto, dichiarava la stessa erede testamentaria di Ra.Ga.; b) condannava il convenuto a restituire all’attrice sia l’immobile sito in Garaguso alla Via (…), sia la somma di Euro 42.349,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria; c) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto; d) condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali.

Con atto di citazione notificato il 12.5.2009 il sig. Au.An. ha proposto appello avverso la suindicata sentenza deducendo: 1) l’illegittimità della dichiarazione di caduta in successione dell’intera quantità di denaro giacente sul conto corrente cointestato; 2) l’illegittimità della condanna alla restituzione dell’immobile sito in Garaguso alla Via (…). Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree come rassegnate in primo grado e la condanna dell’appellata al pagamento della somma di Euro 25.822,84 a titolo di domanda riconvenzionale, oltre al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio.

Ha evidenziato di aver ricevuto la notifica dell’atto di precetto contenente l’intimazione ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza di condanna impugnata e, quindi, ha avanzato istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 283 c.p.c.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 7.7.2009 si è costituita in giudizio la sig.ra Mo.Ma. che ha concluso per il rigetto dell’appello con condanna al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Appello, con ordinanza del 29.9.2009, depositata il 30.9.2009, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 379/2008 resa dal Tribunale di Matera. All’udienza del 27.2.2018, precisate le conclusioni a cura delle parti costituite, la Corte ha assegnato la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e pertanto va rigettato.

Con il primo motivo d’impugnazione l’appellante censura la sentenza nella parte in cui, in virtù degli elementi acquisiti e delle considerazioni svolte, ritiene superata la presunzione di cui all’art. 1298, secondo comma, c.c. Sostiene che il mancato deposito di somme di denaro sul conto corrente non esclude la contitolarità delle stesse trattandosi di conto cointestato. Aggiunge che laddove si volesse ritenere che le somme fossero di proprietà del de cuius, la decisione dello stesso di cointestare il conto corrente deve essere interpretata come un atto di liberalità libero da vincoli giuridici ossia una donazione remuneratoria disciplinata dall’art. 770 c.c. Lo zio, onde ricompensarli per l’assistenza prestatagli, avrebbe fatto ricorso al negozio giuridico della donazione indiretta, di ci all’art. 809 c.c. Infatti, se avesse voluto unicamente semplificare il prelievo del denaro per finalità gestorie, avrebbe utilizzato lo strumento della delega.

La doglianza è infondata.

Ai sensi dell’art. 1854 del c.c., la cointestazione di somme attribuisce al cointestatario la mera qualità di creditore in solido e lo legittima al prelievo e all’esecuzione del saldo nei confronti di terzi, ma non lo equipara al contitolare.

Nel caso di specie deve ritenersi che, a causa delle precarie condizioni di salute del sig. Au., la scelta di cointestare il libretto postale sia stata effettuata per semplificarne l’utilizzo da parte de nipote che lo ha assistito nel suo ultimo anno di vita.

Il sig. Au., più volte, ha ammesso che le somme accantonate sul libretto fossero di esclusiva proprietà dello zio e non ha provato che gli siano state donate.

E la circostanza che le somme appartenessero esclusivamente al sig. Ra. risulta confermata da Direttore dell’ufficio postale, sig. Ma., teste nel giudizio di primo grado, il quale ha dichiarati che il sig. Au. non ha mai depositato somme di denaro sul libretto acceso presso l’ufficio postale di (…), essendosi limitato unicamente a prelevare le stesse.

Atteso che la cointestazione non è sufficiente a provare la contitolarità, non si può ammettere eh operi la fattispecie della donazione rimuneratoria indiretta ex artt. 770 e 809 c.c., così come invocai dall’appellante a sostegno della propria richiesta.

Le due figure della donazione, remuneratoria e indiretta, vanno tenute distinte e separatamente esaminate, giacché disciplinate in maniera diversa.

La donazione diretta è contemplata come una sottospecie della donazione diretta, consistendo in un; liberalità dettata dal movente della gratitudine.

In quanto donazione, esige la forma solenne dell’atto pubblico ad substantiam, così come prescritti dal secondo comma dell’art. 782 c.c. per le donazioni dirette.

La soggezione a predetta formalità viene più volte ricordata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5265 del 29 maggio del 1999; Cass. n. 10262 del 18 maggio 2016).

Ebbene, nel caso di specie non si rinviene alcun atto pubblico mediante il quale il sig. Ra., in segni di riconoscenza per la cura ricevuta, ha donato al nipote le somme di denaro depositate sul libretto L’assenza della forma solenne esclude, pertanto, l’ipotesi di donazione remuneratoria ex art. 770 c.c. E non ricorrono neppure i requisiti della donazione indiretta.

La volontà di arricchire sine causa un soggetto, che è funzione tipica del contratto di donazione, deve evincersi in modo evidente ed inequivoco.

Nel caso di specie, il sig. Au. non ha fornito la prova che attraverso la cointestazione lo zio volesse realizzare una donazione in suo favore e, di conseguenza, l’animus donandi non è stato accertato, né può dedursi con convincente chiarezza. L’intento del sig. Ra., come è stato correttamente osservato dal giudice di prime cure, non ha un’univoca ricostruzione, potendo assumere diverse interpretazioni. Ebbene, l’incertezza non consente di inquadrare la situazione analizzata nello schema dell’art. 809 c.c., poiché, affinché l’atto possa essere sussunto sotto la fattispecie della donazione indiretta, non devono aleggiare dubbi sull’intendimento del donante.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione si è ripetutamente pronunciata, statuendo expressis verbis che non costituisce una donazione indiretta la cointestazione di un libretto bancario su cui erano state in precedenza depositate somme di denaro appartenenti ad uno solo dei cointestatari, allorquando difetti la prova che, all’atto della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità. Il versamento di denaro su un conto bancario cointestato effettuato da uno solo dei cointestatari è una valida donazione indiretta a favore dell’altro cointestatario qualora sia provato che si tratti di un versamento animato da spirito di liberalità. In mancanza di tale caratteristica, il denaro continua ad appartenere al soggetto che lo ha versato e il cointestatario che lo utilizzi sfruttando la possibilità di agire sul conto con firma disgiunta tiene un comportamento illecito (Cass. 12/11/2008, n. 26983, Cass. 28/2/2018 n. 4682).

Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che le somme depositate, appartenenti esclusivamente al sig. Ra., dopo la sua morte, siano cadute in successione e, quindi, trasferite alla sig.ra Mo.Ma., sulla quale non grava alcun onere probatorio in relazione al diritto sulle stesse avendo accettato l’eredità del marito defunto.

Con un secondo motivo di doglianza l’appellante attribuisce la mancata restituzione dell’immobile sito in Garaguso alla Via (…) alla dolosa inerzia della controparte, dichiarando di aver chiesto più volte alla sig.ra Mo. di incontrarsi per una bonaria conciliazione della controversia.

L’appellata, nella comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che in data 29.6.2009 il sig. Au. ha consegnato l’immobile.

Deve, pertanto, affermarsi che l’appellante abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado nella parte in cui prevedeva la condanna alla restituzione dell’immobile.

Infine, la domanda riconvenzionale riformulata nelle conclusioni dell’atto di appello, avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento della somma di Euro 25.822,84, va ritenuta infondata e non meritevole di accoglimento.

L’assistenza resa ai parenti, nel nostro ordinamento, è concepita come un dovere inderogabile, poiché discende dall’indissolubile vincolo di solidarietà che unisce i componenti di una comunità familiare. Pertanto, deve essere prestata anche in assenza della corresponsione di un compenso.

Alla stregua di quanto affermato dal Tribunale, in mancanza di un qualsivoglia contratto di lavoro in forza del quale il rapporto intercorrente tra lo zio e il nipote sarebbe stato diversamente inquadrato, la richiesta di un compenso non è adeguatamente motivata.

Il diritto al corrispettivo per l’assistenza svolta e al rimborso delle spese affrontate deve essere invocato e dimostrato in modo rigoroso dinanzi al competente Tribunale del Lavoro.

In conclusione, l’appello è infondato e va rigettato.

Segue per legge la condanna dell’appellante, sig. Au.An., al pagamento in favore della costituita parte appellata, sig.ra Mo.Ma., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo in base alle tariffe di cui al decreto n. 10.03.2014 n. 55 in riferimento al valore della causa. A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza ad autorevole principio giurisprudenziale, che in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (Cass. S.U. n. 17405/12).

In tale ottica, le prestazioni rese dal difensore della parte appellata costituita nel presente giudizio, esauritosi in epoca successiva alla data di entrata in vigore del DM 55/2014, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti dal medesimo decreto ministeriale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 379 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 31.5.2008 e pubblicata il 9.6.2008 proposto dal sig. Au.An. con atto di citazione in appello notificato il 12.5.2009 nei confronti della sig.ra Mo.Ma., uditi i procuratori delle parti costituite, così provvede:

A) Rigetta l’appello proposto dal sig. Au. e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 379 resa dal Tribunale di Matera in data 31.5.2008 e depositata il 9.6.2008;

B) Condanna il sig. Au.An. al pagamento in favore della sig.ra Mo.Ma. delle spese processuali relative al presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di Euro 9.515,00, oltre IVA e CAP, come per legge.

La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.7.2018.

Così deciso in Potenza il 24 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.