la figura del “precario” ovvero del “comodato precario” (art. 1810 c.c.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare “ad nutum” mediante richiesta di restituzione del bene. Suddetta richiesta da parte del comodante determina l’immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di un detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui.

Corte d’Appello|Milano|Sezione 2|Civile|Sentenza|27 aprile 2020| n. 1006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

Composta dai giudici:

Dott Walter Saresella Presidente est.

Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere

Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato a ministero dell’Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Milano

DA

(…), elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio dell’avvocato (…), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado

APPELLANTE

CONTRO

(…), elettivamente domiciliata in Nerviano, presso lo studio dell’avvocato (…), e rappresentata e difesa dall’avvocato (…) e dall’avvocato (…) per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello

APPELLATO

OGGETTO: Usufrutto

All’udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come segue:

Conclusioni per l’appellante: vedi foglio allegato Conclusioni per l’appellato: vedi foglio allegato

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L’ATTORE SIG. (…)

Il Sig. (…), richiamato integralmente quanto già dedotto in atti e a verbale di causa, premesso di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e conclusioni e/o su modificazioni delle precedenti domande, eccezioni e conclusioni eventualmente formulate ex adverso, così precisa le proprie CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il presente appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 7695/18 pubblicata e comunicata il 09/07/2018, emessa dal Tribunale di Milano Sez. V Civile in persona del G.U. Dott.ssa Alessandra Forlenza a definizione della causa R.G. n. 16000306/2013, accogliere le conclusioni svolte dal Sig. (…) nel giudizio di primo grado di seguito riportate:

Nel merito: per i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via riconvenzionale: a) accertato e dato atto che il Sig. (…) è proprietario dell’immobile sito in Lainate, e che detto immobile è attualmente occupato dalla Sig.ra (…) in forza del contratto di comodato stipulato in data 06/06/2006; b) accertato e dato atto che il Sig. (…) ha richiesto alla comodataria la restituzione del bene immobile concesso in comodato libero da persone e cose entro il 12/08/2013; c) conseguentemente, ordinare alla Sig.ra (…) il rilascio dell’immobile sito in Lainate libero da cose e /o persone entro e non oltre il 12/08/2013 ovvero senza ritardo alcuno qualora il provvedimento di rilascio venisse emesso in data successiva.

In via istruttoria: si reiterano, occorrendo, le istanze dedotte nelle memorie istruttorie depositate in primo grado.

Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che il Sig. (…) acquistava l’immobile sito in Lainate, nel 1987 e lo abitava con i propri genitori, Sig.ra (…) e Sig. (…).

2) Vero che nei primi mesi dell’anno 2006, il Sig. (…) lasciava la propria abitazione di Lainate per trasferirsi altrove.

3) Vero che nel mese di giugno 2006, i Sigg.ri (…) chiedevano al figlio di stipulare un accordo per l’uso gratuito dell’abitazione di proprietà di quest’ultimo.

4) Vero che i Sigg.ri (…) si impegnavano a rilasciare l’immobile allorché il Sig. (…) ne avesse richiesto la restituzione.

5) Vero che in data 06/06/2006, il Sig. (…) sottoscriveva il contratto di comodato d’uso gratuito concedendo in comodato ai genitori l’immobile di Lainate, di cui al doc. 2 di parte convenuta che si rammostra al teste.

Si indica a testimone: Sig.ra (…) residente in San Bernardino Verbano (VB).

Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si insiste per essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge.

CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DELL’APPELLATA (…)

A integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7695/2018 del 26.06-9.07.2018, voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

nel merito, per i motivi dedotti in premessa:

– accertare la veridicità della sottoscrizione apposta dal sig. (…) in calce alla scrittura privata del 21 ottobre 1987 costitutiva del diritto di usufrutto in favore del sig. (…) e della signora (…) in relazione all’immobile sito in Lainate meglio descritto in narrativa;

– per l’effetto, in considerazione anche dell’intervenuto decesso del sig. (…), dichiarare

– autorizzando per quanto occorrer possa la pubblicità della sentenza nei pubblici registri ex artt. 1350 n. 2 e 2652 n. 3 – la sig.ra (…) unica titolare del diritto di usufrutto sulle unità immobiliari qui di seguito attualmente identificate: in Comune di Lainate, al Catasto Fabbricati

– foglio 11, mappale 291, sub. 501, via (…), piano T, categoria A/7, classe 5, vani 3, rendita Euro 340,86;

– foglio 11, mappale 291, sub. 502, via (…) piani T – 1, categoria A/7, classe 5, vani 5,5, rendita Euro 624,91;

– foglio 11, mappale 291, sub. 503, via (…), piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 22, rendita Euro 43,18;

– per l’effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia (interpartes e/o erga omnes) del contratto di comodato sottoscritto in data 6 giugno 2006 tra il sig. (…) e i signori (…).

in via istruttoria:

Si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova orale per interrogatorio formale dell’appellante e per testi:

– vero che dal 31 maggio 1972 e fino al 25 novembre 1991 il signor (…) è stato proprietario di un immobile sito in Lainate (come da doc. 23 che mi si rammostra);

– vero che in virtù del regime di comunione legale dei beni vigente nel 1987 e della proprietà, in capo al sig. (…), dell’immobile di Lainate, al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita relativo all’immobile di Lainate solo il sig. (…) aveva i requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa;

– vero che in data 21 ottobre 1987, nello studio del Notaio (…) in Arese, dopo la sottoscrizione del contratto di compravendita relativo all’immobile sito in Lainate, il sig. (…) ha sottoscritto la scrittura privata che mi si rammostra (doc. 2 del fascicolo di primo grado);

– vero che al momento della sottoscrizione da parte del sig. (…) la scrittura privata era costituita da un foglio denominato “dichiarazione e riconoscimento di usufrutto”, integralmente dattiloscritto ad eccezione di un numero manoscritto;

– vero che la signora (…) ha vissuto nell’immobile di Lainate, dal 1987;

– vero che il signor (…) ha iniziato a lavorare presso la società (…) S.p.A. di Lainate nel mese di dicembre 1985.

Si indicano a testi la signora (…), residente in Lainate (MI), e il geom. (…), residente in Lainate (MI).

Si chiede sin d’ora di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testi, sugli eventuali capitoli di prova orale formulati da controparte che dovessero essere ammessi dal Giudice.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il figlio (…), al fine di vedere accertato il proprio diritto di usufrutto sulle unità immobiliari identificate in Comune di Lainate, al Catasto Fabbricati, foglio 11, mappale 291, sub 501, 502 e 503, e di ottenere la contestuale declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di comodato sottoscritto tra le parti in data 6 giugno 2006.

L’attrice esponeva in particolare che il convenuto aveva acquistato da terzi il 21 ottobre 1987 un immobile su due piani, con box di autorimessa privata e circostante piccola area cortilizia di pertinenza, sito in Lainate; che contestualmente, con scrittura privata debitamente sottoscritta ma non autenticata, aveva costituito a titolo gratuito e a favore dei propri genitori (…) l’usufrutto generale e vitalizio con reciproco diritto di accrescimento delle medesime unità acquistate con l’atto di compravendita; che i genitori avevano sempre pacificamente vissuto nella predetta abitazione, mentre il figlio si era trasferito in occasione del matrimonio; che il 6 giugno 2006, per ragioni esclusivamente fiscali, era stato stipulato tra le medesime parti un contratto di comodato gratuito, regolarmente trascritto, relativo alle unità già concesse in usufrutto.

A seguito della morte di (…), avvenuta il 2 marzo 2013, (…), esprimendo la propria intenzione di recedere dal contratto di comodato e negando di avere sottoscritto alcuna costituzione di usufrutto, aveva tuttavia richiesto formalmente alla madre di lasciare libero da persone o cose il predetto immobile entro quattro mesi dal ricevimento della raccomandata.

L’attrice, dopo essersi soffermata sugli esborsi sostenuti dai genitori per l’acquisto dell’immobile intestato al figlio, domandava innanzitutto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 co. 1 c.p.c., la verificazione giudiziale della sottoscrizione personalmente apposta da (…) in calce alla scrittura privata di costituzione di usufrutto del 21 ottobre 1987; sul presupposto di tale positiva verificazione, il contratto di comodato simulato inter partes avrebbe dovuto essere dichiarato tamquam non esset, con conseguente illegittimità e inefficacia della diffida formulata nei confronti della madre. (…) chiedeva pertanto al Tribunale di Milano nel merito di accertare la veridicità della sottoscrizione apposta dal convenuto in calce alla scrittura privata de qua e per l’effetto, in considerazione anche dell’intervenuto decesso di (…), di dichiararla unica titolare del diritto reale di usufrutto sulle unità immobiliari oggetto di controversia e di accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia inter partes e/o erga omnes del contratto di comodato sottoscritto in data 6 giugno 2006.

Si costituiva in giudizio (…), il quale confermava di avere acquistato il 21 ottobre 1987 le unità immobiliari descritte supra, di avervi abitato con i genitori prima di trasferirsi in occasione del matrimonio e di avere sottoscritto un contratto di comodato di uso gratuito a loro favore ma negava di avere mai costituito a favore dei medesimi un usufrutto sull’immobile di sua proprietà. Preliminarmente, il convenuto eccepiva l’inapplicabilità del rito ordinario, così come prescelto da controparte, dovendo nel caso di specie trovare applicazione il rito ex art. 447-bis c.p.c.

Nel merito, asseriva innanzitutto che le contestazioni avversarie circa la pretesa nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di comodato erano destituite di ogni fondamento giuridico, tanto più che se davvero l’intenzione delle parti fosse stata solo di ottenere un risparmio fiscale sarebbe stato più opportuno procedere alla valida costituzione del diritto di usufrutto in capo ai genitori: nel caso de quo era dunque configurabile il comodato c.d. precario disciplinato dall’art. 1810 c.c., comportante come tale l’obbligo in capo al comodatario di restituire la cosa ricevuta in godimento non appena il comodante l’avesse richiesta.

Circa il diritto di usufrutto di cui (…) sosteneva di essere proprietaria sulla base di una scrittura privata, (…) osservava che il documento in questione appariva ictu oculi inadeguato sia con riferimento al contenuto sia con riferimento alla sua sottoscrizione: in materia di usufrutto gli atti necessari per la costituzione avrebbero dovuto essere fatti per iscritto ai sensi dell’art. 1350 n. 2 c.c. a pena di nullità e avrebbero dovuto essere soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 n. 2 c.c.; nella vicenda in esame, non solo la scrittura privata prodotta non era stata trascritta presso i Pubblici Registri ma l’usufrutto sarebbe stato addirittura costituito a titolo gratuito; la gratuità e la unilateralità da parte di (…) avrebbero dunque configurato una donazione di usufrutto, che ai sensi dell’art. 782 c.c. avrebbe dovuto essere stipulata per atto pubblico (alla presenza di due testimoni).

Il convenuto disconosceva infine formalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c. le pattuizioni e le sottoscrizioni di cui alla scrittura privata de qua, che non ricordava di avere sottoscritto e che pertanto non era riconducibile alla sua volontà, e si riservava sin da allora la proposizione in via incidentale di querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c. preordinata ad appurare la falsità dell’intera scrittura (qualora la sottoscrizione del convenuto fosse stata ritenuta genuina sarebbe infatti a suo dire ricorsa un’ipotesi di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco).

(…) chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la inapplicabilità del rito ordinario e per l’effetto di disporre il mutamento del rito a favore di quello speciale previsto dall’art. 447-bis c.p.c.; nel merito, di rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con sentenza n. 7695/2018 il Tribunale di Milano, ritenuta assorbita e comunque infondata la richiesta preliminare formulata dal convenuto di mutamento di rito (avendo l’attrice proposto in primo luogo una domanda di accertamento di usufrutto e non avendo controparte richiesto la formale separazione dei giudizi), considerava le domande attoree fondate e meritevoli di accoglimento.

Osservava che, in relazione alla prima richiesta attorea e a seguito di formale disconoscimento da parte di (…) della sottoscrizione apposta alla scrittura privata, si era dato adito alla verificazione della sottoscrizione del predetto documento e che la consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di causa (consulenza che appariva precisa, esaustiva e immune da vizi logici) aveva confermato pienamente la tesi dell’attrice: gli accertamenti grafologici svolti in contraddittorio sulla base del saggio grafico del convenuto avevano infatti confermato l’autenticità della sottoscrizione.

Sulla scorta del predetto accertamento di autenticità della sottoscrizione e di piena riferibilità della scrittura privata a (…), secondo il giudice di prime cure doveva affermarsi la regolare iscrizione di un diritto reale di usufrutto vitalizio sull’immobile a favore dei genitori: detto diritto di usufrutto risultava infatti validamente costituito, dal momento che rispondeva al requisito della forma scritta di cui all’art. 1350 c.c., essendo irrilevante l’assenza di trascrizione, istituto che atteneva alla opponibilità a terzi; le contraddittorie contestazioni del convenuto relative a una donazione di usufrutto nulla o a un abusivo riempimento del foglio bianco apparivano in radice prive di pregio, atteso che non erano rifluite in tempestive conseguenti domande.

Secondo il Tribunale di Milano, la predetta conclusione costituiva peraltro la premessa logica per la delibazione delle contrapposte domande in relazione al contratto di comodato stipulato tra le parti nel 2006: il giudice di prime cure riteneva infatti che il convenuto, quale nudo proprietario dell’immobile in virtù della predetta scrittura privata, non potesse legittimamente concedere a titolo obbligatorio il godimento dell’immobile de quo, dal momento che detto godimento spettava a chi era titolare del diritto reale di usufrutto; doveva pertanto concludersi per l’invalidità e l’inefficacia del contratto di comodato stipulato il 6 giugno 2006.

Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Milano accertava l’autenticità della sottoscrizione riferita a (…) e apposta in calce alla scrittura privata del 21 ottobre 1987, accertava l’esistenza a favore di (…) del diritto di usufrutto vitalizio sulle unità immobiliari oggetto di controversia, dichiarava l’invalidità e l’inefficacia del contratto di comodato stipulato tra (…) da un lato e (…) dall’altro, rigettava le domande riconvenzionali proposte dal convenuto, condannava il medesimo al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi Euro 6.250,00 oltre rimborso forfettario per spese generali e altri accessori di legge, poneva definitivamente a carico di (…) le spese della consulenza tecnica di ufficio.

Di tale sentenza si doleva (…), il quale proponeva tempestivo appello.

Lamentava in primo luogo erronea valutazione in merito all’idoneità della dichiarazione del 21 ottobre 1987 a costituire un valido diritto di usufrutto: innanzitutto, il preteso diritto di usufrutto sarebbe stato conferito non tramite contratto o testamento bensì tramite un atto di provenienza unilaterale e a titolo gratuito che avrebbe configurato una donazione di usufrutto, che come tale avrebbe dovuto ritenersi nulla e inefficace in quanto mancante della forma solenne; sotto un connesso profilo, per giurisprudenza e dottrina pacifiche le tipologie negoziali idonee alla costituzione del diritto di usufrutto dovevano essere necessariamente individuate nel testamento ovvero nel contratto, non essendo sufficiente un atto unilaterale senza l’espressa accettazione del beneficiario; doveva del resto comunque escludersi l’ipotesi (comunque non prospettata da controparte) di accettazione per equivalenti o giudiziale, giacché l’eventuale successiva accettazione di (…) non poteva avere efficacia essendo intervenuta quando ormai il proponente aveva revocato la sua volontà negoziale chiedendo di rientrare nel possesso del bene.

(…) si doleva inoltre dell’erronea valutazione da parte del Tribunale di Milano circa il contratto di comodato stipulato tra le parti in data 6 giugno 2006, dal momento che – essendo a suo dire inesistente il diritto di usufrutto in capo alla madre – egli stesso doveva ritenersi pieno proprietario dell’immobile oggetto di controversia e ben poteva concederlo in comodato ai genitori, con la conseguenza che – trattandosi di comodato precario – il comodatario era obbligato alla riconsegna del bene concesso in godimento dietro semplice richiesta del comodante.

(…) chiedeva pertanto nel merito di rigettare tutte le domande proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e di ordinare all’appellata il rilascio dell’immobile.

Si costituiva in giudizio (…), la quale ribadiva innanzitutto la validità dell’usufrutto costituito in suo favore: doveva ritenersi corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui rilevava che la mancata trascrizione della scrittura privata era irrilevante inter partes; circa la configurabilità sostenuta da controparte di una donazione di usufrutto, doveva osservarsi che non tutti gli atti a titolo gratuito costituivano di per sé atti di donazione, essendo necessario a tale fine l’animus donandi (di cui nessuna prova era stata fornita da (…)), e che comunque non si era neppure in presenza nel caso in esame di un atto a titolo gratuito, essendo la costituzione del diritto di usufrutto il parziale corrispettivo dell’avvenuto pagamento alla parte venditrice del prezzo dell’immobile intestato in nuda proprietà al figlio.

Circa la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di comodato, l’appellata rilevava che (…), quale nudo proprietario delle unità immobiliari in oggetto, non era legittimato a concedere alcun diritto personale di godimento sull’immobile, in quanto tale legittimazione spettava unicamente ai genitori quali contitolari del diritto di usufrutto generale e vitalizio validamente costituito il 21 ottobre 1987.

(…) chiedeva pertanto di essere dichiarata titolare del diritto di usufrutto sulle unità immobiliari de quibus e che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di comodato sottoscritto in data 6 giugno 2006.

Alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa, oltre che dei motivi di censura sollevati contro la sentenza del Tribunale di Milano, la Corte ritiene che l’appello meriti accoglimento in quanto fondato in diritto.

Deve in particolare considerarsi condivisibile la doglianza di (…) relativa all’erronea valutazione da parte del giudice di prime cure in merito all’idoneità della scrittura privata del 21 ottobre 1987 a costituire un valido diritto di usufrutto.

Dirimente risulta in proposito l’affermazione dell’appellante, secondo cui per giurisprudenza consolidata non può costituirsi inter vivos un valido diritto di usufrutto su un bene immobile tramite un atto unilaterale, occorrendo invece un contratto recante espressa accettazione da parte del beneficiario.

È pur vero che tale argomentazione veniva proposta in maniera specifica da (…) soltanto nel proprio atto di citazione in appello; la Corte non può tuttavia non tenerne conto, poiché fin dal giudizio di primo grado egli deduceva esplicitamente la questione della nullità dell’atto costitutivo del diritto di usufrutto e poiché comunque “il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale” (Cass. Sez. Un. 04/09/2012, n. 14828).

Nella vicenda de qua è incontestata la proprietà dell’immobile in capo a (…), così come risulta provato per tabulas che la scrittura privata recava la sottoscrizione del solo appellante e non dei genitori e che il contratto di compravendita contestuale alla dichiarazione era parimenti firmato dal solo (…) e dai precedenti proprietari dell’immobile ((…)).

Per giurisprudenza consolidata, “”seppure l’art. 978 cod. civ. faccia genericamente riferimento alla volontà dell’uomo, la tipologia negoziale idonea a costituire il diritto di usufrutto deve essere individuata – non diversamente da quanto è stabilito in materia di servitù dall’art. 1058 cod. civ. – nel testamento e nel contratto, mentre, per quanto riguarda i negozi unilaterali, nei limiti in cui sono ritenuti vincolanti per l’ordinamento, la possibilità di costituire l’usufrutto deve ritenersi limitata alle sole figure della promessa al pubblico prevista dall’art. 1989 cod. civ. e della donazione obnuziale di cui all’art. 785 cod. civ.” (Cass. 30/01/2007, n. 1967), ipotesi queste ultime non ricorrenti nel caso in esame.

Tra le tipologie negoziali idonee alla costituzione del diritto di usufrutto non si annovera pertanto l’atto unilaterale, quale necessariamente la scrittura privata del 21 ottobre 1987 deve essere qualificata, riportando la sottoscrizione del solo (…) e inerendo a un contratto di compravendita di cui (…) non era parte.

Tale atto unilaterale non potrebbe del resto qualificarsi neppure come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c.: secondo quanto statuito di recente dalla Suprema Corte, infatti, sebbene sia opinione diffusa in dottrina che l’art. 1333 c.c. sia applicabile anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, “deve trattarsi, però, di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario” (Cass. 18/06/2018, n. 15997), in quanto “la presenza di un pregiudizio anche solo potenziale (si pensi agli oneri di custodia, gestione e tributari che gravano sul proprietario o sull’usufruttuario) impone la necessaria accettazione del destinatario” (Cass. 18/06/2018, n. 15997).

Poiché “la ratio dell’art. 1333 cod. civ. che consente la formazione del contratto per mancato rifiuto da parte del destinatario della proposta risiede nel fatto che a quest’ultimo possono derivare soltanto vantaggi dal contratto medesimo” (Cass. 30/06/1987, n. 5748), la presenza di oneri e obblighi a carico dell’usufruttuario è la ragione che giustifica la essenzialità dell’accettazione dell’oblato al fine dell’acquisto o della costituzione del diritto reale di usufrutto.

Sulla base di quanto sino ad ora rilevato, la Corte ritiene che nella vicenda oggetto del presente giudizio il diritto di usufrutto non possa considerarsi validamente costituito, non essendo a ciò idonea la scrittura privata sottoscritta unilateralmente dal solo (…): sarebbe stata al contrario necessaria la stipulazione di un contratto tra le parti recante la espressa accettazione da parte di (…), in quanto la costituzione del diritto di usufrutto poteva determinare un pregiudizio in capo al beneficiario, quali oneri di custodia, di gestione e tributari.

Poiché dunque – secondo quanto statuito dalla Suprema Corte – l’usufrutto non può essere costituito mediante proposta di contratto con obbligazione a carico del proponente, deve escludersi che nel caso di specie tale diritto sia stato validamente costituito a favore di (…).

L’impossibilità di costituire tramite dichiarazione unilaterale l’usufrutto, in mancanza di espressa accettazione da parte del beneficiario, rende del resto irrilevante l’argomentazione proposta dall’appellata, volta a individuare un nesso di corrispettività tra la costituzione dell’usufrutto medesimo e il versamento da parte di (…) e di (…) di una notevole parte del prezzo dell’immobile de quo: l’affermazione dell’appellata, secondo cui la costituzione del diritto di usufrutto (avvenuta non a caso contestualmente alla compravendita) lungi dall’essere un atto integralmente donativo costituiva invece il parziale corrispettivo dell’avvenuto pagamento alla parte venditrice (ex art. 1180 c.c., essendo i genitori formalmente terzi rispetto alla compravendita) del prezzo dell’immobile intestato in nuda proprietà al figlio, risulta pertanto priva di rilievo, poiché il fatto che (…) avessero pagato la quasi integralità del corrispettivo non può essere interpretato come espressivo della volontà di accettare la costituzione dell’usufrutto a fronte della scrittura privata sottoscritta solo dal figlio.

Quanto fin qui affermato in relazione alla inidoneità della dichiarazione del 21 ottobre 1987 a costituire un valido diritto di usufrutto induce a ritenere assorbite tutte le ulteriori questioni proposte tanto dall’appellante quanto dalla convenuta in relazione alla validità della costituzione del diritto in questione.

Essendo stata accertata l’inesistenza in capo ad (…) del diritto di usufrutto, la sentenza del giudice di prime cure deve essere riformata anche nella parte in cui asseriva che (…), quale nudo proprietario dell’immobile in virtù della predetta scrittura privata, non avrebbe potuto legittimamente concedere a titolo gratuito il godimento delle unità immobiliari, dal momento che detto godimento spettava a chi era titolare del diritto reale di usufrutto.

Una volta accertata la inidoneità della scrittura privata del 21 ottobre 1987 a costituire il diritto di usufrutto, la Corte rileva allora che (…), essendo pieno proprietario dell’immobile de quo, poteva legittimamente concederlo in godimento ai genitori con il contratto di comodato sottoscritto tra le parti in data 6 giugno 2006, contratto che dunque costituiva l’unico riferimento giuridico a fondamento del godimento dell’immobile da parte di (…): incontestato e documentalmente provato risulta infatti che l’appellata avesse firmato tale contratto e che la registrazione di quest’ultimo fosse avvenuta il 9 giugno 2006.

Il comodato venutosi in tal modo a configurare in concreto era quello precario di cui all’art. 1810 c.c., essendo privo di qualunque indicazione tacita o espressa del termine per la riconsegna del bene concesso in godimento, obbligo che per il comodatario insorgeva dietro semplice richiesta del comodante: “la figura del “precario” ovvero del “comodato precario” (art. 1810 c.c.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare “ad nutum” mediante richiesta di restituzione del bene” (Cass. 10/05/2000, n. 5987).

Per giurisprudenza consolidata, suddetta richiesta da parte del comodante determina l’immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di un detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui.

Nella vicenda oggetto di esame, (…) domandava appunto ad (…) con raccomandata del 9 aprile 2013 la restituzione dell’immobile, di cui l’appellata godeva unicamente in forza del contratto di comodato precario sottoscritto il 6 giugno 2006; a fronte del rifiuto di restituire il bene immobile, la madre doveva dunque ritenersi detentrice sine titulo.

A fronte della inidoneità della scrittura privata sottoscritta il 21 ottobre 1987 da (…) a costituire il diritto di usufrutto e a fronte della richiesta espressa da quest’ultimo di restituzione dell’immobile sulla base del contratto di comodato precario stipulato il 6 giugno 2006, la Corte ritiene che l’appello meriti accoglimento in quanto fondato e che la sentenza del giudice di prime cure debba essere integralmente riformata: rigetta pertanto le domande proposte da (…) e, accertato che (…) era pieno proprietario delle unità immobiliari oggetto di controversia e che aveva richiesto alla comodataria la restituzione del bene immobile concesso in comodato, ordina all’appellata il rilascio dell’immobile.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di (…) e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accoglie l’appello di (…) avverso la sentenza n. 7695/2018 del Tribunale di Milano e per l’effetto riforma la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva idoneamente costituito il diritto di usufrutto a favore di (…) sulle unità immobiliari identificate in Comune di Lainate, al Catasto Fabbricati, foglio 11, mappale 291, sub 501, 502 e 503, e nella parte in cui considerava conseguentemente invalido il contratto di comodato stipulato in data 6 giugno 2006 in relazione al medesimo immobile, e ordina ad (…) il rilascio delle unità immobiliari identificate in Comune di Lainate, al Catasto Fabbricati, foglio 11, mappale 291, sub 501, 502 e 503; condanna (…) a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano per il primo grado di giudizio in Euro 6.250,00 per compensi e per il presente grado in Euro 6.615,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge (e anticipazioni);

pone le spese di CTU definitivamente a carico di (…) nella misura già liquidata in corso di causa.

Così deciso in Milano il 18 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2020.

Per approfondimenti in merito al contratto di comodato si consiglia la lettura del presente articolo Il contratto di comodato

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di locazioni, si consiglia la Raccolta di massime delle principali sentenza della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.