In tema di compensazione dei crediti, se e’ controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro gia’ pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non puo’ pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perche’ quest’ultima, ex articolo 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale e’ fatta valere, mentre non puo’ fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilita’ di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed e’ parimenti preclusa l’invocabilita’ della sospensione contemplata in via generale dall’articolo 295 c.p.c. o dall’articolo 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’articolo 1243 c.c..

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19450

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17404/2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 129/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., avverso la sentenza n. 129/2017 della Corte di Appello di Milano.

2. Il solo (OMISSIS) resiste con controricorso

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, e’ stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati agli avvocati delle parti.

4. C’e’ memoria di parte ricorrente.

Considerato che:

1. Il Collegio, tenuto conto anche di quanto esposto nella memoria, condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2. L’azione revocatoria proposta dall’avv. (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e della societa’ avente causa da questa, (OMISSIS) s.r.l., rigettata in primo grado, veniva accolta in appello, in quanto la Corte d’appello riteneva provata in capo al (OMISSIS) la condizione di creditore della societa’ convenuta, sulla base del decreto ingiuntivo ormai definitivo da questi ottenuto per il mancato pagamento di prestazioni professionali, mentre riteneva che non potesse operarsi la compensazione, atta ad elidere la qualita’ di debitore dell’appellante, tra quel credito, definitivo, e il maggior controcredito vantato nei suoi confronti dalla societa’ venditrice, in quanto lo stesso era ancora sub iudice.

Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2301 c.c. in relazione agli articoli 1241, 1242 e 1243 c.c., non avendo la corte d’appello tenuto conto che al credito del (OMISSIS), attore in revocatoria, la sua debitrice opponeva un controcredito con lo stesso compensabile ma non ancora definitivamente accertato. Il motivo appare infondato, in quanto la corte d’appello appare aver fatto corretta applicazione del principio di diritto di recente affermato dalla Sezioni Unite, secondo il quale “In tema di compensazione dei crediti, se e’ controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro gia’ pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non puo’ pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perche’ quest’ultima, ex articolo 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale e’ fatta valere, mentre non puo’ fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilita’ di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed e’ parimenti preclusa l’invocabilita’ della sospensione contemplata in via generale dall’articolo 295 c.p.c. o dall’articolo 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’articolo 1243 c.c..” (Cass. n. 23225 del 2016).

Pertanto, la corte d’appello correttamente ha ritenuto che la condizione definitivamente accertata di creditore in capo al (OMISSIS) non potesse venir meno in ragione della possibile, futura compensazione del credito dello stesso con il controcredito vantato, e tuttora oggetto di accertamento in altro giudizio, dalla societa’ debitrice ed alienante del bene immobile nei suoi confronti, non operando immediatamente la compensazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli e’ gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di lite sostenute dal controricorrente e le liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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Avv. Umberto Davide

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