Il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 12, comma 1, infatti, prevede che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali dallo stesso rese nel giudizio penale, si tiene conto, tra l’altro, “del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attivita’ medesime”. Il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, quindi, purche’ svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato ma non puo’ in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevita’ temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato.

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|10 settembre 2020| n. 18791

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12242-2019 proposto da:

(OMISSIS), in proprio, elettivamente domiciliato nel suo studio in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI PARMA depositata l’11/2/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/6/2020.

FATTI DI CAUSA

L’avv. (OMISSIS), quale difensore di fiducia di (OMISSIS), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha impugnato il decreto con il quale, in data 26/6/2018, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Parma, all’esito di tale udienza, conclusasi con il rinvio a giudizio, aveva liquidato nella somma di Euro 270,00, oltre accessori di legge, il compenso professionale maturato.

Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione condividendo, per quanto ancora importa, “la mancata considerazione, ai fini della liquidazione, della fase decisionale”.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto l’infondatezza della censura svolta per l’omessa liquidazione del compenso maturato per la fase decisionale rilevando che si e’ trattato dell’assistenza all’imputato in sede di udienza preliminare e che l’udienza preliminare non solo era durata una sola udienza ma era durata, come si evince dal relativo verbale, solo dieci minuti, con l’intervento del pubblico ministero, del difensore della parte civile e dei difensori dei tre imputati: risulta, pertanto, ovvio, ha proseguito il tribunale, che non vi e’ stata alcuna seria discussione ma solo “un simulacro di discussione, durato pochi secondi, in quanto le parti hanno rinviato… ogni questione controversa alla apposita sede dibattimentale”.

(OMISSIS), con ricorso notificato l’11/4/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza, dichiaratamente non notificata.

Il ministero della giustizia e’ rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 12, comma 3, lettera d), in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’infondatezza della censura con la quale l’opponente aveva lamentato l’omessa liquidazione del compenso maturato per la fase decisionale, sul rilievo che nell’udienza preliminare non si era svolta una vera e propria discussione.

1.2. Cosi’ facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che il Decreto Ministeriale n. 55 cit., articolo 12, comma 1, comprende il dato temporale tra gli indici rivelatori del grado d’importanza della prestazione svolta al solo ed unico fine di adeguare in concreto il compenso alla prestazione effettivamente svolta, applicando al valore medio della liquidazione, dovuta per la singola fase, i correttivi in percentuale previsti dalla medesimo comma.

1.3. La norma, pero’, ha proseguito il ricorrente, non consente al giudice, in ragione della modesta durata dell’attivita’ svolta dal difensore, di negare il compenso maturato, tanto piu’ che l’attivita’ svolta in udienza preliminare non troverebbe collocazione in fasi diverse da quella cd. decisoria, per cui la prestazione professionale svolta in tale udienza, per quanto modesta, rimarrebbe priva di retribuzione.

1.4. La discussione dell’udienza preliminare costituisce, del resto, ha aggiunto il ricorrente, una fase necessaria ed ineludibile ed, a fronte delle attivita’ esemplificativamente elencate dall’articolo 12, comma 3, lettera d), dev’essere, quindi, liquidata.

2.1. Il motivo e’ fondato. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 12, comma 1, infatti, prevede che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali dallo stesso rese nel giudizio penale, si tiene conto, tra l’altro, “del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attivita’ medesime”. Il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, quindi, purche’ svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato ma non puo’ in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevita’ temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato.

2.2. Il tribunale, li’ dove ha ritenuto che l’udienza preliminare era durata solo dieci minuti e che non vi era stata alcuna seria discussione ma solo “un simulacro di discussione, durato pochi secondi, in quanto le parti hanno rinviato… ogni questione controversa alla apposita sede dibattimentale”, negando la spettanza del compenso per la prestazione ivi svolta, non si e’, quindi, attenuto al principio in precedenza espresso.

3. L’ordinanza impugnata dev’essere, per l’effetto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Parma che, in persona di diverso magistrato, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Parma che, in persona di diverso magistrato, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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Avv. Umberto Davide

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