a fronte della contestazione dell’acquirente circa la difformita’ fra quanto pattuito e quanto consegnatogli (“aliud pro alio”), non puo’ esimersi il medesimo venditore dallo specificare e provare il detto oggetto in relazione alla particolare “species” pattuita, diversamente risultando sfornito l’adempimento di prova idonea (Cass. Sez. 2, 16/11/2000, n. 14865). Nel distribuire, pertanto, tra le parti il rischio della prova mancata dell’autenticita’ del quadro venduto alla stregua dell’insegnamento espresso da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, le conseguenze dell’incerta dimostrazione dell’esattezza qualitativa dell’oggetto della prestazione del venditore vanno accollate a quest’ultimo.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 8 febbraio 2018, n. 3129

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22404-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1692/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento dei primi sei motivi del ricorso, con assorbimento dei restanti;

uditi gli Avvocati (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso, articolato in otto motivi, avverso la sentenza n. 1692/2011 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 14 luglio 2011.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

(OMISSIS) convenne l’antiquario (OMISSIS) con citazione del 15 maggio 2003, esponendo come nel 1990 egli vantasse un credito di Lire 570.000.000 verso il convenuto, credito che porto’ nel 1992 all’emissione di un decreto ingiuntivo ed all’intervento del medesimo (OMISSIS) in una procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti del (OMISSIS). Per indurre (OMISSIS) a rinunciare al procedimento monitorio ed alla procedura esecutiva, (OMISSIS) convinse il medesimo ad accettare una promessa di vendita, stipulata in data 1 luglio 1992 ed avente ad oggetto la meta’ della proprieta’ di un dipinto del pittore (OMISSIS), denominato il (OMISSIS), depositato in una banca di (OMISSIS), per un valore di circa Lire 850.000.000. Nel 1994 il (OMISSIS) verso’ cosi’ al (OMISSIS) l’ulteriore somma di Lire 295.000.000, quale differenza tra l’importo originario del suo credito ed il valore del quadro dato in cambio, nonche’ la somma di Lire 10.000.000 per il compenso dovuto ad un esperto delle opere di (OMISSIS) incaricato di esporre il quadro in una mostra. Ancora, (OMISSIS) verso’ le spese di deposito dovute alla banca svizzera che custodiva il dipinto, i premi assicurativi e i costi di una expertise e di un intervento di restauro.

Poiche’ (OMISSIS) aveva iniziato una causa davanti alle autorita’ giudiziarie svizzere nei confronti della compagnia assicuratrice che aveva assicurato il quadro, al fine di essere indennizzato dei danni che l’opera aveva subito durante il restauro, sia il Tribunale di Zurigo, sia il Tribunale Federale di Losanna sia la Corte di cassazione di Zurigo avevano, pero’ rigettato la domanda, affermando che il quadro non fosse autentico, ma opera di mano ignota, forse di un allievo del (OMISSIS), come accertato da una perizia sull’autenticita’ e sul valore dell’opera svolta nel 1996 dall’Istituto Svizzero di Studi d’Arte di Zurigo. Ad identica conclusione circa la non attribuibilita’ del quadro a (OMISSIS), secondo quanto dedusse l’attore, era pervenuto il critico d’arte tedesco (OMISSIS), investito di un parere dal (OMISSIS). (OMISSIS) dovette cosi’ sostenere anche le spese giudiziarie per il procedimento giudiziario svolto in Svizzera (pari a Lire 185.187.130, piu’ Lire 50.998.874 e Lire 17.175.257).

(OMISSIS) domando’ percio’ la risoluzione del contratto intercorso con (OMISSIS) e la condanna del convenuto alle restituzioni ed ai danni.

L’adito Tribunale di Treviso, ravvisato l’aliud pro alio, dichiaro’ la risoluzione contrattuale e condanno’ (OMISSIS), rimasto contumace, al pagamento della somma di Euro 450.000,00, per restituzioni e danni.

L’appello di (OMISSIS) venne poi rigettato con la sentenza qui impugnata. La Corte d’Appello osservo’ che la scrittura privata del 1 luglio 1992 intercorsa tra le parti, che indicava il quadro promesso in vendita proprio come “(OMISSIS)”, doveva aversi per riconosciuta dal (OMISSIS), rimasto contumace in primo grado. La Corte d’Appello qualifico’ poi il contratto come preliminare improprio, in quanto immediatamente traslativo della proprieta’ del quadro, previa rinuncia del (OMISSIS) al suo credito pregresso. La Corte di Venezia aggiunse che, a fronte delle contestazioni sull’autenticita’ del dipinto, sollevate dal compratore (OMISSIS), spettava al venditore (OMISSIS) dar prova della sua sicura attribuibilita’ al pittore (OMISSIS). Viceversa, solo in appello, ed in violazione dell’articolo 345 c.p.c., l’appellante (OMISSIS) aveva prodotto alcune expertise che attestavano l’autenticita’ del dipinto, documenti peraltro formati prima dell’inizio del giudizio di primo grado e che potevano percio’ essere allegati in quella sede. Tali perizie non rivestivano, per la Corte d’Appello, carattere di indispensabilita’, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., in quanto da sole non in grado di sovvertire la decisione impugnata, richiedendo comunque un approfondimento semmai a mezzo di una C.Testo Unico Anche le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’appellante vennero dichiarate inammissibili ex articolo 345 c.p.c. dalla Corte d’Appello. All’esito dell’udienza di discussione del 25 gennaio 2017, venne disposto un rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 22602 del 7 novembre 2016.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per la mancata o erronea valutazione delle prove documentali prodotte in primo grado dal (OMISSIS), imputabile alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 14 luglio 2011 quanto, in particolare, alla relazione redatta dall’Istituto Svizzero di Studi d’Arte su richiesta dell’assicuratrice (OMISSIS), che aveva, in realta’, concluso per l’impossibilita’ di convalidare un’attribuzione univoca del quadro per cui e’ causa al (OMISSIS), ovvero comunque una collaborazione dello stesso alla realizzazione del quadro, in considerazione della complessita’ dell’opera del pittore fiammingo e della sua bottega, suggerendo l’opportunita’ di sottoporre il quadro ad un critico maggiormente esperto, quale (OMISSIS).

1.2. Anche il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la valutazione delle prove documentali prodotte in primo grado dall’attore, quanto, in particolare, alla relazione redatta dall’Istituto Svizzero di Studi d’Arte ed alla ripartizione dell’onere probatorio compiuta dalla Corte d’Appello, attesa la contumacia del convenuto nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Treviso.

1.3. Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c., avendo la Corte d’Appello dato rilievo alla contumacia del (OMISSIS) in primo grado per stabilire la sussistenza della prova della non attribuibilita’ del quadro al (OMISSIS).

1.4. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. Spiega il ricorrente che lo stesso attore (OMISSIS) avesse riferito di essersi rivolto al professor (OMISSIS), ovvero ad uno dei massimi esperti di (OMISSIS), ricevendone conferma dell’autenticita’ del quadro di cui alla promessa di vendita del 1 luglio 1992. Inoltre, in tale scrittura si specificava che il quadro fosse accompagnato da certificazioni di autenticita’, non prodotte pero’ in giudizio dall’attore. L’expertise redatto dal professor (OMISSIS) venne percio’ prodotto dall’appellante con l’atto di gravame. Neppure erano state prodotte dall’attore (OMISSIS) le menzionate sentenze dei giudici svizzeri e al riguardo il ricorrente espone che il rigetto della domanda statuito dal Tribunale Commerciale di Zurigo era stato motivato soltanto per la mancata quantificazione della domanda risarcitoria. Anche tali provvedimenti delle autorita’ giudiziarie svizzere vennero prodotti dal (OMISSIS) in allegato agli atti d’appello. Egualmente in appello il (OMISSIS) produsse la perizia dell’esperto d’arte (OMISSIS) ottenuta dal (OMISSIS) e da questo menzionata in citazione, senza comunque produrla. In sostanza, evidenzia il ricorrente, i documenti prodotti con l’atto di appello erano stati richiamati dallo stesso attore (OMISSIS) in primo grado, ma da lui non esibiti. Essi erano percio’ indispensabili ai fini della decisione dei giudici di appello ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.

1.5. Il quinto motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto alla decisione di inammissibilita’ dei documenti prodotti insieme all’atto d’appello, indicati nei numeri da 4 a 9, per la mancata valutazione di circostanza provata con la relazione redatta dall’Istituto Svizzero di Studi d’Arte.

1.6. Il sesto motivo del ricorso denuncia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ovvero la violazione e falsa applicazione degli articoli 61 e 191 c.p.c., quanto alla decisione della Corte d’Appello di Venezia di non compiere ulteriori accertamenti istruttori e di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

1.7. Il settimo motivo censura l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto alla declaratoria di inefficacia della rinuncia al credito di Euro 294.380,43 (Lire 570.000.000) formulata dal (OMISSIS) nella scrittura del 1 luglio 1992, declaratoria contenuta nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia in difetto di apposita domanda di (OMISSIS), il quale aveva, anzi, reiterato la diversa domanda di restituzione della somma indicata e di risoluzione del contratto.

1.8. L’ottavo motivo di ricorso, numerato come “7.2.”, allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., sempre circa la declaratoria di inefficacia della dichiarazione di rinuncia al credito di Euro 294.380,43 (Lire 570.000.000), avendo il (OMISSIS) proposto soltanto una domanda di “restituzione del prezzo pagato” e di risarcimento dei danni conseguenti alla non autenticita’ del quadro.

2. Assume rilievo pregiudiziale il quarto motivo di ricorso, che risulta fondato.

Deve condividersi la premessa secondo cui l’appartenenza di un quadro all’autore indicato dai contraenti di una compravendita di opera d’arte assume, nell’intendimento delle parti e secondo il comune apprezzamento di tali rapporti nel campo socio-economico, valore di mezzo specifico di identificazione della cosa venduta con carattere sostanziale, per cui, ove la garantita autenticita’ del dipinto risulti successivamente insussistente, va ritenuto che la cosa trasferita e’ diversa da quella oggetto del contratto, e non gia’ la stessa cosa affetta da vizi redibitori o da mancanza di qualita’ promesse, con la conseguenza che compete all’acquirente l’azione di inadempimento per consegna di aliud pro alio (arg. da Cass. Sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass. Sez. 2, 01/07/2008, n. 17995; Cass. Sez. 2, 26/01/1977, n. 392; Cass. Sez. 2, 11/03/1974, n. 639; anche Cass. Sez. 2, 08/06/2011, n. 12527).

Questa Corte, in ipotesi di vendita di opere d’arte, ha anche gia’ valutato l’importanza dell’inadempimento, ritenuto rilevante ex articolo 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, consistente nel mancato rilascio all’acquirente da parte del venditore di una copia fotografica dell’opera con retrostante dichiarazione firmata di autenticita’ e di provenienza della stessa, rilascio previsto come obbligatorio dal vigente, all’epoca, L. n. 1062 del 1971, articolo 2 (Cass. Sez. 3, 15/02/1985, n. 1300). Trovano allora applicazione, come affermato dalla stessa Corte d’Appello di Venezia nella sentenza impugnata, i principi dettati da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, secondo cui, ai fini della prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale (come per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell’onere della prova, per esigenze di omogeneita’ del regime istruttorio, opera anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, nel senso che al creditore istante e’ sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformita’ quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento. Cosi’ infatti, anche il compratore che invochi la risoluzione contrattuale, deducendo che il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, esprime una ben precisa doglianza, incentrata sulla non conformita’ del comportamento del venditore al programma negoziale, ed in ragione di questa richiede tutela. Sicche’ spetta al venditore contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento, consistente, nella specie, nell’idoneita’ del bene alienato ad assolvere la propria destinazione economico-sociale ed a fornire l’utilita’ richiesta. Essendo, quindi, nel caso per cui e’ lite, l’oggetto della prestazione del venditore connotato da peculiari qualita’ individuanti (quadro attribuito al pittore (OMISSIS)), a fronte della contestazione dell’acquirente circa la difformita’ fra quanto pattuito e quanto consegnatogli (“aliud pro alio”), non puo’ esimersi il medesimo venditore dallo specificare e provare il detto oggetto in relazione alla particolare “species” pattuita, diversamente risultando sfornito l’adempimento di prova idonea (Cass. Sez. 2, 16/11/2000, n. 14865). Nel distribuire, pertanto, tra le parti il rischio della prova mancata dell’autenticita’ del quadro venduto alla stregua dell’insegnamento espresso da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, le conseguenze dell’incerta dimostrazione dell’esattezza qualitativa dell’oggetto della prestazione del venditore vanno accollate a quest’ultimo (cfr. anche Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23578).

La Corte d’Appello di Bologna ha negato l’ammissibilita’ dei nuovi documenti prodotti dall’appellante (OMISSIS), ovvero le perizie, o expertise (riconoscimento e autenticazione di un’opera d’arte da parte di un esperto), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), documenti peraltro menzionati nell’esposizione dei fatti di causa dallo stesso attore (OMISSIS) a sostegno delle sue domande, ma non offerti in produzione in primo grado. Ancora, l’appellante allego’ insieme al suo atto di impugnazione del 7 giugno 2006 le sentenze del Tribunale Commerciale e della Corte di Cassazione del Cantone di Zurigo e la perizia dell’esperto d’arte (OMISSIS), tutte pure menzionate dal (OMISSIS) nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ma non esibite davanti al Tribunale.

La Corte d’Appello ha osservato che il (OMISSIS) avrebbe potuto produrre tutta questa documentazione nel giudizio di primo grado, nel quale, invece, era rimasto contumace, senza contestare percio’ i fatti dedotti dal (OMISSIS) a fondamento della sua domanda. Percio’ i documenti allegati in appello, secondo la Corte di Venezia, non erano indispensabili, agli effetti dell’articolo 345 c.p.c., in quanto non sufficienti a determinare un sovvertimento della decisione impugnata, e piuttosto implicanti un approfondimento istruttorio, eventualmente a mezzo di CTU.

La Corte d’Appello ha cosi’ deciso la questione di diritto dell’ammissibilita’ della produzione dei nuovi documenti in appello in modo non conforme all’orientamento giurisprudenziale di recente prescelto da Cass., Sez. U, 04/05/2017, n. 10790, nel senso, cioe’, che, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), non soltanto quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, ma altresi’ quella in grado di provare quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Quando viene dedotta, in sede di legittimita’, come nel caso in esame, l’erroneita’ della dichiarazione di inammissibilita’ di una prova documentale in appello, la Cassazione, essendo chiamata ad accertare un error in procedendo, e’ giudice anche del fatto, ed e’, quindi, tenuta essa stessa a stabilire se si trattasse di prova indispensabile, in quanto tale giudizio attiene non al merito della decisione, ma al rito (cfr. Cass. Sez. 1, 08/02/2017, n. 3309; Cass. Sez. 1, 25/01/2016, n. 1277; Cass. Sez. 1, 17/06/2009, n. 14098).

Deve chiarirsi come anche il convenuto rimasto contumace in primo grado ha il diritto di svolgere, in fase di appello, tutte le difese consentite alle parti dall’articolo 345 c.p.c. Cio’ premesso, i documenti prodotti in appello da (OMISSIS) rivelavano la loro indispensabilita’ proprio nel quadro delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, di fatto limitate alla relazione dell’istituto Svizzero di Studi d’arte, la quale, come riconosce la stessa sentenza della Corte di Venezia, non aveva affatto dissipato lo stato di incertezza sui fatti controversi (idest, sull’autenticita’, o meno, del quadro). I documenti allegati da 4 a 9 dell’indice in calce all’atto d’appello risultano, cosi’, dotati di immediata influenza causale sulla decisione finale della lite, tanto piu’ ove si tenga conto che gli stessi documenti erano stati richiamati (ma non esibiti) in primo grado dallo stesso attore (OMISSIS) a sostegno delle proprie deduzioni difensive ed a dimostrazione della sua pretesa, in relazione a contenuti che assumeva a lui favorevoli. Che poi l’attitudine positiva di tale nuova produzione documentale a dissipare lo stato di incertezza sull’attribuzione del quadro al (OMISSIS) imponga ai giudici di appello una rivalutazione complessiva e globale del materiale probatorio, ovvero una indagine unitaria ed organica, non limitata, cioe’, all’esame isolato di quei singoli elementi, o, ancora, l’eventuale ricorso ad una integrazione peritale, tutto cio’ costituisce conferma, piuttosto che confutazione, dell’indispensabilita’ dei nuovi documenti.

Con l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, rimangono assorbiti il primo, il secondo ed il terzo motivo, tutti comunque inerenti la valutazione probatoria, il quinto motivo, sulla motivazione della mancata ammissione dei nuovi documenti, il sesto motivo, sui necessari approfondimenti istruttori, ed ancora il settimo e l’ottavo motivo, quanto alla domanda di “restituzione del prezzo pagato” avanzata dal (OMISSIS) ed alla declaratoria di inefficacia della dichiarazione di rinuncia resa dalla Corte d’Appello, avendo tali censure tutte perso rilevanza decisoria in conseguenza della pronuncia resa sul quarto motivo.

7. In definitiva, va accolto il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS), vanno dichiarati assorbiti il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, che decidera’ la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche in ordine alla spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, anche per la pronuncia in ordine alla spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.