le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori”. Il fatto che la funzione dell’azione sia quella di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica ha quale “conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi “ex ante”, e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Tribunale Ferrara, civile Sentenza 9 novembre 2018, n. 789

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3783/2016, promossa da:

CR.FA. (…), con il patrocinio dell’avv. PI.PA., elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PI.PA.

ATTORE/I

contro

LO.FA. (…), con il patrocinio dell’avv. DI.SE. elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DI.SE.

CONVENUTO/I

ED.SI. (…)

CONVENUTO CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La signora Cr.Fa. ha convenuto in giudizio Lo.Fa. ed Ed.Si. chiedendo di revocare ex art. 2901 c.c. e quindi dichiarare l’inefficacia nei confronti di parte attrice, dell’accordo per la soluzione della controversia in materia di separazione personale tra Lo.Fa. ed Ed.Si., ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D. Lgs 132/2014 e della legge n. 55 del 06.05.2015, come depositato in data 06.09.2016 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, accordo nei cui confronti il Procuratore della Repubblica detto ha concesso nulla osta, depositato in pari data con prot. 1162/16, e successivamente formalizzato con atto Notaio Fa.No. di Comedo Vicentino (VI) in data 19.09.2016, numero di repertorio 195/148, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Ferrara-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 04.10.2016 al Reg. Gen. 16894, Reg. part. 11240, con cui Lo.Fa. ha trasferito ad Ed.Si. la piena proprietà dell’immobile sito in Ferrara (FE), Via (…).

Si è costituita Lo.Fa., rilevando la erronea indicazione della residenza del convenuto Sig. Ed.Si.. In via principale e nel merito si chiede alla (…) Ill.ma di respingere integralmente l’azione revocatoria presentata dalla Sig.ra Fa.Cr. poiché infondata sia in fatto che in diritto. Entrambe le parti hanno chiesto la vittoria delle spese.

Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di Ed.Si., lo stesso non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.

Come è noto, l’art. 2901 richiede testualmente nell’istante la qualità di creditore: pertanto poiché la definizione dell’esistenza del credito costituisce la premessa della pronunzia sulla domanda revocatoria.

È altresì noto che la qualità di creditore è intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una “ragione di credito anche eventuale”: come la Suprema Corte è anche di recente tornata a chiarire “ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 11755 del 15/05/2018).

La qualità di creditrice di Cr.Fa. risulta provata. Quest’ultima infatti agisce in revocatoria quale creditrice di Lo.Fa., affermandosi tale in quanto legittimaria totalmente pretermessa di Se.Fa., padre della stessa, il quale, con testamento olografo depositato e pubblicato per Notaio Ze. di Ferrara in data 07.11.2013, rep. 25449, racc. 12622, aveva istituito erede universale la figlia Lo.Fa., sorella dell’attrice, escludendo quindi la figlia Cr. e la moglie Ma.Pi. Risulta che Cr.Fa., quale legittimaria (art. 536 c.c.) totalmente pretermessa, ha agito nei confronti della sorella Lo.Fa. per il pagamento della quota di legittima, da calcolarsi – ex art. 556 c.c. – riunendo al relictum (detratti i debiti) il donatum: risulta infatti pendente al Tribunale di Ferrara (R.G. 3785/2016) il relativo procedimento.

Il testamento di Se.Fa. in cui nomina Lo.Fa. quale sua erede universale, pretermettendo così totalmente l’altra figlia Cr.Fa. induce a ritenere che quest’ultima sia certamente titolare di una ragione di credito – da quantificare in giudizio – nei confronti della sorella e, quindi, legittimata ad agire in revocatoria.

Cr.Fa. chiede la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’accordo per la soluzione della controversia in materia di separazione personale tra Lo.Fa. ed Ed.Si., ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D. Lgs 132/2014 e della legge n. 55 del 06.05.2015, con cui Lo.Fa. ha trasferito ad Ed.Si. la piena proprietà dell’immobile sito in Ferrara (FE), Via (…).

Secondo la giurisprudenza gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – “rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio – compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. Sez. Terza Ord., 05-07-2018, n. 17612).

Anzitutto, non possono esservi dubbi circa la sussistenza del c.d. eventus damni, pregiudizio che nel caso di specie è insito nello stesso trasferimento in capo ad altri della proprietà del bene immobile, posto che per l’esercizio dell’azione occorre che l’atto sia idoneo a rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito: l’alienazione del bene ha determinato un significativo depauperamento del patrimonio della debitrice Lo.Fa., rendendo indisponibile, vale a dire non aggredibile da parte della creditrice un bene nei confronti sarebbe stato invece possibile in concreto rivalersi, non rilevando che il bene fosse gravato da ipoteca posto che non vale ad escludere “l’eventus damni” la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica;

in tal senso, la Suprema Corte ha anche di recente affermato che “le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori”. Il fatto che la funzione dell’azione sia quella di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica ha quale “conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi “ex ante”, e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito” (Cass. Sez. Terza, Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017).

Va poi verificato l’elemento soggettivo in capo al debitore, da declinarsi con riferimento all’epoca dell’atto rispetto al credito. In giurisprudenza, si evidenzia infatti che l’anteriorità o meno del credito rispetto all’atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale, proprio in ragione della nozione lata di credito cui si fa riferimento.

Nei confronti del debitore rileva il suo atteggiamento psicologico, diversamente qualificabile a seconda che l’atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ovvero oneroso o gratuito.

Nel caso di specie, come detto, l’atto è posteriore al sorgere del credito: il deposito dell’accordo di separazione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara è avvenuto in data 06.09.2016, dunque successivamente al sorgere del credito, posto che il testamento è stato pubblicato il 7/11/2013 e che la signora Cr.Fa. aveva già fatto pervenire alla sorella le proprie richieste in ordine all’eredità (la domanda di mediazione risulta depositata il 20/02/2016, come risulta da verbale di mediazione depositato da parte convenuta al doc. 14).

Occorre ora verificare se si tratti di atto a titolo gratuito od oneroso, posto che, come si è visto, il trasferimento di un bene nell’ambito di accordi di separazione può avere natura sia onerosa che gratuita: in sostanza, l’impegno assunto in sede di separazione può conformarsi come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito, a seconda dei casi concreti.

Nel caso di specie, nell’accordo si dà atto che “la casa coniugale è di proprietà della moglie, acquistata data 01 agosto 2013 a rogito Notaio Dott. Ma.Bi. di Ferrara Rep. 61619, Racc. 18637” e vi è l’accordo che la stessa “andrà attribuita integralmente in ragione del 100%, al Sig. Si.Ed., che sin da ora accetta, dichiarando ad ulteriore tacitazione di ogni rapporto patrimoniale pregresso, che egli si accolla con efficacia interna il mutuo di cui è anche fideiussore impegnandosi a tenere indenne la moglie da qualsivoglia obbligazione a riguardo; il Signor Si.Ed. dichiara di accettare le modalità di acquisto dell’immobile di cui al punto 2). Il trasferimento immobiliare in oggetto dovrà essere formalizzato con atto notarile entro il 31 marzo 2017, con oneri e spese a carico dei coniugi in misura del 50% ciascuno”.

L’accollo del mutuo da parte del Si. induce a ritenere che, nel caso di specie, il trasferimento immobiliare, in adempimento all’accordo di separazione, sia avvenuto a titolo oneroso; quanto al bene oggetto dello stesso, esso, per come identificato attraverso la nota di trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ferrara – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 04.10.2016 al Reg. Gen. 16894, Reg. part. 11240 dell’atto Notaio Fa.No. di Cornedo Vicentino (VI) in data 19.09.2016, numero di repertorio 195/148, esso va individuato nella piena proprietà dell’immobile sito in Ferrara (FE), Via (…), così distinto al catasto Fabbricati del Comune di Ferrara, al foglio (…) vani, sup cat. 186 mq, rce: 1.254,99, graffato con i seguenti beni: – foglio (…), map. (…) (tre), sub. 5 (cinque); – foglio (…), map. 5 (cinque), sub. 17 (diciassette), il tutto già originariamente classato presso il catasto di ferrara al foglio (…): – map. 5/11 – 3/2, graffati (abitazione e porzione di cantina), piani t-1, cat a/3, cl. 3, vani 8,5 r.c. Euro 1.053,57; – map. 3/3 (porzione di cantina), piano t, cat. c/2, cl. 2, mq. 4, r.c. Euro 8,88; map. 5/16 (porzione di corte), area urbana di mq. 129, – map. 6/1 (accesso carraio), ed in parte al foglio 383 con: – map. 307/3 (porzione di cantina), piano t, cat. c/2, cl. 6, mq. 12, r.c. Euro 21,07; – map. 307/4 (porzione di corte).

L’individuazione catastale del bene corrisponde a quella indicata nell’accordo per la soluzione della controversia in materia di separazione personale tra Lo.Fa. ed Ed.Si., ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D. Lgs 132/2014 e della legge n. 55 del 06.05.2015, come depositato in data 06.09.2016 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara con nulla osta concesso in pari data con prot. 1162/16.

Occorrerà quindi verificare l’elemento soggettivo sia in capo a Lo.Fa. che al convenuto contumace Si.

La relazione cronologica intercorrente tra credito e atto impugnato incide sulla diversa intensità che l’intenzione fraudolenta del debitore e l’elemento soggettivo in capo al terzo devono assumere ai fini dell’esperibilità dell’azione.

Nell’ipotesi di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio derivante dall’atto alle ragioni del creditore: non è necessaria l’intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l’atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell’art. 2740 e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni.

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, che ha chiarito che, “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 5618 del 22/03/2016; Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014).

Quindi, nell’ipotesi di atti a titolo oneroso che implicano un sacrifico del terzo corrispondente o meno al vantaggio conseguito, l’intensità dell’elemento soggettivo, nel caso di atto successivo al sorgere del credito, è data dal fatto che sia il debitore che il terzo siano consapevoli delle conseguenze pregiudizievoli dell’atto stesso.

La debitrice Lo.Fa. era certamente consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell’atto, essendo pendente il procedimento di mediazione iniziato dalla sorella e considerato che il bene ceduto al marito costituiva l’unico immobile di proprietà della debitrice, circostanza che rende palese il pregiudizio arrecato ai creditori. Sul punto di nessuna rilevanza è il fatto, sostenuto dalla difesa di Lo.Fa., “che l’immobile de quo è stato acquistato grazie a precedenti vendite della convenuta, non riconducibili al de cuius”, non incidendo la circostanza sulla lesione della garanzia generica della creditrice e, quindi, sulla consapevolezza in ordine alla stessa in capo alla disponente. Del tutto irrilevante, quindi, le richieste istruttorie formulate sul punto dalla convenuta.

Quanto al Si., il consilium fraudis può dirsi ampiamente provato per presunzioni, dati i rapporti di coniugio tra le parti convenute (elemento valorizzato di frequente dalla giurisprudenza, quanto meno in termini presuntivi), che inducono certamente ad escludere l’ignoranza del Si. relativamente alle circostanze fattuali in cui si è collocato il trasferimento dei cespiti immobiliari e, in particolare, delle pretese ereditarie vantate da Cr.Fa., la quale aveva già avviato la mediazione. Decisiva è anche la circostanza che i coniugi Si. – Fa. siano rimasti, entrambi, a vivere nell’immobile oggetto del trasferimento anche dopo la separazione e la condivisione anche dell’attività lavorativa (cfr. doc. 19 e 1a di parte attrice).

Tale consapevolezza, certamente sussistente in capo al Si., non è esclusa dalla natura onerosa dell’atto (accollo del mutuo), posto che la circostanza che il trasferimento sia avvenuto “in sostituzione dell’assegno di mantenimento” è rimasta sfornita di prova: nell’accordo i coniugi danno di essere entrambi indipendenti economicamente; da nessuna circostanza risulta che Lo.Fa. avrebbe avuto diritto all’assegno di mantenimento né si vede come un trasferimento, dietro accollo del mutuo, avrebbe potuto realizzare tale scopo.

Sussistono quindi tutti gli elementi per accogliere la domanda, sussistendo, nella fattispecie concreta, un atto dispositivo patrimoniale posto in essere dal debitore che manifestamente arreca pregiudizio alle ragioni del suo creditore anteriore.

Va dichiarato quindi inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di Cr.Fa., l’atto di trasferimento immobiliare conseguente all’accordo per la soluzione della controversia in materia di separazione personale tra Lo.Fa. ed Ed.Si., ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D. Lgs 132/2014 e della legge n. 55 del 06.05.2015, come depositato in data 06.09.2016 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, accordo nei cui confronti il Procuratore della Repubblica detto ha concesso nulla osta, depositato in pari data con prot. 1162/16, e successivamente formalizzato con atto Notaio Fa.No. di Cornedo Vicentino (VI) in data 19.09.2016, numero di repertorio 195/148, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ferrara – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 04.10.2016 al Reg. Gen. 16894, Reg. part. 11240, con cui Lo.Fa. ha trasferito ad Ed.Si. la piena proprietà dell’immobile sito in Ferrara (FE), Via (…).

La presente sentenza va trascritta ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell’attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (Euro 1.500,00 per fase di studio, Euro 1.000,00 per fase introduttiva, Euro 800,00 per fase istruttoria, Euro 1.5000,00 per fase decisoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di CR.FA. nei confronti di LO.FA. e ED.SI., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– dichiara inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di Cr.Fa. l’atto di trasferimento immobiliare – conseguente all’accordo per la soluzione della controversia in materia di separazione personale tra Lo.Fa. ed Ed.Si., ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D. Lgs 132/2014 e della legge n. 55 del 06.05.2015, come depositato in data 06.09.2016 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, con nulla osta in pari data con prot. 1162/16 – formalizzato con atto Notaio Fa.No. di Cornedo Vicentino (VI) in data 19.09.2016, numero di repertorio 195/148, trascritto presso

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ferrara – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 04.10.2016 al Reg. Gen. 16894, Reg. part. 11240, con cui Lo.Fa. ha trasferito ad Ed.Si. la piena proprietà dell’immobile sito in Ferrara (FE), Via Fossato di Mortara 29 – 29/A, così distinto al catasto Fabbricati del Comune di Ferrara, al foglio (…): – map. 307, sub. 5, z/c 1, cat. a/2, cl. 3, consist. 9 vani, sup cat. 186 mq, rce: 1.254,99, graffato con i seguenti beni: – – foglio 387, map. 3 (tre), sub. 5 (cinque); – – foglio 387, map. 5 (cinque), sub. 17 (diciassette), il tutto già originariamente classato presso il catasto di ferrara al foglio 387: – map. 5/11 – 3/2, graffati (abitazione e porzione di cantina), piani t-1, cat a/3, cl. 3, vani 8,5 r.c. Euro 1.053,57; – map. 3/3 (porzione di cantina), piano t, cat. c/2, cl. 2, mq. 4, r.c. Euro 8,88; map. 5/16 (porzione di corte), area urbana di mq. 129, – map. 6/1 (accesso carraio), ed in parte al foglio 383 con: – map. 307/3 (porzione di cantina), piano t, cat. c/2, cl. 6, mq. 12, r.c.euro 21,07; – map. 307/4 (porzione di corte);

– ordina al competente Conservatore dei pubblici registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza;

– dichiara tenuta e condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di Cr.Fa. delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 545,00 per esborsi ed Euro 5.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.

Così deciso in Ferrara il 25 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.