la L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, della introdotto dalla L. n. 765 del 1967, articolo 18 che stabilisce la riserva nelle nuove costruzioni di appositi spazi per parcheggi, opera come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., non potendo quest’ultima autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, giacche’ l’osservanza della norma costituisce condizione di legittimita’ della concessione edilizia, e spettando esclusivamente alla stessa P.A. l’accertamento della conformita’ degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della idoneita’ a parcheggio delle aree, con la conseguenza che il trasferimento del vincolo di destinazione su aree diverse da quelle originarie puo’ avvenire soltanto mediante il rilascio di una concessione in variante.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 16 febbraio 2018, n. 3861

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18023/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2965/2012, depositata il 17.9.2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15.1.2018 dal Consigliere dott. Francesco CORTESI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. (OMISSIS) per la parte intimata.

FATTI DI CAUSA

1. Riassumendo il giudizio gia’ promosso innanzi al Tribunale di Napoli, poi dichiaratosi incompetente per territorio, gli odierni ricorrenti, proprietari di alcune unita’ immobiliari site all’interno dei fabbricati contrassegnati con le lettere (OMISSIS) di un complesso edilizio in (OMISSIS) costruito da (OMISSIS), chiesero al Tribunale di Nola che fosse accertata la destinazione condominiale a parcheggio di alcuni spazi interni ai detti fabbricati, in ossequio a quanto prescritto dalla L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies e percio’ la nullita’ dei rispettivi contratti d’acquisto nella parte in cui non era loro attribuito il diritto reale d’uso del posto auto, oltre al risarcimento del danno a carico del costruttore.

Costituitosi il (OMISSIS) – il quale chiese il rigetto della domanda e, per l’ipotesi di suo accoglimento, spiego’ riconvenzionale onde vedere accertato il proprio diritto al corrispettivo per la costituzione del diritto d’uso – il tribunale accolse la domanda.

2. Adita con gravame del (OMISSIS), resistenti gli originari attori vittoriosi, la Corte d’Appello di Napoli riformo’ integralmente la sentenza.

I giudici d’appello rilevarono anzitutto il difetto di valida costituzione in giudizio di Vincenzo Calabro’, la cui firma in calce all’atto introduttivo risultava apposta dal diverso attore (OMISSIS) “per delega”, senza che tuttavia fosse specificato di che delega o procura si trattasse, e senza alcuna produzione al riguardo.

Nel merito, osservarono poi:

– quanto al fabbricato (OMISSIS), che la relativa licenza edilizia non prevedeva alcuna riserva di destinazione di aree a parcheggio, la cui individuazione doveva intendersi riservata alla P.A., di guisa che non poteva consentirsi al giudice di attribuire ai singoli acquirenti delle unita’ immobiliari il relativo diritto d’uso sulla proprieta’ del venditore;

– quanto al fabbricato (OMISSIS), che era fondata l’eccezione di prescrizione del diritto per non uso sollevata dal (OMISSIS) in primo grado, essendo emerso dall’istruttoria esperita che le unita’ immobiliari erano state tutte alienate fra il 1968 ed il 1973, ma che a partire dal 1969 – e fino all’instaurazione del giudizio, avvenuta nel 1994 – i locali destinati a parcheggio erano stati ceduti in godimento dal proprietario a terzi, che tuttora li avevano in detenzione.

3. La sentenza e’ impugnata dagli appellati soccombenti con ricorso per cassazione affidato a sette motivi; in prossimita’ dell’udienza, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS) nel frattempo deceduto, hanno depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 83, 156 c.p.c., articolo 221 c.p.c. e ss., nonche’ nullita’ della sentenza ed insufficienza della motivazione, in relazione alla ritenuta invalidita’ della costituzione in giudizio di (OMISSIS). Osservano al riguardo che il (OMISSIS) non aveva formulato specifiche contestazioni alla validita’ della costituzione, limitandosi a chiedere l’accertamento della “legittimazione sostanziale e processuale” di tutti gli attori; la corte d’appello, pertanto, avrebbe violato il principio di diritto secondo cui la sottoscrizione con firma illeggibile della procura alle liti non determina nullita’ della stessa ove non siano svolte specifiche contestazioni in punto all’individuazione del conferente, il nominativo di quest’ultimo sia comunque evincibile dal contesto dell’atto, o l’atto sia idoneo a fornire la certezza giuridica della riferibilita’ a soggetto individuato.

1.1. Il motivo e’ infondato.

La corte d’appello ha rilevato che nel caso di specie la firma posta in calce al mandato alle liti allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in corrispondenza del nominativo del Calabro’ corrispondeva, in realta’, a quella del diverso attore (OMISSIS), che si dichiarava delegato dal primo; si verte, pertanto, in una fattispecie di rappresentanza ex articolo 77 c.p.c. che – come correttamente rilevato nella sentenza impugnata – avrebbe imposto il rilascio di procura in forma scritta.

Nel caso di specie, conseguentemente, la statuizione della corte d’appello appare corretta, poiche’ muove dal rilievo di un difetto di rappresentanza che determina invalidita’ della costituzione ed e’, come tale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; ne’, peraltro, potrebbe in questa sede procedersi alla relativa regolarizzazione ex articolo 372 c.p.c., poiche’ a fronte dell’avversa eccezione l’obbligo della parte di regolarizzare l’atto sorgeva immediatamente (cfr. Cass. Sez. Un., 4.3.2016, n. 4248).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti – denunziando violazione di legge, nullita’ della sentenza e vizio di motivazione – censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, una volta accertata la violazione della norma urbanistica da parte della licenza relativa al fabbricato (OMISSIS), ove non erano state previste le aree di parcheggio di cui alla L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies che il giudice non potesse individuare tali aree assegnandole in uso ai singoli proprietari di unita’ immobiliari, reputando tale attivita’ riservata alla discrezionalita’ dell’amministrazione.

I ricorrenti richiamano alcuni precedenti di questa corte che ha attribuito al giudice tale potere nel caso in cui i singoli proprietari abbiano proposto azione per il riconoscimento del diritto reale d’uso.

Il motivo puo’ essere trattato congiuntamente al terzo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge, nullita’ della sentenza e vizio di motivazione dolendosi della mancata declaratoria di nullita’ dei contratti di trasferimento delle unita’ immobiliari, nonostante l’accertamento della loro contrarieta’ a norma imperativa.

2.1. Le censure sono infondate.

La corte d’appello si e’ infatti uniformata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (per tutte v. Cass. 13.1.2010, n. 378) secondo cui la L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, della introdotto dalla L. n. 765 del 1967, articolo 18 che stabilisce la riserva nelle nuove costruzioni di appositi spazi per parcheggi, opera come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., non potendo quest’ultima autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, giacche’ l’osservanza della norma costituisce condizione di legittimita’ della concessione edilizia, e spettando esclusivamente alla stessa P.A. l’accertamento della conformita’ degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della idoneita’ a parcheggio delle aree, con la conseguenza che il trasferimento del vincolo di destinazione su aree diverse da quelle originarie puo’ avvenire soltanto mediante il rilascio di una concessione in variante.

Non sono pertinenti, al riguardo, i richiami giurisprudenziali operati dai ricorrenti, che si riferiscono alla diversa ipotesi in cui il riferimento all’area destinata a parcheggio manchi nei singoli atti di trasferimento delle unita’ immobiliari site nelle nuove costruzioni.

Non sussistendo i presupposti per l’affermazione della sussistenza del diritto d’uso nel fabbricato, resta cosi’ assorbito il motivo volto alla declaratoria di nullita’ in parte qua dei contratti di trasferimento delle relative unita’ immobiliari.

3. Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo, denunziando violazione di legge, nullita’ della sentenza e vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono del rigetto della loro domanda di declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto reale d’uso inerente al fabbricato (OMISSIS).

Assumono, in particolare: che il diritto in questione non viene meno per non uso, trattandosi di diritto irrinunciabile e permanente; che, in ogni caso, la corte d’appello avrebbe errato nell’individuare il dies a quo del relativo termine, poiche’ essi avevano tutti acquistato dai loro danti causa in anni successivi al 1978, con conseguente efficacia interruttiva dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non potendo ridondare in loro danno la situazione facente capo ai precedenti proprietari; che, comunque, dall’istruttoria esperita erano emerse circostanze che comprovavano la concreta destinazione delle aree a parcheggio.

3.1. I motivi sono tutti privi di pregio.

Il primo di essi e’ manifestamente infondato, costituendo jus receptum la soggezione a prescrizione del diritto d’uso sulle aree a parcheggio, in quanto non rientrante tra i diritti indisponibili ex articolo 2934 c.c., comma 2, (cosi’ fra le numerose altre Cass. 21.11.2016, n. 23669).

Il relativo termine ventennale – venendo cosi’ alla seconda censura – decorre dall’acquisto dell’immobile; nella presente fattispecie rileva tuttavia la circostanza del primo acquisto-pacificamente avvenuto prima del ventennio anteriore all’avvio della lite davanti al tribunale – poiche’ la sentenza impugnata ha dato atto che il costruttore, nell’eccepire la prescrizione, aveva dedotto e provato che fin da data anteriore, e continuativamente, i locali destinati a parcheggio erano stati destinati ad uso diverso, idoneo a determinare il compiersi della prescrizione.

Quanto alla terza censura, infine, essa e’ inammissibile, consistendo in un sindacato sulla valutazione dei dati istruttori da parte del giudice del merito, non consentita nella presente sede di legittimita’.

4. Il settimo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 2053 c.c. e vizio di motivazione in relazione al rigetto della loro domanda risarcitoria conseguente alla lesione del diritto reale, e’ assorbito dalla decisione sui motivi che precedono.

5. In definitiva, il ricorso e’ meritevole di rigetto; le spese vanno I conseguentemente poste a carico dei ricorrenti in solido nella misura liquidata in dispositivo; sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e pone a carico dei ricorrenti in solido le spese che, liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.