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deve ritenersi che una volta accertata la lesione del decoro architettonico a seguito di opere innovative, nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all’edificio condominiale e, una volta accertato che le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria o migliorativa dell’originaria fisionomia, ma alterano quest’ultima sensibilmente, non ha alcuna rilevanza l’accertamento, del tutto opinabile, del risultato estetico della modifica, che deve ritenersi non consentita quand’anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole.
La tutela di cui all’art. 1120 c.c. in tema di decoro architettonico è, difatti, una tutela accordata in sé e per sé, a prescindere da situazioni contingenti, in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stesso stabile condominiale.

 

 

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Corte d’Appello Napoli, Sezione 6 civile Sentenza 14 giugno 2018, n. 2945

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. M.R. Castiglione Morelli – Presidente

Dott. Antonio Quaranta – Consigliere

Dott. Assunta d’Amore – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 831 R.G.A.C. per l’anno 2012, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza la sentenza n.3068 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 marzo 2011, vertente

TRA

(…) ((…)), (…) ((…)), (…) ((…)), (…) ((…)), (…) ((…)), (…) ((…)), rappresentati e difesi giusta procura a margine dell’atto di appello dall’Avv. An.La. e con lui elettivamente domiciliati in Napoli al Viale (…) presso lo studio dell’Avv. Ma.Le.

APPELLANTI

E

SOCIETÀ (…) S.A.S., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore (…), rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di risposta dagli Avv.ti Mo.Ac. e Pa.Ac., con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via (…) presso lo studio Associato Verde

APPELLATA

NONCHE’

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via (…) è elettivamente domiciliato

APPELLATO

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2001 (…), (…), (…), (…), (…), (…), premesso di essere tutti proprietari e condomini del fabbricato sito in (…) alla via (…) esponevano che la (…) S.a.s. aveva locato alla Soprintendenza Archeologica di Avellino, Salerno e Benevento, per i propri uffici, le unità immobiliari di sua proprietà, facenti parte del predetto complesso edilizio e comprensive del primo piano, composto da tre appartamenti contigui, del piano terra, costituito da un porticato gravato da servitù di passaggio, del locale al piano interrato ad uso autorimessa, il tutto acquistato con scrittura privata autenticata del notaio Pastore in data 28 giugno 1990 e che, al fine di rendere i vari immobili locati un unico complesso, la Soprintendenza, nel novembre 1997, aveva trasformato buona parte dei volumi posti a piano terra in un volume chiuso nel quale erano stati realizzati un ingresso, una scala, dei servizi igienici ed un deposito così alterando le facciate del fabbricato, creando nuove unità e mutando la destinazione d’uso di parti comuni del fabbricato.

In particolare, gli attori denunciavano che i lavori eseguiti presentavano molteplici profili di illegittimità in quanto lesive delle disposizioni attuative del PRG, per avere inciso negativamente su una servitù di veduta costituita in favore dell’androne condominiale ed in danno del porticato al piano terra, per avere mutato arbitrariamente l’originaria destinazione del muretto che divide l’androne comune dal porticato di esclusiva proprietà trasformandolo in muro perimetrale del nuovo volume chiuso, per avere proceduto ad una vera e propria innovazione della cosa comune installando al di sopra dell’originario muretto divisorio delle pareti finestrate, per avere alterato l’equilibrio complessivo delle linee armoniche dell’edificio trasformando un porticato aperto in uno spazio chiuso e per avere, infine, violato le norme del regolamento condominiale che impongono di rispettare la destinazione d’uso delle cose comuni e di consentire a tutti i condomini di farne pari uso.

Sulla scorta di detti elementi di fatto gli attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'(…) S.a.s., nonché il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali chiedendo, previo accertamento dell’illegittimità delle opere sopra indicate, la condanna in solido dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Si costituiva in giudizio l'(…) S.a.s. che impugnava l’avversa domanda, palesemente inammissibile ed infondata, di cui chiedeva l’integrale rigetto, con vittoria delle spese del giudizio. In particolare, la società eccepiva la carenza assoluta di legittimazione passiva per essere il Ministero conduttore unico responsabile dei lavori eseguiti all’interno dell’immobile; nel merito, deduceva la palese infondatezza della domanda dal momento che gli attori, al momento dell’acquisto delle rispettive proprietà dalla società originaria proprietaria, avevano rinunciato ad ogni diritto sui beni oggetto di causa avendo convenuto con l'(…) S.r.l., originaria proprietaria di tutto il fabbricato, che “…resta di esclusiva proprietà della società venditrice il porticato a piano terra, come delimitato in loco, col diritto di disporne nel modo che riterrà più opportuno, eventualmente alienandolo a terzi e senza che i condomini abbiano diritto ad indennità, corrispettivi o risarcimenti…”. La società aggiungeva che dall’atto di vendita dell'(…) S.r.l. in suo favore avente ad oggetto le unità immobiliari per cui è causa si evinceva, in maniera altrettanto inequivocabile, che con l’alienazione del porticato a piano terra era stato ceduto “…il diritto di disporne nel modo che riterrà più opportuno, dando ad esso qualsiasi destinazione in armonia alla norme urbanistiche vigenti e future, e senza che i condomini abbiano diritto ad indennità, corrispettivi o risarcimenti…”. La società contestava, poi, la servitù di veduta o affaccio lungo la linea del muretto basso, che al piano terra separa l’androne dal porticato, costituita per destinazione del padre di famiglia, per assenza dei presupposti di cui all’art.1062 c.c., negava l’applicazione delle norme in tema di distanze legali, vertendosi, nel caso di specie, di semplici rapporti tra condomini e degli artt.1102 e 1120 c.c. essendo gli stessi specificamente relativi alle cose comuni e non alle proprietà esclusive dei singoli condomini; contestava, altresì, l’alterazione delle linee architettoniche, posto che i lavori avevano riguardato esclusivamente le parti di proprietà esclusiva e qualsiasi aggravio in ordine all’uso delle parti comuni.

Si costituiva in giudizio anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva per non essere stata provata da parte degli attori la loro qualità di proprietari e passiva per avere pattuito con la società proprietaria-locatrice dell’immobile che ogni responsabilità relativa all’esecuzione dei lavori sarebbe ricaduta sulla medesima e, nel merito, contestava la fondatezza della avversa domanda della quale chiedeva l’integrale rigetto trattandosi di lavori finalizzati esclusivamente al migliore godimento della cosa locata, con vittoria delle spese del giudizio.

Acquisita documentazione varia, veniva ammessa ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, nella persona dell’Ing. Al.Ro., ed acquisiti i chiarimenti a seguito delle contestazioni mosse all’elaborato tecnico depositato, il Tribunale, riservata la causa in decisione, pronunciava ordinanza in data 2 luglio 2005 con cui disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, nominando l’Arch. Ro.Ra., ed all’esito, all’udienza del 5 ottobre 2010, riservava la causa in decisione e pronunciava, quindi, la sentenza n.3068 in data 15 marzo 2011 con cui rigettava la domanda proposta dagli attori e dichiarava interamente compensate le spese del giudizio.

Con atto notificato il 22 febbraio 2012 (…), (…), (…), (…), (…), (…) proponevano appello avverso la detta sentenza deducendo: che il Tribunale aveva errato nel ritenere che la (…) e quindi il Ministero potessero mutare la destinazione del porticato in virtù dei patti contenuti negli atti di acquisto, in quanto i condomini non avevano mai attribuito siffatto diritto alla (…) s.r.l., dante causa della (…) s.a.s.; che il diritto di disposizione del porticato era stato riconosciuto alla (…) s.r.l. a titolo personale e che, in ogni caso, il diritto di disporre del porticato e/o mutarne la destinazione non comportava il diritto di eliminarlo, né di disporre o modificare i muretti di confine; che il Tribunale aveva errato per avere escluso la sussistenza della servitù di veduta e di affaccio costituita ex art. 1062 c.c. sui muretti di confine e la relativa lesione per mezzo delle opere in questione; che la sentenza era errata anche laddove il Tribunale aveva ritenuto che le opere eseguite sui muretti non avevano violato i limiti imposti dall’art. 1102 c.c. poiché non poteva applicarsi la norma dettata all’art. 885 c.c. e sussisteva, invece, violazione delle norme sulle distanze; che con le opere in questione è stata realizzata una innovazione sulla cosa comune vietata dall’art. 1120 c.c.; che il Tribunale aveva errato nel ritenere che i lavori non avevano violato le norme di cui all’art. 1120, secondo comma, e 1122 c.c. in quanto atte ad alterare il decoro architettonico dell’edificio; che l’intervento aveva violato anche le disposizioni del regolamento condominiale.

Gli appellanti, quindi, chiedevano alla Corte di Appello di Napoli di: “1) accertare che tutte le opere sopra indicate e peculiarmente quelle che hanno trasformato il piano terra del fabbricato condominiale su pilotis-porticato in volume chiuso (cioè in appartamento ad uso ufficio) da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali con l’assenso della (…) e C s.a.s. sono illegittime. 2) Condannare il Ministero, in persona del Ministro p.t., in solido con la (…) s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., a ripristinare lo stato dei luoghi. 3) Revocare la compensazione delle spese di primo grado. E condannare entrambe le parti intimate in solido alle stesse. Con vittoria di spese ed onorari del grado di appello.”.

Si costituivano la (…) S.a.s. ed il Ministero dei Beni e Attività Culturali riportandosi alle difese svolte in primo grado ed invocando il rigetto del frapposto gravame del tutto infondato in fatto ed in diritto.

Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, all’udienza di conclusioni del 23 marzo 2018, la (…) S.a.s. esibiva decreto del Comune di Avellino n. 6653 del 23/1/2018 di concessione in sanatoria per gli illeciti edilizi alla località via C., 5 ora via N. (…), 3 che l’appellante impugnava deducendo la sua illegittimità e chiedendo “…la sua disapplicazione ex artt. 5 e 4 LAC 2248/1865…”; all’esito, la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L’appello appare fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

Va opportunamente premesso, in fatto, che si controverte di una porzione del piano terra del fabbricato in (…) alla via (…), di cui sono condomini gli appellanti, costituito da un edificio di cinque piani realizzato su piano terra a pilotis ovvero adibito a porticato, ad eccezione dell’androne chiuso dal portone. E’ rimasto, inoltre, accertato che il Ministero ha provveduto a realizzare la chiusura di parte del porticato a mezzo di taluni muretti e con l’infissione al di sopra dei muretti realizzati ex novo, nonché dei muretti preesistenti posti in adiacenza all’androne e al portone condominiali, e a separazione del porticato da quello condominiale posto a piano terra, e a chiusura dei prospetti, di vetrate ed infissi in alluminio scuro.

Il c.t.u. Ing. Al.Ro., nominato nel primo grado del giudizio, ha accertato, altresì, la realizzazione dei seguenti interventi edilizi: impianto idrico e di riscaldamento, impianto elettrico ed impianto antincendio, tramezzi e murature, pavimenti, serramenti, intonacatura e pitturazione delle pareti (cfr., in atti, consulenza tecnica d’ufficio).

Detti accertamenti di fatto sono stati ulteriormente specificati dal c.t.u. successivamente nominato, Arch. Ro.Ra., la quale ha rilevato (cfr., in atti, pag. 8 e ss. della consulenza tecnica d’ufficio depositata il 14/4/2008) la “chiusura di una parte del porticato su pilotis sito al pianterreno mediante infissi in alluminio collocati sopra i muretti di tufo che perimetrano l’edificio e che separano la proprietà dell'(…) da quella condominiale (…); realizzazione di n. 2 muretti intonacati sul lato est (…) su cui sono stati collocati gli infissi e inserita una porta che dà direttamente sul porticato, della stessa fattura e materiali degli infissi; realizzazione di tramezzature per distribuire le divisioni interne dei vari ambienti del nuovo immobile realizzato; impianti a servizio del nuovo immobile (idrico, fognario, elettrico, ecc.)”; di poi, il c.t.u. ha efficacemente descritto la sopraelevazione dei muretti realizzata per mezzo di “infissi, di colore nero, in alluminio preverniciato con vetrocamera (…), alti 120 cm, con vetri a specchio, apposti sopra i muretti con estensione del muretto stesso fino all’intradosso del solaio del piano sovrastante o, dove presenti, fino all’intradosso delle travi”.

Ciò premesso in fatto, si va ora a vagliare il gravame e, precisamente, il primo motivo con cui gli appellanti deducono che nei contratti di compravendita stipulati tra la (…) s.r.l., proprietaria originaria dell’intero stabile, ed ognuno di loro fu inserita la seguente clausola “resta di esclusiva proprietà della società venditrice il porticato a piano terra (particella (…)) come delimitato in loco col diritto di disporne nel modo che riterrà più opportuno, eventualmente alienandolo a terzi e senza che i condomini abbiano diritto ad indennità, corrispettivi o risarcimenti” di contenuto diverso di quella analoga inserita nel contratto di compravendita tra la (…) s.r.l. e la (…) s.a.s. laddove la (…) s.r.l. ha trasferito alla controparte il diritto di modificare la destinazione del porticato; evidenziano, quindi, l’errore del giudice di prime cure per aver affermato che la società e, quindi, il Ministero conduttore, sono legittimati a mutare la destinazione del porticato perché tale diritto sarebbe stato efficacemente trasferito dall’originaria unica proprietaria così di fatto confondendo “…due concetti e due fenomeni totalmente diversi: il disporre del diritto sul bene è concetto e fenomeno ben diverso dal disporre dell’oggetto su cui insiste il diritto di proprietà”.

Con la disamina del predetto motivo va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dello stesso per avere introdotto nel presente grado di giudizio delle argomentazioni nuove la cui allegazione non dipende dalla motivazione della sentenza impugnata.

La doglianza non ha pregio; invero, la proposizione di una diversa interpretazione del titolo contrattuale che legittima, secondo il giudice di prime cure, l’attività edilizia denunciata, non attinge a quel carattere di novità che la parte appellata vorrebbe; invero, gli appellanti hanno sempre contestato che gli abusi denunciati possano trovare titolo nell’atto di acquisto della società.

L’ascrivere in sede difensiva, quanto all’elemento surricordato, una particolare interpretazione del titolo contrattuale costituisce solo un modo per estrinsecare la tesi dell’insussistenza del diritto acquistato, ma non può essere considerato in alcun modo una domanda nuova, autonoma rispetto alla tesi da sempre sostenuta; trattasi infatti di un argomento difensivo, utile, nella prospettazione di parte, al fine di dimostrare l’asserto di base quale da sempre prospettato e, quindi, inidoneo ad inserire un nuovo tema di indagine nel giudizio e volto unicamente a prospettare una corretta qualificazione giuridica del diritto della parte avversaria, così come riconosciuto nella sentenza impugnata.

Vale ricordare a tale riguardo che “il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la L. 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell’art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario dall’art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo.

Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione” (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6391 del 13/03/2013).

Ciò posto, poi, va opportunamente riportato il contenuto degli atti di acquisto di entrambe le parti onde vagliare la fondatezza del primo motivo di appello. Ebbene, negli atti di compravendita stipulati tra la (…) S.r.l., originaria proprietaria dell’intero fabbricato, e gli odierni appellanti risulta convenuto che “Resta di esclusiva proprietà della società venditrice il porticato a piano terra (particella (…)) come delimitato in loco col diritto di disporne nel modo che riterrà più opportuno, eventualmente alienandolo a terzi e senza che i condomini abbiano diritto ad indennità, corrispettivi o risarcimenti.” (cfr. atti di compravendita degli odierni appellanti) e in quello stipulato tra la (…) S.r.l. e la (…) S.a.s. è, altresì, previsto “Viene alienato con presente atto il porticato a piano terra (particella (…)) come delimitato in loco con diritto di disporne nel modo che riterrà più opportuno dando ad esso qualsiasi destinazione in armonia alla norme urbanistiche vigenti e future, e senza che i condomini abbiano diritto ad indennità, corrispettivi o risarcimenti.” (cfr. atto di compravendita del 28 giugno 1990).

Ritiene la Corte che il fatto che solo la seconda clausola contenga la specificazione che l’acquirente (…) S.a.s. potrà anche mutare la destinazione d’uso del porticato non consente di ritenere differenti i patti ed, invece, si spiega in ragione della necessità dell’ulteriore specificazione solo nell’atto di compravendita di cui ha costituito l’oggetto principale; diversamente negli atti di acquisto di tutti i condomini il riconoscimento della piena facoltà di disposizione del suindicato porticato da parte del proprietario “senza che i condomini abbiano diritto ad indennità, corrispettivi o risarcimenti” deve chiaramente essere inteso quale espressione anche del potere di mutarne la destinazione, come ritenuto dal giudice di prime cure, con diverse argomentazioni da condividersi pienamente secondo cui l’interpretazione riduttiva di siffatta clausola contrattuale offerta dalla parte attorea non è accettabile “…in via generale perché il verbo disporre ha un significato diverso e più ampio dal verbo vendere (o altri similari) riferendosi alla facoltà di servirsi della cosa nel modo ritenuto più conveniente, anche eventualmente alienandola o costituendo su di essa diritti reali limitati …” ed anche “…con riguardo alla fattispecie concreta: a) perché la piena equiparazione tra diritto di disporre e diritto di compiere atti traslativi è contrastata dalla stessa lettera della clausola, laddove prima le parti riservano alla (…) (e poi alla (…)) il diritto di disporre del porticato nel modo ritenuto più opportuno e poi specificano che tale diritto potrà concretizzarsi anche ed eventualmente con l’alienazione del bene a terzi: è evidente che se fosse corretta l’interpretazione fornita dagli attori questa specificazione sarebbe stata del tutto pleonastica; b) perché, una volta che il porticato è rimasto formalmente escluso dalla vendita agli attori convenendosi tra le parti che continuava invece ad essere di proprietà esclusiva della (…), sarebbe stato del tutto superfluo chiarire che la proprietaria, ovvero la (…), aveva il diritto di venderlo o di costituire su di esso diritti reali parziali: questi infatti sono diritti che già spettano al proprietario in quanto tale e non c’è bisogno di pattuirli specifica mente; c) perché se diritto di disporre altro non fosse che diritto di vendere (o di costituire sul bene diritti reali parziali) non si spiegherebbe la ragione per la quale le parti contraenti hanno chiarito che il suo esercizio da parte della (…) non avrebbe comunque consentito ai condomini né indennità né corrispettivi né risarcimenti: la semplice vendita di un bene di proprietà esclusiva (quale appunto il porticato) non si comprende come avrebbe mai potuto ingenerare nei condomini, per esempio, il diritto ad un risarcimento trattandosi di un atto che, come detto e come è ovvio, il proprietario ha diritto di compiere; d) perché neppure tiene conto che quella medesima originaria unica proprietaria, la (…), nel frazionare la sua proprietà, non solo negli atti di vendita delle singole unità immobiliari ha fatto inserire la clausola che si sta commentando ma, allorquando e contemporaneamente a tali atti ha alienato alla (…) l’intero primo piano, il piano interrato ed il porticato, ha specificato ulteriormente che al porticato l’acquirente avrebbe potuto dare qualsiasi destinazione in armonia alle norme urbanistiche vigenti e future”.

Peraltro, va debitamente osservato che in mancanza di norme limitative della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia stato approvato da tutti i condomini, la norma dell’art. 1122 c.c. non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro, purché non siano compiute opere che possano danneggiare lo parti comuni dell’edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22428 del 27/10/2011), aspetto quest’ultimo da esaminare con il vaglio degli ulteriori motivi di gravame.

Con il secondo motivo gli appellanti deducono che, ove pure si voglia ritenere che il diritto di disposizione del porticato contenga quello di mutarne la destinazione, è evidente che tale diritto fu attribuito ad personam alla (…) S.r.l. in considerazione della sua veste di originaria costruttrice del fabbricato condominiale e non in favore di qualunque altro futuro ed ignoto acquirente del porticato; aggiungono, gli appellanti, che il diritto di disposizione del porticato od anche di mutamento della destinazione d’uso non può estendersi fino alla sua eliminazione ed alla realizzazione, al suo posto, di un volume chiuso e, comunque, non potrebbe giammai riguardare i muri di confine dello stesso (ovvero i muretti che fungono da perimetro dell’edificio condominiale e quelli che dividono l’androne dal porticato) in considerazione della loro natura di delimitazione delle rispettive proprietà ed in quanto consentono l’esercizio di una servitù di veduta, di affaccio e di passaggio di aria e luce.

Sotto il primo profilo osserva la Corte che il trasferimento del diritto di proprietà sul porticato e la previsione di alcune specifiche facoltà, quale per quanto d’interesse quella di mutarne la destinazione d’uso, costituiscono null’altro che il trasferimento di un diritto di natura reale e non personale non trovando la sua fonte e la sua disciplina in un rapporto meramente obbligatorio e dovendosi far valere direttamente sulla cosa che ne forma oggetto anche ove questa sia trasferita ad altri.

In ordine, poi, alla denunciata eliminazione del porticato realizzata per mezzo del cambio della sua destinazione d’uso è sufficiente osservare, a confutazione di detta tesi difensiva e conformemente al un costante orientamento della Suprema Corte, che “quanto al mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, deve ricordarsi che, qualora esso venga realizzato dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza (….), si configura in ogni caso un’ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dall’art. 3, comma 1, lett. d) del cit. T.U., in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” (cfr. Cass. penale n.6873 del 14/2/2017). La ristrutturazione edilizia, dunque, non configura una nuova costruzione.

L’ultimo aspetto denunciato con il secondo motivo secondo cui l’intervento denunciato riguarderebbe i muretti condominiali, aventi funzione di delimitazione perimetrale dell’edificio e con servitù di veduta, affaccio e passaggio di aria e luce deve essere, per motivi di ordine logico, esaminato congiuntamente al terzo motivo con cui gli appellanti si dolgono della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso che i lavori denunciati avessero leso la servitù di veduta e di affaccio costituita ex art. 1062 c.c. lungo i muretti di divisione tra il porticato e l’androne condominiale esterno assumendo, a tal uopo, che l’esistenza di una servitù è esclusa dalla volontà contrattuale espressa nella clausola attributiva di un ampio potere dispositivo in favore dell’acquirente della res, di contenuto chiaramente contrario alla costituzione di qualsivoglia servitù, ed in considerazione della loro funzione esclusivamente di delimitazione della proprietà esclusiva del porticato dalla proprietà condominiale.

Il motivo è infondato.

Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure devesi escludere la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia in presenza della clausola con cui si è trasferito ampio potere dispositivo del porticato, con esclusione di qualsivoglia diritto ad indennità, corrispettivi o risarcimenti in favore dei condomini il cui contenuto è incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe la nascita della servitù; inoltre, le opere ovvero i muretti che, a dire degli appellanti, manifestamente ed univocamente appaiono rivelatori della servitù di veduta costituiscono null’altro che un elemento separatore della proprietà comune da quello della proprietà esclusiva, rappresentato dalla p.lla (…).

Ed, invero, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma costantemente in materia che la “disposizione relativa alla servitù” la quale, ai sensi dell’art. 1062 c.c., comma 2, impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da facta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto, o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia) (Cass. nn. 3116/95, 6183/94, 1853/86 e, solo da ultimo, Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018).

Nello specifico il Tribunale ha basato l’esclusione dell’acquisto della servitù sulla scorta del contenuto della clausola contrattuale de qua, in grado di fondare, da sola, l’accertamento negativo dell’acquisto per destinazione del padre di famiglia della servitù in oggetto.

Effettivamente, detta clausola, inserita negli atti di acquisto dei condomini che hanno agito in giudizio, che, a sua volta, richiama quella di analogo contenuto con la quale era stato attribuito all’acquirente dell’immobile, oggi preteso servente, il diritto di poterne ampiamente disporre, con esclusione di qualsivoglia diritto ad indennità, corrispettivi o risarcimenti in favore dei condomini ha un contenuto che, di per sé, appare incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che determinerebbe (per le argomentazioni che di qui a poco si andranno a svolgere) il sorgere di una servitù di affaccio, di veduta o di aria e luce.

Non è privo di importanza rilevare che negli atti di acquisto dei condomini, dopo la clausola di riserva di esclusiva proprietà del porticato a piano terra in favore della società venditrice, è fatto espresso riferimento alla costituzione della servitù di passaggio e dei diritti d’uso in favore del complesso edilizio su tutto lo scoperto circostante il fabbricato. C’è da chiedersi per quale motivo non avrebbe dovuto essere citata, ove esistente, la ben più importante (per l’acquirente) servitù in questa sede reclamata che, laddove, esistente avrebbe seriamente compromesso la facoltà riconosciuta al proprietario esclusivo del porticato di disporne liberamente.

Sussiste pertanto il presupposto della sussistenza di disposizioni contrarie da parte dell’originario proprietario.

Peraltro, ed anche in tal senso convenendosi con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non risulta nemmeno provata “la sussistenza stessa di opere manifestamente ed univocamente rivelatrici della servitù di veduta” costituendo piuttosto i muretti null’altro che la delimitazione del porticato dall’androne condominiale come, peraltro, evidenziato in tutti gli atti di acquisto dei condomini in cui è specificato che il porticato va individuato in quello delimitato in loco.

Ed, invero, l’apparenza, definita normativamente come presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù, è posta dalla legge come indefettibile presupposto per la costituzione per destinazione del padre di famiglia di una servitù allo specifico fine di tutelare il proprietario del fondo servente. Solo se vi siano opere stabili e visibili che denotano l’asservimento del fondo servente a quello dominante si può accettare che la proprietà servente sia gravata dal peso, perché in quel caso la condotta del relativo proprietario può essere letta come accettazione dello stato di fatto che dà luogo alla costituzione per destinazione del padre di famiglia. Diversamente, se cioè i segni esteriori dell’asservimento non vi siano, il proprietario sarebbe gravato, al fine di non vedere il suo bene asservito, di oneri incompatibili con la pienezza che connota il massimo diritto dominicale, perché, in sostanza, gli si imporrebbe di svolgere accurata indagine sino al primo proprietario dei fondi, pena la possibile imposizione di servitù per destinazione del padre di famiglia (cfr. in tal senso Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22290 del 26/11/2004, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13238 del 31/05/2010 e Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017).

Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, i muretti dai quali si assume esercitare una servitù di veduta sono alti 107 cm. e delimitano il percorso di accesso all’androne del palazzo condominiale dal porticato e conformemente a quanto affermato dalla Suprema Corte, con orientamento pienamente condiviso dal collegio, non ogni “apertura” può essere qualificata come “veduta”, essendo necessario che essa sia destinata “per sua normale e prevalente funzione a guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino” (Cass. 2004 n. 20205), come appunto accade per le finestre, i balconi, le terrazze e simili. Nel caso in questione i muretti de quibus appaiono privi di tali caratteristiche in quanto la loro destinazione naturale non è quella di “inspicere”, ma quella di delimitare la proprietà esclusiva da quella comune, quest’ultima destinata principalmente all’ingresso e al passaggio delle persone e non certo a consentire la sosta e l’affaccio verso il fondo altrui.

Si denota, quindi, l’assenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio di una veduta e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente ai fini dell’invocata costituzione dello stesso ai sensi dell’art. 1062 c.c.. Lo stesso dicasi anche laddove voglia ritenersi la costituzione di una servitù di aria e luce che, in quanto negativa, risolvendosi nell’obbligo del proprietario del fondo contiguo di non operarne la soppressione, non è una servitù apparente, perché l’apparenza non consiste soltanto nell’esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario per l’acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino, in modo da far presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11343 del 17/06/2004 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1803 del 29/01/2007).

Per mera completezza espositiva si rammenta, infine, che la funzione divisoria dei predetti muretti, di per sé, non può dar luogo all’esercizio di una servitù di veduta, sia perché hanno solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo, sia perché, anche quando consentono di “inspicere” e “prospicere” sul fondo altrui, appaiono inidonei ad assoggettare un fondo all’altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6927 del 07/04/2015 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 820 del 25/01/2000).

Per tutto quanto sopra deve escludersi che sia stata costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia e, quindi, alla luce di tali principi di diritto, e degli elementi di valutazione sopra ricordati, il ragionamento del giudice di prime cure appare corretto e nemmeno minimamente scalfito dalle relative censure.

Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l’errore del giudice di prime cure nell’aver escluso che i lavori denunciati integrassero una violazione di entrambi i limiti imposti dall’art. 1102 c.c. ai comproprietari che intendano servirsi della cosa comune: quello di non alterarne la destinazione e quello di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il proprio diritto; gli appellanti sostengono, invece, che entrambi detti limiti sono stati violati: il primo, perché “…quelli che erano meri muri divisori e, nel contempo, dei parapetti per l’esercizio dell’affaccio e della veduta sono divenuti muri perimetrali, i quali, delimitando un volume ormai chiuso, non permettono più di esercitare la veduta e l’affaccio” e perché le opere eseguite trasformando i muretti divisori in muri perimetrali “…non possono non rientrare a pieno titolo nel concetto di innovazione vietata…” ed il secondo perché “…i suddetti muretti da che svolgevano una funzione al servizio di tutti i comproprietari…ne svolgono ora una nell’interesse esclusivo delle controparti…”.

Sul punto il giudice di prime cure ha escluso la violazione dell’art. 1102 c.c. e, sul presupposto che trattasi di muri comuni, ne ha ritenuto legittima la sopraelevazione consentita da parte del singolo comproprietario a norma dell’art. 885 c.c. ed ha ritenuto che la stessa, realizzata per mezzo di vetrate, non ne ha alterato la funzione di delimitazione della proprietà individuale da quella comune ed anzi l’ha accresciuta per quelli esterni costituenti i muri perimetrali dell’edificio.

Escluso che la presunzione di condominialità dei muretti de quibus, correttamente ritenuta dal giudice di prime cure ai sensi dell’art. 1117 c.c. sulla scorta delle caratteristiche dei muretti interni e di quelli esterni, possa ritenersi superata dal titolo concessorio prodotto in giudizio dalla società appellata posto che la concessione edilizia consente di esercitare il diritto di costruire nei confronti della (…), ma nei rapporti tra privati non è idonea a far presumere la proprietà del suolo su cui costruire a favore di colui al quale è rilasciata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3428 del 03/04/1998), va ritenuto che detta affermazione sia coperta da giudicato posto che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame del soccombente, un’impugnazione incidentale per richiamare in discussione le proprie eccezioni o difese non accolte nella decisione, tali dovendo considerarsi quelle che risultino essere state superate o non siano state esaminate perché assorbite, mentre per impugnare la statuizione, espressamente resa dal giudice di prime cure, vieppiù in assenza di domanda come dedotto dalla società appellata, quest’ultima avrebbe dovuto espressamente impugnarla. Ed, invero, la società appellata essendo rimasta soccombente su di una questione preliminare, qual è l’accertamento della proprietà comune della cosa rispetto alla dedotta violazione dell’art.1102 c.c. posto che tale qualificazione ha condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, aveva l’onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi sulla questione preliminare del giudicato (cosiddetto giudicato implicito), che concerne anche gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico – giuridico della decisione.

Ciò posto, la motivazione del giudice di prime cure in merito all’inconfigurabilità della violazione dell’art. 1102 c.c. non può condividersi.

Ed, invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, allorché il proprietario di un appartamento sito in un edificio condominiale esegua opere nella sua proprietà esclusiva facendo uso di beni comuni, indipendentemente dall’applicabilità delle norme sulle distanze nei rapporti tra le singole proprietà di un edificio condominiale, è comunque necessario verificare che il condomino stesso abbia utilizzato le parti comuni dell’immobile nei limiti consentiti dall’art. 1102 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10563 del 02/08/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4844 del 04/08/1988; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 682 del 28/01/1984).

Quindi, le modificazioni della cosa comune o di sue parti (muri perimetrali, cortili ecc.), eseguite dal singolo condomino ai fini di un suo uso particolare, diretto ad un migliore e più intenso godimento della cosa medesima, costituiscono una consentita esplicazione del diritto di comproprietà ex art. 1102 c.c., ove non implichino alterazioni della consistenza e della destinazione del bene e non pregiudichino i diritti di uso e di godimento degli altri condomini.

Ebbene, non può ricondursi sotto la disciplina dell’art.1102 c.c. la pretesa di uno dei partecipanti alla comunione di sopraelevare i muretti di delimitazione in questione, posti sul confine, perché tale pretesa comporta irrimediabilmente la distruzione sia pure parziale della cosa comune e, cioè, una alterazione della sua originaria destinazione (di delimitazione) in quella attuale della sua incorporazione in uno spazio completamente chiuso ovvero in una costruzione in cui è stato trasformato il porticato.

Diversamente la società appellata attrarrebbe nella sua sfera di proprietà esclusiva una porzione della cosa comune, in violazione del disposto dello art. 1102 c.c. che non può ritenersi derogato dall’art. 885 c.c.

La funzione di appoggio che l’originario muretto va ad esercitare rispetto alla chiusura da tutti i lati del porticato, imprimendo allo stesso un accrescimento e consolidamento della sua originaria consistenza, vale a trasformarlo in muro di fabbrica, poiché per la sua identificazione deve farsi riferimento alla funzione prevalente cui esso assolve.

Per motivi di ordine logico va, infine, esaminato l’ulteriore motivo con cui gli appellanti lamentano l’errore del giudice di prime cure laddove ha ritenuto che i lavori in oggetto non hanno violato le norme di cui all’art.1120, secondo comma, e 1122 c.c. e disposizioni connesse sebbene atte ad alterare il decoro architettonico dell’edificio; in particolare, gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure ha erroneamente escluso la violazione delle citate norme di legge su tre argomentazioni: gli infissi apposti sui muretti interni difficilmente sono visibili ad un osservatore esterno, gli infissi posti sui muretti esterni non modificano il profilo architettonico dell’edificio perché sono inseriti negli allineamenti preesistenti così da non modificare il profilo della struttura architettonica e da non alterare le linee architettoniche dell’insieme e perché per colore e materiale sono sufficientemente conformi a quelli utilizzati nella restante parte dell’edificio ed, infine, la scelta progettuale di realizzare il piano terra a pilotis non è stata ispirata a criteri architettonici da salvaguardare quanto piuttosto dettata dall’esigenza di rispettare la volumetria massima assentita per il fabbricato con la concessione edilizia.

Gli argomenti sviluppati dagli appellanti a confutazione di dette argomentazioni sono pienamente condivisibili.

Sotto il primo profilo, difatti, deve ritenersi che una volta accertata la lesione del decoro architettonico a seguito di opere innovative, nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all’edificio condominiale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 851 del 16/01/2007) e, una volta accertato che le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria o migliorativa dell’originaria fisionomia, ma alterano quest’ultima sensibilmente, non ha alcuna rilevanza l’accertamento, del tutto opinabile, del risultato estetico della modifica, che deve ritenersi non consentita quand’anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17398 del 30/08/2004).

La tutela di cui all’art. 1120 c.c. in tema di decoro architettonico è, difatti, una tutela accordata in sé e per sé, a prescindere da situazioni contingenti, in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stesso stabile condominiale.

Peraltro, sotto il cennato profilo va rilevato come l’edificio in questione fa parte di un complesso edilizio, costituito da due fabbricati per civili abitazioni che godono di un medesimo accesso e di pertinenze comuni e che sono caratterizzati dalla scelta progettuale di distinguere il prospetto dal primo piano all’ultimo e dal piano terra al seminterrato con materiali differenti: in mattoni a faccia vista ed intonaco per la parte in elevazione ed in tufo a faccia vista per i piani di attacco a terra; entrambi gli edifici, poi, per quanto di interesse, sono provvisti al piano terra di un portico su pilotis di cemento armato, delimitato da parapetti rivestiti in tufo, che consentono la veduta verso la vallata (cfr. pag. 4 della consulenza tecnica d’ufficio dell’Arch. Ro.Ra.).

Pertanto, da qualsiasi prospettiva si ponga l’osservatore, la chiusura del porticato è apprezzabile, vieppiù, in considerazione della discordanza dei materiali impiegati in tal senso smentendosi quanto sostenuto dal giudice di prime cure.

Ed, invero, la chiusura del porticato ha alterato i prospetti ideati su pilotis e la scelta degli infissi (di materiale metallico in luogo del legno usato per gli infissi e le persiane delle singole unità immobiliari) e, addirittura, del colore (nero invece di marrone) (cfr. pag. 12 della consulenza tecnica d’ufficio a firma dell’Arch. Ra.) evidenziano un’assoluta dissonanza cromatica e materiale con gli infissi già esistenti; peraltro, la posa in opera del serramento in alluminio preverniciato di colore nero con vetro fisso a specchio per tutta la lunghezza ed altezza dei muretti si inserisce nella composizione della facciata in maniera del tutto avulsa da tutte le componenti essenziali rappresentate da mattoni a faccia vista ed intonaco.

Questo effetto stridente si denota, vieppiù, per la facciata che prospetta l’ingresso all’androne condominiale che è completamente ricoperto da legno proprio a riprendere il materiale utilizzato in tutti gli infissi del fabbricato.

A sminuire, infine, il decoro architettonico – compositivo che caratterizza il fabbricato condominiale non appaiono convincenti le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui la creazione del piano terra “vuoto” non appare essere stata una scelta progettuale ispirata a ben precisi criteri architettonici quanto piuttosto per evitare che detto piano dovesse essere conteggiato all’atto del rilascio della concessione edilizia nella volumetria complessiva del fabbricato (con conseguente impossibilità, per il superamento degli indici edilizi, di edificare un piano superiore economicamente più redditizio per la società costruttrice) tanto che, per questa ragione, l’autorizzazione del 1/7/1997 è a tempo in quanto collegata alla cessazione nel 2012 del contratto di locazione con l’Ente pubblico “proprio per evitare che si possa dare vita ad uno stabile e duraturo nuovo volume” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata).

Ed, invero, al di là delle ragioni di fondo che hanno animato il costruttore, va valutato il decoro architettonico che il fabbricato ha oggettivamente assunto e che, sia pure estremamente semplice, ne caratterizza la fisionomia e ne costituisce un bene comune, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., il cui mantenimento è tutelato anche a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare (Cass. 8830/2008).

I mutamenti estetici assumono rilievo anche se intervenuti su edifici che siano di mediocre livello architettonico o le cui linee ornamentali siano già state menomate a seguito di precedenti lavori (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 11/05/2011), nella specie, completamente assenti. Perché vi sia lesione del decoro architettonico di uno stabile è infatti sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (Cass. 1286/2010, 14455/2009).

Peraltro, le sezioni dei pilastri attribuiscono, poi, una particolare leggerezza al piano terra con una evidente alternanza di vuoto con il pieno dei piani superiori che, proprio nella semplicità della composizione della facciata, ne costituiscono l’elemento caratterizzante per cui la localizzazione della struttura solo su una parte del piano terra introduce un elemento di asimmetria nell’ordine della facciata, dissonante con la rigida simmetria degli elementi architettonici. La violazione del bene comune si evidenzia, vieppiù, in confronto con l’altra identica palazzina essendo state entrambe progettate ed eseguite con lo stesso criterio architettonico – compositivo che soprattutto nell’alternanza del vuoto al pieno appare irrimediabilmente compromesso redendo disuniforme l’immagine complessiva.

Per quanto fin qui espresso, appare evidente la violazione del disposto dell’art. 1220 c.c. laddove afferma che nell’unità immobiliare di proprietà del condomino non possono essere eseguite opere che rechino danno al decoro architettonico dell’edificio. Inoltre, lo stesso regolamento condominiale (cfr. in atti) in maniera più stringente espressamente prevede il divieto di “compromettere la stabilità dell’edificio o alterarne l’estetica” tra gli obblighi dei condomini sulle cose proprie (art. 13) ed annovera tra le cose comuni “l’estetica delle facciate, sia verso strada che verso gli altri lati in ogni sua parte anche se di proprietà esclusiva” (art. 1).

L’accertata illegittimità delle opere denunciate provoca, assorbito l’unico rimanente motivo di appello, l’automatico accoglimento della conseguente domanda di ripristino dello stato originario dei luoghi, reiterata dagli appellanti nel presente grado di giudizio, non assumendo alcun rilievo il rilascio della concessione edilizia, intervenuta da ultimo, con salvezza dei diritti dei terzi la cui violazione ha appunto formato oggetto del presente giudizio.

Orbene, va precisato che il giudice di prime cure, con statuizione passata in giudicato, ha inequivocamente affermato, nel vaglio dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, che “se poi quella del Ministero vuole essere una contestazione della propria legittimatio ad causam dal lato passivo, è sufficiente evidenziare che l’azione di ripristino dello stato dei luoghi, qual è quella esercitata dagli attori, può rivolgersi nei confronti di tutti coloro che hanno la disponibilità giuridica dei beni oggetto dell’intervento modificativo e che in quanto tali hanno titolo per restituire il bene alla condizione precedente l’intervento medesimo: e la locataria, quando come nella specie è individuata quale esecutrice delle opere in contestazione, ha questo potere e versa indiscutibilmente in questa condizione. Se poi il Ministero intende porre una questione di merito, allora è la sua stessa ricostruzione dei fatti a dimostrare che le richieste di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni – nel che consistono le due domande formulate dagli attori – se accolte non potrebbero che avere quale destinatarie tanto la locataria quanto la proprietaria/locatrice”.

Di poi, a fronte del prospettato rilascio dell’immobile de quo dedotto dagli stessi appellanti che, però, hanno concluso per la condanna anche del Ministero al ripristino dello stato originario dei luoghi e tenuto conto che la Difesa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal canto suo, nulla ha replicato al riguardo limitandosi a riportarsi ai propri scritti difensivi, non può che pronunciarsi la condanna di entrambi gli appellati in solido al ripristino del porticato attraverso la demolizione degli infissi collocati sui muretti posti a delimitazione dello stesso.

Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti solo nel corpo della comparsa conclusionale e non anche nell’atto di appello va osservato che vige la presunzione di rinuncia a detta domanda non accolta in primo grado, sancita dall’art. 346 c.p.c., per avere gli appellanti omesso di riproporla espressamente nell’atto introduttivo del presente grado, tenendo conto dell’intero contenuto delle loro difese e della posizione complessivamente assunta, nonché delle esplicite conclusioni formulate che fanno ritenere la volontà di non mantenere ferma siffatta domanda onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c.

In alcun modo può trovare accoglimento la domanda di manleva avanzata dal Ministero nei confronti della società appellata da qualsivoglia conseguenza sfavorevole preliminarmente in base a quanto statuito dal giudice di prime cure e sopra indicato ed anche in quanto la corrispondenza intercorsa tra il Ministero e la società proprietaria del porticato, concesso a titolo gratuito a seguito di non meglio identificate trattative ed intese verbali, non lascia emergere alcuna assunzione di responsabilità o di garanzia nei confronti del Ministero in ordine alle opere da questo eseguite per il migliore utilizzo dell’immobile locato.

La compensazione delle spese di giudizio del primo grado appare giustificata, come ritenuto dal giudice di prime cure, dalla complessità della vicenda e dalla controvertibilità di alcune questioni e le medesime ragioni unitamente ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza e all’accoglimento della domanda limitatamente solo a due dei plurimi rilievi di illegittimità sollevati, ne giustificano la compensazione anche nel presente grado. In proposito, pare opportuno evidenziare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, co. 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13, co. 1, D.L. n. 132 del 2014, conv. con mod. nella L. n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre a quelle codicisticamente previste.

Nella motivazione della sentenza la Corte Costituzionale ha rilevato, per quanto di interesse ai fini della disposta compensazione nel presente grado, che “Del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient’affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l’ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438)”.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…), (…), (…), (…), (…) e (…) nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Società (…) S.a.s. avverso la sentenza la sentenza n.3068 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 marzo 2011, così provvede:

1. accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’illegittimità delle opere realizzate ed atte a trasformare il porticato a piano terra (p.lla (…)) in un volume chiuso;

2. condanna gli appellati in solido a ripristinare lo stato originario del porticato attraverso l’eliminazione di tutti gli infissi posti a chiusura dello stesso;

3. compensa le spese del grado.

Così deciso in Napoli il 30 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.