il giudice, nel caso sia stata disposta una consulenza tecnica cd. percipiente puo’ anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|8 ottobre 2021| n. 27411

Data udienza 17 febbraio 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4947/2019 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI RECANATI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO COMPRENSIVO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2710/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, il Comune di Recanati e il Circolo didattico di (OMISSIS) (poi Istituto Comprensivo “(OMISSIS)”) per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno conseguente alla morte di (OMISSIS).

Le attrici esposero che quest’ultima, bambina dichiarata invalida al 100%, era deceduta per asfissia durante l’orario scolastico, a causa del comportamento negligente, imperito e imprudente tenuto dal personale scolastico e dall’assistente sociale dipendente del Comune.

Si costitui’ il Comune, chiedendo il rigetto della domanda; resto’ contumace l’Istituto comprensivo “(OMISSIS)”.

All’esito dell’espletata istruttoria, il Tribunale adito rigetto’ la domanda e compenso’ le spese di lite.

Le attrici proposero appello, del quale il Comune di Recanati chiese il rigetto mentre l’istituto scolastico non si costitui’ neppure in secondo grado.

Con sentenza n. 2710/2018, pubblicata il 28 novembre 2018, la Corte di appello di Ancona rigetto’ il gravame e compenso’ integralmente tra le parti le spese di quel grado.

In particolare la Corte territoriale confermo’ la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che non vi fosse stato colpevole ritardo da parte del personale addetto alla vigilanza nella chiamata dei soccorsi.

Affermo’ inoltre che, in ogni caso, seppure il personale medico del 118 fosse arrivato prima, non sarebbe riuscito a salvare la vita di (OMISSIS), a causa dello stato gia’ avanzato del processo asfittico; escluse pure che un intervento con manovre di soccorso da parte del personale presente a scuola avrebbe potuto evitare l’exitus.

Il giudice di seconde cure nego’ altresi’ l’asserita negligenza nella sorveglianza della minore da parte dell’assistente sociale dipendente dal Comune.

La Corte territoriale infine rigetto’ la domanda nei confronti dell’Istituto Comprensivo “(OMISSIS)” di (OMISSIS) (gia’ Circolo Didattico), ritenendo che non vi fossero state negligenze da parte della scuola nell’organizzazione dell’assistenza alla bambina.

Avverso detta sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso il Comune di Recanati che, in prossimita’ dell’adunanza camerale, con nota inviata a mezzo pec, ha rappresentato di non aver altro da aggiungere rispetto a quanto esposto nel controricorso.

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’intimato Istituto Comprensivo “(OMISSIS)” di (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, le ricorrenti sostengono che la motivazione di tale decisione sarebbe affetta da irriducibile illogicita’, nella parte in cui, pur fissando in otto minuti – e non in tre minuti, come invece ritenuto dal Tribunale con la sentenza di primo grado confermata in appello – il tempo trascorso dal rinvenimento della bambina alla chiamata dei soccorsi, ha escluso la negligenza dei convenuti nel ritardare la chiamata del 118.

Sostengono che, invece, se il 118 fosse stato allertato immediatamente, (OMISSIS) avrebbe avuto salva la vita. Le ricorrenti deducono anche l’illogicita’ e l’incongruenza della sentenza d’appello che ha dichiarato non sussistente tale ritardo, confermando sul punto quella di prime cure, che pure lo aveva escluso, ma sul diverso presupposto che la telefonata al 118 fosse avvenuta dopo tre minuti, come gia’ evidenziato.

La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe priva di motivazione, ovvero la motivazione sarebbe apparente ed incomprensibile nella parte in cui nella medesima la Corte di merito afferma che l’intervento dei sanitari (qualora fosse stato richiesto entro un minuto dal rinvenimento della piccola priva di conoscenza) nell’arco di quattro minuti (tenendo conto dell’arrivo dei sanitari nei successivi tre minuti) non avrebbe comunque evitato l’esito tragico della vicenda, peraltro cosi’ esprimendosi in totale difformita’ delle risultanze della c.t.u., senza indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell’ausiliare del giudice.

2. Con il secondo motivo, denunciando “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’articolo 116 c.p.c., dell’articolo 1218 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3”, le ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe attribuite alla consulenza tecnica un’affermazione parziale e non coerente con il suo reale contenuto, nella parte della sentenza in cui afferma che non era esigibile un intervento di soccorso diretto da parte dell’assistente sociale vista la complessita’ delle operazioni richieste.

Deducono le ricorrenti che il consulente ha effettivamente ritenuto che “personale laico, anche se adeguatamente formato, (…) ben difficilmente puo’ intervenire effettuando con precisione la sequenza delle manovre efficaci”, ma al contempo ha pure affermato che “prestare soccorso non vuol dire praticare azioni e metodiche particolari, di pertinenza solamente del personale qualificato, ma anche attivare semplicemente il 118 ed assistere la vittima, in attesa degli interventi qualificati”.

Le ricorrenti ritengono che la corretta interpretazione delle affermazioni dell’ausiliare del giudice avrebbe condotto il giudice a condannare i convenuti, stante l’inadempimento degli obblighi cui erano tenuti, che imponevano l’immediata chiamata del 118, a prescindere dalla professionalita’ qualificata cui ha fatto riferimento la Corte di merito.

3. Con il terzo motivo, denunciando “omessa motivazione circa le disattese conclusioni del ctu, quale omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione dell’articolo 111 Cost.”, le ricorrenti sostengono che il Giudice di seconde cure, come pure quello di primo grado, avrebbe disatteso totalmente la consulenza tecnica, giungendo a conclusioni opposte senza alcuna concreta motivazione.

In particolare, cio’ sarebbe avvenuto in relazione alla percettibilita’ esterna del malore che aveva colto la bambina, all’obbligo di chiamare immediatamente i soccorsi ed alla ritenuta impossibilita’ di evitare l’evento. Assumono le ricorrenti che, nel discostarsi dalle conclusioni della c.t.u., la Corte di merito aveva uno specifico onere di motivazione che invece non sarebbe stato assolto, con conseguente nullita’ della sentenza.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano “omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione e violazione di legge in relazione all’articolo 1218 c.c., circa gli obblighi di sorveglianza, custodia e controllo da parte dell’assistente sociale ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Le ricorrenti affermano, in particolare, che l’assistente sociale si era collocata a distanza dalla bambina, in una stanza di grandi dimensioni adiacente a quella in cui si trovava la piccola, in modo tale da non poterla ne’ vedere ne’ sentire anche a fronte del gran caos che regnava nell’istituto scolastico, preparandosi i bambini ad uscire dalla scuola; tali circostanze non sarebbero state valutate dalla Corte di appello che, qualora avesse valutate unitamente ad ulteriori elementi probatori, avrebbe probabilmente espresso un giudizio differente in punto di responsabilita’ per violazione degli obblighi di sorveglianza, di assistenza e di custodia.

5. Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano l’omessa motivazione e la violazione dell’articolo 1218 c.c., in relazione agli obblighi di sorveglianza, custodia e controllo gravanti sull’Istituto scolastico e invocano la responsabilita’ per culpa in vigilando della scuola, sulla quale gravavano, insieme all’assistente sociale, gli obblighi di vigilanza sulla minore.

6. I motivi, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente.

6.1. E’ assorbente il rilievo della fondatezza delle censure con le quali le ricorrenti lamentano l’assenza, l’apparenza e l’intrinseca contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata, nei termini appresso precisati.

6.2. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 7/04/014, nn. 8053 e 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullita’ della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Dalla giurisprudenza di legittimita’ e’ stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puo’ parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perche’ consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talche’ essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento del giudice” (Cass., sez. un., 3/11/2016, n. 22232; v. pure Cass., sez. un., 5/04/2016, n. 16599).

E’ stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (Cass., ord. 7/04/2017, n. 9105) ovvero che e’ nulla per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass. 23/03/2017, n. 7402).

E’ stato, altresi’, specificato che il giudice di merito e’ tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. ord., 30/05/2019, n. 14762).

6.3. Il vizio radicale di motivazione apparente ed intrinsecamente contraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali e chiaramente denunciato dalle ricorrenti – che, unitamente al difetto totale di motivazione, pure dedotto, v. oltre, da’ luogo, come gia’ evidenziato, ad anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, che integra un error in procedendo, la cui denuncia e’ ammissibile in questa sede – si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, pur affermando che “il tempo massimo trascorso tra la verifica da parte della (OMISSIS) del malore di (OMISSIS) e la chiamata del 118 e’… di otto minuti”, ha ritenuto che la sentenza di prime cure fosse esente dalle proposte censure – sicche’ la contraddizione e’ intrinseca alla sentenza di secondo grado – in relazione alla ricostruzione del tempo impiegato per la chiamata del 118, alla esclusione dell’esistenza di un ritardo e alla conclusione che una tempestiva chiamata dei soccorritori non avrebbe comunque salvato la vita della piccola (OMISSIS), e cio’ nonostante il Tribunale avesse, invece, ritenuto che i soccorsi erano stati chiamati dopo tre minuti (v. sentenza di primo grado p. 9, rigo 15, come riportata testualmente in ricorso).

E la questione non e’ irrilevante, atteso che lo stesso consulente tecnico a p. 28 della relazione (v. nel brano riportato testualmente in ricorso p. 13) ha evidenziato che il servizio di emergenza 118 ben poteva essere allertato in pochi secondi e che lo stesso, “come e’ accaduto, sarebbe prontamente intervenuto e sarebbero trascorsi meno di 4 (minuti) da quanto il personale si e’ accorto del malore di (OMISSIS), un tempo verosimilmente sufficiente a garantire la sopravvivenza della piccola (OMISSIS). Si conferma che il decesso della piccola (OMISSIS), se fossero state correttamente attuate le misure di pronto Soccorso (anche solamente la chiamata tempestiva del 118), con molte probabilita’ non si sarebbe verificato”.

La motivazione della sentenza impugnata risulta, inoltre, come pure denunciato dalle ricorrenti, meramente apparente e del tutto generica nella parte in cui, pur ipotizzando che un minuto dopo il rinvenimento di (OMISSIS) priva di conoscenza fosse stata effettuata la chiamata al 118, consentendo l’arrivo dei sanitari entro i successivi tre minuti, la Corte territoriale ha escluso che cio’ avrebbe evitato il decesso della bambina, sul mero rilievo che al momento in cui l’assistente sociale aveva verificato il malore della piccola il processo di asfissia si era gia’ completato o era in fase avanzata e che non si era in presenza di “una bambina normale” ma di persona portatrice di una grave forma di menomazione… che la rendeva piu’ sensibile ad un ulteriore insulto cerebrale, e sicuramente meno reattiva rispetto ad un bambino sano della stessa eta’””.

L’apparenza di tale motivazione si apprezza ancor piu’ in quanto, cosi’ ritenendo, la Corte di merito si e’, come pure denunciato dalle ricorrenti anche con il terzo motivo, immotivatamente discostata da quanto evidenziato, nella sua relazione, dal C.T.U., il quale era certamente consapevole delle condizioni pregresse della bambina. Ora, atteso che quando ci si accorse del malore della bambina come affermato nella sentenza impugnata (v. p. 12) e come ritenuto dalle stesse ricorrenti (v. ricorso p. 14) la medesima versava ormai nella terza fase del processo di asfissia, che ha una durata, secondo quando ritenuto dall’ausiliare del giudice, di 60-120 secondi, fase cui segue quella del boccheggiamento, che ha una durata di 60-240 secondi, tra il ritrovamento e la fase terminale intercorse un tasso di tempo compreso tra due e sei minuti, un tempo in senso assoluto ristretto ma che, in base a quanto evidenziato dal C.T.U., avrebbe potuto essere idoneo a salvare la vita della bambina, a fronte di una immediata chiamata al 118.

La Corte di merito, come pure lamentato con il terzo motivo, in particolare, neppure ha motivato, non del tutto apparentemente – il che non consente di alcun controllo sull’esattezza e la logicita’ del ragionamento decisorio seguito – del perche’, confermando quanto gia’ ritenuto sul punto dal Tribunale, si sia discostata dalle conclusioni dell’ausiliare anche in relazione alla ritenuta non percettibilita’ dei sintomi di rigurgito-vomito, affermando che quand’anche fossero intervenuti i tipici “rumori” del vomitare o i piccoli colpi di tosse – che l’ausiliare ha ritenuto si fossero verificati – e tali sintomi fossero stati percepiti dall’assistente sociale (OMISSIS), trattandosi di segni esteriori di lieve entita’ e in assenza di tracce di rigurgito, gli stessi non avrebbero evidenziato una situazione di anomalia cosi’ grave come l’insorgere di un processo di asfissia ma avrebbero potuto essere apprezzati come compatibili con il sonno (v. impugnata sentenza p. 14), senza ulteriore spiegazione, a fronte di quanto specificamente evidenziato al riguardo dall’ausiliare del giudice nella sua relazione, riportata per estratto a p. 25 e 26 del ricorso.

Sul punto di richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, al quale va data continuita’ in questa sede, secondo cui il giudice, nel caso sia stata disposta una consulenza tecnica cd. percipiente puo’ anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente. (Cass., ord., 11/1/2021, n. 200; Cass. 21/12/2017, n. 30733; Cass., 7/08/2014, n. 17757).

6.4. Tali rilievi assorbono l’esame di ogni altra questione pure prospettata.

7. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

8. Va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi di (OMISSIS).

9. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi di (OMISSIS).

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.