Tribunale Roma, Sezione 17 civile Ordinanza 23 febbraio 2018

A conferma di tali conclusioni va richiamato, peraltro, il recente orientamento della giurisprudenza di merito in cui si evidenzia come la sanzione prevista dall’art. 125-bis co.6 TUB in ordine all’indicazione inesatta del TAEG nei contratti di credito al consumo non possa applicarsi anche alla diversa fattispecie contrattuale del mutuo.

 

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Tribunale Roma, Sezione 17 civile Ordinanza 23 febbraio 2018

Integrale

TRIBUNALE DI ROMA

DICIASSETTESIMA SEZIONE CIVILE (GIÀ NONA)

Il Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi, designata per la trattazione del procedimento indicato in epigrafe, promosso da:

(…) e (…) rappresentati e difesi, giusta procure in calce all atto di citazione, dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma (…)

ricorrenti

nei confronti di:

(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti (…) e (…) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, (…)

resistente

letti gli atti di causa ed esaminati i documenti allegati, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 21.2.2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato, i sig.ri (…) e (…) premesso di aver stipulato con (…) S.p.A. (ora (…) S.p.A.) in data 22.8.2008 un contratto di mutuo dell’importo di Euro 285.000,00, hanno adito il Tribunale di Roma chiedendo di: a) accertare che nel contratto di mutuo sottoscritto con la banca convenuta è stato dichiarato un indicatore sintetico di costo (ISC) inferiore rispetto a quello effettivamente applicato; b) accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l’effetto, dichiarare la sostituzione dell’interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo di BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto; c) condannare (…) ai sensi dell’art. 117, comma 7, TUB al pagamento della somma di Euro 20.461,45, pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 31.10.2015 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del BOT registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; d) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a restituire il debito residuo corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e pari ad Euro 1.018,04.

Fissata l’udienza per la comparizione delle parti, si costituiva (…) S.P.A. che resisteva nel merito al ricorso chiedendone il rigetto.

All’esito della discussione, all’udienza del 21.2.2018 il Tribunale si riservava.

Preliminarmente va chiarito che la controversia, così come delineata dalla domanda introdotta dai ricorrenti e dalle difese svolte dalla convenuta, appare compatibile con il rito sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., essendo possibile una decisione sulla base dei documenti versati in atti senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Assumono i ricorrenti che in violazione del principio di trasparenza vigente in materia di servizi bancari e finanziari, la banca convenuta ha indicato nel contratto di mutuo un ISC inferiore rispetto a quello effettivamente applicato con conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi, che – secondo parte ricorrente – dovrebbero essere sostituiti con quelli di legge previsti dall’art. 117 comma 7 TUB.

L’Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito: introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all’art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d’Italia, l’obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima”. L’ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

La recente giurisprudenza di merito ha precisato che “Si tratta quindi di un indice previsto solo dalla disciplina regolamentare e tecnica, ai fini di trasparenza (…)” (Tribunale Milano, 28/07/2017, n. 8427).

Il riferimento all’ISC è una mera indicazione informativa che non incide sulla determinazione del tasso stesso. Ne deriva che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento ma, al più, un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Tanto premesso appare evidente l’inconferenza del parametro normativo invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell’errata indicazione dell’ISC.

Ed invero l’art. 117, sesto comma, TUB, richiamato nel ricorso, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l’ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa.

Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l’ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.

In questo senso si è espressa la più recente giurisprudenza di merito, che ¡’odierno giudicante ritiene di condividere (cfr. Tribunale Roma, IX sez., 19/4/2017; Tribunale di Salerno, 31.01.2017, Tribunale Monza, 17/08/2017, n. 2403, Tribunale Milano, 28/07/2017, n. 8427).

A conferma di tali conclusioni va richiamato, peraltro, il recente orientamento della giurisprudenza di merito in cui si evidenzia come la sanzione prevista dall’art. 125-bis co.6 TUB in ordine all’indicazione inesatta del TAEG nei contratti di credito al consumo non possa applicarsi anche alla diversa fattispecie contrattuale del mutuo.

In particolare, si è affermato che in materia di credito al consumo l’art. 125-bis, comma 6, del TUB (inserito nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato “Credito al consumo”) prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG: “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. E al comma 7: “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi”. Al comma 8.: “Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso”. Dalla lettura delle disposizioni normative citate appare evidente, pertanto, che il legislatore abbia ritenuto di sanzionare con la nullità del contratto – o delle singole clausole – i casi in cui vi sia stata ima indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) esclusivamente nelle ipotesi riconducibili al credito al consumo, esulando da tale ambito operativo la distinta questione della inesatta indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti. In quest’ultimo caso, infatti, potrà eventualmente configurarsi una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, venire in rilievo una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto (Tribunale di Roma, sez. IX 21/6/2017; Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).

Ne deriva che, esclusa in radice la nullità affermata dai ricorrenti, diventa irrilevante l’accertamento in fatto circa l’esatta determinazione dell’ISC.

In ogni caso l’assunto di parte ricorrente, secondo cui l’ISC indicato nel contratto (5,918%) sarebbe non corrispondente a quello effettivo, non può ritenersi definitivamente accertato in quanto trova quale unico supporto ima perizia di parte della cui attendibilità si ha serio motivo di dubitare.

Ed infatti, al di là della scarsa comprensibilità dei criteri di calcolo utilizzati dal perito di parte (il quale ha formulato ima tabella di calcolo dell’ISC dalla quale non si evince in maniera immediata come si perviene alla percentuale del 6,101% da lui ritenuta corretta), si rileva che ai fini del calcolo dell’ISC sono state considerate, tra i vari oneri, anche le spese di incasso rata (pari ad Euro 1,50 per ciascuna rata) il cui effettivo pagamento non è stato in alcun modo documentato, nonostante l’eccezione sollevata sul punto dalla banca convenuta, la quale ha evidenziato che nel contratto di mutuo è previsto il pagamento delle rate mediante addebito sul conto corrente senza necessità di espressa richiesta da parte della banca mutuante (circostanza che trova puntuale riscontro nell’art. 3 del contratto depositato in atti).

Peraltro, la differenza (pari allo 0,183%) tra l’ISC indicato nel contratto (5,918%) e l’ISC ricalcolato dai ricorrenti (6,101%) è talmente minima da poter essere considerata irrisoria e, comunque, tale da non integrare una pubblicità ingannevole o una violazione delle regole di trasparenza (come infondatamente sostenuto dai ricorrenti), la cui osservanza è definitivamente comprovata dal documento di sintesi – allegato al contratto di mutuo – nel quale sono specificamente elencate tutte le voci di costo relative al finanziamento in oggetto.

Per quanto fin qui esposto, tutte le domande contenute nel ricorso vanno respinte.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al dm n. 55/14 per lo scaglione interessato, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l’art. 702 ter c.p.c.:

– rigetta il ricorso;

– condanna (…) e (…) in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da (…) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi Euro 4.835,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2018.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.