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In tema di contratti bancari, del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 2-bis, comma 2 (convertito dalla L. n. 2 del 2009), che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 c.c., articolo 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, articoli 2 e 3, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23317

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11866/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, alla (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) Spa., in persona del legale rappresentante pro tempore – quale successore, in virtu’ di atto di fusione con incorporazione, della (OMISSIS) Spa – rappresentata e difesa, in virtu’ di procura stesa in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, alla (OMISSIS), con indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1113, depositata il 12 marzo 2014, pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli;

ascoltata la relazione svolta, nella Camera di consiglio del 1 febbraio 2018, dal Consigliere Dott. Paolo Di Marzio;

lette le conclusioni scritte fatte pervenire dal Pubblico Ministero;

esaminata le memoria depositata dalla controricorrente.

La Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

L’odierno ricorrente, (OMISSIS), e’ stato correntista della (OMISSIS) s.p.a. a far data dal 29.12.1987. Avendo il saldo passivo contabile del conto corrente raggiunto, alla data del 31.3.2000, l’ammontare di Lire 232.388.414, egli agiva nei confronti della banca domandando di accertare che sul conto gli erano stati illegittimamente addebitati – in forza di clausole nulle e con superamento del c.d. “tasso soglia” – interessi ultralegali, calcolati in base ai c.d. – usi su piazza” e capitalizzati trimestralmente, commissioni di massimo scoperto nonche’ spese non pattuite, detratti i quali il saldo sarebbe risultato a suo credito, con conseguente suo diritto ad ottenere dalla convenuta la restituzione di quanto indebitamente percepito. Si costituiva in giudizio, quale incorporante di (OMISSIS) p.a. a r.l., che chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento dello scoperto del conto. Il giudice di primo grado, espletate due successive ctu, determinava in Euro 8.022,94 la minor somma di cui il (OMISSIS) risultava debitore verso la banca ed accoglieva in tale misura la domanda riconvenzionale.

La decisione veniva impugnata in via principale da (OMISSIS) s.p.a. (incorporante (OMISSIS) ed a sua volta incorporata da (OMISSIS) s.p.a., che si costituiva in suo luogo nel corso del giudizio) ed in via incidentale dal (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Napoli, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, con sentenza del 12.4.2014, in parziale accoglimento dell’appello principale, rideterminava il saldo debitore del conto corrente in Euro 24.132,70, oltre accessori.

In particolare, per cio’ che nella presente sede ancora rileva, la corte del merito: 1) respingeva l’eccezione del (OMISSIS) di inammissibilita’ del gravarne per difetto di legittimazione dell’appellante; 2) ribadita la nullita’ delle clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di quella, originariamente stipulata, di determinazione degli stessi mediante rinvio all’ “uso piazza”, rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il tasso degli interessi ultralegali era stato successivamente pattuito con scrittura del 16.3.93, all’atto della concessione all’attore/appellato di un’apertura di credito in c/c; 3) respingeva le eccezioni del correntista di nullita’ di tale pattuizione perche’ novativa di clausola precedente nulla e perche’ determinativa di un tasso usurario, nonche’ quelle, tardivamente dedotte per la prima volta in appello, di non conformita’ del documento all’originale e di mancanza di prova della sua riferibilita’ al c/c.; 4) accoglieva l’eccezione della banca di prescrizione del diritto di (OMISSIS) alla ripetizione dei versamenti solutori anteriori al 21.7.90, affermando che non v’era prova della stipulazione di un contratto di affidamento prima del 16.3.93; 5) respingeva l’appello incidentale di (OMISSIS) e, rispondendo alla critiche da questi mosse alla ctu, escludeva che nel corso del rapporto fosse stato superato il c.d. tasso soglia.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso la (OMISSIS) Spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che il ricorso non appare di agevole comprensione, anche perche’ l’impugnante ha ritenuto di separare la parte in cui indica le norme che assume violate dalla parte in cui, piu’ specificamente, argomenta le proprie contestazioni circa la decisione gravata. Si rinvengono, inoltre, plurime ripetizioni delle contestazioni proposte.

1. – Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente contesta la nullita’ della sentenza, perche’ la corte del merito non ha rilevato l’improcedibilita’ del gravame, proposto da un soggetto privo di legittimazione processuale. L’impugnante afferma che la fusione per incorporazione di (OMISSIS) in (OMISSIS) s.p.a. era stata deliberata gia’ in data 4.12.2008, pertanto prima della notifica dell’atto di appello, che sarebbe stato introdotto da un soggetto ormai estinto.

1.2 Il motivo e’ inammissibile.

La corte di merito ha rilevato analiticamente che l’atto d’appello e’ stato notificato all’odierno ricorrente da (OMISSIS), succeduta a (OMISSIS), in data 10.12.2008 e che l’appellante e’ stata incorporata per fusione in (OMISSIS) con atto del 22.12.2008 e decorrenza dal 31.12.2008: il soggetto titolare della legittimazione, al momento della proposizione dell’impugnazione, era pertanto (OMISSIS) che, correttamente, ha agito.

Il ricorrente non coglie la chiara ratio decidendi adottata dalla corte territoriale e sottopone a critica l’accertamento del giudice del merito in via meramente assertiva, limitandosi ad allegare una porzione di visura (secondo cui un “progetto di fusione”, sarebbe stato elaborato con atto del 6.10.2008, deliberato il 4.12.2008), che e’ evidentemente inidonea a smentirlo.

La censura risulta pertanto priva dei requisiti di specificita’ richiesti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.

2. – Col secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta, innanzitutto, che la corte di merito non abbia tenuto alcun conto della seconda consulenza tecnica d’ufficio disposta dal tribunale, non contestata tempestivamente dalla banca (che aveva chiesto di non tenerne conto solo nella comparsa conclusionale di primo grado) e che inoltre, accogliendo la domanda di nullita’ di detta ctu formulata tardivamente dalla controparte in appello, abbia disposto, in violazione del principio dispositivo e dell’articolo 112 c.p.c., una terza consulenza e l’abbia ritenuta utilizzabile per la decisione, sebbene annoverasse diversi errori, in fatto come in diritto.

Deduce, a tale ultimo riguardo, che il ctu nominato in appello avrebbe anch’egli violato l’articolo 112 c.p.c., nonche’ l’articolo 644 c.p., ed avrebbe eseguito i calcoli sulla scorta di un contratto nullo.

Si duole, poi, che il giudice di secondo grado abbia condiviso la valutazione di detto consulente in ordine all’insussistenza del superamento del c.d. tasso soglia, che era stato invece riconosciuto dal ctu nominato dal tribunale, senza dare risposta alla critiche mosse all’elaborato.

Analoga censura e’ illustrata nel settimo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente critica la corte territoriale per aver escluso il superamento del tasso soglia d’usura senza neppure esaminare la seconda ctu e per avere ritenuto, aderendo alle conclusioni del proprio ctu, che nella determinazione di tale tasso non dovesse tenersi conto dell’importo della commissione di massimo scoperto, erroneamente applicando le istruzioni impartite dalla Banca d’Italia anziche’ le disposizioni legislative vigenti.

2.1. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, devono essere respinti.

Va ricordato, in primo luogo, che la ctu, costituendo uno strumento di ausilio per il giudice ai fini della comprensione e valutazione del materiale probatorio gia’ acquisito, non e’ soggetta al principio dispositivo della prova, ne’, tantomeno, al principio della domanda.

La decisione di avvalersi o meno di tale ausilio e’ pertanto rimessa integralmente alla discrezionalita’ del giudice e non e’ soggetta a preclusioni: il giudice dell’appello che ritenga non attendibili le conclusioni cui e’ giunto il consulente nominato in primo grado puo’ disporre la rinnovazione, o l’integrazione, delle operazioni peritali indipendentemente dalle istanze delle parti, le cui eventuali richieste in tal senso si risolvono in mere sollecitazioni.

Ne consegue la palese infondatezza delle censure con le quali si assume che il giudice a quo sarebbe incorso in errores in procedendo per aver disposto una terza ctu nonostante la nullita’ di quella precedente fosse stata tardivamente eccepita dalla banca.

2.2 Le censure che lamentano l’acritica adesione della corte d’appello alle conclusioni cui e’ pervenuto il ctu da ultimo nominato sono in parte infondate e in parte inammissibili.

Va in proposito ricordato che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte “in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, e’ necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa gia’ dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisivita’ e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimita’” (fra molte, Cass. n. 19427/017, 11482/016, 16368/014). La mera disamina critica dell’elaborato peritale che non attinga un vizio nel processo logico seguito dalla corte territoriale, si traduce, per contro, in una inammissibile domanda di revisione nel merito del convincimento del giudice (tra le molte, cfr. Cass. sez. 1, sent. 9.1.2009, n. 282).

Cio’ premesso, va per un verso osservato che, contrariamente a quanto dedotto nei motivi in esame, la corte del merito ha dato compiuta risposta (cfr. pag. 15/16 della sentenza) alle critiche dell'(allora) appellato/appellante incidentale (e del suo ctp) concernenti la mancata rilevazione dell’usurarieta’ del tasso degli interessi applicato dalla banca, illustrando le ragioni per le quali dovevano ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni assunte dal ctu sul punto; per l’altro, che dalla lettura dei motivi non e’ dato comprendere se, ed in quali esatti termini, l’odierno ricorrente abbia mosso ulteriori contestazioni alla ctu, di cui il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto.

2.3. Palesemente inammissibili sono poi le censure con le quali (OMISSIS) imputa al ctu, e non al giudice che ne ha recepito le valutazioni e che ha formulato i quesiti cui egli doveva attenersi, di aver operato i calcoli sulla scorta di un atto nullo ed in violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 644 c.p..

2.4 Va da ultimo rilevato che la corte d’appello ha ritenuto che la c.m.s. non dovesse essere inclusa nel calcolo rilevante ai fini della verifica del superamento del tasso soglia sulla scorta di un triplice ordine di ragioni, ovvero: per la sua natura remuneratoria dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determinata somma di denaro per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo;

la sua disomogeneita’ rispetto agli altri oneri; per l’operativita’ della L. n. 2 del 2009, solo a partire dal 2010.

La censura con la quale il ricorrente lamenta che il giudice a quo, escludendo la c.m.s. dal calcolo, abbia violato l’articolo 644 c.p., erroneamente applicando in suo luogo le Istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, investe (sebbene in senso lato) solo l’ultima di tali statuizioni, peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 22270/016: In tema di contratti bancari, del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 2-bis, comma 2 (convertito dalla L. n. 2 del 2009), che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 c.c., articolo 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, articoli 2 e 3, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto).

Va pertanto dichiarata l’inammissibilita’ della doglianza in esame per difetto di interesse del (OMISSIS) a sentir pronunciare sulla stessa, atteso che, a prescindere dalla sua eventuale fondatezza, il capo della sentenza con essa impugnato resterebbe sorretto dalle rationes non censurate, a fronte delle quali il ricorrente avrebbe quantomeno dovuto specificare il qual modo la c.m.s. sia stata in concreto addebitata in conto dalla banca.

3. – In ordine logico, va a questo punto esaminato il quarto motivo di ricorso, con il quale (OMISSIS) lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto validamente pattuito il tasso dell’interesse ultralegale nella scrittura datata 16.3.1993, prodotta dalla banca in fotocopia e composta di quattro fogli staccati – di cui solo l’ultimo recante la sua sottoscrizione – in parte illeggibili e privi della sottoscrizione del legale rappresentante dell’istituto di credito. L’impugnante sostiene che, oltre che per le ragioni appena indicate, comportanti la nullita’ (o comunque l’irrilevanza ai fini probatori) del documento, la citata pattuizione sarebbe nulla sia perche’ non costituente novazione oggettiva della precedente clausola nulla, sia perche’ “affetta da nullita’ usuraria alla firma” nonche’ “indeterminata ed arbitrariamente prevista come variabile”, sia perche’ non vi sarebbe prova che la scrittura si riferisse al contratto di c/c in precedenza stipulato.

31. Il motivo e’ inammissibile.

3.2. Quanto ad una parte delle questioni illustrate nel motivo (mancanza di sottoscrizione della banca, indeterminatezza della clausola) e’ sufficiente rilevare che di esse non si fa menzione nella sentenza impugnata (che si e’ limitata a rilevare che “diverse eccezioni di nullita’ del documento” erano tardive e non dovevano essere prese in esame), sicche’ il ricorrente, in ossequio al principio di specificita’ del ricorso, avrebbe dovuto in primo luogo precisare se, ed in quale esatta sede processuale, esse fossero state dedotte ed eventualmente denunciare, in ordine ad esse, un vizio di omessa pronuncia.

3.3. Per il resto, la corte d’appello ha in primo luogo accertato che il documento in parola era stato prodotto dalla banca all’atto della sua costituzione nel primo grado di giudizio e che il (OMISSIS), nel corso dell’intero grado, non ne aveva mai contestato la conformita’ all’originale, ne’ tantomeno eccepito che l’affidamento in esso concordato non si riferisse al conto corrente per cui e’ causa, ed ha pertanto concluso, con statuizione che non e’ stata specificamente censurata dal ricorrente, che “deve ritenersi incontestato che detto documento sia conforme all’originale e che riguardi un’apertura di credito relativa al conto corrente de quo”. Ha poi ritenuto destituita di ogni fondamento l’eccezione di nullita’ della pattuizione sugli interessi contenuta nella scrittura perche’ “novazione o transazione della precedente clausola nulla”, ribadendo che le parti, come era nella loro disponibilita’, avevano con detta scrittura stipulato un contratto di apertura di credito da regolarsi sul conto corrente gia’ acceso, stabilendone le condizioni, e, fra queste, quelle inerenti il tasso degli interessi ultralegali, che doveva essere determinato per iscritto: neppure tale accertamento risulta specificamente investito dalle censure del ricorrente, che, sul punto, si limita a riproporre la propria contraria tesi difensiva, sostanzialmente richiedendo un sindacato di merito sull’interpretazione del contratto e della clausola non consentito a questo giudice di legittimita’.

3.4. Infine, come si e’ gia’ rilevato in sede di esame del secondo e del settimo motivo, la questione concernente la dedotta usurarieta’ della clausola e’ stata ampiamente esaminata dalla corte d’appello; cio’ senza contare che la clausola di cui si discute non risulta specificamente riprodotta in ricorso e che la sua natura usuraria ab origine andrebbe in ogni caso esclusa, in quanto il contratto e’ stato sottoscritto prima dell’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 (cfr. Cass. S.U. n. 24675/017).

4. – Puo’ ora procedersi all’esame del terzo e del (meramente ripetitivo) sesto motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di legge, per avere la corte territoriale, una volta ritenuta nulla la clausola di determinazione degli interessi mediante rinvio agli “usi su piazza”, conteggiato gli interessi attivi e passivi in base al saggio legale e non a quello sostitutivo previsto dalla legge (L. n. 154 del 1992, articoli 4 e 5, poi trasfuso nel Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 117).

4.1 I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei termini che di seguito si precisano.

4.2. Lo stesso (OMISSIS) riconosce che dalla data di accensione del rapporto (29.12.1987) a quella di entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 (8.7.1992) gli interessi debitori e creditori, il cui tasso non risultava pattuito in maniera legittima nel contratto di conto corrente, andavano computati, secondo quanto affermato dalla corte territoriale, al saggio legale.

4.3 Non v’e’ dubbio, invece, che a partire dall’8.7.92 e sino al 16.3.93 gli interessi sia attivi che passivi andassero calcolati nella misura sostitutiva di cui della L. n. 154 del 1992, cit. articolo 5.

4.4 Quanto al periodo successivo (dal 16.3.93 alla chiusura del rapporto), deve essere operata una distinzione fra gli interessi attivi e quelli passivi.

I primi, in mancanza di specifica pattuizione, avrebbero dovuto essere computati sempre secondo il tasso sostitutivo previsto dalla legge: contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, la domanda di – applicazione degli interessi legali” avanzata dal (OMISSIS) non necessitava, infatti, di ulteriori specificazioni, posto che gli interessi al tasso sostitutivo sono pur sempre interessi legali e devono trovare applicazione anche d’ufficio.

Diverso discorso va fatto invece per gli interessi debitori successivi al 16.3.93, che, secondo quanto rilevato dalla corte del merito, con accertamento non specificamente censurato dal ricorrente (che sul punto si limita a riproporre, peraltro in via meramente assertiva, le censure gia’ esaminate e respinte in sede di esame del quarto motivo), sono stati correttamente calcolati dal ctu a partire dal tasso del 14,50% concordato fra le parti nella piu’ volte richiamata scrittura e tenendo successivamente conto delle sole variazioni in diminuzione di tale saggio unilateralmente operate dalla creditrice.

5. – Resta da esaminare il quinto motivo di ricorso, con il quale l’impugnante denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di legge, in relazione agli articoli 88, 115 e 167 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto prescritto il suo diritto alla ripetizione dei versamenti solutori effettuati in data anteriore al 21.7.90 (sino alla quale la prescrizione decennale di tale diritto non poteva ritenersi interrotta dalla notifica della citazione), nonostante la tardivita’ e la genericita’ dell’eccezione sollevata dalla banca sul punto e senza considerare che i versamenti in questione erano ripristinatori, in quanto il conto era assistito ab origine da un’apertura di credito.

5.1. Il motivo e’, ancora una volta, inammissibile atteso che, per un verso, propone questioni che, non essendo state esaminate dalla corte d’appello, risultano dedotte per la prima volta nella presente sede di legittimita’ e per l’altro difetta di specificita’, in quanto contesta in via meramente assertiva l’accertamento compiuto dal giudice del merito in ordine alla mancanza di prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito prima del marzo del 1993.

In definitiva, accolti il terzo ed il sesto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, e respinti o dichiarati inammissibili gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che procedera’, previa eventuale, parziale rinnovazione della ctu, alla rideterminazione del credito della banca calcolando, per il periodo 8.7.92/16.3.93, sia gli interessi attivi che quelli passivi nella misura sostitutiva prevista dalla L. n. 154 del 1992, articolo 5 (poi trasfuso nell’articolo 117 TUB), e per il periodo successivo (dal 16.3.93 sino alla chiusura del rapporto) computando in detta misura sostitutiva i soli interessi attivi, fermo restando il saggio gia’ accertato di quelli passivi. Il giudice del rinvio provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il terzo ed il sesto motivo del ricorso e rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolte e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.