la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolamento del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 cod. civ. e come tale deve essere valutata, tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione U civile Sentenza 28 febbraio 2007, n. 4631

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE – Presidente Aggiunto

Dott. Rafaele CORONA – Presidente di sezione

Dott. Salvatore SENESE – Presidente di sezione

Dott. Enrico ALTIERI – Consigliere

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI – Consigliere

Dott. Luigi Francesco Di Nanni – Rel. Consigliere

Dott. Ugo VITRONE – Consigliere

Dott. Mario Rosario MORELLI – Consigliere

Dott. Giulio GRAZIADEI – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pa. S. R. L., in persona dell’Amministratore Unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ro., Largo Lu.Ap. (…), presso Io studio dell’avvocato Ce.De.Ro., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Re.De.Ro., giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EULER-SIAC – SOCIETA’ ITALIANA di ASSICURAZIONE CREDITI S. P. A. (già SIAC S. P. A.), in persona del Direttore Generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ro., via Fe.Di.Sa. (…), presso lo studio dell’avvocato Ca.Ni., che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2414/01 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 03/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/07 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

uditi gli avvocati Re.De.Ro., Ma.Gl.Di.Lo. per delega dell’avvocato Ca.Ni.;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La srl Pa. ha stipulato con la spa Società Italiana Assicurazioni e Crediti (di seguito: SIAC) una polizza per l’assicurazione contro i rischi del credito commerciale da essa esercitato. La polizza copre la perdita totale o parziale dei crediti per l’eventuale insolvenza dei propri clienti per le fatture emesse in un arco di tempo determinato. L’articolo 5 lettera c) delle condizioni generali di polizza pone a carico dell’assicurato l’obbligo di notificare alla Società assicuratrice l’ammontare complessivo delle vendite effettuate nel periodo assicurativo. L’obbligo è finalizzato al conteggio ed al versamento alla Società di un premio aggiuntivo qualora l’ammontare complessivo delle vendite sia superiore a quello sul quale è stato calcolato il premio iniziale. La successiva lettera e) dello stesso articolo 5 stabilisce che, qualora l’assicurato non esegua, nei termini stabiliti anche uno solo dei versamenti previsti, gli effetti dell’assicurazione sono sospesi.

2. La srl Pa., con atto di citazione del 18 dicembre 1995, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma la spa SIAC, chiedendone la condanna al pagamento della somma di oltre 198 milioni di lire per i sinistri denunciati nel periodo assicurativo 1° marzo – 28 febbraio 1994.

L’attrice ha dichiarato che la SIAC aveva respinto la richiesta di pagamento dell’indennizzo, adducendo che non era stato pagato nei termini stabiliti il conguaglio del premio assicurativo ed ha sostenuto: che il rifiuto non era giustificato, perché l’obbligo di versare il premio o il conguaglio decorreva dal termine del periodo assicurativo; che la Società assicuratrice aveva accettato il pagamento tardivo del conguaglio; che il sinistro, denunciato prima della scadenza del termine assicurativo, doveva essere indennizzato.

La SIAC si è costituita nel giudizio ed ha eccepito che il sinistro non poteva essere risarcito, perché intervenuto in periodo di mora nel pagamento dei premi e, in via subordinata, che l’importo del premio era considerevolmente inferiore a quanto richiesto.

3. Il tribunale ha rigettato la domanda e la Società Pa. ha impugnato la decisione, sostenendo che il tribunale, affermando che la sospensione della garanzia assicurativa aveva effetto retroattivo stante il ritardato pagamento del conguaglio, aveva applicato in maniera non corretta la disposizione dell’art. 1901 cod. civ. Secondo l’appellante, si doveva applicare il secondo comma della norma, con la conseguenza che il mancato pagamento del conguaglio aveva determinato la sospensione della garanzia assicurativa solo dal quattordicesimo giorno successivo a quello entro il quale il conguaglio doveva essere pagato.

La spa EULER SIAC (già SIAC spa) si è costituita nel giudizio ed ha resistito all’impugnazione.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 3 luglio 2001, ha rigettato l’impugnazione ed ha dichiarato:

a) che nei contratti di assicurazione soggetti a regolazione del premio, questo, pur essendo formato da una parte definitiva ed invariabile ed altra parte da elementi mutevoli che debbono essere comunicati dall’interessato, nel suo complesso, è unico e che l’inadempimento per la quota variabile comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 1901 primo comma cod. civ.;

b) che, negli stessi contratti, la comunicazione degli elementi variabili integra una obbligazione accessoria rispetto a quella del pagamento del premio e l’assicurato che invochi la copertura assicurativa deve dare la prova di avere adempiuto anche detta obbligazione, in mancanza della quale è legittima la sospensione della garanzia assicurativa e la risoluzione del contratto. Nella fattispecie, l’assicurato, al momento del sinistro verificatosi il 7 aprile 1994, non aveva trasmesso la documentazione relativa al conguaglio, non aveva provveduto a versare il conguaglio ed aveva protratto l’inadempimento fino al 20 luglio 1994; quindi, la garanzia assicurativa correttamente non era stata ritenuta operativa.

5. La srl Pa. ha proposto ricorso per cassazione ed ha depositato memoria.

Resiste con controricorso la spa EULER – SIAC.

La terza sezione civile, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha segnalato l’esistenza di un contrasto insorto nell’interpretazione della clausola di regolazione del premio inserita nel contratto di assicurazione e la decisione sul contrasto è stata devoluta a queste Sezioni unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato nell’unico motivo di violazione dell’art. 19 cod. civ., la srl Pa., premesso che aveva pagato tempestivamente le prime tre rate del premio assicurativo ed in ritardo il conguaglio, ripete che il tardivo pagamento di questo non poteva comportare la sospensione ex tunc della copertura assicurativa ai sensi del primo comma dell’art. 1901 cod. civ. Il conguaglio, infatti, doveva essere pagato dopo la scadenza del periodo di copertura assicurativa, ovvero in un momento in cui la garanzia assicurativa aveva già cominciato a produrre i suoi effetti.

Ciò perché:

a) la garanzia assicurativa, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, aveva cominciato a decorrere con il versamento della prima rata (art. 9 delle condizioni generali di polizza);

b) l’art. 1901 cod. civ. distingue gli effetti dell’inadempimento iniziale (primo comma) che produce la sospensione immediata della garanzia assicurativa, da quelli dell’inadempimento successivo (secondo comma) per il quale la sospensione della garanzia assicurativa opera ex nunc; c) essa ricorrente non aveva omesso o ritardato il pagamento del premio iniziale o la prima rata di questo, ma il pagamento del solo conguaglio, pagamento che doveva essere effettuato quando la garanzia assicurativa era già operativa. Secondo la ricorrente, la Corte di appello, oltre a non applicare correttamente l’art. 1901, non aveva considerato che il contratto di assicurazione era stato rinnovato tacitamente e che, ove non lo fosse stato, l’assicuratore avrebbe potuto considerarlo risolto, eliminando la sua esposizione al rischio con effetto ex tunc.

La EULER SIAC, per quanto interessa in questa sede, ha replicato dichiarando che il premio a carico dell’assicurato, seppure calcolato di volta in volta sull’operazione assunta in copertura, nel suo complesso era unico; con la conseguenza che l’inadempimento dell’obbligo di pagamento del premio per la quota variabile comportava la sospensione dell’intera garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 1901 primo comma, cod. civ. Secondo la resistente, infatti, il pagamento del premio anticipato in via provvisoria per la rata successiva è considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale la regolazione non ha avuto luogo. Se la sospensione assicurativa avesse operato solo per il periodo di mora, ove l’assicurato non avesse rinnovato l’assicurazione, la Compagnia di assicurazione si sarebbe trovata nella condizione di dover indennizzare i sinistri verificatisi in costanza del rapporto assicurativo pur in mancanza di pagamento del conguaglio

2. Il ricorso pone il problema di inquadrare gli obblighi che sono a carico dell’assicurato, il quale abbia stipulato un contratto di assicurazione per danni, contenente clausola di regolamento del premio del tipo di duello riportato nella premessa di questa sentenza.

3. Il contrasto sull’inquadramento della clausola di regolazione del premio.

Nella pratica commerciale, si dice clausola di regolazione del premio assicurativo quella con la quale il premio assicurativo è soggetto ad elementi di rischio variabili: nel contratto è indicato un premio minimo, fissato in via provvisoria ed anticipata in un importo determinato, il quale alla fine del periodo assicurativo è regolato definitivamente sulla scorta dei dati variabili che l’assicurato si obbliga a comunicare all’assicuratore.

Il principio su cui si fonda la clausola è quello generale di tutti i contratti di assicurazione, nei quali è richiesto che rischio e premio siano oggetto di determinazione commisurata. La valutazione del rischio, infatti, deve essere sempre oggettiva e può essere riferita al presente o a un momento successivo.

La ratio della clausola è di creare un meccanismo che consenta l’adeguamento del premio all’effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo.

Se ne ricava che la polizza nasce con l’indicazione di un premio che deve essere pagato sempre anticipatamente, senza di che l’assicurazione non diviene operativa, e di un premio eventualmente dovuto a conguaglio.

3.1. La validità di questo tipo di clausola è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, in una oramai risalente decisione, ha ritenuto che quando sia stabilito, per una parte in maniera definitiva ed invariabile all’inizio del contratto e, per la restante parte, con riferimento ad elementi mutevoli, il premio costituisce un tutt’uno non frazionabile ed il contraente, alla fine del periodo assicurativo, è tenuto a notificare all’assicuratore l’importo dei dati variabili, per consentirgli l’esatto computo del premio e la sua esazione. E poiché il pagamento del premio rappresenta un obbligo in senso stretto, anche il dovere di trasmettere all’assicuratore i necessari dati rappresenta un ben preciso obbligo. La regolazione del premio, essendone un accessorio, ne segue le sorti e la clausola che lo prevede è in armonia con i principi indicati nell’art. 1901 cod. civ.: in questi termini, Cass. 24 novembre 1970, n. 2495.

3.2. La dottrina, annotando la sentenza ora indicata, subito ha mostrato di dissentire da questa soluzione sia con riferimento all’assunto che la mancata comunicazione dei dati variabili costituiva una obbligazione accessoria al regolamento del premio, sia in relazione all’affermazione che la violazione dell’obbligo di pagamento del conguaglio si risolveva nell’inadempimento dell’obbligazione principale di pagamento del premio, dalla quale era fatta derivare la sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 1901 cod. civ. La critica ha messo in evidenza che il contraente che non comunica i dati variabili o non paga il premio corrispondente non aggrava il rischio assicurativo.

3.3. L’originaria interpretazione giurisprudenziale, nondimeno, si è consolidata attraverso successive decisioni, le quali, partendo dal carattere accessorio della clausola di regolazione del premio, hanno dichiarato la legittimità della sospensione della garanzia assicurativa nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati variabili, poiché l’obbligo di denuncia di questi è complementare all’obbligazione di pagare il premio alla scadenza (sentenze 2 marzo 1978 n. 1044; 25 giugno 1985, n. 3817; 30 ottobre 1990, n. 10527; 23 maggio 1997 n. 4212; 19 dicembre 2003, n. 19561; 6 maggio 2004, n. 8609; 4 ottobre 2004, n. 19837) e, di nuovo, la legittimità della stessa sospensione in caso di omissione delle dovute comunicazioni (sentenza 4 marzo 1987, n. 2256, in specie).

3.4. Da questa interpretazione si è discostata la sentenza della terza sezione civile di questa Corte 18 febbraio 2005, n. 3370, la quale, fondamentalmente, ha enunciato due principi: a) nel contratto di assicurazione con clausola di regolazione del premio quello della comunicazione dei dati variabili non è un obbligo complementare o accessorio che segue le sorti del mancato pagamento del premio iniziale, perché questo è stato già pagato e perché la comunicazione dei dati variabili ed il pagamento del premio definitivo potrebbero non essere dovuti in caso di saldo negativo del computo; b) la violazione dell’obbligo della comunicazione è estranea alla disciplina dell’art. 1901 primo comma cod. civ.

La decisione, in particolare, dopo avere premesso che la clausola di regolazione del premio si inserisce tra quelle che richiedono a pena di inefficacia l’approvazione specifica per iscritto ai sensi dell’art. 1341 secondo comma, in relazione all’art. 1342 secondo comma cod. civ., ha affrontato il problema dei rapporti che corrono fra la sospensione della garanzia assicurativa indicata dall’art. 1901 cod. civ. e quella nascente da clausola convenzionale di regolazione del premio ed ha ritenuto che le due ipotesi sono diverse e non riconducibili ad unità. Presupposto della prima sarebbe il mancato pagamento del premio; presupposto della sospensione convenzionale, invece, sarebbe l’avvenuto pagamento della parte fissa di premio assicurativo e la mancata comunicazione degli elementi variabili necessari a determinare la quota integrativa del premio stesso. Quanto alla ritenuta natura complementare ed accessoria dell’obbligazione di pagamento del premio, la sentenza ha dichiarato che si tratta di una forzatura inaccettabile sul piano logico e giuridico, perché tra la comunicazione ed il pagamento del premio non esiste una necessaria e costante correlazione, poiché, in assenza di variazioni, la prima potrebbe non comportare alcun onere economico per il contraente. L’inadempimento dell’obbligazione di comunicare gli elementi variabili si configura, infatti, come violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello dell’art. 1901 cod. civ. In conclusione, la clausola di regolazione del premio non riproduce lo schema dell’art 1901 cod. civ. e non ne rappresenta una applicazione.

4. La composizione del contrasto.

Ritengono queste Sezioni unite che il contrasto riguardante l’incitamento degli obblighi a carico dell’assicurato, che abbia stipulato un contratto di assicurazione per danni contenente clausola di regolamento dei premio assicurativo, sostanzialmente, si deve risolvere aderendo all’impostazione data al problema dalla sentenza n. 3370/2005, con le seguenti precisazioni.

La clausola di regolazione del premio assicurativo, dalla natura accessoria della quale la giurisprudenza maggioritaria ha fatto dipendere l’applicazione dell’art. 1901 cod. civ. ed il meccanismo della sospensione della garanzia assicurativa, non può essere uno strumento di protezione del solo assicuratore, perché questa configurazione non tiene conto dell’indiscutibile vantaggio che entrambe le parti del contratto ricavano dalla clausola di regolamento convenzionale del premio assicurativo. Essa, dunque, deve essere interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione.

La sentenza n. 3370/2005 ha il merito di avere fatto uscire la clausola di regolazione del premio dall’ombra in cui era stata relegata quando era stato messo in evidenza il carattere di favor per l’assicuratore, soprattutto nei casi in cui questi se ne serviva nei casi in cui il pagamento del conguaglio non è fatto ed in quelli in cui, essendo certo il pagamento della parte fissa del premio, risultava inadempiuta l’obbligazione di comunicare i dati variabili.

Si tenga, inoltre, nel dovuto conto il fatto che la sospensione dell’efficacia del contratto di assicurazione è prevista dall’art. 1901 cod. civ. in una situazione di mancato pagamento integrale del premio; nei contratti con clausola di adeguamento del premio, invece, il cosiddetto anticipo del premio per il periodo successivo è pagato prima che scada il termine per comunicare la variazione che sia intervenuta riguardo i parametri convenzionalmente stabiliti ed è accettato dall’assicuratore come pagamento integrale.

Agli argomenti in favore dell’autonomia della clausola già indicati, si aggiunga poi che la conoscenza degli elementi variabili conseguita dall’assicuratore fa nascere tra le parti un rapporto giuridico che può determinare una posizione debitoria o creditoria dell’assicurato, secondo lo scarto in più o in meno dell’ipotesi preventiva.

Nel secondo caso, la mancata comunicazione dei dati variabili non comporta alcun inadempimento all’obbligo di pagare il premio assicurativo, nel senso ipotizzato dall’art. 1901 cod. civ., e non conduce alla sospensione della garanzia assicurativa.

Nel caso di eccedenza del dato variabile, il comportamento dell’assicurato può risolversi nell’inadempimento di un obbligo convenzionalmente stabilito, ma esso deve essere valutato in concreto con il parametro della buona fede da lui tenuta nell’esecuzione del contratto; il che è come dire che, per esprimere un giudizio di inadempimento, è necessario individuare quali siano i suoi effettivi doveri giuridicamente rilevanti, tenendo conto anche del tempo in cui il suo comportamento doveva essere tenuto.

La clausola di adeguamento del premio, in definitiva, non deve essere interpretata nel senso formale che il verificarsi degli eventi in essa previsti giustifica la sospensione della garanzia assicurativa.

5. In questo giudizio la Corte di appello di Roma ha interpretato il contratto di assicurazione nel senso che la sospensione della garanzia assicurativa si fondava sul fatto che l’assicurato non aveva trasmesso la documentazione relativa alla determinazione del conguaglio e non aveva pagato il premio relativo, onde era legittimo il rifiuto del pagamento dell’indennizzo.

Sennonché la Corte di appello non ha considerato il carattere autonomo dell’obbligazione di pagamento del conguaglio del premio, il cui inadempimento non doveva essere valutato alla luce dell’art. 1901 cod. civ.; ma in maniera indipendente dalla disciplina in questo è contenuta e secondo le regole che presiedono alla valutazione dell’adempimento delle obbligazioni civili, valutando il comportamento dell’obbligato con il metro della buona fede oggettiva, intesa come leale ed onesto comportamento che le parti debbono tenere nell’esecuzione del contratto in una valutazione equilibrata del termine dell’obbligazione e dell’interesse creditorio della Compagnia di assicurazione, nel caso di pagamento ritardato.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione ed il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolamento del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 cod. civ. e come tale deve essere valutata, tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento”.

6. La liquidazione delle spese di questo giudizio è devoluta al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese di questo giudizio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.