Rientra nello schema del conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, previsto dall’articolo 1394 c.c., come causa di annullabilita’ del negozio concluso dal rappresentante, la figura, prevista e disciplinata dal successivo articolo 1395, del contratto concluso dal rappresentante con se stesso, che e’ annullabile a richiesta del rappresentato, a meno che questi lo abbia specificamente autorizzato ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita’ del conflitto. Le due ipotesi (autorizzazione specifica e predeterminazione delle condizioni) sono previste in via alternativa, per cui e sufficiente che sussista l’una o l’altra di esse per escludere l’invalidita del contratto concluso dal rappresentante.


Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2529

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17211/2012 proposto da:

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura in calce al controricorso, nonche’ all’avvocato (OMISSIS) giusta procura autenticata dal notaio (OMISSIS) in data 13/10/2016;

– ricorrente incidentale –

E contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1930/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per la ricorrente e l’Avv. (OMISSIS) per il ricorrente incidnetale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e Lelio, quali eredi di (OMISSIS), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la (OMISSIS) S.r.l., poi incorporata dalla (OMISSIS) S.r.l., e (OMISSIS), affinche’ fossero dichiarati nulli, ovvero annullati, la procura speciale per notar (OMISSIS) del (OMISSIS) e l’atto di vendita e permuta del (OMISSIS) per notar Centini.

Deducevano che con la cennata procura il (OMISSIS), genitore degli attori, aveva conferito alla (OMISSIS) il potere di concludere il contratto di alienazione del suo compendio immobiliare sito in (OMISSIS), composto da vigneti, canneto, e terreni destinati ad orto, a pascolo, a seminativo e frutteto, con annesso fabbricato rurale, e che il giorno successivo al rilascio della procura, la (OMISSIS) aveva alienato il tutto alla societa’ convenuta.

Sostenevano che tali atti erano invalidi in quanto alla data del rilascio della procura, il genitore era incapace di intendere e di volere e che la procuratrice si era approfittata di tale condizione, avendo poi provveduto ad incassare il ricavato della vendita senza riversarlo all’eredita’. Pertanto gli atti erano invalidi anche per il difetto di volonta’ del (OMISSIS), nonche’ in quanto viziati da errore, non avendo il disponente considerato la tutela che andava accordata agli altri familiari, atteso che sui beni alienati si svolgeva l’attivita’ di impresa familiare di cui all’articolo 230 bis c.c.. Gli atti erano altresi’ viziati da dolo, in quanto la (OMISSIS) aveva indotto il (OMISSIS) ad alienare beni che non aveva in realta’ intenzione di cedere.

La declaratoria di invalidita’ andava accolta anche in relazione alla indeterminatezza dell’oggetto della procura e dell’atto di compravendita, in quanto in essi i beni non erano correttamente indicati quanto alle superfici ed ai confini.

In via subordinata si chiedeva pronunziarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente, la quale non aveva provveduto a completare la costruzione degli immobili offerti in permuta, non avendo nemmeno provveduto a liberarli dalla garanzia ipotecaria che li gravava.

In via ancora piu’ subordinata lamentavano che l’acquirente aveva approfittato dell’alterata liberta’ contrattuale del (OMISSIS) e della malafede della procuratrice, come anche del carattere segreto delle trattative di vendita, traendo quindi un ingiustificato vantaggio patrimoniale, che giustificava, in ragione del prezzo di acquisto notevolmente inferiore al reale valore del bene alienato, l’accoglimento della domanda di rescissione per lesione.

Si costituiva la societa’ che insisteva per il rigetto della domanda, negando in particolare il proprio inadempimento, avendo anzi invitato il venditore a formalizzare il trasferimento degli immobili convenuti in permuta.

In via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori al risarcimento del danno derivante dall’illegittima trascrizione della domanda giudiziale.

Disposta CTU sulle condizioni di salute mentale del rappresentato, il Tribunale con la sentenza del 30/5/2005 rigettava sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale, ritenendo che non fosse stata provata l’incapacita’ naturale del defunto, e che del pari erano rimasti sprovvisti di prova l’errore ed il dolo. Andava poi esclusa l’indeterminatezza dell’oggetto della procura e del contratto di vendita, come pure non sussisteva l’inadempimento della convenuta, che aveva sollecitato gli eredi del venditore alla sottoscrizione degli atti con i quali trasferire loro la proprieta’ degli immobili permutati.

(OMISSIS) e Lelio proponevano appello, e la Corte d’Appello di Roma, previa rinnovazione della CTU, affidata ad un collegio peritale, con la sentenza n. 1930 del 5 aprile 2012, annullava ex articolo 1394 c.c., la procura speciale del 22/11/1996 e conseguentemente il contratto di compravendita del (OMISSIS), ordinava per l’effetto alla (OMISSIS) la restituzione ed il rilascio dei beni a suo tempo acquistati, ritenendo preclusa la domanda di restituzione del prezzo avanzata da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), per essere stata gia’ delibata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 11174/2010, disponendo che della sentenza de qua potesse avvalersi nella qualita’ di concreditore in solido anche (OMISSIS).

Condannava in ogni caso la (OMISSIS) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, quanto al pregiudizio scaturente dalla occupazione sine titulo dei beni, compensando per un quinto, nei confronti della (OMISSIS), e per due quinti, nei confronti della (OMISSIS), le spese di entrambi i gradi di giudizio, che per il resto poneva a carico degli appellati.

In primo luogo riteneva inammissibili il quarto, l’ottavo ed il decimo motivo di appello, concernenti l’incapacita’ ed il dolo del notaio (OMISSIS), che aveva rogato la procura oggetto di causa, nonche’ l’omessa pronuncia di inefficacia del rapporto matrimoniale tra il defunto (OMISSIS) e la madre della (OMISSIS), atteso che con i medesimi venivano introdotte domande nuove, e come tali inammissibili ex articolo 345 c.p.c..

Riteneva poi infondato il primo motivo (concernente la nullita’ della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni delle parti); osservava che molte delle doglianze concernevano provvedimenti istruttori che erano stati poi assorbiti dalla decisione finale di merito, mentre quanto al secondo motivo, concernente la contestazione della legittimita’ dei provvedimenti di nomina dei giudici istruttori, osservava che la loro eventuale illegittimita’ non aveva alcuna ripercussione sulla validita’ della sentenza.

Disatteso anche il terzo motivo di appello, in quanto anche questo involgente contestazioni sulla legittimita’ della designazione del giudice istruttore, in merito al nono motivo, rilevava che la contestazioni alla CTU dovevano reputarsi superate dal rinnovo della stessa in grado di appello, posto che la nuova consulenza aveva confetinato, con argomentazioni che la Corte distrettuale riteneva di condividere, la piena capacita’ psichica del disponente.

Infine, del pari infondata era la contestazione circa la mancata riunione con altro procedimento, avente ad oggetto l’alienazione di altro immobile in Roma del (OMISSIS), trattandosi di procedimento gia’ definito dalla Corte d’Appello.

Quindi passava ad esaminare il quinto, il sesto, il settimo, l’undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di appello, con i quali si intendeva contestare la correttezza della decisione del Tribunale che aveva disatteso le varie impugnative negoziali degli attori, e sul punto la sentenza riteneva che doveva confermarsi il rigetto, per mancanza di prova, della domanda di annullamento per errore essenziale (in ordine alla mancata considerazione dell’impresa familiare e della tutela accordatagli dall’ordinamento), per dolo, non essendo stati dimostrati artifizi o raggiri in danno del (OMISSIS) nel corso della vicenda che aveva condotto ala vendita, nonche’ in assenza di prova dell’alterazione della liberta’ contrattuale, di quella di rescissione.

Del pari incensurabile appariva l’apprezzamento del Tribunale in ordine all’infondatezza della domanda di risoluzione, non potendosi addebitare alcun inadempimento alla societa’ appellata.

Tuttavia riteneva che i motivi proposti giustificassero l’accoglimento della domanda ex articolo 1394 c.c..

A tal fine, richiamati gli esiti del processo penale che aveva visto coinvolta come coimputata la (OMISSIS), esiti sopravvenuti nel corso del processo, il che escludeva la tardivita’ della loro allegazione, ben potendosi far riferimento agli stessi ai fini della decisione, riteneva che fosse possibile accogliere la domanda in relazione all’annullabilita’ della procura ex articolo 1394 c.c..

Infatti, la procura rilasciata alla (OMISSIS) non conteneva alcuna indicazione del prezzo che il rappresentante avrebbe dovuto esigere per la vendita, sicche’ la valutazione di convenienza economica dell’affare era affidata in toto alla rappresentante.

La carenza di tale elemento, che invece appare necessario per impedire eventuali abusi del procurator, imponeva di ritenere esistente il conflitto di interessi.

Inoltre ben poteva addivenirsi all’accoglimento della domanda ex articolo 1394 c.c., in quanto i fatti esposti in citazione permettevano di ritenere dedotto anche il vizio derivante dalla sussistenza del conflitto di interessi tra dominus e procurator, essendo peraltro compito del giudice quello di qualificare i fatti, ed essendo la sanzione dell’annullabilita’ del contratto ricompresa nella richiesta di accertare la ben piu’ grave patologia della nullita’.

Quindi ravvisato il conflitto di interessi nell’assenza di specificazioni in ordine al prezzo, e mancando anche l’identificazione dell’acquirente (il che impediva di poter ritenere autorizzata validamente la conclusione del contratto) occorrendo accedere ad una nozione di conflitto di interesse virtuale, rilevava che il conflitto, proprio perche’ emergente dallo stesso tenore della procura, o meglio dall’assenza di specificazione della medesima, era rilevabile con facilita’ anche dall’acquirente.

A cio’ andava aggiunto che in precedenza era gia’ intervenuto un preliminare di vendita del compendio ad un prezzo inferiore, ed ad opera della stessa procuratrice, la quale aveva provveduto a tanto senza che la precedente procura le conferisse il potere anche di permutare i beni del (OMISSIS); inoltre gli immobili offerti in permuta dalla societa’ non erano ancora completati e le cambiali che costituivano parte del prezzo, non erano state incassate dal rappresentato.

L’annullamento della procura determinava poi anche l’annullamento del contratto di vendita.

La conferma della sussistenza del conflitto di interessi si traeva poi dalle successive vicende che erano state accertate nelle sentenze penali versate in atti, e che avevano permesso di appurare la responsabilita’ penale della (OMISSIS), in concorso con la madre ed il marito, per avere falsificato la firma del de cuius al fine di riscuotere l’importo delle cambiali costituenti parte del prezzo della vendita.

Riteneva poi che la condanna al risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti era stata gia’ esaminata in sede penale ed in senso favorevole al solo (OMISSIS) che aveva poi promosso il giudizio per la quantificazione in sede civile, di modo che il fratello, in quanto concreditore in solido, poteva avvalersi pro quota degli effetti favorevoli della pronunzia n. 11174 del 2010 che aveva determinato il quantum, in relazione alle somme incassate dalla (OMISSIS).

In merito alla diversa richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della societa’ per l’indebita occupazione degli immobili venduti, riteneva di accoglierla, rimettendone la quantificazione ad un separato giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) S.r.l. sulla base di quattro motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

La ricorrente ha presentato controricorso al ricorso incidentale.

(OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese in questa fase.

(OMISSIS) ha depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si denunzia la falsa applicazione dell’articolo 1394 c.c., in riferimento alla statuizione di annullamento della procura speciale del 22/11/1996.

Si osserva che la norma applicata dalla Corte d’Appello per giustificare l’annullamento della procura non disciplina e prevede alcuna causa di annullamento della procura, occupandosi invece della diversa invalidita’ del contratto concluso dal rappresentante avvalendosi della procura, che invece conserva la sua validita’.

Il secondo motivo di ricorso principale denunzia la violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3, per avere la Corte d’appello deciso ultra petita in violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 345 c.p.c..

Si evidenzia che con riferimento all’accertamento circa la proposizione, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, anche di una domanda intesa ad ottenere la declaratoria di annullamento, ai sensi dell’articolo 1394 c.c., dell’atto pubblico di compravendita stipulato in Roma, in data (OMISSIS), fra la (OMISSIS), quale procuratrice speciale del (OMISSIS), e la (OMISSIS) S.r.l. (oggi (OMISSIS) S.r.l.), in realta’ la risposta doveva essere negativa, in quanto mancava in ogni caso la formulazione di una domanda di tale tenore.

La decisione presa sul punto e’ quindi affetta da violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il terzo motivo denunzia l’omessa motivazione, nella forma della motivazione apparente, ovvero contraddittoria, circa un punto decisivo della controversia rappresentato dalla pretesa sussistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato nonche’ circa la conoscibilita’ ovvero la conoscenza del conflitto da parte del terzo acquirente, in relazione all’atto di compravendita del (OMISSIS).

Si rileva che il ragionamento della sentenza, oltre ad essere viziato ab origine dall’avere ritenuto possibile, con un evidente errore di diritto, pervenire all’annullamento della procura per conflitto di interessi, ha ravvisato la sussistenza del conflitto in ragione delle carenti indicazioni contenute nella procura quanto al prezzo della successiva vendita, elemento questo che in alcun modo rileva ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 1394 c.c..

La sentenza poi erra nell’interpretare alcuni precedenti della Corte di Cassazione, fornendone una lettura del tutto distorta e pervenendo quindi a ritenere applicabili i piu’ rigorosi requisiti di validita’ necessari per contrarre con se stesso, anche alla diversa ipotesi della procura a contrarre con terzi.

Inoltre in sentenza si afferma la sussistenza di un vantaggio patrimoniale per la societa’ ricorrente, quale scaturente dal rilascio della procura, senza pero’ in alcun modo specificare quale fosse il vantaggio effettivamente conseguito, facendo riferimento ad un’ipotesi di conflitto di interessi virtuale.

Infine si ricava il dato della conoscenza del conflitto di interessi, che deve invece essere provato ed in concreto, sulla scorta della sola possibilita’ di avvedersi dell’assenza nella procura degli elementi che consentono di determinare i termini economici del contratto da concludere a cura del rappresentante.

Infine del tutto contraddittorie e prive di comprensibilita’ sono le deduzioni della Corte d’Appello in merito alla possibilita’ di poter attribuire la qualita’ di terzo alla societa’ ai fini della salvezza del proprio acquisto, richiamando la previsione di cui all’articolo 1445 c.c., che invece non e’ applicabile alla fattispecie.

Infine, il quarto motivo del ricorso principale denunzia l’omessa motivazione della sentenza circa la ritenuta idoneita’ del giudicato penale quale elemento probatorio della fondatezza della domanda di annullamento o nullita’ per contrarieta’ a norme imperative di ordine pubblico della procura speciale e del successivo atto di compravendita. Rileva parte ricorrente che la valutazione di fondatezza della domanda era stata sostenuta anche alla luce degli elementi che potevano arguirsi dalle sentenze penali intervenute in danno della (OMISSIS).

Tuttavia la Corte distrettuale non ha mostrato di avere correttamente inteso quale fosse l’effettivo contenuto di tali sentenze, che avendo accertato la responsabilita’ della intimata per la falsificazione della firma di girata delle cambiali e per l’appropriazione indebita del ricavato della compravendita, presupponevano in realta’ la stessa validita’ sia della procura che del successivo atto di vendita.

La contraddittoria valutazione di tali elementi impone quindi di ritenere che l’affermazione della nullita’ della procura e della vendita sia in realta’ supportata da una motivazione apparente.

Inoltre, in relazione al reato di circonvenzione di incapace, per il quale era stata parimenti imputata la (OMISSIS), ed il cui accertamento avrebbe potuto determinare la nullita’ degli atti negoziali in esame, i giudici penali erano pervenuti all’assoluzione, sebbene erroneamente con la formula di cui all’articolo 530 c.p.p., comma 3 (di cui non ricorrevano i presupposti, per non essere la (OMISSIS) discendente del (OMISSIS)) anziche’ con quella di cui al secondo comma della stessa norma.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, (OMISSIS) denunzia ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, avendo concentrato la propria disamina sulla esistenza del conflitto di interessi, ha omesso di ravvisare la nullita’ della procura e dell’atto di vendita.

Infatti, il dolo usurpativo della (OMISSIS), quale accertato in sede penale, e consistente nella volonta’ fraudolenta di appropriarsi dell’intero patrimonio del dante causa del ricorrente incidentale, determina che gli atti negoziali oggetto di causa siano contrari a norme imperative, e quindi affetti da nullita’.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta l’omessa motivazione nonche’ la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. e dell’articolo 1418 c.c., per non avere il giudice di merito preso in considerazione la condotta gravemente dolosa del notaio (OMISSIS) che aveva predisposto la procura del (OMISSIS).

Infine il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia l’omessa motivazione, nonche’ la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., circa l’inadempimento contrattale grave della pretesa acquirente, la presunta incapacita’ di intendere e di volere del notaio (OMISSIS), e l’inefficacia del rapporto matrimoniale, dolosamente ed occultamente preordinato dalla (OMISSIS) ai danni del marito anziano ed infermo.

3. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso principale sollevate dal (OMISSIS), posto che, quanto alla erronea indicazione dell’indirizzo dell’intimata (OMISSIS), sia nel ricorso che nella relata (via (OMISSIS)) si rileva che in realta’ il ricorso risulta indirizzato alla medesima anche al diverso indirizzo di via (OMISSIS) e che in relazione ad entrambi i recapiti, la notifica si e’ perfezionata ex articolo 140 c.p.c., risultando la relativa cartolina postale ricevuta sempre personalmente dalla destinataria, dovendosi quindi escludere la denunziata nullita’, e la conseguente invocata inammissibilita’.

3.1 Quanto invece alla procura alle liti, le contestazioni di parte controricorrente appaiono del tutto destituite di fondamento, posto che la procura di parte ricorrente risulta apposta in calce al ricorso su foglio allegato, evidenziando la sua finalizzazione alla proposizione del ricorso in cassazione, con la puntale indicazione del numero della sentenza da impugnare, sicche’ deve ritenersi che la stessa soddisfi appieno il requisito di specificita’ di cui all’articolo 365 c.p.c. (cfr. in tal senso ex multis Cass. n. 29785/2008, secondo cui si puo’ ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilita’ della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; ne’ la mancanza di data produce nullita’ della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorita’ del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza e’ menzionata, mentre l’anteriorita’ rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso).

3.2 Del tutto priva di fondamento e’ poi la contestazione in merito sempre alla procura alle liti per il presente giudizio, sollevata in relazione alla pretesa illeggibilita’ della firma atteso che la procura stessa reca sia l’indicazione del nominativo del sottoscrittore, sia della sua qualita’ all’interno della societa’, elementi questi che, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, escludono che possa configurarsi una invalidita’ della procura (cfr. Cass. S.U. n. 4810/2005, a mente della quale l’illeggibilita’ della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una societa’ esattamente indicata con la sua denominazione, e’ irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese).

4. Evidenti ragioni di carattere logico impongono la previa disamina del secondo motivo di ricorso principale, il quale investe la stessa ammissibilita’ della domanda di annullamento per la sussistenza del conflitto di interessi ex articolo 1394 c.c..

Il motivo e’ infondato.

Ed, invero, la Corte distrettuale, per giustificare, pur in assenza di un formale richiamo alla previsione de qua nell’atto di citazione, la possibilita’ di poter valutare se la condotta delle convenute fosse inquadrabile nella norma de qua, ha fatto leva sulla prospettazione fattuale operata da parte attrice ritenendo che con la medesima si era evidenziata una situazione di conflitto di interessi in ragione della finalita’ della (OMISSIS) di sottrarre al (OMISSIS) il suo patrimonio ovvero il suo equivalente in denaro.

Onde poi affermare la compatibilita’ di tale conclusione con il rispetto del principio della domanda, ha ritenuto che la richiesta di annullamento, che risulta indotta dall’applicazione dell’articolo 1394 c.c., era del tutto compatibile ed implicitamente ricompresa nella proposta domanda di nullita’, sicche’ non poteva essere individuata una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nel caso in cui il giudice, pur investito di una domanda di nullita’, avesse provveduto ad accertare l’annullabilita’ del contratto (in tal senso Cass. n. 15981/2007, citata anche nella sentenza gravata e la conforme Cass. n. 16708/2002, a mente della quale la domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullita’ di un contratto, al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un’ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto dipendente da una invalidita’ meno grave, nei termini di maggiore a minore. Ne consegue che non eccede i limiti della domanda la sentenza che, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullita’ di un contratto, ne pronunci l’annullamento, ove quest’ultimo risulti fondato sui medesimi fatti).

Ed, invero costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 1545/2016) quello secondo cui l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, la cui statuizione, ancorche’ erronea, non puo’ essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non e’ logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneita’ di quella motivazione, sicche’, in tal caso, il dedotto errore non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volonta’ della parte.

Ed, invero ove il giudice del merito abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era compresa nel “thema decidendum” – tale statuizione, ancorche’ erronea, non puo’ essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non e’ logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneita’ di quella medesima motivazione (cosi’ Cass. n. 17451/2006; Cass. n. 21874/2015).

La societa’ ricorrente ha in realta’ censurato la sentenza unicamente per l’error in procedendo costituito dalla pronuncia in assenza di domanda della parte (dovendosi pertanto correttamente ritenere avanzata una censura ai sensi di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, essendo viceversa erroneo il richiamo al n. 3 contenuto nella rubrica del motivo), senza altresi’ contestare la correttezza della motivazione svolta al riguardo dal giudice di merito, essendo quindi preclusa la possibilita’ di ravvisare la dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c..

5. Il primo motivo e’ invece fondato.

Ebbene a fronte della chiara lettera dell’articolo 1394 c.c., che espressamente prevede che in caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato possa pervenirsi all’annullamento del contratto concluso dal primo (e purche’ il conflitto sia riconosciuto ovvero riconoscibile dal terzo con il quale il contratto e’ stato concluso), e cioe’ nel nostro caso, la successiva compravendita intervenuta con la odierna ricorrente, la Corte distrettuale ha ritenuto annullabile la stessa procura (peraltro atto negoziale unilaterale), individuando poi come conseguenza automatica l’annullabilita’ della successiva compravendita.

La presenza del conflitto di interessi deve invece essere riscontrata nell’attivita’ negoziale che sia estrinsecazione dei poteri rappresentativi attribuiti dal rappresentato, poiche’ solo in relazione al contratto intercorso con il terzo e’ possibile verificare se la condotta del rappresentante sia effettivamente risultata fedele all’interesse del dominus, ovvero se al fine di perseguire un interesse proprio ovvero della controparte contrattuale, abbia operato in maniera infedele.

Ne’ appare possibile estendere la valutazione in ordine al conflitto di interessi alla conclusione del dedotto contratto di mandato tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), posto che tale conclusione, oltre ad essere contrastata dalla lettera della norma, che fa univoco riferimento al contratto concluso dal rappresentante con il terzo, risulta contraddetta dal fatto che il mandato essendo un contratto che vede come parti mandante e mandatario, presuppone a monte una conflittualita’ ed una contrapposizione di interessi tra i due contraenti, la quale viene ad essere appunto contemperata proprio con la stipula del contratto.

Al di fuori delle ipotesi dei contratti associativi, e’ insita nella logica del contratto la necessita’ di addivenire ad una composizione dei contrapposti interessi dei contraenti, sicche’ e’ proprio il conflitto di interessi che giustifica la necessita’ di concludere un contratto.

Viceversa, la sussistenza del conflitto si puo’ manifestare, nell’ambito dell’attivita’ procuratoria, esclusivamente nel momento in cui il rappresentante, pur essendosi assunto l’impegno (in virtu’ del diverso contratto sottostante la procura) a tutelare ed a perseguire il soddisfacimento dell’interesse del rappresentato, abusi del potere conferitogli, operando in concreto in vista del soddisfacimento dell’interesse proprio ovvero della controparte.

Ne consegue che non poteva la Corte d’Appello pervenire all’annullamento della procura del 22/11/1996 in ragione del ravvisato confitto di interessi.

6. In relazione al terzo motivo di ricorso che denunzia l’erroneita’ della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di individuare la sussistenza del conflitto di interessi, deve del pari ravvisarsene la fondatezza.

L’errore giuridico che ha determinato l’accoglimento del primo motivo, e’ infatti destinato in maniera evidente a ripercuotersi anche sul successivo iter argomentativo della decisione gravata, che partendo dall’erroneo presupposto secondo cui anche la procura sarebbe annullabile per conflitto di interesse, ha traguardato tutta la sua indagine, sia per quanto attiene alla ricorrenza di una situazione di conflitto, sia per quanto concerne la sua concreta conoscenza o conoscibilita’ ad opera della controparte, sul contenuto della procura, omettendo qualsiasi accertamento in merito al contenuto ed alle condizioni del contratto di compravendita, rispetto al quale invece andava verificata la ricorrenza del conflitto.

Ed, infatti valga a tal proposito il richiamo a quanto in numerose occasioni ribadito da questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. n. 14481/2008) il conflitto d’interessi idoneo, ai sensi dell’articolo 1394 c.c., a produrre l’annullabilita’ del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilita’ tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro (Cass. n. 8879/2000).

Inoltre, sebbene la valutazione del conflitto di interessi sia un tipico accertamento in fatto, resta comunque sindacabile per vizi di motivazione in sede di legittimita’, per le controversie assoggettate al vecchio testo di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, essendosi precisato che tale indagine deve essere, peraltro, condotta sulla base del contenuto e delle modalita’ dell’operazione, prescindendo da una contestazione di formale contrapposizione di posizioni, che puo’ valere come semplice elemento presuntivo di conflitto (cosi’ Cass. n. 18792/2005).

Si e’ altresi’ precisato che (cfr. Cass. n. 23300/2007) il conflitto d’interessi idoneo, ex articolo 1394 c.c., a produrre l’annullabilita’ del contratto, oltre a richiedere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilita’ tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro, deve essere comunque riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d’interessi (conf. Cass. n. 3385/2004).

Quanto poi alla conoscenza ovvero conoscibilita’ del conflitto ad opera del terzo, si e’ affermato (cfr. Cass. n. 7698/1996) che e’ possibile dedurre l’esistenza del conflitto e la sua conoscenza o conoscibilita’ da parte del terzo da elementi indiziari, quali il divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall’acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, fondata, ad esempio, sui rapporti di filiazione.

Una volta poste tali coordinate interpretative, si denota con evidenza l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione del giudice di merito.

Questi nell’indagare la sussistenza del conflitto ha fatto unicamente riferimento al contenuto della procura, soffermandosi unicamente sulla circostanza che la stessa era priva dell’indicazione del prezzo al quale doveva avvenire la successiva vendita nonche’ degli elementi che ne consentivano la fissazione, ritenendo che cio’ fosse di per se solo sufficiente a manifestare il conflitto di interessi.

Il ragionamento risulta pero’ chiaramente inficiato dall’erronea affermazione circa la possibilita’ di applicare all’ipotesi in esame (di procura rilasciata per contrarre con un terzo) le condizioni ben piu’ restrittive che l’articolo 1395 c.c., impone per la validita’ del contratto con se stesso.

La conferma dell’errore si trae peraltro anche dal fatto che il giudice abbia, a supporto del proprio ragionamento, citato Cass. n. 318/1965, ritenendo che tale precedente deponesse nel senso che anche nell’ipotesi di cui all’articolo 1394 c.c., la validita’ della procura presupponga a monte che la stessa abbia la predeterminazione del contenuto del concludendo contratto, in maniera tale da escludere la presenza del conflitto ovvero che contenga una specifica autorizzazione.

In senso contrario deve pero’ rilevarsi che la massima ufficiale della sentenza citata, cosi’ recita: ” Rientra nello schema del conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, previsto dall’articolo 1394 c.c., come causa di annullabilita’ del negozio concluso dal rappresentante, la figura, prevista e disciplinata dal successivo articolo 1395, del contratto concluso dal rappresentante con se stesso, che e’ annullabile a richiesta del rappresentato, a meno che questi lo abbia specificamente autorizzato ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita’ del conflitto. Le due ipotesi (autorizzazione specifica e predeterminazione delle condizioni) sono previste in via alternativa, per cui e sufficiente che sussista l’una o l’altra di esse per escludere l’invalidita del contratto concluso dal rappresentante”.

E’ evidente che l’assimilazione tra le due figure e’ limitata alla sola circostanza che anche il contratto con se stesso rientra nello schema del conflitto di interessi, ma la sua peculiare natura e la presunzione legale circa la esistenza connaturale del conflitto, attesa l’identita’ tra la persona del rappresentante e dell’altro contraente, giustifica l’imposizione da parte del legislatore di particolari cautele, quali la specifica autorizzazione del rappresentato o la predeterminazione del contenuto del contratto, che sono pero’ destinate ad operare solo nella fattispecie di cui all’articolo 1395 c.c., in quanto ritenute le uniche idonee a vincere la presunzione di conflitto.

Non appare quindi possibile, come invece opinato dalla sentenza gravata, ritenere che l’assenza del prezzo sia di per se’ idonea a determinare il conflitto di interessi.

D’altronde nulla esclude che la procura rimetta al rappresentante anche la valutazione circa la convenienza economica dell’affare da concludere, essendo cio’ confermato, oltre che dalla sopra riferita precisazione circa la necessita’ di dover svolgere un’indagine in concreto in ordine alla sussistenza di un contrasto di interessi (il che a monte presuppone che al rappresentante siano lasciati dei margini di discrezionalita’ in ordine al contenuto del contratto da concludere, ed in particolare per quanto attiene alle condizioni economiche), anche dai numerosi precedenti di questa Corte per i quali (cfr. Cass. n. 8879/2000; Cass. n. 4505/2000) non costituiscono cause di annullamento del contratto per conflitto di interessi, ne’ la mera convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato, in nome del quale il primo agisca nell’ambito dei poteri conferitigli, ne’ l’uso malaccorto o non proficuo che il rappresentante faccia di tali poteri, concludendo negozi di nulla o scarsa utilita’ per il rappresentato.

Manca nella decisione gravata qualsivoglia indagine circa l’effettiva convenienza della vendita, essendosi desunta la presenza del conflitto, anche nella sua accezione virtuale, cosi’ come sposata dalla Corte d’Appello, nella sola circostanza della carenza di determinazione del prezzo, ravvisandosi, con una motivazione nella quale si riproduce a cascata l’errore commesso nell’individuazione dell’elemento rivelatore del conflitto, la prova della conoscenza del conflitto da parte della ricorrente, nel fatto che la lettura della procura evidenziava proprio la assenza di predeterminazione del prezzo (anche per quanto attiene al rapporto tra prezzo e valore degli immobili offerti in permuta).

Ne’ appare idoneo a surrogare tale omessa indagine da parte del giudice di merito il richiamo al fatto che in precedenza fosse stato concluso un diverso preliminare di vendita e permuta relativo agli stessi beni oggetto di causa, che aveva dato vita ad una domanda della societa’ ex articolo 2932 c.c., posto che, se la ragione del rifiuto opposto dal (OMISSIS) alla stipula del definitivo era motivata dalla esigenza di rinegoziare il prezzo pattuito (cfr. pag. 27 della sentenza gravata) la circostanza che il contratto del (OMISSIS) preveda la fissazione di un nuovo prezzo di Lire 800.000.00, superiore a quello concordato con il preliminare del 3/9/1996, ben potrebbe essere intesa quale sintomatica di una condotta del procuratore idonea a perseguire l’interesse del rappresentato, piuttosto che confermativa di un conflitto di interessi, non in altro modo specificato.

Del pari insufficiente si palesa poi il ragionamento del giudice di merito, al fine di sorreggere l’adottata statuizione di annullamento, nella parte in cui si dilunga sulle vicende penali che hanno visto coinvolta la (OMISSIS).

La stessa infatti e’ stata ritenuta responsabile dei reati di falso e di appropriazione indebita per avere, una volta ricevute le cambiali costituenti parte del prezzo pagato dalla societa’ per l’acquisto del compendio, fatto falsificare la firma di girata sulle stesse, incassando il relativo importo.

Orbene, alla luce dei precedenti sopra riportati, dovendosi riscontrare la presenza del conflitto di interessi alla data della conclusione del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della posizione di convergenza d’interessi, per attribuire a tali condotte la valenza di elementi rivelatori della sussistenza del conflitto di interessi, sarebbe stato necessario indagare se la volonta’ di appropriazione da parte della (OMISSIS) era gia’ presente alla data della conclusione del contratto di vendita (non potendosi escludere a priori che sia invece sorta in epoca successiva, allorche’ era entrata nella disponibilita’ delle somme che avrebbe dovuto riversare al mandante), ed ai fini dell’annullamento, che di tale disegno fosse consapevole ovvero ne potesse avere avere consapevolezza la societa’ acquirente.

Ed ancora, se il conflitto e’ rappresentato dall’intento della (OMISSIS) di appropriarsi del patrimonio del (OMISSIS) (il controricorrente a tal riguardo piu’ volte fa riferimento ad una ipotesi di ” dolo usurpativo”) anche l’elemento valorizzato dal giudice di appello, in merito alla possibilita’ di accettare beni in permuta da parte della rappresentante, non assume valenza univoca, ma anzi facendo pervenire nel patrimonio del dominus la proprieta’ di altri immobili, renderebbe inattuabile, quanto meno in parte, il progetto appropriativo, cui viceversa la ricezione del denaro e’ assolutamente funzionale.

La sentenza sul punto omette qualsivoglia riferimento o approfondimento, il che conferma la fondatezza delle denunziate censure di parte ricorrente.

6. Non risulta invece meritevole di accoglimento il quarto motivo del ricorso principale.

Ed, infatti, nel rimandare alla disamina del motivo che precede, quanto alla rilevanza delle vicende penali ai fini della loro idoneita’ a rivelare la presenza del conflitto di interessi, con il motivo de quo, la parte ricorrente si duole che le stesse siano state ritenute idonee anche a fondare una declaratoria di nullita’ della procura e del contratto di compravendita, affermazione che pero’ non trova riscontro nell’effettivo contenuto della sentenza gravata, che si e’ limitata al solo annullamento di tali atti negoziali, escludendo quindi, quanto meno ab implicito, che sussistesse una causa di nullita’ per contrasto con norme imperative.

7. Atteso l’accoglimento parziale del ricorso principale, si impone poi la disamina dei motivi di ricorso incidentale, espressamente condizionati all’accoglimento del ricorso principale.

7.1 Sicuramente e’ infondato e’ il primo motivo, in quanto non sussiste il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di nullita’ per contrasto con norme imperative, avendo la Corte distrettuale espressamente rigettato il quinto motivo di appello con il quale si reiterava la richiesta di accertamento della nullita’ della procura e della vendita per contrarieta’ con norme imperative (cfr. pag. 15 e ss.).

In ogni caso, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite (Cass. nn. 26242 e 26243 del 2014), l’affermazione circa l’esistenza di una causa di annullabilita’, atteso il principio della rilevabilita’ d’ufficio delle nullita’ negoziali, costituisce una implicita decisione negativa quanto alla invocata invalidita’ degli atti per contrasto con norme imperative, il che conferma l’insussistenza della dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c..

7.2 Quanto invece al secondo ed al terzo motivo del ricorso incidentale, con i quali si denunzia l’omessa motivazione da parte della Corte distrettuale circa la rilevanza della condotta illecita posta in essere dal notaio (OMISSIS), che ha raccolto la volonta’ del (OMISSIS) di cui alla procura del 22/11/1996, nonche’ in merito all’inefficacia del rapporto matrimoniale tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) (madre della (OMISSIS)), ed anche a voler soprassedere in merito alla carenza assoluta di specificita’ del terzo motivo, il quale si limita a rimandare alle motivazioni dell’atto di appello, il resistente omette di confrontarsi con l’effettivo contenuto della decisione, la quale in relazione proprio alle doglianze di cui ai motivi in esame, ha dichiarato inammissibili il quarto, l’ottavo ed il decimo motivo di appello, in quanto contenenti domande nuove, e come tali inammissibili.

Siffatta ratio decidendi non risulta in alcun modo contestata dai motivi proposti dalla parte, che si limita semplicemente a denunziare l’omessa motivazione circa la rilevanza di tali vicende, non peritandosi pero’ di confutare la conclusione in merito alla definizione in rito operata dal giudice di merito.

8. L’evidente infondatezza del ricorso incidentale rende altresi’ superflua la notifica del ricorso stesso all’intimato (OMISSIS), che peraltro non risulta essere il diretto destinatario dell’impugnativa incidentale, ma la cui partecipazione potrebbe giustificarsi per il solo fatto che gli effetti auspicati della riforma sarebbero destinati ad incidere su una vicenda negoziale unitaria.

Ma sul punto, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’articolo 111 Cost., comma 2 e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dci diritti del l’uomo e delle liberta’ fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’articolo 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (articolo 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ (articolo 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso incidentale (per le ragioni sopra esposte) del tutto privo di fondamento, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti.

9. Atteso il parziale accoglimento del ricorso principale, ed in particolare del terzo e del quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, affinche’ provveda ad una nuova disamina dei fatti di causa, attenendosi ai principi ed alle indicazioni di cui in motivazione, per quanto attiene alla corretta individuazione del conflitto di interessi ed alla sua conoscenza ovvero conoscibilita’ da parte della societa’ ricorrente.

9. Al giudice del rinvio e’ demandato anche di provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, accoglie il primo ed il terzo motivo come precisato in motivazione, rigetta il ricorso incidentale, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per le spese del presente giudizio.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.