caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, con la realizzazione di una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il rapporto di procacciatore di affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vicolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.

Corte d’Appello Roma, Sezione Lavoro civile Sentenza 9 novembre 2018, n. 3900

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

composta dai Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Marasco Maria Rosaria – Presidente

Dott. Buconi Maria Lavinia – Consigliere rel.

Dott.ssa Valente Maria Vittoria – Consigliere

all’udienza di discussione del 23.10.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5863 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell’anno 2014 vertente

TRA

(…) SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all’atto di appello, dall’Avv. Co.Sp.;

APPELLANTE

E

FONDAZIONE (…), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione relativa al presente grado di giudizio, dagli Avv.ti Gi.Sp. e Ma.Sc.;

APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7168/2014, emessa in data 26.6.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione la (…) s.r.l. adiva il Tribunale di Roma Sezione Lavoro chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 10531/13, con cui le era stato ingiunto il pagamento alla Fondazione (…) della somma ivi indicata a titolo di omessa contribuzione in relazione alle posizioni degli agenti (…) e (…) per il periodo dal 2007 al 2011.

A fondamento dell’opposizione, deduceva l’erroneità delle valutazioni contenute nel verbale ispettivo posto a fondamento dell’ingiunzione in ordine alla qualificazione dei rapporti con (…) e (…) (in quanto i medesimi erano procacciatori e non agenti), precisava che il (…) aveva sempre operato all’estero ed eccepiva il pagamento delle somme richieste in relazione alla posizione di (…)

Si costituiva la Fondazione (…), che contestava la fondatezza dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza n. n. 7168/2014 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione e condannava la società opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello la (…) S.r.l. srl, censurandola per nullità, a fronte dell’omessa motivazione in ordine alla non assoggettabilità a contribuzione obbligatoria dell’attività svolta da (…); censurava inoltre la gravata sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla non assoggettabilità a contribuzione obbligatoria dell’attività svolta da (…), per irrilevanza della valenza probatoria del verbale ispettivo e per irrilevanza dell’iscrizione ad (…) di (…) e (…); ha chiesto pertanto che, in riforma della gravata sentenza, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva la Fondazione appellata, la quale contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto.

All’udienza del 23.10.2018, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, di cui è stata data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello, (…) srl ha censurato la gravata sentenza nullità, deducendone la nullità, a fronte dell’omessa motivazione in ordine alla non assoggettabilità a contribuzione obbligatoria dell’attività svolta da (…); ha dunque dedotto la violazione degli artt. 132 c.2 n.4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.

Tale censura è infondata.

Orbene, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. la sentenza deve contenere, oltre al dispositivo, all’indicazione del giudice che l’ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori e delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ciò premesso, osserva la Corte che la decisione impugnata si fonda sull’iscrizione del (…) e del (…) alla Fondazione (…), sulla periodicità delle fatture emesse dai medesimi per importi rilevanti e sulla mancanza di prova documentale del pagamento degli importi dovuti da parte di (…) srl: contiene dunque la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Deve pertanto escludersi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., atteso che tale disposizione si limita a richiedere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a prescindere dalla completezza della motivazione.

Per tali ragioni il primo motivo di appello è infondato.

Con il secondo motivo di appello, (…) srl ha censurato la gravata sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla non assoggettabilità a contribuzione obbligatoria dell’attività svolta da (…).

In particolare, la società appellante ha dedotto che l’attività svolta dal (…), indipendentemente dalla qualificazione del rapporto in termini di agenzia, non può essere sottoposta a contribuzione obbligatoria da parte della Fondazione (…) in quanto il medesimo ha sempre svolto la sua attività esclusivamente all’estero; ha inoltre precisato che l’art. 2 comma 1 del regolamento istituzionale del 2004 limita l’obbligo di iscrizione alla Fondazione agli agenti che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

Ciò premesso, ha ribadito che il (…) non ha mai operato sul territorio nazionale, avendo svolto la propria attività esclusivamente per il mercato tedesco, belga ed olandese, e che tale circostanza non è mai stata contestata dalla Fondazione (…); ha inoltre evidenziato che la Fondazione (…) nella memoria di costituzione relativa al giudizio di primo grado aveva dedotto che il (…) era iscritto alla Fondazione medesima come agente di commercio dal 2000, che l’art. 4 del regolamento istituzionale del 1998 prevedeva l’obbligo di contribuzione anche per l’attività svolta all’estero e che il regolamento istituzionale del 2004 non ha efficacia retroattiva, ha altresì ribadito che il (…) aveva iniziato a svolgere attività in suo favore nel 2007 ed ha dunque invocato l’applicazione del regolamento istituzionale del 2004.

La società appellante ha inoltre argomentato che lo svolgimento esclusivo da parte del (…) di attività all’estero è stato confermato dalla decisione del Comitato Regionale del Lavoro, non è mai stato contestato dalla Fondazione e può essere desunto dalle fatture esaminate in sede di accertamento ed esibite in copia nel giudizio di primo grado (ha sul punto precisato che ad ogni fattura commissioni sono state allegate le corrispondenti fatture di vendita, da cui si evince che tutte le ditte acquirenti hanno sede all’estero; ha comunque rimarcato di avere chiesto l’ammissione della prova testimoniale sullo svolgimento esclusivo, da parte del (…), della sua attività all’estero).

Orbene, rileva la Corte che né il ricorso monitorio né il verbale di accertamento sono fondati sull’iscrizione del (…) alla Fondazione (…) fin dal 2000.

Nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (…) srl ha dedotto che il (…) ha sempre svolto la sua attività esclusivamente all’estero e che tale circostanza, mai contestata dalla Fondazione, è stata confermata dal Comitato Regionale del Lavoro ed è desumibile dalle fatture esaminate in sede di accertamento ed esibite in copia; ha dunque invocato l’applicazione del Regolamento istituzionale del 2004 all’attività svolta dal (…) nel periodo dal 2007 al 2011.

La Fondazione (…) nella memoria di costituzione relativa al giudizio di primo grado ha dedotto che il (…) collabora con (…) srl dal 2007, che in data 1.2.2010 ha sottoscritto un contratto di agenzia per l’estero, che è agente plurimandatario dal 28.11.2000 (ha prodotto visura CCIIAA: doc. n.19), e che era iscritto alla Fondazione medesima fin dal 2000 ed ha prodotto la copia fotostatica di una schermata (…) (doc. n. 10); ha altresì evidenziato che nei modelli 770 relativi agli anni dal 2009 al 2011 la sua attività è stata indicata con il codice “R”.

Orbene, rileva la Corte che l’iscrizione del (…) alla Fondazione (…) fin dal 2000 non è stato contestato da (…) S.r.l. nella sua prima difesa utile (all’udienza del 26.6.2014 il procuratore della (…) S.r.l. nulla ha dedotto in proposito, né ha dedotto alcunché in ordine alla copia fotostatica della schermata (…) (prodotta dalla Fondazione al doc. n. 10 allegato alla sua memoria di costituzione nel giudizio di primo grado).

In assenza di una specifica contestazione, e stante il disposto dell’art. 115 c.p.c., , deve ritenersi acquisita al procedimento la circostanza che il (…) era iscritto all'(…) fin dal 2000.

Evidenzia tuttavia la Corte che la Fondazione (…) nella sua memoria del 28.1.2013 (doc. n. 9 allegato alla memoria di costituzione relativa al giudizio di primo grado), posta a fondamento della delibera del Comitato Esecutivo del 27.2.2013 (doc. n. 8 allegato alla memoria di costituzione relativa al giudizio di primo grado) ha ammesso che il (…) ha operato esclusivamente all’estero, ma ha sostenuto che l’obbligo contributivo della (…) srl si fonda sull’iscrizione del (…) alla Fondazione in epoca anteriore al 31.12.2003.

La Fondazione in sede amministrativa non solo ha ammesso lo svolgimento di lavoro all’estero da parte del (…), ma affermando di ritenere dirimente l’epoca di iscrizione del (…) alla medesima Fondazione ai fini dell’individuazione del regolamento applicabile ratione temporis, ha di fatto ammesso che il (…) ha svolto in suo favore esclusivamente attività all’estero.

Le richieste istruttorie formulate dalla Fondazione (…) nella memoria di costituzione relativa al giudizio di primo grado, e volte a dimostrare che il (…) dal 2007 al 2011 aveva l’obbligo di promuovere le vendite dei vini prodotti da (…) in Germania, Belgio e Olanda sono inoltre del tutto incompatibili con le sue deduzioni sulla mancanza di prova, da parte della società, dello svolgimento esclusivo dell’attività del (…) all’estero.

Considerato che il (…) era iscritto all'(…) fin dal 2000, rispetto al rapporto intercorso tra (…) srl e (…) non può valere la regola dell’esonero contributivo sancito dall’art. 2 del Regolamento Istituzionale del 2004, secondo cui sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti i soggetti di cui al precedente art. 1 (e dunque a quelli riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile) che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una dipendenza in Italia.

Il secondo motivo di appello deve pertanto ritenersi infondato.

Con il terzo motivo di appello, (…) srl ha censurato la gravata sentenza per irrilevanza del valore probatorio del verbale ispettivo quale condizione di ammissibilità, deducendo di non avere mai contestato il verbale ispettivo il contenuto delle rilevazioni ed operazioni effettuate dall’ispettore e di non avere mai invocato l’inammissibilità del ricorso monitorio per tali ragioni; ha invece dedotto di avere contestato l’interpretazione dei documenti considerati e le relative risultanze ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali in esame.

La società appellante ha dunque ribadito che dai documenti rinvenuti in sede di ispezione non può presumersi che (…) e (…) abbiano svolto attività di agenti di commercio piuttosto che procacciatori di affari; ha altresì dedotto che il verbale di accertamento di una violazione redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti del pubblico ufficiale attestati come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, mentre non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni.

Con il quarto motivo di gravame, (…) srl ha censurato la gravata sentenza per irrilevanza dell’iscrizione ad (…) per gli altri preponenti.

In particolare, ha evidenziato che l’iscrizione alla Fondazione non rileva in ordine alla qualificazione del rapporto con la (…) s.r.l., qualificazione che dipende esclusivamente dagli elementi propri del rapporto stesso; ha altresì rimarcato che l’attività svolta dal (…) e dal (…) era consistita nella raccolta episodica e sporadica di ordini.

Per la loro connessione logica, il terzo ed il quarto motivo vanno trattati congiuntamente.

Orbene, il giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, con la realizzazione di una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il rapporto di procacciatore di affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vicolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni (Cass. S.L. n. 13629 del 2005; si veda anche Cass. S.L. n. 12776 del 2012, secondo cui il rapporto di agenzia si distingue dal rapporto di procacciatore di affari per la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente, che non si limita a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti, ma promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale).

Ciò premesso, in relazione alla posizione del (…), ritiene la Corte che dalla documentazione in atti non possa desumersi la stabilità del rapporto intercorso tra la (…) ed il (…) nel periodo dal 2007 al 1.2.2010 (dal verbale di accertamento risulta che il (…) ha maturato compensi per Euro 5753,87 nel 2007, per Euro 11.052,56 nel 2008, per Euro 8685,41 nel 2009; dalla fattura del 1.2.2010 risulta un imponibile di Euro 3856,99).

I suddetti importi non sono infatti particolarmente rilevanti, né risulta che fatture in atti (solo 12) abbiano cadenza mensile; non sono inoltre numerate in ordine progressivo.

Per tali ragioni ritiene la Corte che dalla documentazione in atti non possa desumersi il carattere stabile e continuativo del rapporto intercorso tra la (…) srl e (…) nel periodo dal 2007 al 30.1.2010 e che pertanto in suddetto rapporto non possa essere qualificato come rapporto di agenzia.

Né può rilevare in contrario la circostanza che nei modelli 770 in atti (doc. n. 16 allegato al fascicolo di primo grado di (…) s.r.l.) sia stato barrato il quadro “R”, atteso che gli elementi di carattere fiscale non hanno valore ai fini previdenziali (Cass. n. 3145/2013).

Dagli atti risulta infine che in data 1.2.2010 il (…) ha sottoscritto un contratto di agenzia per l’estero (doc. n. 18 allegato alla memoria di costituzione (…) relativa al giudizio di primo grado).

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, rapporto di agenzia intercorso tra la (…) S.r.l. e (…) dal 1.2.2010 soggiace dunque ratione temporis alla disciplina contenuta nel Regolamento delle Attività Istituzionali del 1.1.2004, secondo il quale sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti i soggetti di cui al precedente art.1 (e dunque quelli riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c.) che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia (l’art. 4 del Regolamento delle Attività Istituzionali del 24.9.1998 prevedeva invece l’obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza della Fondazione tutti gli agenti che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano una sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, nonché degli agenti italiani che operassero all’estero nell’interesse di preponenti italiani).

In relazione alla posizione del (…), a fronte delle deduzioni contenute nel ricorso in opposizione (ed in particolare alle doglianze di (…) srl relative alla qualificazione del rapporto in termini di agenzia in sede di accertamento, nonostante la dicitura delle fatture e l’esiguità degli importi riportati nelle medesime), la Fondazione (…), nella sua memoria di costituzione, ha allegato di avere conferito al (…) in data 31.1.2005 l’incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita, di ricercare nuovi agenti, di gestire agenti e di applicare i suoi listini in una zona determinata dietro corrispettivo ed ha prodotto la lettera di incarico (doc. n. 15 allegato alla sua memoria).

Evidenzia la Corte che l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena sulla fondatezza della pretesa creditoria, che consente di valutare documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti in sede monitoria, purché tempestivamente depositati (come è avvenuto nel caso di specie).

Dalla lettera di incarico Capo Area del 31.1.2005, sottoscritta dal (…) e dalla (…) S.r.l., si desume in particolare che (…) S.r.l. ha attribuito a (…) l’incarico di promuovere contratti di vendita e del marchio aziendale della (…) srl, di cercare nuovi agenti o distributori, di coordinare e gestire agenti e di applicare listini in una zona determinata (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Trentino Alto Adige, Friuli, Liguria e Piemonte), dietro alla provvigione del 5% da calcolarsi sulle somme fatturate al netto dell’IVA.

Orbene, ai sensi dell’art. 1742 c.c., col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, con la realizzazione di una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il rapporto di procacciatore di affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vicolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni (Cass. S.L. n. 13629 del 2005; si veda anche Cass. S.L. n. 12776 del 2012, secondo cui il rapporto di agenzia si distingue dal rapporto di procacciatore di affari per la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente, che non si limita a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti, ma promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale).

Ciò premesso, nella lettera di incarico del 31.1.2005 sono presenti tutti gli elementi propri del contratto di agenzia: l’incarico di promuovere contratti, la zona determinata ed il corrispettivo e la stabilità (desumibile proprio dall’attribuzione dell’incarico per il futuro in una zona determinata e dietro corrispettivo).

A fronte di tale produzione, (…) srl non ha preso specifica posizione, come era suo onere rispetto a tale documento, né alla prima udienza successiva alla produzione del medesimo nel giudizio di primo grado, né nell’atto di appello, nel quale si è limitata a dedurre che il verbale di accertamento non ha valenza probatoria in ordine alle valutazioni dei pubblici ufficiali che lo hanno redatto, e che la qualificazione del rapporto non dipende dall’iscrizione alla Fondazione, ma esclusivamente dagli elementi propri del rapporto stesso.

(…) srl nell’atto di appello, pur avendo genericamente rimarcato che l’attività svolta dal (…) e dal (…) era consistita nella raccolta episodica e sporadica di ordini, ha del tutto ignorato la lettera di incarico del 31.1.2005 sottoscritta anche dal (…), non allegando specificamente che il rapporto si era svolto in difformità rispetto a tale accordo, e non dando contezza delle eventuali ragioni.

La (…) s.r.l. nell’atto di appello non ha riproposto l’argomentazione relativa al pagamento alla fondazione (…) delle somme dovute in relazione alla posizione di (…).

Per tali ragioni deve ritenersi l’infondatezza del terzo e del quarto motivo in relazione alla posizione di (…), nonché la loro fondatezza rispetto alla posizione di (…).

In parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato e (…) srl va condannata al pagamento in favore della Fondazione (…) delle somme dovute a titolo di contributi Fondo (…), FIRR, sanzioni ed interessi di mora FIRR limitatamente alla posizione di (…), in base agli importi risultanti nel verbale di accertamento ispettivo del 30.1.2012 (in relazione all’attività di agente svolta dal (…) dal 2006 al 2008).

L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte in parziale accoglimento l’appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna (…) srl al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi Fondo (…), FIRR, sanzioni ed interessi di mora FIRR limitatamente sola posizione di (…), in base agli importi risultanti nel verbale di accertamento ispettivo del 30.1.2012 (in relazione all’attività di agente svolta dal (…) dal 2006 al 2008);

Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.